Sentenza 24 settembre 2010
Massime • 1
È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione dell'imputato avverso la sentenza di secondo grado dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, ove con esso si denunci la tardività dell'appello del pubblico ministero finalizzato al riconoscimento della sussistenza di una circostanza aggravante. (In motivazione la S.C. ha rilevato che quand'anche la verifica sulla tempestività dell'appello sollecitata dall'imputato conducesse all'accoglimento dell'eccezione, non muterebbe l'esito processuale consistito nella declaratoria di estinzione del reato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2010, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2010 |
Testo completo
6 18 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA DEL 24/09/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA-Presidente - N. 2026 Dott. ANDREA COLONNESE
- Consigliere - Dott. MARIO ROTELLA N. 929/2010- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PAOLO OLDI
Consigliere - Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
- Consigliere - Dott. ULIANA ARMANO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) TUFANO SABATO N. IL 05/06/1964
avverso la sentenza n. 3929/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 03/06/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fausto De Santis che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Giuseppe Vitiello:
Udito il difensore Avv. Antonio Graziani
Con sentenza in data 3 giugno 2009 la Corte d'Appello di LI, così rifor- mando la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, ha dichia- rato non doversi procedere nei confronti di Sabato AN in ordine al delitto di lesio- ne volontaria grave in danno di IG UL, così avendo riqualificato il fatto ricon- dotto dal primo giudice all'ipotesi lieve, per essere il reato estinto per prescrizione in conseguenza del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche;
ha invece tenuto ferma la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Secondo l'ipotesi accusatoria, fatta propria dal giudice di merito, nel corso di una discussione fra avvocati in udienza l'imputato aveva colpito la persona offesa con una testata al naso, cagionando la frattura delle ossa nasali cui era conseguito l'inde- bolimento permanente dell'organo della respirazione.
Ha proposto ricorso per cassazione il AN, in base a motivi separatamente presentati dai due difensori, Avv.ti Antonio Graziani e Bernardo Brancaccio.
Col primo dei sette motivi redatti dall'Avv. Graziani il ricorrente denuncia travisamento del fatto in ordine al giudizio espresso dal consulente tecnico della dife- sa;
costui aveva espresso il parere che un deficit respiratorio fosse giustificato solo a seguito di eventi traumatici produttivi di fratture scomposte delle ossa del naso o di una contusione del setto di cospicue dimensioni: senza aggiungere, contrariamente – si a quanto osservato dalla Corte di Appello, che ciò si fosse verificato nel caso assume-
di specie.
Col secondo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione in ordine all'ac-
certamento del nesso causale tra il fatto per cui si procede e il deficit ventilatorio accu- sato dall'UL.
Col terzo motivo, connesso al precedente, denuncia errata applicazione degli artt. 40 e 41 c.p..
Col quarto motivo impugna l'osservazione, svolta nella sentenza, secondo cui non sarebbe plausibile, se la deviazione del setto nasale risalisse al 1984, che l'UL nulla avesse fatto in proposito per sedici anni, per poi addossare la responsabilità della menomazione al AN.
Col quinto motivo deduce l'inosservanza dei canoni di valutazione della prova
-2- di cui all'art. 192 c. 2 c.p.p..
Col sesto motivo denuncia violazione dell'art. 129 c. 2 c.p.p., per essersi pro- ceduto all'accertamento della natura ed intensità delle lesioni, nonché della presenza di circostanze aggravanti, in contrasto con l'obbligo di immediata declaratoria della cau- sa di estinzione del reato dipendente dalla prescrizione.
Col settimo motivo eccepisce di avere ricevuto la notifica di una copia mera- mente parziale dell'appello della parte civile;
lamenta, altresì, l'omessa disamina della propria eccezione di tardività dell'appello del Procuratore Generale.
Il ricorso a firma dell'Avv. Brancaccio si articola in tre motivi.
Col primo di essi il ricorrente denuncia carenza motivazionale in ordine alla ri- tenuta gravità della lesione, esclusa dal primo giudice in adesione al parere espresso dal perito d'ufficio.
Col secondo motivo lamenta che il collegio di seconda istanza, pur avendo ri- tenuto necessario procedere alla rinnovazione della perizia, si sia poi immotivatamente discostato dalle conclusioni raggiunte dal nuovo perito medico-legale da esso stesso officiato.
Col terzo motivo deduce, per le stesse ragioni, un vizio di contraddittorietà della motivazione, per essersi il giudice sostituito al perito nelle valutazioni che ha pur riconosciuto essere di competenza di costui.
DIRITTO
Esaminando nel corretto ordine logico-giuridico le molteplici questioni intro- dotte dai motivi di ricorso, viene per prima in osservazione l'eccezione sollevata in u- dienza dal difensore della parte civile, col rilevare che l'Avv. Graziani – sottoscrittore di uno dei ricorsi e comparso in udienza in difesa del ricorrente - "non è costituito" che già l'imputato risultava assistito da ben tre difensori. L'inferenza non è accoglibile sotto il primo profilo in quanto la difesa dell'imputato non richiede alcun formale atto di "costituzione”, sufficiente essendo la nomina del difensore proveniente dall'interes- sato: nomina che, nel caso di specie, risulta apposta in calce al ricorso.
