Sentenza 17 dicembre 2012
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (art. 684 cod. pen.), è irrilevante che la notizia sia stata già diffusa da altra fonte di informazione e non desunta direttamente dagli atti processuali, perché con la successiva pubblicazione viene data all'atto maggiore diffusione e propagazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2012, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/12/2012
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1091
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 47579/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL AL N. IL 02/04/1964;
2) AR PE N. IL 09/05/1970;
avverso la sentenza n. 574/2010 TRIBUNALE di CATANIA, del 15/11/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza e per la conferma delle statuizioni civili. Udito per la parte civile l'Avv. Savia Orazio in sost. dell'avv. Scalfati Adolfo.
Udito il difensore Avv. Lucibello PE difensore di RO PE.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 15 novembre 2011 il Tribunale di Catania in composizione monocratica, dichiarava LV SS - autore di tre articoli pubblicati sul quotidiano "Il Giornale di Sicilia" rispettivamente l'8 settembre 2005, il 9 ed il 26 febbraio 2006 - e RO PE - autore di un comunicato stampa dell'Agenzia Giornalistica Italiana redatto e pubblicato l'8 febbraio 2006 - colpevoli del reato di cui all'art. 684 cod. pen. ad essi rispettivamente ascritto (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale: quello relativo alla scomparsa dell'agenda del magistrato Paolo EL, immediatamente dopo la sua morte a seguito dell'attentato perpetrato in via D'Amelio a Palermo) e concesse le attenuanti generiche, li condannava alla pena di Euro 250,00 di ammenda ciascuno, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, LI IO, da liquidarsi in separata sede ed al pagamento In favore della stessa delle spese processuali e di una provvisionale determinata In Euro 5000,00 per ciascuno degli imputati.
1.1 Il giudice di merito, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, richiamava, in primo luogo, il dato probatorio rappresentato dalla deposizione della costituita parte civile, all'epoca dei fatti tenente dei Carabinieri ed il contenuto del summenzionati articoli e del comunicato stampa, con i quali - secondo le prospettazioni accusatorie ritenute fondate dal giudice di merito - erano stati "pubblicati" atti o documenti di un procedimento penale, coperti da segreto istruttorie, e segnatamente:
- per quel che concerne l'imputazione mossa al LV, i verbali di sommarie informazioni rese dal CO LI e dal dottor PE AY rispettivamente in data 5 maggio 2005 ed 8 febbraio 2006, dei quali veniva riferito il contenuto con riguardo sia al ritrovamento, subito dopo la strage, di una borsa in pelle appartenuta al magistrato deceduto sia alla presunta sparizione di tale borsa e del suo contenuto, sia l'avvenuta iscrizione dell'LI nei registro degli indagati;
- per quel che concerne l'imputazione mossa al RO, il confronto avvenuto l'8 febbraio 2006 tra il dottor AY ed il CO LI, avendo l'Imputato riferito, in particolare, nel comunicato da lui redatto, il contenuto delle dichiarazioni rese dall'AY.
1.1.1 Il Tribunale in particolare, precisato, quanto all'elemento oggettivo del reato, che per la nozione di atti o documenti di cui è vietata per legge la pubblicazione, occorre far riferimento all'art.114 cod. proc. pen. ed all'art. 329 c.p.p., comma 1, ha ritenuto:
- che gli atti o documenti divulgati dagli imputati (sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen.; l'Imminente invio all'LI di un'informazione di garanzia) dovevano senz'altro considerarsi sottoposti a secretazione o comunque atti per i quali sussisteva un divieto assoluto di pubblicazione;
- che in tema di arbitraria divulgazione degli atti di un procedimento penale, la già avvenuta diffusione di notizie di atti di indagine coperti da segreto non fa venir meno la segretezza e quindi il divieto di pubblicazione, poiché con la successiva divulgazione vengono dati all'atto maggior risalto e diffusione (Sez. 1, n. 10135 del 11/07/1994 - dep. 24/09/1994, P.G. in proc. Leonelli, Rv. 203760);
- che non può ritenersi consentito ad un giornalista prospettare e anticipare l'evoluzione e l'esito di indagini in chiave colpevolista.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori.
