Sentenza 12 aprile 2011
Massime • 1
In tema di distinzione tra i reati di corruzione e concussione, non è ravvisabile l'ipotesi della concussione cosiddetta "ambientale" qualora il privato si inserisca in un sistema nel quale il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della "tangente" sia costante, atteso che in tale situazione viene a mancare completamente lo stato di soggezione del privato, che tende ad assicurarsi vantaggi illeciti, approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo anch'egli protagonista del sistema. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto corretta la configurazione del reato di corruzione nella condotta di un privato che aveva promesso all'impiegato di un ufficio anagrafe una somma di denaro per agevolare il rilascio di un certificato di residenza).
Commentario • 1
- 1. Art. 317 - Concussione (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno “contra ius” da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita (Sez. 6, 10278/2019). Ai fini della configurabilità del delitto di concussione non rileva la portata più o meno coartante della minaccia, ma l'ingiustizia del male …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2011, n. 16335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16335 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Presidente del 12/04/2011
Dott. SERPICO Francesco Consigliere SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere N. 630
Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria Consigliere N. 19708/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA IA, N. IL 06/09/1976;
avverso la sentenza n. 1454/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/07/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salvi Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il G.U.P. in sede aveva dichiarato RA DR colpevole del reato di corruzione ex artt.319 e 321 c.p., e, riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui all'art.323 bis c.p. lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Si addebitava all'imputato di avere promesso a AL ER, pubblico ufficiale con funzioni di impiegata dell'ufficio anagrafe del Comune di Milano, la somma di Euro 100,00 perché la predetta agevolasse l'iscrizione anagrafica al registro dei residenti del cugino RA EK.
In motivazione la Corte distrettuale condivideva la ricostruzione della vicenda oprata in primo grado e faceva proprie le argomentazioni del G.U.P. a sostegno della conferma del giudizio di colpevolezza, valorizzando le indagine e le investigazioni della p.g., le disposte intercettazioni telefoniche, nella quali la AL manifestava la propria disponibilità a rilasciare certificati di residenza in cambio di danaro. Escludeva che nel caso ricorresse l'ipotesi della concussione ambientale, prospettata dalla difesa e riteneva congrua la pena inflitta.
Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore che nell'unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento denunzia l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione, insistendo nella tesi, già esposta nei motivi di appello, concernente la qualificazione giuridica del fatto non come corruzione, ma come concussione ambientale, della quale sosteneva esservi tutti i presupposti, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ed in particolare la c.d. convenzione tacitamente riconosciuta, ossia quella situazione di soggezione ambientale, emergente dalle riposte intercettazioni, costituita da diffuse condotte illegittime da parte del pubblico ufficiale, che si prestava a rilasciare certificati in cambio di danaro attraverso una fitta rete di contatti con cittadini extracomunitari, alla quale l'imputato si era adeguato.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della censura, che ripropone pedissequamente il motivo, già esaminato dal giudice del gravame, e non si confronta con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, che correttamente si adegua al principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità a mente del quale in tema di distinzione tra i reati di corruzione e concussione, non è ravvisabile l'ipotesi della concussione cosiddetta "ambientale", qualora il privato si inserisca in un sistema, nel quale il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della tangente sia costante, in quanto viene a mancare completamente in lui lo stato di soggezione e il privato tende ad assicurarsi vantaggi illeciti, approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo anch'egli protagonista del sistema (ex multis Cass.Sez. 6, 21/11/02-23/9/03 n. 36551 Rv. 226910). Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2011