Sentenza 18 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2001, n. 6790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6790 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE SU6790/0 1 REPUBBLICA ITALIANA SAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI R.G. N. 3406/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI - Rel. Consigliere Cron.15403 Dott. Alberto SPANO' Consigliere - Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 08/03/01 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ww ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, ANTONIETTA, giusta delega in FONZO FABIO, CORETTI atti;
ricorrente
contro
SE LD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell'avvocato ANGELO2001 688 ROSATI, rappresentato e difeso dall'avvocato NORSCIA -1- ANTONIO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 590/98 del Tribunale di TERAMO, depositata il 24/11/98 R.G.N. 2438/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato CORRERA per delega SGROI;
udito l'Avvocato NORSCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 Svolgimento del processo. DO FI, titolare della ditta omonima di autotrasporti per conto terzi corrente in Tortoreto, con ricorso depositato l'8 2 90, adiva il Pretore di Teramo, deducendo l'illegittimità della richiesta di restituzione, avanzata nei suoi confronti dall'INPS in base ai verbali di accertamento del 20 9 89, degli importi computati in detrazione degli oneri contributivi, conguagliati dalla ditta per sgravi ex lege 1089/68, per gli anni dal 1974 al 1984. Deduceva che l'INPS aveva fondato la sua decisione sul risultato di accertamenti eseguiti in Milano, città in cui la ditta FI aveva aperto, dall'ottobre 1983, un recapito con segreteria telefonica, nonché nel verbale di accertamento del 17-18 luglio 1986 della sede di Teramo dell'Istituto previdenziale, indicante la città di Milano come il luogo dove la ditta stessa aveva “centro e sede della propria attività”. Il FI nel fare presente di avere proposto ricorso al ' Comitato esecutivo dell'INPS per sostenere l'inidoneità dello spostamento degli autisti nel territorio nazionale a far escludere la localizzazione dell'azienda nei territori del Mezzogiorno, con conseguente riconoscimento del diritto agli sgravi solo per i i dipendenti residenti in tali territori ed assunti tramite l'ufficio di collocamento di Tortoreto, deduceva la necessità di far riferimento, ai fini dell'ammissione agli sgravi, al luogo di effettivo lavoro, anziché a quello di residenza del dipendente. Il ricorrente segnalava, infine, la prevalenza dell'ammontare dei corrispettivi per i viaggi eseguiti nei territori compresi nell'area di intervento del Mezzogiorno ex art. 1 T.U. approvato con DPR 6 3 78 n. 218, rispetto a quello degli altri trasporti effettuati e deduceva essere l'azienda impegnata in attività abituale e prevalente nel Mezzogiorno. Chiedeva, conclusivamente :" dichiararsi che FI DO, esercente autotrasporti per conto terzi, ha diritto agli sgravi ex art. 59 T.U. legge sul Mezzogiorno, in quanto occupa dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui all'art. 1 T.U. cit. e, per l'effetto, ....dichiarare che il credito dell'INPS di cui al verbale di accertamento del 20.9-89 non staval sussiste." 2 L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, deducendo trattarsi di azienda avente la sede in Tortoreto solo per la tenuta della contabilità ed il centro operativo ed organizzativo degli affari in provincia di Milano. "Con ricorso depositato il 13-5-90, l'INPS chiedeva ed otteneva, dal Pretore di Teramo l'emissione del decreto ingiuntivo, in pari data, di pagamento in proprio favore ed a carico della ditta FI della somma di L. 706.780.788, a titolo, quanto a fire 117.798.798, di sgravio indebito e, quanto a lire 588.983.990, di penalità per il periodo dall'1 174 al 31 12 85. Il FI proponeva opposizione, cui resisteva l'INPS. Riuniti i due giudizi, ammessa ctu, il Pretore, con sentenza promunciata all'udienza del 20 7 95, revocava il decreto ingiuntivo;
dichiarava il diritto del FI agli sgravi contributivi ex L. 1069/68 per gli anni 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983; condannava il FI a pagare all'INPS la somma di L. 16.874.200 per sgravi indebiti ex L. 1089/68, di cui L. 16.729.200 per l'anno 1984 e L.
