Sentenza 13 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5351 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICO. 5. 35 15 35 1 /02 IT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G.N. 15428/99 - Consigliere Cron.16246 Dott. Fernando LUPI Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 08/01/02 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT E N ZA sul ricorso proposto da: FIAT AUTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ITALICO PERLINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MA NT;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 298/99 del Tribunale di CASSINO, depositata il 07/05/99 - R.G.N. 377/98; 21 -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato BOURSIER NIUTTA per delega DE LUCA TAMAJO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI, che ha concluso in primis rinvio a nuovo ruolo per acquisizione fascicolo di ufficio di primo grado;
nel merito rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 26 gennaio 1998, il RE di Cassino, acco- gliendo la domanda proposta dal sig. NT MA nei confronti della datrice di lavoro Fiat TO s.p.a. dichiarava illegittimo il licenziamento di- sciplinare intimato al lavoratore per avere richiesto e presentato alla so- - cietà, al fine di ottenere il pagamento di spese di trasferta dal 21 febbraio al 1° aprile 1994, una fattura di albergo di importo maggiorato rispetto a quello effettivo di £.50.000 giornaliere – ed ordinava, con le conseguenti pronunce di legge, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Proponeva appello la Fiat TO s.p.a. dolendosi che il RE aves- se ritenuto attendibile il titolare dell'albergo (il quale non aveva confermato precedente dichiarazione scritta con la quale aveva affermato di avere in effetti rilasciato, a richiesta del cliente, una fattura di importo maggiorato rispetto a quello effettivo) e non avesse assunto come teste il responsabile della sicurezza aziendale IO Mai. Il Tribunale della stessa sede, con sentenza 5 marzo /7 maggio 1999, confermava l'impugnata sentenza e condannava l'appellante nelle spese ulteriori. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società FIAT TO con due motivi. { Il MA è intimato. 1542899 3 MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applica- zione dell'art. 2697 cc. nonché art. 115, 244 e 257 c.p.c. con riferimento all'art. 416 c.p.c., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazio- ne circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, n.3 e n.5 c.p.c. dolendosi che le era stato apoditticamente precluso il diritto di provare il fatto dedotto a sostegno del licenziamento e in particolare il controllo di- sposto sulla fattura e la dichiarazione scritta dall'albergatore (UN IO) secondo cui la fattura era stata maggiorata per motivi di rimbor- si. In ordine a tali fatti aveva addotto quali testi Mai IO, Mastromat- tei IO e lo stesso UN. Dopo avere escusso quest'ultimo teste, il RE aveva ritenuto ininfluente escutere gli altri testi indicati, non trat- tandosi dei soggetti che avevano contattato l'albergatore, ed aveva quindi ritenuto insussistente la prova circa l'intervenuta maggiorazione in fattura dell'importo riscosso;
tale decisione e quella del giudice di appello che la aveva giudicata corretta erano illegittime in quanto i testi erano stati indotti su quelle specifiche circostanze ed erroneamente il RE si era rifiutato di ammetterli presupponendo che la prova avrebbe avuto esito negativo per non essere stati i testi, secondo il RE, presenti al colloquio tra l'albergatore e due investigatori. Il RE avrebbe dovuto pure prospet- tarsi di dovere assumere anche eventuali testi di riferimento. Il motivo è infondato. Ha ritenuto il Tribunale che la Fiat TO, con la memoria di costitu- zione in primo grado, aveva chiesto prova testimoniale sulla veridicità della 1542899 dichiarazione scritta rilasciata dall'albergatore ed aveva proposto altri due testi indicati solo come dipendenti Fiat. Dopo che l'albergatore aveva negato la veridicità del contenuto della dichiarazione (che assumeva di avere scritto sotto dettatura di due sconosciuti i quali svolgevano accertamenti sulla vicende e che avevano profferito larvate minacce di possibili accertamenti sull'attività dell'esercizio), la Fiat - che, sicura dell'esito della detta prova testimoniale, non aveva addotto come testi i propri investigatori -, essendo decaduta dalla relativa facoltà, aveva chiesto l'escussione del Mai, solo in appello indicato come responsabile della sicurezza industriale, al fine - secondo il