Sentenza 17 gennaio 2002
Massime • 1
Ai fini dell'attribuzione e dell'assegno di divorzio, l'impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento per ragioni obiettive, (che costituisce ipotesi non già alternativa, bensì esplicativa rispetto a quella della mancanza dei mezzi - in quanto rivolta a chiarire che detta indisponibilità non deve essere imputabile al richiedente -) va accertata con riferimento alla finalità perseguita del legislatore di far sì che le condizioni economiche del coniuge più debole non risultino deteriorate per il solo effetto del divorzio. Una tale indagine, deve essere condotta in sede di merito, e deve esprimersi sul piano della concretezza e dell'effettività, tenendo conto di tutti gli elementi e fattori (individuali, ambientali, territoriali, economico sociale) della specifica fattispecie (nel caso di specie la corte ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva tenuto conto del fatto che il coniuge più debole, che non aveva altre entrate oltre l'assegno di divorzio ed altri beni oltre la casa d'abitazione, a causa dell'età, non aveva concreta possibilità di reperire adeguata attività lavorativa che gli consentisse il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2002, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EC LI, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TULLIO MOSER, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ON CI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TASSO 4, presso l'avvocato UMBERTO MARIOTTI BIANCHI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO STEFENELLI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 262/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 03/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva del 14 dicembre 1995 - 28 febbraio 1996 il Tribunale di Trento dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra LI HE e AN BA. Con successiva sentenza definitiva del 7 - 18 ottobre 1999 il medesimo Tribunale poneva a carico del HE un assegno di divorzio pari a L.
3.000.000 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, ed altro assegno per il mantenimento della figlia SO di L. 500.000 mensili. Proposto appello dal HE, con sentenza del 13 giugno - 3 luglio 2000 la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma, dichiarava la non debenza dell'assegno per il mantenimento della figlia, al quale la BA aveva rinunciato per essere la stessa divenuta autosufficiente, e confermava per il resto la sentenza impugnata. Osservava in motivazione la Corte territoriale, per quanto in questa sede interessa, che correttamente il Tribunale aveva posto a carico dell'appellante l'assegno di divorzio, nella misura suindicata, tenuto conto che la BA al momento di tale pronuncia aveva quarantanove anni e si trovava pertanto nell'impossibilità non solo di reperire un'occupazione che le consentisse di raggiungere un tenore di vita simile a quello goduto durante il matrimonio, ma finanche di trovare un'occupazione assai meno remunerativa. Peraltro dalle prove offerte dalla parte appellata, ed in particolare dal rapporto della Guardia di Finanza in data 23 aprile 1993 dalla medesima prodotto, era emerso che il HE era titolare di numerosi beni immobili e svolgeva attività dalle quali traeva consistenti redditi, mentre la BA non disponeva che dell'appartamento acquistatole dall'ex marito e dell'assegno dal medesimo dovuto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il HE deducendo due motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso la BA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata ha omesso totalmente di accertare quale fosse il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, limitandosi a considerare solo l'età della BA ed il patrimonio attuale del HE. Si deduce altresì che in relazione allo specifico requisito per l'attribuzione dell'assegno divorzile costituito dalla impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati, la sentenza stessa ha fornito una motivazione del tutto carente, facendo riferimento unicamente al non significativo dato anagrafico e non tenendo conto dell'esperienza acquisita dalla BA come barista e receptionist in una località, come il Comune di Levico, a forte vocazione turistica. Si sostiene ancora con riguardo al quantum dell'assegno che la Corte di Appello non ha considerato che il mutuo ipotecario gravante sull'appartamento abitato dalla BA era stato estinto in misura pressoché totale dall'ex coniuge e che pertanto la pronuncia del Tribunale, che aveva determinato l'assegno nell'importo di L.
3.000.000 mensili sul presupposto che la predetta dovesse affrontare il pagamento delle rate di mutuo per L.
1.000.000 mensili, non poteva essere confermata;
non ha neppure valutato la voce patrimoniale attiva costituita dalla titolarità da parte della donna della quota del quaranta per cento della s.n.c. Dolomiti, ne' ha considerato che l'attività prestata nel corso del rapporto matrimoniale quale barista e addetta all'albergo gestito da detta società non era stata mai compensata con somme di danaro, in quanto era stata conferita nella società il cui patrimonio si era corrispondentemente accresciuto;
neppure ha tenuto conto del fatto che dall'epoca della separazione, risalente al 1991, l'incremento patrimoniale delle quote della società era stato determinato solo dall'apporto lavorativo del HE;
non ha infine esaminato la circostanza che la BA ha ceduto la propria quota del quaranta per cento della società per la somma di L. 200.000.000 al netto delle imposte.