3.1 Nel ricorso proposto dal difensore di LV SS si propongono tre motivi d'impugnazione.
3.1.1 Con il primo motivo, si denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 684 cod. pen.) e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la pronuncia di condanna risulta basarsi sulle sole generiche valutazioni della costituita parte civile circa una presunta violazione del segreto istruttorie senza che fossero stati acquisiti i verbali relativi alle sommarie informazioni rese dal dottor AY in data 5 maggio 2005 e 3 febbraio 2006 ed il verbale del confronto tra il magistrato e l'ufficiale dei Carabinieri e senza procedere, quindi, ad un puntuale confronto tra il contenuto delle dichiarazioni rese da costoro nel corso delle indagini preliminari ed il contenuto degli articoli incriminati.
Il giudice del merito, inoltre, con riferimento al primo articolo incriminato (quello pubblicato il 8 settembre 2005), ha omesso di considerare: (a) che le dichiarazioni del magistrato AY che si assumono arbitrariamente divulgate con il predetto articolo, furono rese solo l'8 febbraio 2006, successivamente quindi alla redazione dell'articolo incriminato;
(b) che le dichiarazioni dell'LI in data 5 maggio 2005, che pure si assumono arbitrariamente divulgate in detto articolo, sebbene rese dall'ufficiale in qualità di testimone, al momento della pubblicazione dell'articolo non potevano considerarsi un atto d'indagine coperto da segreto, in base all'art. 329 c.p.p., comma 1, vuoi perché il nominativo dell'LI doveva in realtà essere immediatamente iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. allorquando le indagini sulla sparizione dell'agenda furono riaperte a seguito dell'acquisizione di nuovo materiale probatorio, sia perché, essendo la posizione dell'LI sostanzialmente equiparabile a quella dell'indagato, lo stesso aveva evidentemente una conoscenza effettiva dell'atto, circostanza che costituisce causa di cessazione del segreto e del divieto di pubblicazione;
(c) che nell'articolo incriminato le dichiarazioni attribuite all'RC (consegna della borsa del giudice EL ad un magistrato) non riproducono l'effettivo contenuto di quanto riferito dall'ufficiale agli inquirenti, vuoi perché nel verbale del 5 maggio 2005 si affermava intanto, ripetutamele, che i ricordi al riguardo erano molto labili, circostanza omessa nell'articolo incriminato;
vuoi perché l'LI, in sede di sommarie Informazioni, aveva riferito, sia pure con le menzionate incertezze, di aver affidato ad un proprio collaboratore, di cui non ricordava però il nominativo, l'incarico di consegnare la borsa ad un magistrato (il dottor AY o il dottor Teresi), particolare non presente nel corpo dell'articolo incriminato.
Quanto poi al secondo articolo (quello pubblicato il 9 febbraio 2006) nel ricorso si contesta che nello stesso sia stato divulgato il contenuto di atti coperti da segreto (le dichiarazioni rese dal magistrato in aspettativa AY l'8 febbraio 2006) e ciò in quanto: (a) mancava in atti il verbale delle dichiarazioni rese dal citato teste, il cui effettivo contenuto non poteva venire legittimamente ricostruito in base al contenuto delle sole dichiarazioni della costituita parte civile;
(b) essendo l'LI di fatto persona sottoposta ad indagini, lo stesso, In occasione del confronto con l'AY, aveva acquisito effettiva conoscenza di quanto dichiarato da quel teste, con conseguente cessazione del segreto, relativamente al contenuto del predetto atto. Sempre con riferimento al secondo articolo, in ricorso si sostiene, altresì, l'irrilevanza della circostanza, pure valorizzata dal giudice di merito, che nell'articolo si dava notizia di possibili sviluppi positivi dell'inchiesta, non contenendo tale espressione alcuna rivelazione circa i contenuti di atti processuali secretati. Con riferimento, infine, al terzo articolo incriminato (quello del 26 febbraio 2006) da parte del ricorrente si fa rivelare che il contenuto dello stesso non può integrare il reato contestato, in quanto l'atto ivi asseritamente divulgato (iscrizione del nominativo dell'LI nel registro delle notizie di reato) non si configura come un atto d'Indagine rilevante ai sensi dell'art. 329 cod. proc. pen., in assenza di un espresso provvedimento di segretazione.