Sotto il secondo profilo, inerente al numero dei difensori, l'infondatezza del-
l'eccezione deriva dal principio già enunciato da questa Corte Suprema, secondo cui
"la previsione di cui all'art. 24 disp. att. cod. proc. pen. - per la quale la nomina del
-3- Br. terzo difensore si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza – deve essere raccordata, nel caso di as- sistenza dinanzi alla Corte di cassazione, con il disposto dell'art. 613 cod. proc. pen. che richiede la presenza di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte, con la conseguenza che si deve ritenere valida ed efficace la nomina del difensore cassazioni-
sta, ancorché in eccedenza rispetto alle precedenti nomine dei difensori di fiducia”
(Cass. 7 marzo 2008 n. 14897).
Viene ora in esame l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal
Procuratore Generale avverso la sentenza di primo grado;
in ordine ad essa la difesa del AN lamenta che Corte d'Appello abbia omesso la relativa disamina, sebbene a ciò sollecitata.
In argomento va detto che la pur sussistente - lacuna motivazionale denun-
ciata dal ricorrente non è causa di annullamento della sentenza in considerazione del fatto che, sulla inosservanza di norme processuali, la Corte di Cassazione decide in maniera diretta e non attraverso il sindacato sulla motivazione adottata dal giudice a quo: e ciò in quanto nell'esame delle questioni inerenti a vizi in procedendo è giudice anche del fatto e può, pertanto, procedere direttamente all'esame dei relativi atti pro- cessuali.
Prima ancora di attendere al predetto esame, tuttavia, corre l'obbligo di rileva- re che la questione qui riproposta è, nel caso concreto, priva di rilevanza effettiva. Ed invero, essendo in contestazione il gravame proposto da un organo del pubblico mini- stero, come tale legittimato a impugnare la sentenza soltanto agli effetti penali, la di- chiarata estinzione del reato per effetto di prescrizione priva di qualsiasi interesse la verifica di tempestività dell'appello finalizzato a far riconoscere la sussistenza di un'aggravante del reato, per il quale era stata emessa condanna in prime cure. Ed inve- ro, quand❜anche la verifica di tempestività sollecitata dal ricorrente conducesse all'ac- coglimento dell'eccezione, per nulla muterebbe l'esito processuale consistito nella pro- nuncia di proscioglimento per estinzione del reato: per cui deve concludersi che il Tu- fano non ha un interesse concreto ed effettivo a far valere la tardività dell'appello del
P.G., il che rende inammissibile il motivo di ricorso in esame.
Altra questione di rito sollevata dal ricorrente è quella che attiene alla incom-
- 4- pletezza della copia dell'atto di appello della parte civile utilizzata per la notifica del gravame all'imputato.
In proposito va qui ricordato che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'omissione stessa della notifica dell'impugnazione alle parti anta- goniste nel processo non causa di nullità di ordine generale (non rientrando nell'e- lencazione dell'art. 178 c.p.p.), né di inammissibilità del gravame (non essendo previ- sta tra i casi di cui all'art. 591 stesso cod.), mentre ne può soltanto derivare la mancata decorrenza del termine per proporre appello incidentale (Cass. 10 dicembre 2009 n.
3266; Cass. 25 novembre 2008 n. 5525; Cass. 11 aprile 2007 n. 16891); a maggior ra- gione non è ipotizzabile alcuna sanzione processuale nel caso di mera incompletezza della copia notificata, essendo comunque raggiunto lo scopo di far conoscere al desti- natario l'esistenza dell'impugnazione ed essendo sempre possibile alla parte interessa- ta prendere cognizione del testo integrale dell'atto, contenuto nel fascicolo processua- le.
Venendo all'esame dei restanti motivi di ricorso, giova rimarcare che può or- mai ritenersi acquisita la ricostruzione del fatto nella sua storicità, secondo la quale nel corso di un'udienza insorse una discussione fra gli avvocati UL e AN e ad un tratto quest'ultimo, in uno scatto d'ira, colpì il collega con una testata al naso;
sicché le restanti ragioni di contestazione riguardano la gravità delle conseguenze derivatene sotto il profilo dell'indebolimento permanente dell'organo respiratorio;
la questione, non più d'interesse in questa sede sul versante penale a motivo della già dichiarata pre- scrizione del reato, conserva intatta la sua rilevanza ai fini delle statuizioni civili, sic- come idonea a influire considerevolmente sulla liquidazione dei danni rimessa al giu- dice civile.
