Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/2025, n. 35181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35181 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Composta da IO NI LUIGI AGOSTINACCHIO SIMONETTA COLELLA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
-Presidente-
EM CE
TO AC
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 35181/2025 Roma, li, 28/10/2025
Sent. n. sez. 1266/2025 UP - 01/10/2025
R.G.N. 12531/2025
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: TO AC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1d78ea548b64168 Firmato Da: IO NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 12ad3186211859ce
AC NC nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 09/01/2025 della CORTE DI APPELLO DI TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TO AC;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso di LL e per l'inammissibilità del ricorso di AV;
sentito l'Avvocato GIANPAOLO DI PIETTO che, nell'interesse di LO MO, ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AV EN e AC LL, per il tramite dei rispettivi procuratori speciali e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 09/01/2025 della Corte di appello di Torino che, nei confronti di solo LL, ha riformato la sentenza in data 06/07/2023 del Tribunale di Torino, escludendo la recidiva e ritenendo circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua circostanza aggravante, con conseguente rideterminazione della pena a lui inflitta per il reato di rapina aggravata;
nei confronti di AV, ha confermato la condanna per il reato di rapina aggravata.
Deducono:
2. AC EN. Con l'Avvocato Niccolò Vecchioni
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen.. Il ricorrente denuncia l'incongruità della motivazione in punto di applicazione della recidiva, in quanto ritenuta sulla base delle dichiarazioni rese da una coimputata e in forza di due reati commessi dall'imputato in un momento successivo a quello oggetto di giudizio. Viene dedotto, quindi, il vizio di violazione di legge, in quanto le dichiarazioni della coimputata devono essere supportate da riscontri esterni, non potendo essere considerati ex se attendibili. Viene altresì denunciato il vizio di motivazione illogica, in quanto la corte di appello ha valorizzato due sentenze che sono passate in giudicato dopo la commissione del reato per cui si procede, così confliggendo con il principio di diritto secondo il quale ai fini dell'applicazione della recidiva è necessario che al momento della consumazione del reato
l'imputato sia gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi, che manifestino una maggiore pericolosità sociale.
2.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione. Secondo il ricorrente la continuazione -con due fatti giudicati separatamente con sentenza irrevocabile- è stata negata con motivazione illogica, sul presupposto della estemporaneità della rapina in giudizio, non considerandosi che il programma criminoso può essere anche generico e non postula la premeditazione dell'illecito. Aggiunge che l'estemporaneità valorizzata dalla corte di appello contrasta con la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto l'esistenza di una pianificazione da parte di tutti i concorrenti. Viene altresì denunciata la contraddittorietà in cui sono incorsi i giudici nella valutazione delle dichiarazioni della coimputata, che vengono ritenute attendibili quando servono per riconoscere la recidiva e, poi, al contrario, vengono ritenute inattendibili quando hanno una valenza in favore del reo. Si aggiunge che la corte di appello non ha valutato lo stato di tossicodipendenza dell'odierno ricorrente.
Con L'avvocato Claudio Papagno.
2.3. Violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen... Il ricorrente sostiene che la corte di appello non ha applicato correttamente l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nel valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla coimputata, in quanto è stato pretermesso il confronto con I restante parte del compendio probatorio. Sottolinea che i giudici non hanno ricercato alcun riscontro alle dichiarazioni rese dalla coimputata, disinteressandosi del tema della loro attendibilità e hanno preferito valorizzare la testimonianza della persona offesa.
2.4. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Secondo il ricorrente il fatto non poteva essere sussunto nel paradigma della rapina impropria, mancando il rapporto di immediatezza tra la sottrazione e la violenza, rispetto al quale si denuncia il vizio di omessa motivazione. Si assume che il fatto configurava comunque un tentativo, perché la sottrazione non è stata seguita dall'impossessamento del denaro, visto che la persona offesa ne chiedeva la restituzione, così che essa non è mai uscita dal suo controllo, né gli imputati ne hanno avuta la piena e libera disponibilità.
2.5. Violazione di legge in relazione all'aggravante dell'art. 628, comma 3, n.
3-bis, cod. pen.. A questo proposito il ricorrente sottolinea che la camera d'albergo in cui si sono svolti i fatti era nella disponibilità degli autori del reato e non della vittima, rispetto al quale, pertanto, non poteva avere i caratteri della stabilità. In tal senso la difesa osserva che l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n.