Con specifico riferimento alle condizioni economiche del HE si deduce che la Corte di merito non ha in alcun modo preso in esame le dichiarazioni fiscali relative agli anni dal 1993 al 1998, che evidenziavano un reddito variabile tra i 22 ed i 39 milioni annui, mentre ha conferito rilievo essenziale al rapporto della Guardia di Finanza in data 23 aprile 1993, contestato dall'interessato e comunque irrilevante ai fini dell'accertamento della sua situazione patrimoniale per gli anni successivi. Si rileva altresì che la medesima Corte non ha considerato i pesantissimi mutui che gravano sugli immobili al medesimo intestati, ne' ha valutato l'incidenza del successivo matrimonio sulla sua capacità economica. Il motivo di ricorso è infondato, sotto tutti i profili prospettati. Va innanzi tutto rilevato, in relazione al primo profilo di doglianza, che il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio - il quale, come è noto, costituisce parametro di riferimento ai fini dell'accertamento della disponibilità di mezzi adeguati da parte del soggetto richiedente l'assegno - pur non specificamente descritto nella motivazione della sentenza impugnata, risulta con sufficiente chiarezza individuato attraverso la valutazione delle potenzialità economiche del HE, quale unico soggetto percettore di redditi, con particolare riferimento alle varie e proficue attività dal medesimo svolte ed alle sue consistenti proprietà immobiliari.
Quanto al riscontro della mancanza di mezzi adeguati da parte della BA e della impossibilità di procurarseli, va ricordato che secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte l'impossibilità del coniuge richiedente l'assegno di divorzio di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento per ragioni oggettive, che costituisce un'ipotesi non già alternativa, ma esplicativa rispetto a quella della mancanza di mezzi siffatti - in quanto rivolta a chiarire che detta indisponibilità non deve comunque essere imputabile al richiedente - va accertata con riferimento alla finalità perseguita dal legislatore che le condizioni economiche del coniuge più debole non risultino deteriorate per il solo effetto del divorzio, attraverso una valutazione che non si esprima sul piano della ipoteticità ed astrattezza, bensì su quello della effettività e concretezza, tenendo conto di tutti gli elementi della specifica fattispecie in relazione ad ogni fattore individuale, ambientale, territoriale, economico e sociale (v. sul punto Cass. 1999 n. 10260; 1998 n. 6468; 1998 n. 2087; 1991 n. 294).
Tali principi appaiono rispettati nella sentenza impugnata, la quale, considerato come accertato che la BA non disponesse di altre entrate oltre l'assegno di divorzio e di altri beni oltre la casa di abitazione, con argomentazioni logiche ed esaurienti, e quindi non censurabili in questa sede, ha ritenuto che la predetta, a causa dell'età, non avesse alcuna concreta possibilità di reperire un'adeguata attività lavorativa che le consentisse di conservare il tenore di vita goduto in precedenza, ed avesse anche difficoltà a trovare un'occupazione assai meno remunerativa.
Quanto agli ulteriori rilievi diretti a censurare il quantum dell'assegno stabilito dal giudice di merito, va rilevato che le circostanze qui invocate - ad eccezione di quella concernente l'intervenuta cessione da parte della BA della quota a lei intestata della Dolomiti s.n.c., prospettata solo in sede di udienza di discussione, come riconosciuto dallo stesso ricorrente - sono state prese in esame dalla Corte di Appello, che dopo averle puntualmente richiamate nell'esposizione dei motivi di impugnazione ha con motivazione sintetica, ma sufficiente a rivelare le ragioni del proprio convincimento provveduto a comparare la complessiva situazione patrimoniale e reddituale del HE, emergente dalla documentazione prodotta dalla BA, a quella del coniuge richiedente l'assegno e quindi a confermare la quantificazione dell'assegno stesso effettuata dal primo giudice.
Sono peraltro chiaramente inammissibili in questa sede le ulteriori doglianze contenute nel motivo di ricorso volte a sollecitare una diversa valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali del ricorrente, attraverso un nuovo esame degli elementi probatori acquisiti.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, si deduce che la Corte di Appello ha totalmente ignorato la richiesta del HE di prova testimoniale circa la convivenza more uxorio instaurata dalla BA, già disattesa dal primo giudice e riformulata in sede di gravame.
Anche tale motivo è infondato.
Questa Suprema Corte ha in più occasioni affermato che la convivenza extraconiugale intrapresa dal coniuge richiedente l'assegno, non implicando alcun diritto al mantenimento nei confronti del convivente, non comporta di per sè la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di separazione o di divorzio da parte dell'altro coniuge, ma può rilevare, ove rivesta requisiti di stabilità e di affidabilità, ai fini dell'accertamento delle condizioni del beneficiario, nei limiti in cui incida sulla reale e concreta situazione economica del medesimo, risolvendosi in una fonte effettiva e non aleatoria di reddito (v. Cass. 2000 n. 7328; 1998 n. 3503; 1997 n. 5024; 1993 n. 4761; 1993 n. 3720). Appare pertanto evidente che la richiesta di prova limitata all'accertamento della convivenza della BA, senza alcun riferimento a prestazioni di assistenza di tipo coniugale in suo favore conseguenti al nuovo rapporto, in quanto inidonea a dimostrare una circostanza incidente sulle condizioni economiche della predetta era priva del necessario requisito di decisività ai fini della statuizione sulla spettanza e sulla quantificazione dell'assegno. Il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 125.800, oltre L.
3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile il 5 luglio 2001. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2002