Sentenza 27 gennaio 2000
Massime • 1
L'ingegnere esercente la libera professione nominato collaudatore dell'opera in virtù della Legge della Regione Campania n. 9 del 1983 svolge una funzione pubblica preordinata alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione. Ne consegue che la falsa attestazione, nel certificato di collaudo, della conformità dei lavori di riparazione di un edificio alla normativa antisismica configura l'ipotesi criminosa di cui all'art. 479 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2000, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 27/01/2000
1. Dott. GIULIANA FERRUA Consigliere SENTENZA
2. Dott. NUNZIO CICCHETTI Consigliere N. 209
3. Dott. ALFONSO AMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENNARO MARASCA rel. Consigliere N. 29203/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da IC AL nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...];
Avverso la sentenza emessa il 29 aprile 1999 dalla Corte di Appello di Napoli che aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento il 20 marzo 1998, con la quale IC AL era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile ed alle spese processuali, con pena sospesa, per il reato di cui all'art. 479 c.p., ed aveva condannato l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali ed a quelle sostenute dalla parte civile;
Visti gli atti la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dr. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile, avvocato Gennaro Papa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori dell'imputato, avvocati Francesco Leone e Agostino Feleppa che hanno concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva
IC AL, ingegnere esercente la libera professione, veniva accusato di avere falsamente attestato, nel certificato di collaudo, che l'esecuzione dei lavori di riparazione di un fabbricato sito in Benevento era avvenuta in conformità alla normativa antisismica. Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 20 marzo 1998, riteneva che nei fatti fosse ravvisabile il delitto di cui all'art. 479 c.p. in relazione all'art. 5 L.R. Campania n. 9 del 1983 e condannava il IC, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione, oltre alle spese processuali, al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile ed al ristoro delle spese legali sostenute da quest'ultima. Il Tribunale concedeva al IC la sospensione condizionale della pena inflitta ma, per mero errore materiale, corretto dalla sentenza di secondo grado, nel dispositivo della sentenza ne ometteva la menzione. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 29 aprile 1999, confermava la sentenza impugnata, correggeva il dispositivo della sentenza di primo grado nel senso già indicato e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali ulteriori ed al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte civile. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione IC AL, il quale, tramite il suo difensore di fiducia, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. B) c.p.p., della normativa di cui agli art. 476, 479 e 481 c.p. con riferimento agli artt. 357, 358 e 359 c.p.. Il ricorrente sosteneva che avevano errato i giudici di merito a ritenerlo un pubblico ufficiale, poiché la funzione svolta rientrava tra quelle previste dall'art. 359 c.p. - esercenti di un servizio di pubblica necessità -.
Essendo, quindi, configurabile nei fatti il reato di cui all'art. 481 c.p.. delitto che prevede una prescrizione, con interruzione, di sette anni e sei mesi, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché estinto il reato, commesso il 10 novembre 1991, per prescrizione.
2) Violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. dell'art. 479 c.p.. In particolare il ricorrente, dopo avere rilevato le numerose omissioni e le altrettanto numerose errate valutazioni di documenti processuali compiute dalla Corte di merito, ricordava che il collaudo è un atto valutativo del professionista e che, per ritenere la conformità alla normativa antisismica degli edifici di vecchia costruzione, deve essere valutata la complessiva tenuta dell'edificio.
Cosicché dopo avere dimostrato che la valutazione del professionista era errata la Corte avrebbe dovuto motivare in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto contestato. Su entrambi gli aspetti la motivazione della sentenza impugnata è, secondo il ricorrente, del tutto carente ed illogica , Il ricorrente chiedeva l'annullamento con rinvio della decisione di secondo grado.
All'odierna pubblica udienza la parte civile ricordava che per essere considerati pubblici ufficiali non è necessario essere pubblici dipendenti, mentre i difensori dell'imputato, dopo avere ricordato che il certificato di collaudo era stato rilasciato ai fini e per gli effetti della legge regionale richiamata, ponevano in evidenza che nel IC mancava la qualità soggettiva per essere considerato pubblico ufficiale.
Il primo motivo posto a sostegno del ricorso proposto da IC AL è infondato.
La legge 26 aprile 1990 n. 86 - "Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione" - ha innovato la materia dei reati contro la pubblica amministrazione ed ha rivisitato anche gli artt. 357, 358 e 359 c.p., che definiscono il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio e l'esercente un servizio di pubblica necessità.
La nuova formulazione dei tre articoli, che è ispirata alla c.d. "concezione oggettiva", ha sicuramente reso più agevole il compito dell'interprete, che con maggiore semplicità può individuare le differenze tra le figure delineate.
In base alla normativa richiamata pubblico ufficiale è colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
L'attività espletata dall'agente sarà da considerarsi funzione - e non servizio - quando determini, o contribuisca a determinare, la formazione o la manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e perciò si svolga per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Nei casi rimanenti, cioè quando mancano i poteri tipici dell'esercizio della pubblica funzione, si rimarrà nel campo del pubblico servizio.
È ovvio che perché possa ritenersi pubblico servizio l'attività deve essere obiettivamente tesa a raggiungere pubbliche finalità, ovvero finalità assunte come proprie dallo Stato o da altro ente pubblico.
Un privato è colui il quale esercita un servizio di pubblica necessità.
È lo stesso articolo 359 c.p. che indica, nella prima parte, le professioni - sanitarie e forensi - che vanno considerate servizi di pubblica necessità.