3-bis), cod. pen. trova la sua ragione nella tutela del domicilio della persona offesa, in quanto il disvalore deve rintracciarsi nella maggiore odiosità di un crimine commesso nel luogo dove la vittima dovrebbe sentirsi maggiormente al sicuro.
2.6. Violazione di legge in relazione alla continuazione. In questo caso si denuncia la contraddittorietà della motivazione, in quanto la corte di appello, nel ritenere la recidiva, ha sottolineato che l'imputato vive dei proventi del delitto e rimarca l'abitualità in tal senso, ma ciononostante esclude la continuazione.
3. LO AC.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo
di rapina.
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale:
5c0749149191149c-Firmato Da: TO AC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1d78ea548b64168
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Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza di appello non supera il ragionevole dubbio, avendo sostanzialmente riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che vi fosse stata una preliminare pianificazione tra gli imputati. Si osserva che "la corte di appello si è limitata a dare conto degli indizi di prova sfavorevoli ma non ha preso in alcuna considerazione la ricostruzione alternativa, malgrado abbia essa stessa affermato che AC LL, non fosse assolutamente consapevole del modus operandi del sodalizio criminale AV - De VI. Secondo il ricorrente i giudici avrebbero dovuto approfondire il contenuto delle dichiarazioni rese da MO GN, sia con riguardo alla sottrazione dei soldi, sia in relazione alla loro spartizione. Si sostiene che non è possibile dedurre la sussistenza del dolo da un fatto successivo alla rapina, qual è la spartizione del denaro.
3.2. Violazione di legge in relazione alla richiesta di conversione della pena. Il ricorrente osserva che la corte di appello ha rigettato la richiesta di conversione della pena detentiva applicando l'art. 59 della Legge n. 689 del 1981 in combinazione all'art.
4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), così come interpretato anche da questa Corte. Secondo il ricorrente, però, bisogna dare alla norma un'interpretazione costituzionalmente orientata, quantomeno nel senso di consentire la conversione in presenza di una pena contenuta o in assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Si segnala che la corte di appello di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale proprio in relazione alla norma risultante dalla lettura combinata dell'art. 59 della Legge n. 689 del 1981 in combinazione all'art.
4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354. Vengono riassunti i termini della questione di costituzionalitàe.
3.3. Violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena. In questo caso si censura la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici non hanno applicato la riduzione massima nel giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, pur ritenendo la prevalenza delle attenuanti generiche e dell'attenuante del risarcimento del danno rispetto alle aggravanti bilanciabili. In tal senso si evidenzia che LL era meritevole di una riduzione massima, in ragione del minimo contributo partecipativo e perché aveva provveduto a risarcire il danno subito dalla persona offesa, per come riconosciuto dai giudici di merito.
3.4. Violazione di legge e questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 628, comma quinto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di equivalenza o prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo n. 6, cod. pen., sulle circostanze aggravanti indicate dal terzo comma della stessa disposizione. A tale proposito si osserva che la Corte di appello non ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, non considerando che i giudici della Consulta hanno più volte ritenuto illegittime le norme che escludono il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, in coerenza con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, volto a garantire al giudice la possibilità di effettuare tale bilanciamento, al fine di assicurare una pena proporzionata alla gravità del fatto di reato. Anche sotto tale profilo si evidenzia che numerose questioni sono state sollevate in tal senso dai giudici di merito.
3.5. Con memoria pervenuta in data 08/09/2025 la difesa sollecita la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 59 della Legge n. 689 del 1981 in combinazione
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: TO AC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1d78ea548b64168 Firmato Da: IO NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 12ad3186211859ce
con l'art.
4-bis dell'ordinamento penitenziario;
in linea subordinata chiede che la norma sia intesa nel senso che il reato di rapina aggravata è ostativo all'applicazione di pene sostitutive solo quando vi siano elementi che facciano ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di LO AC è fondato in relazione alla pena sostituiva, inammissibile nel resto.
