Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
L'assegno di divorzio ha carattere assistenziale e trova il suo presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge istante a consentirgli la conservazione di un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio; per determinare la misura dell'assegno è necessario individuare il tenore di vita goduto nel corso del matrimonio e stabilire la somma occorrente per mantenerlo, tenuto conto che la valutazione delle precedenti condizioni economiche va operata con riferimento al momento della pronuncia di divorzio, e che essa può avere riguardo anche agli incrementi delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell'attività svolta durante il matrimonio; in relazione al tenore di vita così determinato deve operarsi la concreta commisurazione dell'assegno in ragione delle capacità economiche dell'istante e degli altri elementi di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970 e cioè condizioni dei coniugi, ragioni del divorzio, contributo alla vita familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, reddito di entrambi, durata del matrimonio (nella specie la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva determinato l'assegno in assenza di una previa individuazione del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio).
Commentario • 1
- 1. Assegno di divorzio permane anche se il coniuge inizia una nuova convivenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4319 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MI RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AGRI 3, presso l'avvocato IGNAZIO MORMINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO ROSSO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ON NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI PRIMA GIUSEPPE, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.290/97 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 24/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/01/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Mormino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Guido Romanelli, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO ON, con ricorso 18 novembre 1994 chiedeva al Tribunale di Pordenone di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con RE IN il 27 dicembre 1969, esponendo di essersi separato dalla stessa con atto di omologato il giorno 8 giugno 1991. La IN si costituiva aderendo alla domanda di divorzio, ma chiedendo un assegno divorzile di lire cinque milioni mensili, ai sensi dell'art. 5 della legge n.898 del 1970 e successive modificazioni. Il ON si opponeva alla domanda, chiedendo che l'assegno di divorzio fosse liquidato nella misura di lire settecentocinquantamila mensili.
Il Tribunale, con sentenza depositata il 21 novembre 1995, dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio e liquidava in favore della IN un assegno divorzile di lire due milioni mensili, da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il ON impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di appello di Trieste, insistendo nel chiedere la riduzione dell'assegno alla misura di lire settecentocinquantamila mensili, tenuto conto dei redditi effettivi di ciascuna parte. La IN proponeva appello incidentale, insistendo a sua volta nella richiesta di un assegno di lire cinque milioni mensili.
La Corte di appello di Trieste, con sentenza depositata il 24 giungo 1997, ha accolto l'appello principale e rigettato quello incidentale, quantificando l'assegno divorzile nella misura di lire settecentocinquantamila mensili.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte la IN, con atto notificato al ON il 5 novembre 1997, formulando due motivi di gravame. Il ON resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 5 della legge n.898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987,
l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, nonché l'omesso esame di un punto decisivo.
A sostegno del motivo si deduce, sotto un primo profilo, che la Corte di appello, in violazione dei principi costantemente affermati in relazione all'interpretazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, nel testo attualmente vigente, ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio, avrebbe liquidato l'assegno di divorzio senza correlarlo al tenore di vita goduto dalla richiedente durante il matrimonio, o sul quale avrebbe potuto ragionevolmente contare in relazione ad aspettative maturatesi nel corso del matrimonio, relative agli sviluppi della posizione professionale del coniuge, e realizzatesi al momento del divorzio.
Con un secondo profilo del motivo si deduce che la Corte di appello avrebbe illogicamente e contraddittoriamente attribuito alla ricorrente, ai fini del calcolo delle sue disponibilità economiche in relazione alla determinazione dell'assegno di divorzio dovutole, pur non ritenendo invalida la rinuncia, da parte sua, all'eredità del padre defunto, la percezione presuntiva di parte dei risparmi paterni, facenti parte di tale eredità, nonché quella virtuale di cospicue somme inerenti a tali risparmi che sarebbero state da lei devolute ai figli, quantificandole per di più nella misura di lire ottocento milioni, mentre vi era in atti documentazione bancaria comprovante che la misura delle somme incassate dai figli ammontava a lire quattrocento milioni.
Con ulteriori profili del motivo si deduce che la Corte di appello: a) avrebbe omesso di valutare che la somma percepita dalla ricorrente per la liquidazione della sua quota di proprietà della villa di Pordenone era stata utilizzata per l'acquisto della casa di abitazione, cosicché non poteva trarsi da tale percezione la prova di una disponibilità economica ulteriore e diversa rispetto a quella della casa di abitazione;
b) avrebbe illogicamente desunto una diminuzione del reddito dell'odierno resistente per il solo fatto dell'aumento del numero dei dentisti nella Provincia, pur affermando che la sua capacità reddituale era maggiore di quella evidenziata nella dichiarazione dei redditi;
c) avrebbe omesso di esaminare la documentazione prodotta dalla ricorrente circa le sue proprietà immobiliari in Castelvetrano, dalla quale risultava proprietaria di un unico immobile, e non di due, come ritenuto nella sentenza impugnata.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 5, comma 9, della legge n.898 del 1970, nel testo vigente, nonché l'omesso esame della richiesta avanzata dalla odierna ricorrente di un mezzo istruttorio decisivo, consistente nelle indagini di polizia tributaria, previste dalla norma anzi detta, sui redditi effettivi dell'ex coniuge.