La seconda categoria - seconda parte dell'art. 359 c.p. - di persone che esercitano un servizio di pubblica necessità è costituita da coloro i quali adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione. Si comprende, allora, che si avrà un pubblico servizio quando l'attività del privato sia preordinata a raggiungere un fine fatto proprio dalla pubblica amministrazione, mentre si dovrà parlare di servizio di pubblica necessità quando l'attività del privato agevoli soltanto quella della pubblica amministrazione. È quasi superfluo rilevare che i principi ed i criteri fissati dalle norme richiamate nella materia specifica dei reati contro la pubblica amministrazione hanno valore anche per gli altri settori del diritto penale.
Nel caso di specie il IC, nell'espletare la propria attività libero - professionale di ingegnere, ha rilasciato un certificato di collaudo relativo ad un edificio che era stato ristrutturato. In virtù dell'art. 5 L.R. Campania n.9/83, con tale certificato il IC, che era stato nominato collaudatore dell'opera dal committente, avrebbe dovuto anche attestare la conformità dei lavori di riparazione eseguiti alla legge antisismica.
L'attività espletata dal IC possiede le caratteristiche della pubblica funzione come dianzi è stata delineata, poiché era preordinata alla formazione della volontà della pubblica amministrazione.
La attestazione contenuta nel certificato di collaudo si inseriva, infatti, in un procedimento amministrativo di chiusura dei lavori edili autorizzati dalla Autorità comunale ed era preordinato al rilascio del certificato di abitabilità.
Sulla qualifica di pubblica funzione della attività svolta dal IC non vi possono essere dubbi se soltanto si riflette alle espressioni letterali della norma in esame - art. 5 LR Campania n. 9/83 -, secondo la quale il collaudatore nominato dal committente deve "controllare", prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici, deve "esercitare la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere" e deve "verificare i dettagli costruttivi prima della esecuzione dei vari getti".
Tale complessa attività di vigilanza si conclude con il certificato di collaudo che deve contenere la attestazione di conformità della costruzione alle leggi antisismiche.
La certificazione costituirà poi elemento essenziale per le manifestazioni di volontà e le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione.
È allora evidente come il certificato di collaudo si inserisca nel procedimento amministrativo e determini in modo rilevante la volontà della pubblica amministrazione.
Alle stesse conclusioni si perviene se si tiene conto della ratio legis.
La legge in questione detta norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. Essa fu emanata all'indomani del disastroso terremoto del 1980 proprio per rendere più efficace, la tutela dei cittadini dal rischio sismico e garantire che le costruzioni, sia nuove che vecchie ristrutturate rispondessero agli standard legislativi. Al fine di rendere più penetranti i controlli, che sono efficaci in quanto vengano eseguiti in corso d'opera, si è inteso responsabilizzare una categoria di liberi professionisti, quando tali controlli fossero chiamati ad eseguire.
Il certificato di collaudo rilasciato da tali professionisti è, poi, sostitutivo di altre certificazioni previste da numerose leggi espressamente richiamate dal citato art. 5 ed è preordinato, come si diceva, al rilascio dei certificati della Pubblica Amministrazione, che su quello di collaudo fonda le proprie determinazioni. Non vi può essere allora dubbio sulla qualifica di pubblica funzione che spetta senz'altro alla attività del IC, non essendo rilevante come è noto, la mancanza della qualifica soggettiva di pubblico dipendente come erroneamente sostenuto dalla difesa. Si intende dire, cioè, che per svolgere una pubblica funzione non è necessario essere legati da un rapporto organico con la pubblica amministrazione.
Ne consegue che la falsa attestazione attribuita al IC configura senz'altro la violazione dell'art. 479 c. e che, essendo per tale reato previsto un termine di prescrizione di dieci anni e con l'interruzione di cui all'art. 160 c.p., verificatasi nel caso di specie di quindici anni, il reato contestato non si è estinto. Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato ed, anzi, è ai limiti della ammissibilità.
In effetti il ricorrente ha prospettato una ricostruzione diversa dei fatti fondata su una "rilettura" degli atti processuali, dimenticando che la valutazione delle prove è di esclusiva competenza dei giudici di merito.
Alla Corte di Cassazione compete esclusiva mente verificare se le decisioni di merito siano o meno sorrette da una motivazione logica, congrua ed immune da interne contraddizioni.
La Corte di merito, invero, ha rilevato la falsità della attestazione di conformità delle opere alle norme antisismiche dalla perizia di un consulente di ufficio, dalla testimonianza di un ingegnere e dall'intervento del Genio civile, che impose degli altri lavori per garantire l'adeguamento della costruzione alla normativa antisismica.
Non seriamente contestabile è, allora, la non rispondenza della attestazione contenuta nel certificato di collaudo incriminato alla realtà delle opere realizzate.
Proprio dalla rilevante entità degli adeguamenti strutturali ritenuti necessari dalle pubbliche Autorità i giudici di merito hanno, poi, dedotto la consapevolezza del IC della falsità del certificato di collaudo.
Non si trattava, infatti, di violazioni marginali, ma di carenze di tale rilievo che ad un professionista esperto, che avesse davvero controllato i lavori in corso d'opera, non potevano certo sfuggire. È necessario ricordare in proposito che per l'elemento psicologico del delitto in questione è sufficiente la coscienza e volontà della "immutatio veri" senza che occorra alcun fine speciale. La motivazione del provvedimento impugnato appare, pertanto congrua e logica ed immune da interne contraddizioni
In conclusione il ricorso proposto dal IC deve essere rigettato ed il ricorrente è tenuto a pagare le spese del procedimento ed a rimborsare le spese di difesa della parte civile liquidate in complessive L.
2.650.000 di cui L.
2.500.000 per onorario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a rimborsare le spese di difesa della parte civile, che liquida in complessive L.
2.650.000 di cui L:
2.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 27 gennaio 2000. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2000