Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/2004, n. 1487
CASS
Sentenza 28 gennaio 2004

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Nella determinazione dell'importo dell'assegno divorzile, occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l'assegno, anche se successivi alla cessazione della convivenza, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio e trovino radice nell'attività all'epoca svolta e/o nel tipo di qualificazione professionale e/o nella collocazione sociale dell'onerato, adeguatamente valutando se siano riferibili al tempo anteriore o successivo alla separazione, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del matrimonio (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S. C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto computabile l'indennità percepita per una carica elettiva assunta dal coniuge onerato successivamente alla separazione, senza motivare in ordine al ritenuto carattere di ordinarietà e prevedibilità dell'incremento economico).

Commentario1

  • 1contrazione degli straordinari e revisione dell'assegno di mantenimento
    Articoli · https://studiodonne.it/ · 23 agosto 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/2004, n. 1487
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1487
Data del deposito : 28 gennaio 2004

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