3.1.2 Con il secondo motivo, si denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale (artt. 157, 159, 159, 160 e 161 cod. pen.) e mancanza di motivazione, relativamente al mancato accoglimento della richiesta subordinata di declaratoria di estinzione del reato, relativamente al primo articolo incriminato, maturatasi, tenuto conto del periodo di sospensione (dal 10 maggio al 24 maggio 2010) sin dal 22 settembre 2010, ben prima della deliberazione della sentenza impugnata (15 novembre 2010). Essendo per altro maturato, nelle more del procedimento, il termine massimo di prescrizione anche con riferimento agli altri due articoli, da parte del ricorrente si chiede, in via subordinata, una declaratoria di estinzione del reato, anche relativamente alle predette ipotesi criminose.
3.1.3 Con il terzo motivo d'Impugnazione, infine, si denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale (artt. 163 e 175 cod. pen.) e mancanza di motivazione, relativamente al mancato accoglimento della ulteriore richiesta subordinata, di riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, benefici che ben potevano essere concessi al LV, tenuto conto della sua incensuratezza, delle ragioni (esercizio del diritto di cronaca) che avevano spinto l'imputato alla pubblicazione degli articoli, l'ulteriore circostanza che il danno patito dall'LI non era riconducibile alla pubblicazione degli articoli incriminati, avendo avuto l'inchiesta enorme diffusione sul mass-media nazionali.
3.2 Nel ricorso proposto dal difensore di RO PE si propongono due motivi d'impugnazione.
3.2.1 Con il primo motivo, si denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 684 cod. pen.. Dopo una premessa nella quale si rimarca come il RO, è chiamato a rispondere del reato a lui contestato in quanto autore di un unico comunicato stampa, da parte del ricorrente si segnala, quale primo profilo di illogicità della motivazione, l'indebita equiparazione tra la posizione del RO e quella del LV, risultando contestati agli imputati degli addebiti differenti, posto che al RO è stato contestato soltanto di aver divulgato il contenuto del verbale di confronto tra il dottor PE AY ed il colonnello LI avvenuto l'8 febbraio 2006 ed in particolare di aver riferito parte del contenuto delle dichiarazioni rese dal dottor AY, e non già riferito di una imminente incriminazione dell'ufficiale.
3.2.2 Con il secondo motivo, si denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 684 cod. pen.) con riferimento agli artt. 114 e 329 cod. proc. pen., sostenendo il ricorrente che quanto riportato nel comunicato stampa (dichiarazione dell'AY circa la consegna della valigetta di EL ad un ufficiale dei Carabinieri) riferiva una notizia già divulgata in un articolo del Corriere della Sera a firma del giornalista EL LA apparso l'8 febbraio 2006, prima quindi dello svolgimento del confronto, e nel quale si riferiva quanto dichiarato a quel giornalista dallo stesso teste.
Orbene secondo una corretta interpretazione dell'art. 114 cod. proc. pen., non può integrare il reato contravvenzionale contestato al
RO divulgare un fatto riferito ad un giornalista dallo stesso testimone, soggetto che, in quanto tale, non è tenuto al segreto. Da parte del ricorrente, infine, si contesta sia che l'atto asseritamente pubblicato dal RO (contenuto delle dichiarazione rese dall'AY in sede di confronto) rientrasse tra quelli coperti da segreto, essendo il contenuto delle dichiarazioni comunque ben noto al colonnello LI, indiziato di reato solo alcuni mesi dopo tale incombente, ancor prima della redazione del comunicato;
sia l'ulteriore assunto secondo cui per l'atto divulgato, ancorché in tesi non assoggettato a secreto, sussisterebbe comunque un divieto di pubblicazione, e ciò in quanto ai sensi dell'art. 114 c.p.p., comma 7 è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto, fermo restando in ogni caso, che la ostensione nel comunicato del contenuto delle dichiarazioni del dottor AY doveva ritenersi attività assolutamente legittima, in quanto espressione del diritto di cronaca, tutelato dall'art. 51 cod. pen. e art. 21 Cost..