1.1. La corte di appello ha respinto i motivi relativi alla responsabilità -oggi reiterati con il ricorso- osservando che a carico dell'imputato gravavano le dichiarazione rese dalla persona offesa (neanche costituitasi parte civile) e dalla coimputata che, oltre a riscontrarsi reciprocamente attesa la loro esatta convergenza nella ricostruzione dei fatti, a loro volta riscontrate dagli accertamenti effettuati dai militari e dalle perquisizioni eseguite nell'immediatezza dei fatti. Il ricorrente sostiene che la ricostruzione offerta dalla corte di appello, quanto alla preventiva pianificazione della rapina, avrebbe dovuto indurre i giudici ad approfondire la posizione di LL, soprattutto in relazione al dolo, al fine di superare il ragionevole dubbio. In tale direzione, secondo la difesa, al fine di considerare la ricostruzione alternativa prospettata con il gravame, sarebbe stato necessario approfondire l'esame delle dichiarazioni rese dalla coimputata, soprattutto nei punti in cui contrastava con le dichiarazioni rese dalla persona offesa. Secondo la difesa, ancora, non è possibile dedurre il dolo dal rinvenimento di banconote nella stanza di LL e dalla sua partecipazione alla spartizione del bottino, in quanto circostanze successive alla condotta e di significato equivoco. In tal senso osserva che la partecipazione di LL alla suddivisione del bottino poteva ben rappresentare il premio per l'aiuto prestato nell'allontanare la vittima, ma non dimostra la consapevolezza che quegli stessi denari gli erano stati sottratti, nel momento in cui lo stesso LL attua condotte violente».
1.1.1. Tali argomenti -e quelli ulteriori spesi dalla difesa- in realtà, seppur intitolati al vizio di motivazione e alla violazione di legge, con specifico riferimento alla violazione del principio del ragionevole dubbio, in realtà attaccano la sentenza impugnata soltanto perché i giudici non hanno accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla corte di appello, che, con motivazione che non è mancante e che non si presenta manifestamente illogica, né contraddittoria ha puntualmente disatteso quanto prospettato dalla difesa per escludere la responsabilità del proprio assistito. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso sul punto, dovendosi ricordare che «<in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposo dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito» (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801-01).
1.2. Il secondo motivo di impugnazione censura la sentenza nella parte in cui i giudici hanno respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva. Tale motivo deve essere esaminato successivamente al terzo e al quarto motivo, relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, che logicamente precede la valutazione della sostituzione della pena, la quale presuppone che essa sia previamente
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: TO AC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1d78ea548b64168 Firmato Da: IO NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 12ad3186211859ce
determinata.
1.3. Con il terzo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che la corte di appello avrebbe dovuto applicare la massima riduzione della pena, sia in relazione alle circostanze attenuanti generiche, sia in relazione alla circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno. Anche questa doglianza non è scrutinabile in sede di legittimità. I giudici hanno ampiamente spiegato (alla pagina 19) perché hanno ritenuto che l'effetto diminuente delle circostanze attenuanti non potesse essere applicato nella sua massima estensione, in ragione del disvalore insito nel commettere il reato in un domicilio e sottolineando che la somma pagata a titolo del risarcimento del danno non era elevatissima. Per come già evidenziato al punto precedente, a fronte di una motivazione che non è mancante, non è manifestamente illogica e non è contraddittoria, il provvedimento impugnato risulta incensurabile in sede di legittimità, giacchè il compito della Corte di cassazione è verificare la correttezza giuridica del provvedimento impugnato e non anche quello di operare una scelta tra le possibili alternative letture del compendio probatorio e delle emergenze istruttorie. Tanto vale ancor di più in relazione alla determinazione della pena, atteso che «<la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, 2014, Ferrario, Rv. 259142-01).
1.4. Con il quarto motivo d'impugnazione il ricorrente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 628, comma 3-bis, cod. pen... Il dubbio prospettato dalla difesa, però, è già stato esaminato da questa Corte, che ha osservato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, comma terzo, n.
3-bis cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto l'esclusione dal bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti ivi prevista si fonda sul legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, estrinsecantesi in una tutela rafforzata dell'inviolabilità del domicilio, non potendo altresì ritenersi integrata la violazione del principio rieducativo della sanzione penale, essendo previste pene non irragionevolmente differenti e, comunque, proporzionate alla maggiore gravità dei fatti commessi all'interno del domicilio. (Sez. 2, n. 20208 del 27/04/2016, Di Marzo, Rv. 266750-01). Da qui la manifesta infondatezza del motivo, in quanto reitera una questione già esaminata da questa Corte con sentenza risalente e mai contrastata.
