Sentenza 19 luglio 1999
Massime • 1
In tema di assegno divorzile, il criterio di determinazione della relativa entità in funzione "del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio" ha riferimento al tenore di vita normalmente godibile in base ai redditi percepiti, sì che la preesistenza del detto tenore di vita deve ritenersi dimostrata, in via presuntiva, sulla base della semplice allegazione di tali redditi da parte del coniuge istante per l'assegnazione.
Commentari • 3
- 1. Il mantenimento dei figli: un obbligo per i genitoriSara Ionà · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Introduzione – 2. L'obbligo di mantenimento – 3. Spese ordinarie e spese straordinarie – 4. Spese straordinarie e superiore interesse del minore – 5. Conseguenze penali e civili a seguito del mancato versamento dell'assegno di mantenimento 1. Introduzione Entrambi i genitori hanno il dovere di “mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, come sancito da norme di rango costituzionale (articolo 30 Cost.[1]) e da norme codicistiche rafforzate da recenti riforme legislative[2] dirette a tutelare la prole dalle conseguenze pregiudizievoli delle crisi familiari. Si tratta di un obbligo che sorge per effetto del rapporto di filiazione e non è …
Leggi di più… - 2. Le spese straordinarie a favore della prole: dal silenzio della Legge ai Protocolli dei TribunaliAvv. Arianna Tornaghi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. Spese ordinarie e spese straordinarie nell'interesse dei figliSantini Matteo · https://www.diritto.it/ · 18 marzo 2013
L'art. 30 della Costituzione si apre con la fondamentale ed inequivocabile disposizione secondo la quale: ‘‘è dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio''. Tale disposizione viene confermata ed attuata dal legislatore attraverso differenti norme dettate all'interno del codice civile, come l'art. 147 c.c., 148 c.c., 155 c.c. e da ultimo l'art. 315 bis, comma I°, come modificato dall'importante riforma dettata con legge n. 219 del 2012, finalizzata a garantire una totale equiparazione tra figli legittimi e figli naturali. Il dovere di mantenere i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, come la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/1999, n. 7672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7672 |
| Data del deposito : | 19 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente-
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC SC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIMA 48, presso l'avvocato A. LANZILLOTTA, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELA PUCCI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AN EL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 647/97 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 30/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Lanzillotta, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi e rigetto degli altri motivi del ricorso.
Svolgimento del processo
1 AN LO, con ricorso 28 marzo 1995, chiedeva al Tribunale di Catania di pronunziare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio che aveva contratto con SC FR, dal quale erano nati i figli SE e AR. Instaurato il contraddittorio, la SC aderiva alla domanda di divorzio e ma chiedeva l'affidamento dei figli e un assegno di lire 1.500.000 quale contributo al loro mantenimento e un assegno di divorzio, per sè, di lire 600.000. Il Tribunale, con sentenza 16 maggio 1996, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidava i figli alla SC, ponendo a carico del AN un assegno di lire 1.500.000 per il mantenimento dei figli e un assegno di divorzio in favore della SC di lire 500.000. Il AN proponeva appello, contestando il diritto della SC all'assegno di divorzio e alla corresponsione dell'assegno per i figli nei periodi che essi trascorrevano con lui. La SC si costituiva chiedendo il ricetto del gravame e, in via incidentale l'aumento dell'assegno ed un contributo alle spese straordinarie relative ai figli. La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 30 settembre 1997 e notificata alla SC il 23 ottobre 1997, dichiarava non dovuto l'assegno divorzile e rigettava per il resto entrambi gli appelli. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la SC, con atto notificato al AN il 22 dicembre 1997, formulando quattro motivi di gravame. Il AN non ha controdedotto. Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, nel testo modificato dalla legge n. 74 del 1987 e degli art. 115 e 116 c.p.c. Si deduce in proposito che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto che essa ricorrente, nel chiedere l'assegno di divorzio, non avesse dato la prova del deterioramento delle proprie condizioni economiche, in conseguenza del divorzio, in guisa da non potere mantenere il tenore di vita avuto durante il matrimonio. Tale prova, infatti, emergeva dal raffronto fra i redditi delle parti al momento della pronuncia della sentenza di divorzio e quello della richiedente dopo tale pronuncia, essendo tale tenore di vita rapportabile a quello consentito da detti mezzi.
Con il secondo motivo si denuncia ancora la violazione dell'art.5 della legge n. 898 del 1970 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché
l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. Si deduce al riguardo che, conseguendo secondo le norme anzidette il diritto all'assegno di divorzio ad un deterioramento della situazione economica di un coniuge in conseguenza del divorzio che non gli consenta di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, ancorché non versi in stato di bisogno, la Corte di merito, nel rigettare la relativa domanda non avrebbe valutato che, secondo le dichiarazioni dei redditi prodotte, quelli del AN ammontavano al triplo dei redditi di essa ricorrente. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 6, comma 2, della legge n. 898 del 1970, il quale impone al giudice di adottare ogni provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento al suo interesse materiale e morale, che non sarebbe stato tutelato dalla Corte di appello con la reiezione della domanda di aumento dell'assegno stabilito in primo grado e di quella di porre a carico del padre la metà delle spese straordinarie, pur essendo le loro esigenze cresciute con l'età.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 5, comma 8, della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n.74 del 1987, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si deduce al riguardo che la Corte di appello avrebbe errato, omettendo anche di motivare in proposito, nel non disporre le indagini sul patrimonio e sui redditi del AN, come richiesto da essa ricorrente, che aveva contestato la sufficienza e la veridicità della documentazione da lui depositata.