4. Con memoria recante la data del 30 novembre 2012, la costituita parte civile ha diffusamente contrastato la fondatezza dei motivi d'impugnazione, sollecitando la conferma delle statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rileva il Collegio che la contravvenzione per la quale gli imputati LV e RO hanno riportato condanna deve ritenersi ormai prescritta - ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 1, essendo trascorsi, senza che si siano verificate cause di sospensione del decorso del termine in misura rilevante, più di cinque anni dalla data di consumazione (l'8 settembre 2005, il 9 ed il 26 febbraio 2006, quanto al LV;
l'8 febbraio 2006, quanto al RO).
Ne consegue che, non ravvisandosi inammissibilità originaria dell'impugnazione che sarebbe di ostacolo all'operatività della causa estintiva e non risultando le censure svolte dai ricorrenti - valutate in rapporto ai motivi della decisione impugnata - idonee a escludere l'esistenza dei fatti contestati, la rilevanza penale e la relativa commissione da parte degli imputati, deve trovare applicazione l'indicata causa estintiva con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, a norma dell'art. 620 cod. proc. pen., lett. a) e conferma delle statuizioni civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. con condanna degli imputati, in solido, alla refusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
1.1 Ed invero prive di pregio si rivelano tutte le pur articolate deduzioni difensive dei ricorrenti dirette a negare la effettiva configurabilità del reato contravvenzionale ad essi rispettivamente ascritto.
1.1.1 In particolare, quanto alla mancanza in atti dei verbali relativi alle dichiarazioni rese rispettivamente dall'AY e dall'LI, risulta assorbente il rilievo, che a prescindere dall'intrinseca fondatezza della deduzione della difesa del LV.
Il fatto storico che gli articoli ed il comunicato di cui è processo abbiano riprodotto (sia pure parzialmente) il contenuto delle dichiarazioni dei predetti soggetti informati del fatti, non discende solo dal contenuto delle dichiarazioni della costituita parte civile, rappresentando esso, invero, una circostanza assolutamente pacifica nel presente giudizio, specie ove si consideri che gli stessi imputati si sono sempre difesi sostenendo vuoi che per gli atti di cui avevano riferito il contenuto non sussisteva in realtà un effettivo divieto di pubblicazione, vuoi che la condotta ad essi contestata doveva comunque ritenersi giustificata dall'esercizio del diritto di cronaca.
Tale ultima deduzione, per altro, si rivela comunque infondata, ove si consideri che rappresenta un principio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui l'esistenza di un diritto attribuito da una determinata norma (nella specie quello di cronaca) non è sufficiente per escludere automaticamente la punibilità di ogni condotta dell'agente, occorrendo anche che la condotta sia prevista e permessa o dalla stessa norma che costituisce la fonte del diritto o da altra. Ne consegue che non può rientrare nell'esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione, anche per riassunto o a titolo di informazione, di atti per i quali la stessa è vietata e che in nessun caso essa può giustificare l'attacco alla reputazione altrui, (in tal senso, Sez. 5, n. 2377 del 22/11/1989 - dep. 19/02/1990, Dilellis, Rv. 183403).
Nel contemperare interessi di giustizia ed interessi dell'informazione - entrambi costituzionalmente rilevanti - il legislatore (con la direttiva n. 71 della Legge Delega 16 febbraio 1987, n. 81) ha infatti operato una scelta ben precisa, delineano un sistema in cui "su tutti gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero" è posto sia l'obbligo del segreto che il divieto di pubblicazione fino a quando i medesimi "non possono essere conosciuti dall'imputato".