1.145.000 per l'anno 1985. L'INPS proponeva appello principale, cui resisteva il FI che proponeva appello incidentale sulle spese del giudizio. Il Tribunale di Teramo, con sentenza depositata il 24 11 98, rigettava ambo i gravami. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione. Il FI ha depositato controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione. Va premesso che il Tribunale rilevava come risulti, dai verbali dell'INPS, che presso la sede di Tortoreto fossero conservati i libri regolamentari, mentre, in ordine al recapito in Milano, era stata raccolta la sola dichiarazione del FI circa la sussistenza, nel recapito stesso, unicamente di una segreteria telefonica;
che,circa l'impresa FI,era rimasta "incerta la uah H 3 circostanza dell'essersi, questa inserita sostanzialmente nell'organizzazione della società Gondrand di Milano e dell'avere scelto come centro operativo tale città.”. Il Tribunale rilevava,altresì, che per l'art. 59, primo co. DPR 6 3 78 n. 218, lo sgravio spetta alle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 dello stesso T.U.. Che, dunque, andavano considerate non solo l'ubicazione della ditta FI, avente sede in Tortoreto, ma, soprattutto, l'insieme dei mercati serviti da questa, con le operazioni di prelievo e consegna di merci svolte nel Mezzogiorno. Che, dalla consulenza tecnica disposta dal Pretore, era risultato che il numero dei trasporti effettuati dalla ditta FI nelle regioni meridionali attestava la quasi totale o prevalente attività della ditta stessa in tali regioni nel periodo dal 74 all'83. Che, per il citato art. 59,primo comma, lo sgravio spetta sul "complesso di contributi”, cioè in relazione all'insieme delle retribuzioni,quindi non per i soli dipendenti effettivamente impiegati nei trasporti nel Mezzogiorno, prescindendosi dall'individuazione del singolo dipendente impegnato, dovendo ritenersi l'inserimento di tutti i lavoratori nell'attività di autotrasporti, in particolare dovendosi escludere la rilevanza dell'accertamento circa l'effettiva residenza nel Mezzogiorno del personale impiegato nei viaggi. Col primo motivo di ricorso si assume la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 d.l. n. 918/68 , convertito con modifiche in L. n. 1089/68;59 dpr n. 218/78; art. 1 d.l. n. 429/71,convertito con modifiche in 1. n. 589/71;art. 1 d.l. n. 71/93, convertito, con modifiche, in 1. n. 151/93; art. 14 1. n. 183/76. Vizio di motivazione(art. 360 n. 3 e 5 cpc). Si rileva che il Tribunale ha affermato "che i trasporti si svolgevano, per la maggior parte, nel Meridione d'Italia, ignorando, a bella posta, che tutti i mezzi della società partivano da Milano, luogo dove erano ricoverati e ove veniva svolta la manutenzione e che per giungere nelle località interessate agli sgravi dovevano percorrere, quantomeno, 700 km. e, cioè, la distanza da Hunt Milano a Latina, prima città ricompresa nell'area territoriale di efficacia delle norme de quibus.......Aggiungasi, altresì, che non può nemmeno affermarsi che l'Azienda di trasporti dell'attuale resistente svolgesse un'attività che, in conformità alla ratio legis in tema di sgravi, fosse tesa a favorire nuovi investimenti nelle aree del Mezzogiorno(pag. 14 sent.). Sul punto ci si chiede come siffatto principio astratto possa operare in un caso in cui: i beni strumentali dell'azienda si trovavano a Milano;
i beni trasportati erano stati prodotti nel nord-Italia;i trasporti avevano origine da Milano e finivano nella stessa città; i lavoratori impegnati erano residenti in area fuori da quelle individuate dai precitati benefici. Sorge spontanea l'osservazione che, nel caso di specie, gli sgravi abbiano rappresentato un finanziamento dell'impresa a scapito degli altri autotrasportatori e della collettività". Il ricorrente rileva, infine, che l'azienda non avrebbe applicato nei confronti del personale occupato il trattamento economico previsto dai CC di categoria. Il motivo è infondato. Esso, per quanto riportato, si articola su tre punti: 1°) inosservanza del CC di categoria e conseguente inapplicabilità del beneficio. 