1.5. Il secondo motivo d'impugnazione è fondato.
1.5.1. Va premesso che il ricorrente ha sollecitato una questione di legittimità costituzionale sull'all'art. 59, comma primo, lett. d), Legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude l'accesso all'istituto della sostituzione delle pene detentive brevi per i condannati per alcuno dei reati elencati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario). Rilevato che la questione, così come prospettata dalla difesa, risultava effettivamente pendente presso la Corte costituzionale e considerato che tra i reati indicati dall'art.
4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354 rientra la rapina aggravata, oggetto
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dell'odierno giudizio, il Collegio, all'udienza del 06/06/2025, ritenuta l'opportunità di attendere la decisione della Corte costituzionale, in quanto suscettibile di incidere sulla decisione impugnata, ha rinviato la trattazione all'odierna udienza del 1° ottobre 2025. Nelle more, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 139 del 2025 (G.U. 031 del 30/07/2025) ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Firenze sull'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in combinazione all'art. dall'art.
4-bis L. 26 luglio 1975 n. 354. 1.5.2. Fatta questa premessa, va osservato che l'eccezione sollevata dal ricorrente quanto al dubbio di costituzionalità, pur ritenuta infondata dalla Corte costituzionale, ha consentito la corretta instaurazione del rapporto processuale e ha fatto emergere che la decisione impugnata è stata pronunciata in violazione di legge in punto di valutazione della richiesta di sostituzione della pena detentiva. La corte di appello ha osservato che l'art. 59, comma primo, lett. d), della Legge 24 novembre 1981, n. 689 esclude l'accesso all'istituto della sostituzione della pena detentiva <<nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale». Tra i reati indicati dall'art.
4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354 si rinviene, in effetti, la rapina aggravata, contestata agli odierni imputati, così che i giudici dell'appello hanno concluso che la pena sostitutiva non poteva essere applicata a LL, perché condannato per un reato per il quale tale misura era preclusa, per effetto della lettura combinata dell'art. 59 della Legge n. 689 del 1981 e dell'art.
4-bis della Legge n. 354 del 1975. Va tuttavia rilevato che il testo dell'art. 59 è stato modificato nel senso richiamato dalla corte di appello- dall'art. 71, comma 1, lett. g), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia). Questa modifica è entrata in vigore il 30/12/2022. Ne consegue che la formulazione normativa applicata dai giudici si riferisce a una disposizione successiva al fatto oggetto di causa, commesso il 13 maggio 2021. La versione della norma vigente all'epoca del fatto era, invece, la seguente: «la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita: a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;
b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà; c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575». Il confronto tra il testo della norma nella versione precedente e quello entrato in vigore il 30/12/2022, mostra che al momento del fatto- la condanna per il reato di rapina aggravata non costituiva un ostacolo alla sostituzione della pena detentiva: tale preclusione è stata introdotta solo successivamente, con la nuova formulazione dell'art. 59 della Legge n. 689 del 1981, così come modificata dalla riforma Cartabia. Si tratta di un rilievo di importanza decisiva, poiché le modifiche apportate dalla
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riforma Cartabia all'art. 59 della Legge n. 689 del 1981 incidono sulla pena, sia pure con specifico riferimento alle pene sostitutive, ampliando i casi della loro esclusione rispetto al testo previgente. Tali modifiche hanno -perciò- portata sostanziale e, in quanto tali, soggiacciono alla regola della necessaria applicazione della norma più favorevole ai procedimenti pendenti al tempo cui sopravvenga una modifica normativa in senso sfavorevole all'imputato. Con l'ulteriore specificazione che l'individuazione del regime di maggior favore per il reo deve essere operata in concreto, comparando le diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo, stante il valore assoluto del principio di irretroattività della norma meno favorevole (in tal senso, tra molte, Sez. 3, n. 3385 del 17/11/2016, dep. 2017, A.; Rv. 268805 - 01 Sez. 4, Sentenza n. 50047 del 24/10/2014, Ferrante, Rv. 261176-01). Nel caso in esame la norma meno favorevole per l'imputato è quella attualmente vigente, la quale, per come visto, preclude l'accesso alla sostituzione della pena detentiva per chi stato condannato per il reato di rapina aggravata. Tale preclusione, invece, non era prevista nella versione dell'art. 59, Legge n. 689 del 1981 vigente al momento del fatto (13/05/2021), antecedente alla modifica introdotta con la riforma Cartabia. In applicazione dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., quindi al fine di valutare la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata da LL- deve farsi riferimento alla norma a lui più favorevole, ossia all'art. 59 della Legge n. 689 del 1981, nel testo in vigore il 13 maggio 2021, che non escludeva la possibilità di sostituire la pena detentiva nei confronti dei condannati per rapina aggravata. Ne consegue che la sentenza -in quanto pronunciata in violazione di legge- deve essere annullata sul punto, con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Torino, la quale dovrà rivalutare la richiesta di sostituzione della pena detentiva alla luce disciplina vigente all'epoca del fatto. Il ricorso rimane inammissibile nel resto, con conseguente irrevocabilità della sentenza in punto di affermazione della responsabilità e di determinazione della pena detentiva.