Nè vale ad escludere la configurabilità del reato l'assunto difensivo secondo cui al momento della redazione degli articoli e del comunicato l'LI aveva già assunto, di fatto, la veste d'indagato nel procedimento relativo alla sparizione dell'agenda del giudice Paolo EL sicché le notizie divulgate dagli imputati, in quanto già conosciute dallo stesso dovevano considerarsi pubblicatali.
Al di là del dato obiettivo che l'LI al momento della commissione dei reati di cui è processo non risultava ancora indagato, occorre infatti considerare, per un verso, che il bene. Interesse tutelato dalla norma incriminatrice risiede prevalentemente nell'Interesse dello Stato al normale funzionamento dell'attività giudiziaria mediante la segretezza della fase istruttoria al fine di impedire l'inquinamento della prova o la fuga di compartecipi e, che relativamente all'indagine relativa alla sparizione dell'agenda del giudice Paolo EL, l'ipotesi investigativa oggetto di verifica da parte degli inquirenti, prevedeva espressamente l'eventualità che anche altri soggetti potessero essere coinvolti nella sparizione dell'agenda, a ragione delle notizie assai compromettenti ivi contenute.
Da tali considerazioni discende, evidentemente, che ove pure si ritenesse, in tesi, che al momento della pubblicazione degli articoli e del comunicato all'LI doveva riconoscersi la veste di indagato, non per questo il contenuto delle dichiarazione rese dall'ufficiale e dal giudice AY, potevano ritenersi atti pubblicagli, attesa l'esistenza di altri possibili indagati, sia pure ancora ignoti.
Quanto poi al rilievo secondo cui l'articolo del LV pubblicato l'8 settembre 2005 non avrebbe potuto divulgare il contenuto delle dichiarazioni del giudice AY, essendo state le stesse rese l'8 febbraio 2006, la deduzione non può ritenersi decisiva, in quanto la contestazione mossa all'imputato relativamente al predetto articolo si riferisce anche alla pubblicazione del contenuto delle dichiarazioni dell'ufficiale rese il 5 maggio 2005, certamente oggetto di arbitraria pubblicazione.
Neppure rilevanti possono ritenersi, quanto alla pubblicazione del contenuto delle dichiarazioni rese dal teste AY in data 8 febbraio 2006, le deduzioni difensive, comuni ad entrambi gli imputati, secondo cui costoro si sarebbero limitati a riferire atti e notizie del processo già diffuse da altro giornale che li avrebbe appresi direttamente dall'AY.
Ed invero anche volendo ritenere adeguatamente provato tale assunto, la giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 7674 del 27/06/1984 - 27/09/1984, Rv. 165805, Nencl) è comunque da tempo univoca nel ritenere tale dato fattuale non rilevante, in quanto la tutela del segreto istruttorio contro la divulgazione a mezzo stampa del contenuto di atti processuali è totale e non ammette eccezioni ed esoneri, specie ove si consideri che attraverso la successiva pubblicazione viene data all'atto medesimo maggiore diffusione e propagazione.
Quanto infine all'assunto difensivo secondo cui quanto pubblicato dagli imputati, ed In particolare del LV, costituiva soltanto una "notizia generica" e, l'imminente invio di un avviso di garanzia, un fatto processuale non coperto da segreto, è agevole rilevare che tanto gli articoli quanto il comunicato AGI, riportavano in realtà informazioni affatto vaghe (dichiarazioni dell'AY di aver consegnato la borsa del dottor EL ad un ufficiale dei carabinieri;
effettuazione di un confronto tra il magistrato e l'LI) e che la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati, quantunque lo si ritenga atto non secretato (in tema si veda, da ultimo Sez. 6, n. 22276 del 05/04/2012 - dep. 08/06/2012, Maggioni, Rv. 252871), non esauriva pertanto il contenuto degli articoli Incriminati.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna gli imputati, in solido, alla refusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida nella somma complessiva di Euro 3000,00 (tremila) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2013