Nell'approccio al thema decidendum corre l'obbligo di osservare innanzi tutto come non sia richiamato a proposito l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato, quale ragione assertivamente impeditiva dei rinnovati accertamen- ti peritali svolti in grado di appello. Ed invero, a fronte di un'imputazione di lesione volontaria gravissima (in relazione al contestato sfregio permanente del viso) o quanto meno grave (in relazione all'indebolimento dell'organo della respirazione), mantenuta attuale dall'appello del pubblico ministero e comportante, se fondata, la correlazione
-5- -del termine prescrizionale ordinario con modalità diverse a seconda della disciplina da adottarsi in concreto ex art. 10 L. 5 dicembre 2005 n. 251 - alla corrispondente pe-
na edittale, il giudice di secondo grado aveva il potere-dovere di espletare l'attività i- struttoria ritenuta necessaria all'accertamento delle aggravanti contestate;
e solo in esi- to alla rinnovata valutazione, seguita all'approfondimento istruttorio, quel collegio è pervenuto ad affermare la sussistenza della sola aggravante di cui all'art. 583 c. I n. 2
c.p., neutralizzata in virtù del giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti generiche, giungendo per tal via a ritenere maturato il termine prescrizionale.
Per quanto si riferisce alle censure mosse alla cennata valutazione, sono senza dubbio condivisibili i principi giurisprudenziali evocati dal ricorrente in ordine alla ne- cessità di dare compiuta motivazione, per un verso, alla decisione che importi totale ri- forma della sentenza di primo grado e, per altro verso, al giudizio difforme dalle con- clusioni raggiunte dal perito appositamente officiato. Tuttavia tale obbligo di motiva- zione deve tenersi per adempiuto ogniqualvolta siano esplicitate, in modo completo e logicamente ineccepibile, le ragioni del convincimento contrastante col precedente de- liberato e/o col parere tecnico del perito: senza che il sindacato di legittimità possa e- stendersi a una valutazione degli argomenti addotti sotto il profilo della persuasività.
Orbene, nel caso concreto la Corte d'Appello di LI ha esposto il discorso giustificativo in modo esauriente e conforme ai canoni della logica, valorizzando in primis la copiosa e lunga epistassi subita dalla persona offesa quale circostanza dimo- strativa di una vera e propria frattura delle ossa nasali, e non già di una mera contusio- ne al setto;
a tanto si è indotta considerando anche, in assonanza coi consulenti di parte civile, che nella radiografia eseguita il giorno stesso del fatto, 3 luglio 2000, era dato riscontrare un'interruzione della continuità ossea, poi risultata ridotta nella radiografia del 2 agosto 2000 e consolidatasi in quella del 18 ottobre 2000; che anteriormente al-
l'episodio per cui è processo il medico curante dell'UL aveva constatato la piena funzionalità respiratoria del suo naso;
che il raffronto fra le fotografie riproducenti il viso della parte civile, prima e dopo il fatto, dimostrava chiaramente l'intervenuta de- viazione del setto nasale;
che l'intervento di rinosettoplastica subito in epoca antece- dente risaliva all'anno 1984, per cui non era pensabile che la perdita di funzionalità, se fosse dipesa da quell'evento, si sarebbe protratta per ben sedici anni senza che l'U-
-6- lacco si sottoponesse a un nuovo intervento correttivo (l'aggiunta "per poi addossarne la responsabilità al AN", fatta segno a critica dal ricorrente, nulla apporta o toglie alla consequenzialità del ragionamento).
Le considerazioni testé sommariamente riassunte, sulla cui efficacia persuasi- va – giova ribadirlo – non è consentita alcuna censura in questa sede, rispondono ai canoni della logica e rendono pienamente conto delle ragioni di dissenso del giudice di appello rispetto al deliberato di primo grado. E tanto basta a far sì che la decisione im- pugnata resista alle molteplici critiche, volte a prospettare un'individuazione alternati- va della matrice causale da attribuirsi all'attuale carenza di funzionalità respiratoria.
A ciò vi è soltanto da aggiungere che non sussiste il preteso travisamento delle parole del consulente della difesa, insito secondo il ricorrente nell'uso, da parte della
Corte di merito, dell'espressione: "Il perito dell'imputato, dr. Buccelli, ha osservato che un deficit respiratorio è giustificato solo a seguito di eventi traumatici produttivi di fratture scomposte del naso o di una contusione del setto di cospicue dimensioni. E nel caso in esame vi fu, come detto, sia la frattura delle ossa nasali, che la deviazione del setto". Al riguardo va rimarcato che solo il primo dei due periodi riferisce il contenuto dell'affermazione del c.t. di parte, mentre il secondo riflette la valutazione della Corte;
ciò emerge con evidenza sia dalla separazione dei due periodi, che nel testo della sen- tenza (contrariamente a quanto fatto nel ricorso) sono separati da un'interruzione di paragrafo;
sia dalla mancata ripetizione della preposizione "che", alla quale si sarebbe altrimenti fatto ricorso;
sia, infine, dall'inciso "come detto", attraverso il quale è ri- chiamato in sintesi il complesso delle argomentazioni precedentemente svolte nella sentenza.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Spetta alla parte civile la rifusione delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata in complessivi euro
2.500,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese a favore della parte civile, che liquida in complessivi
-7- euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2010.
IL PRESIDENTE ваша Свики IL CONSIGLIERE EST.
Perler GSI.
Depositata in Cancelleria
Roma, li 1.2 GEN 2011
I Funzionario diziario
Carmela LANZUISE T
R
O
5 G
1
-8-