2 I primi due profili del primo motivo sono fondati nei sensi appresso indicati.
Secondo l'interpretazione ormai consolidata di questa Corte, l'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, previsto e regolato dall'art. 5 della legge n.898 del 1970, nel testo di cui all'art. 10 della legge n. 74 del 1987, ha carattere assistenziale e trova il suo presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi economici dell'ex coniuge a consentirgli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, avendo il fine di porre in adeguata misura rimedio al deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, la cui valutazione va fatta con riferimento al momento della pronunzia di divorzio (Cass. SS.UU. 29 novembre 1990, n. 11492; Cass. 3 luglio 1997, n. 5986; 26 giugno 1997, n. 5720), con la precisazione che gli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l'assegno, successivi alla cessazione della convivenza, rilevano anch'essi ove costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio (Cass. 20 marzo 1998, n. 2955; 18 marzo 1996, n. 2273). In conformità con tali principi, deve ritenersi che la commisurazione in concreto dell'assegno di divorzio, ancorché la sua debenza non sia contestata nell'an debeatur, non può prescindere dalla individuazione del tenore di vita goduto dal coniuge richiedente nel corso del matrimonio, al fine di stabilire la somma in astratto occorrente, tenuto conto delle sue capacità economiche al momento della cessazione del vincolo matrimoniale, perché possa mantenerlo, ove possibile, inalterato, poiché la determinazione in concreto dell'assegno va fatta sulla base degli elementi indicati nell'art.5 della legge n.898 del 1970, come modificato dall'art. 10 della legge n.74 del 1987 (condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione del patrimonio familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio), in correlazione con il tenore di vita su detto. Nel caso di specie, essendo mancata la previa individuazione del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, costituente presupposto necessario per la successiva quantificazione della misura dell'assegno dovuto, deve ritenersi che l'assegno sia stato quantificato in violazione del su detto art. 5.
Inoltre la Corte di appello, con motivazione del tutto contraddittoria e incongrua, dopo avere accertato che la IN aveva rinunciato all'eredità paterna "per non dovere pagare gli ingenti debiti" gravanti su di essa, e che altrettanto avevano fatto i figli, ha ritenuto di poter ravvisare una sua cospicua capacità economica derivante dall'essere risultato che i figli, nonostante la rinuncia all'eredità, si sarebbero impossessati di ottocento milioni di proprietà del nonno, cosa che - secondo la Corte di appello - per un verso farebbe presumere che anche la IN si sia impossessata a sua volta di cospicue somme, e per altro verso denoterebbe di per sè una volontaria traslazione ai figli dei su detti ottocento milioni "ben potendo questa trattenere per sè tale somma, ormai sottratta ai creditori del padre", con la conseguenza che, essendo volontaria tale sua diminuita capacità patrimoniale, di tale diminuzione non dovrebbe tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio.
Trattasi di motivazione contraria ad ogni logica giuridica, perché una volta - sia pure implicitamente - ritenuta non ingiustificata la rinuncia alla eredità in relazione alla situazione debitoria a questa connessa, la Corte di appello sembra addebitare alla IN da un lato, senza indicarne le prove, il generico impossessamento di somme a lei non spettanti e, dall'altro, di non essersi deliberatamente voluta impossessare delle somme del de cuius che sarebbero state incassate dai figli in frode ai creditori: cioè di non avere compiuto un atto che, così come sommariamente descritto, mostra di rivestire i caratteri dell'illecito. Ne deriva che l'assegno di divorzio palesemente non poteva essere calcolato considerando come presenti nel patrimonio della IN somme delle quali non era dimostrato che si fosse illegittimamente impossessata e somme che sarebbero pervenuta ai figli, delle quali per altro verso essa, secondo diritto, in relazione alla descrizione dei fatti compiuta dalla sentenza, non poteva impossessarsi. I suddetti profili del motivo sono sufficienti a portare alla cassazione della sentenza - con il conseguente assorbimento dei restanti profili del primo motivo, nonché del secondo motivo - e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione
Accoglie il primo motivo in relazione ai primi due profili formulati, con assorbimento dei successivi e del secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 1999, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999