Tribunale di sollecitare poi l'audizione degli investigatori come testi di ri- ferimento menzionati dal Mai. A giudizio del Tribunale, correttamente il RE, accertato che il Mai non era tra le persone che avevano contattato l'albergatore, ne ha ri- tenuta inutile l'escussione, e ha disposto altri mezzi istruttori per controlla- re diversamente l'attendibilità del teste escusso. In particolare, non poteva discutersi circa l'utilità di esaminare il Mai, posto che i soli testi che avreb- bero potuto confermare le circostanze di cui alla scrittura dell'albergatore e la veridicità o meno della stessa potevano essere soltanto chi l'aveva rila- sciata e coloro che la avevano comunque ricevuta. Le argomentazioni ora esposte del giudice di appello si sottraggono alle critiche contenute nel motivo le quali presentano anche profili di inammissibilità per non avere la Fiat TO riportato nel ricorso il tenore esatto del capitolo di prova sul quale i testi non escussi avrebbero dovuto deporre, sicché non è neppure consentito alla Corte di apprezzare la deci- 1542899 5 sività delle circostanze dedotte a prova. A tal proposito dalla esposizione del motivo risulta dedotto che la società aveva disposto un controllo sulla richiesta di rimborso del MA e sulla relativa fattura alberghiera (circo- stanze pacifiche); che l'importo era stato maggiorato "per motivi di rimbor- si" come affermato e dichiarato per iscritto dal titolare dell'albergo. Anche la circostanza del rilascio della dichiarazione scritta da parte del Cunim- berti è pacifico risultare per acta, oltre che dalla dichiarazione di colui che ebbe a rilasciarla. Avrebbero potuto avere, eventualmente, interesse le circostanze, ossia il contesto, in cui la dichiarazione venne rilasciata, ma a tale proposito la società avrebbe dovuto dedurre a prova ulteriori fatti spe- cifici sui quali i testi indicati avrebbero dovuto deporre e non avrebbe po- tuto certo confidare sulla sola eventualità che dalla loro deposizione avrebbe potuto ipoteticamente emergere l'esistenza di ulteriori testi di rife- rimento (va aggiunto che l'audizione di persone cui eventualmente i testi si fossero riferiti per la conoscenza dei fatti sarebbe stata comunque rimes- sa, poi, ad un potere istruttorio discrezionale del giudice di merito: Cass. 17 settembre 1991, n. 9687). Tanto più che non appaiono ragioni plausibili per le quali la Fiat TO non avesse potuto indicare tempestivamente i testi che direttamente ebbero a contattare il UN. Col secondo motivo, la società ricorrente denuncia omessa, con- traddittoria, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia (art. 360 n. 5 c.p.c.) - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 210, 213 e 115 c.p.c., e si duole che il Tribunale di Cassino non abbia pronunciato sul primo motivo dell'atto di appello e sulle richieste istruttorie ivi formulate. In particolare non ha preso in esame le deduzioni circa 1542899 6 l'inattendibilità del UN specialmente sulla circostanza, dallo stesso riferita, secondo la quale si sarebbe indotto a rilasciare la dichiarazione circa la fattura maggiorata da due emissari della Fiat che lo avrebbero in- timidito con domanda circa la presenza di extracomunitari in albergo. La società aveva anche rappresentato molteplici elementi che avrebbero di- mostrato come in effetti vi era stata una ingiustificata maggiorazione della fattura (e come fosse perciò da disattendere la testimonianza del Cunim- berti); su tali elementi il Tribunale non aveva minimamente motivato (in particolare, non giustificavano la triplicazione dell'importo qualche pasto in più o qualche telefonata o la confezione di pasti leggeri e non elaborati per cliente con problemi di stomaco, o l'orario di prima mattina in cui era ser- vita la colazione;
inattendibile era la versione circa l'intimidazione da parte degli emissari). Della insufficienza della dichiarazione del UN a giustificare l'accoglimento della domanda, il RE era tanto convinto che aveva di- sposto l'acquisizione di copia di scritture contabili, registri di presenza e fatture relativi all'anno 1994 che risultarono, poi, in modo sospetto, rubati nell'imminenza dell'esecuzione dell'ordine. Nel sottoporre al Tribunale tali elementi di dubbio, la società aveva anche sollecitato ulteriori accertamenti tramite la Guardia di Finanza di To- rino e l'acquisizione di altra documentazione presso la Questura e presso lo stesso albergatore (per il periodo successivo alla denuncia del furto), oltre che delle denunce dei redditi dal 1990; con il mancato accoglimento di tali istanze, erano risultati violati gli artt. 210, 213 e 115 c.p.c.; inoltre non era stato motivato il rigetto delle predette istanze probatorie, specie in 1542899 7 ordine a fatti che solo con informazioni della pubblica amministrazione, e non altrimenti, avrebbero potuto essere provati. Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti delle considerazioni che se- guono. Ha considerato il giudice di appello che l'attendibilità del teste esa- minato (UN) non poteva essere posta nuovamente in discussione in appello: non avendo l'albergatore confermato il contenuto della scrittura posta a fondamento della contestazione disciplinare e non essendo stati indotti ritualmente i testi che la avevano ricevuta, non risultava neppure provato l'addebito oggetto di contestazione, sicché il licenziamento doveva ritenersi illegittimo. La premessa di questo argomento non può essere condivisa. Invero, la Fiat TO, in sede di appello, si era diffusa, come lo stes- so Tribunale ha dato atto, sui motivi di inattendibilità del teste, tanto che lo stesso giudice di primo grado aveva disposto l'acquisizione di documenta- zione presso l'albergo del UN, accertamenti che non avevano avuto esito per ragioni fortuite in ordine alle quali pure la Fiat TO non aveva mancato di elevare sospetti. In presenza di tali difese, il Tribunale avrebbe dovuto dare una ap- profondita motivazione circa l'attendibilità del UN che aveva pur rilasciato in precedenza una dichiarazione scritta nettamente contrastante con quanto poi affermato in sede di deposizione testimoniale;
in particola- re avrebbe dovuto spiegare se, sul piano della logica e del senso comune, trovavano giustificazione le affermazioni del teste circa il rilascio di una di- chiarazione scritta per importi notevolmente superiori alla tariffa, normal- 1542899 8 mente praticata per la mezza pensione, di £. 50.000= giornaliere;
in parti- colare, avrebbe dovuto motivare sul punto se tale lievitazione potesse es- sere giustificata da particolari prestazioni, riferite dal teste, che, secondo il senso comune, non sembrerebbero di per sé giustificare tanto rilevanti scostamenti dal prezzo ordinariamente praticato. Mentre, quindi, deve essere accolta la censura di difetto di motiva- zione sui punti ora posti in rilievo, non meritano accoglimento le critiche svolte in ordine alla mancata acquisizione, anche di ufficio, di documenta- zione mediante ordine di esibizione alla parte o alla pubblica amministra- zione e alla mancata richiesta di informazioni alla pubblica amministrazio- ne (copia leggibile della denuncia di furto, registri di presenza della pen- sione presso la Questura per il periodo precedente di sei mesi i fatti di causa e fino alla data della richiesta, documentazione contabile e delle re- gistrazioni dalla data della denuncia a quella della richiesta, acquisizione delle denunce dei redditi del UN dal 1990 alla data della richiesta). Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte l'ordine di esibi- zione di un documento costituisce una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito che non è tenuto a specifi- care le ragioni per le quali ritiene di non avvalersene, con la conseguenza che il mancato esercizio di tale facoltà non è sindacabile in sede di legitti- mità neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. 20 dicembre 2000, n. 15983; 29 luglio 1998, n. 7468; 27 dicembre 1996, n. 11535; 16 maggio 1997, n. 4363; 22 febbraio 1995, n. 2019; 8 aprile 1995, n. 4109; 14 settembre 1995, n. 9715; 11 giugno 1998, n. 5794). Questa Corte ha altresì precisato che può ordinarsi l'esibizione di un documento a norma 1542899 dell'art.210 c.p.c. solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non è acquisibile aliunde e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative (Cass. n. 9715/1995 cit.). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione. La sentenza impugnata deve essere annullata relativamente alle censure accolte e la causa deve esse- re rinviata ad altro giudice di pari grado, indicato in dispositivo, al quale è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese del giudizio di cassazione. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la senten- za impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, addì 8 gennaio 2002. IL PRESIDENTEDebate You IL CONSIGLIERE ESTENSORE. Chille 3 3 0 5 1 . A . S I T N S R D A , A 3 ' T O 7 . L - L L A L 8 E S - O E D 1 B P 1 I S I S I D E N N E G A G S T O G I S E A A O L D P O E M T A I , T L I O A L R R E I D T S D D E I T G O E N R E S E 1542899 10