2 Il ricorso è fondato nei sensi appresso precisati.
La Corte di appello ha negato alla SC odierna ricorrente - l'assegno di divorzio sulla base di una duplice ratio decidendi: a) a norma dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987, chi richieda un assegno di divorzio deve dare la prova di quale fosse il tenore di vita condotto durante il matrimonio e quale deterioramento ne sia conseguito per effetto del divorzio e tale prova non può essere tratta, in via presuntiva, dal divario fra le condizioni reddituali dei coniugi, tenuto corto che non è da escludersi che una famiglia tenga un tenore di vita inferiore a quello che le consentirebbero le entrate;
b) esaminandosi comparativamente le condizioni dei coniugi, non appare che fra le stesse sussista un rilevante divario, tenuto conto che unica fonte di reddito del AN è quella derivante dall'attività di medico alle dipendenze della ASL Garibaldi di Catania, mentre la SC è un'insegnante di ruolo, e considerato che quest'ultima è assegnataria della casa coniugale e il AN contribuisce in materia preponderante al mantenimento dei figli, e deve anche provvedere ad un altro figlio, avuto dalla donna con la quale convive.
La Corte di appello ha negato altresì l'aumento dell'assegno per i figli affidati alla SC in relazione alla su detta valutazione comparativa dei redditi dei coniugi, mentre ha negato un contributo da parte del AN alla metà delle spese straordinarie per i figli, sulla base della considerazione che l'assegno liquidato deve intendersi comprensivo di queste. 3 Riguardo all'assegno di divorzio va considerato che, secondo l'interpretazione ormai consolidata di questa Corte, l'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, previsto e regolato dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, nel testo di cui all'art. 10 della legge n. 74 del 1987, ha carattere assistenziale e trova il suo presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi economici dell'ex coniuge a consentirgli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, avendo il fine di porre in adeguata misura rimedio al deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, la cui valutazione va fatta con riferimento al momento della pronunzia di divorzio (Cass. sez. un. 29 novembre 1990, n. 11492;
Cass 3 luglio 1997, n. 5986; 26 giugno 1997, n. 5720), con la precisazione: a) che gli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l'assegno, successivi alla cessazione della convivenza, rilevano unicamente ove costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio (Cass. 20 marzo 1998, n. 2955; 18 marzo 1996, n. 2273); b) che il tenore di vita al quale occorre fare riferimento è quello normalmente godibile sulla base dei redditi di cui i coniugi godevano (Cass. 26 novembre 1996, n. 10465) quale da essi è desumibile, cosicché deve ritenersi dimostrato in via presuntiva sulla base della dimostrazione di tali redditi;
c) che gli altri criteri stabiliti dall'art. 5 operano solo se il predetto presupposto sia stato dimostrato (da ultimo Cass. 13 maggio 1998, n. 4809). Deriva da tali principi che la prima delle due rationes decidendi sulla base delle quali la Corte di appello ha disatteso la domanda di un assegno di divorzio è errata nella parte in cui con essa si afferma che la prova del tenore economico di vita matrimoniale, in relazione al quale valutare se il coniuge richiedente abbia subito un deterioramento delle condizioni economiche che gli dia diritto, in astratto, all'assegno, non è deducibile dai redditi goduti dai coniugi al momento del divorzio. Quanto alla seconda ratio decidendi, va osservato che essa appare viziata sotto il profilo motivazionale, avendo la Corte di appello compiuto la valutazione delle condizioni economiche del AN sulla base di elementi del tutto generici, pur in presenza della istanza della SC, formulata nelle conclusioni, di un ordine di produzione dei modelli 740 del AN medesimo e di un'indagine tributaria sui suoi redditi.
La Corte di appello, a proposito dei redditi del AN, si è limitata ad affermare che "dagli atti emerge che unica fonte di reddito del AN è quella derivante dall'attività di medico svolta alle dipendenze dell'Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania", senza alcun riferimento concreto ne' alle fonti di prova sul carattere esclusivo di tale attività, ne alla posizione in cui egli svolgeva tale attività nell'ambito dell'ospedale, in relazione alla qualifica ricoperta, ne' al suo reddito effettivo al momento del divorzio e del giudizio di appello. Ne consegue che, in tale contesto motivazionale, a ragione la SC si duole che le sue domande, in ordine alla misura dell'assegno per sè e per i figli, siano state disattese senza prendersi in considerazione le sue richieste istruttorie relative all'accertamento dei redditi del AN - formulate in primo grado e in appello - potendo la Corte di merito disattenderle, ritenendo la causa sufficientemente istruita, solo ove nella sentenza avesse indicato adeguate fonti probatorie sulla base delle quali avesse formulato le sue valutazioni e non, come nel caso di specie, motivando il rigetto dell'appello sulla base di elementi probatori imprecisi e generici, come tali inidonei a dare motivato fondamento alla decisione.
4 Riguardo all'assegno per i figli va osservato che il contributo al mantenimento dei figli, posto a carico del genitore non affidatario - o con il quale non convivano, ove vivano con l'altro e non siano autosufficienti ancorché maggiorenni - comprende tutte le spese riguardanti il loro mantenimento, le loro cure ordinarie e la loro istruzione, mentre non comprende quelle conseguenti ad eventi eccezionali della loro vita, con particolare riferimento alla salute. Non deducendosi con il motivo proposto al riguardo che la Corte di appello abbia rigettato una domanda attinente a spese "straordinarie" nel senso anzi detto, esso deve ritenersi, sotto tale profilo, infondato.
5 Il ricorso, sulla base delle considerazioni che precedono, va accolto per quanto di ragione e la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Messina, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione
Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Messina.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 24 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 19 luglio 1999