2°) mancata residenza dei dipendenti nelle zone del Sud considerate ai fini del beneficio degli sgravi. 3°) sostanziale mancato svolgimento dell'attività della Impresa, con carattere di prevalenza, nelle zone protette. Orbene, riguardo al primo punto (mancata osservanza dei CC ) trattasi di argomento e di circostanza avanzati per la prima volta in cassazione. Risulta infatti dallo svolgimento del fatto dello stesso ricorso per cassazione, pur assai diffuso, che(pag. 4) la circostanza e la deduzione in parola non furono oggetto di appello. Il secondo punto(mancata residenza dei dipendenti nelle zone beneficate del Sud) è del tutto irrilevante alla stregua dell'art. 38 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria del 5 2000) che, con effetto retroattivo, precisa la suddetta irrilevanza risolvendo, quindi,un problema che era stato oggetto, in passato, di contrasto giurisprudenziale. Circa il terzo punto(asserito mancato esercizio dell'attività dell'impresa in modo prevalente nel Sud), il Tribunale, cui spetta l'accertamento del fatto, ha dato atto (pag. 14) che il numero dei trasporti effettuati dall'appellato nelle regioni meridionali attestavano "la quasi totale o prevalente attività della ditta stessa in tali regioni “. Il ricorrente non ha potuto smentire che la quasi totalità dei viaggi di trasporto fossero indirizzati al Sud. Ha sostenuto,soltanto, come si è visto, la percorrenza di notevole distanza prima di entrare nelle regioni di cui agli sgravi.Ma essendo il fine di aziende come quella in esame il trasporto, quello che conta ed è - ' determinante è che i viaggi dei mezzi dell'impresa portino merce al Sud o riportino merce dal Sud, tale effetto incentivando l'attività economica nel Sud. Il Tribunale ha rilevato,altresì, che (pag. 15), dato l'esiguo numero dei dipendenti (autisti) vi era intercambiabilità delle mansioni fra gli stessi, con la conseguenza dell'inscindibilità delle mansioni dei medesimi. Trattasi di presunzione grave e precisa che, aggiunta al dato di fatto che la quasi totalità dei viaggi era per e dal Mezzogiorno, ha fatto logicamente ritenere che la quasi totalità dell'attività lavorativa di tutti i dipendenti fosse dispiegata nel Mezzogiorno. Il che comporta il diritto agli sgravi come ritenuto dal Tribunale. Ne discende il rigetto del motivo esaminato. Col secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cc. Vizio di motivazione(art. 360 n. 3 e 5cpc). Il ricorrente assume che il Tribunale avrebbe accolto la domanda formulata dalla parte privata, nonostante che la parte stessa non avesse assolto compiutamente all'onere probatorio posto a suo carico per il riconoscimento degli sgravi contributivi. bel wal Il motivo è infondato. 6 Per quanto detto esaminando il primo motivo di ricorso, sono emersi chiaramente nel processo tutti i presupposti per la concessione del beneficio invocato,dimodochè il difetto di prova lamentato col presente motivo non sussiste. In conseguenza di quanto fin qui dedotto, il ricorso va rigettato. Ragioni di giustizia e la considerazione che il suddetto rigetto è stato determinato, in parte, dall'art. 38 citato della legge finanziaria del 2000, sopravvenuto dopo la presentazione del ricorso, inducono a compensare, per la metà, le spese di questo giudizio di cassazione. La restante metà va posta a carico, a causa della sua soccombenza, dell'Istituto ricorrente.
PQM
Rigetta il ricorso. Compensa, per la metà, le spese di questo giudizio di cassazione. Condanna l'Istituto ricorrente a pagare all'intimato la restante metà, che liquida in L.17,000 oltre lire duemilioni per onorario di avvocato. 8 marzo 2001 Il Presidente:Morina fourgou nвыборе Il Cons. est.: Grybichem I wauth Selle I A D 0 3 S , 1 S 3 . O A 5 IL CANCELLIERE L T T L R . , O Depositato in Cancelleria A A N ' B S L I E 3 L P D E 18 MAG. 2001 7 S - D I A oggi, 8 I T N - S S 1 G O N 1 IL CANCELLERE O E P S A E M I I D G A E A G , D E O O L T E R T T T I S N A R I I L E G S D L E E E R O D