Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4319
CASS
Sentenza 29 aprile 1999

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Massime1

L'assegno di divorzio ha carattere assistenziale e trova il suo presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge istante a consentirgli la conservazione di un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio; per determinare la misura dell'assegno è necessario individuare il tenore di vita goduto nel corso del matrimonio e stabilire la somma occorrente per mantenerlo, tenuto conto che la valutazione delle precedenti condizioni economiche va operata con riferimento al momento della pronuncia di divorzio, e che essa può avere riguardo anche agli incrementi delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell'attività svolta durante il matrimonio; in relazione al tenore di vita così determinato deve operarsi la concreta commisurazione dell'assegno in ragione delle capacità economiche dell'istante e degli altri elementi di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970 e cioè condizioni dei coniugi, ragioni del divorzio, contributo alla vita familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, reddito di entrambi, durata del matrimonio (nella specie la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva determinato l'assegno in assenza di una previa individuazione del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio).

Commentario1

  • 1Assegno di divorzio permane anche se il coniuge inizia una nuova convivenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 maggio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4319
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4319
Data del deposito : 29 aprile 1999

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