Sentenza 30 ottobre 2002
Massime • 1
Non costituisce causa d'inammissibilità dell'atto di appello la indicazione in questo, da parte del difensore, della procura rilasciata con il medesimo atto, e che risulti essere invalida, se il difensore sia munito di altra procura valida (anche per la proposizione dell'appello) rilasciatagli in primo grado; il richiamo della sola procura conferita con l'atto di impugnazione non indica di per se la volontà implicita dell'appellante di non avvalersi della prima per l'ipotesi in cui la seconda risulti invalida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15340 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA ER;
- intimata -
avverso la sentenza n. 37/00 del Tribunale di URBINO, depositata il 16/03/00 R.G.N. 438/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 21.6.1996 l'INAIL sede provinciale di Pesaro - proponeva appello avverso la sentenza del 19.4.1996, con la quale il Pretore di Urbino aveva dichiarato che CI EN era affetta da broncopatia di origine professionale ed aveva condannato l'Istituto alla corresponsione di rendita per inabilità permanente nella misura del 12% dalla domanda amministrativa e del 20% dal 1^.12.1995.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, dopo aver disposto il rinnovo della consulenza medico-legale, con sentenza depositata il 16 marzo 2000 dichiarava inammissibile l'appello, perché la procura alle liti in favore dell'avv. Vittorio Ceccarini in calce all'atto di impugnazione risultava sottoscritta con firma illeggibile da soggetto che agiva in luogo e vece del Direttore della sede, ma di cui non venivano riportate ne' le generalità ne' la qualifica.
Per la cassazione di tale sentenza l'INAIL ricorre con un motivo. L'intimata non si è costituita.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso l'INAIL denuncia violazione degli articoli 75, 83, 113, 163 e 182 c.p.c. nonché vizio di motivazione e deduce che nella comparsa di costituzione dell'Istituto in primo grado il Direttore della sede provinciale aveva rilasciato al medesimo avv. Vittorio Ceccarini procura alle liti valevole anche per il giudizio di appello. Sostiene, quindi, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'avv. Ceccarini era munito di validi poteri rappresentativi anche nel giudizio di appello. Il ricorso è fondato.
In calce alla comparsa di costituzione dell'INAIL nel giudizio di primo grado è formulata la seguente procura: "Delego a rappresentarmi e difendermi nella presente causa il Dott. Proc. Vittorio Ceccarini eleggendo domicilio in Urbino presso la Cancelleria della Pretura di Urbino conferendogli ogni più ampia facoltà di legge. La delega vale anche per l'eventuale giudizio di appello. Pesaro 29.2.1996. Il Direttore dell'INAIL Dott. Francesco Giovenco".
Poiché dagli atti risulta pacifico che il conferente, Dott. Francesco Giovenco, rivestisse la qualità di direttore della sede provinciale INAIL di Pesaro e fosse abilitato a rilasciare la procura alle liti, ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'avv. Vittorio Ceccarini era abilitato a rappresentare e difendere l'Istituto nel giudizio di appello avanti al Tribunale di Urbino.
L'art. 83, quarto comma, c.p.c. consente espressamente alla parte di estendere la validità della procura anche al grado di appello. Questa Corte in proposito ha già avuto modo di precisare che non costituisce causa di inammissibilità dell'atto di appello la indicazione in questo, da parte del difensore, della procura rilasciata dalla parte con il medesimo atto, e che risulti essere invalida, se il difensore sia altresì munito di altra procura valida anche per la proposizione dell'appello rilasciatagli in primo grado, atteso che il richiamo della sola seconda procura rilasciata con l'impugnazione non indica di per sè la volontà implicita dell'appellante di non avvalersi della prima per l'ipotesi in cui questa risulti invalida (Cass. n. 4384 del 2000, Cass. n. 6759 del 1996, Cass. n. 3583 n. 1995). Nel caso di specie, inoltre, nessun dubbio può sorgere in ordine alla volontà della parte, avendo questa, anche con la seconda procura non valida, confermato il mandato al medesimo difensore nominato in primo grado. Per tutte le considerazioni sopra svolte la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2002