2. I ricorsi di AC EN. Il ricorso a firma dell'Avv. Claudio Papagno.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla coimputata MO GN, che si assume effettuata senza alcun confronto con la restante parte del compendio probatorio. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che «la Corte di appello di Torino ritiene più opportuno cimentarsi sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa NI, ritenendo che le stesse non abbisognino di riscontri individualizzanti (circostanza peraltro incontestabile), disinteressandosi completamente del tema relativo all'attendibilità e credibilità della coimputata GN MO, sebbene la sua decisività ai fini della valutazione della responsabilità dell'odierno ricorrente sia stata affermata a più riprese».
Il motivo è inammissibile.
Per come già spiegato esaminando il ricorso di LL, la corte di appello ha valutato le dichiarazioni della persona offesa e dell'imputata, osservando che esse trovavano reciproco riscontro e ulteriore conferma negli accertamenti di polizia giudiziaria e negli esiti delle perquisizioni. La deduzione difensiva risulta anzitutto inammissibile nella parte in cui denuncia un
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generico vizio di omessa motivazione, pur in presenza di una puntuale esposizione argomentativa con cui i giudici hanno confermato la condanna di AV. A ciò si aggiunga che il ricorrente frammenta il compendio probatorio, separando le dichiarazioni della persona offesa da quelle rese dalla coimputata, là dove la prova è il risultato della valutazione unitaria delle emergenze istruttorie, rispetto alla quale occorre confrontarsi considerandola nella sua interezza e non isolando parti di essa dalla complessiva struttura argomentativa, ove non si voglia incorrere nel vizio di aspecificità. Vizio che in tal senso affligge il motivo in esame, che non considera che la Corte di appello ha evidenziato che le dichiarazioni della coimputata erano sovrapponibili a quelle rese dalla persona offesa ed entrambe trovavano conferma negli esiti delle attività di perquisizione eseguite dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto. Da ciò la sua inammissibilità per difetto di specificità "estrinseca", che si configura quando manca l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Delle Fazio, Rv. 286468; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109) A ciò si aggiunga anche l'inammissibilità della censura con cui si denuncia la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen... A tale riguardo va ribadito che con riguardo alla valutazione delle emergenze probatorie e degli indizi, «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni S.p.a., Rv. 278196-02), ovvero che «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).
2.1.2. A eguale conclusione d'inammissibilità si perviene in relazione al secondo motivo d'impugnazione, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione in relazione alla configurabilità del delitto di furto ovvero del tentativo di furto, piuttosto che quello di rapina impropria consumata, per come ritenuto dalla corte di appello. Secondo il ricorrente mancherebbe il requisito dell'impossessamento, in quanto i correi non hanno mai avuto l'autonoma disponibilità e una libera signoria del contante
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: TO AC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1d78ea548b64168 Firmato Da: IO NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 12ad3186211859ce
sottratto alla vittima.
Anche questa censura è manifestamente infondata, anzitutto nella parte in cui denuncia il vizio di omessa motivazione. La corte di appello, infatti, ha puntualmente evidenziato gli elementi costituitivi della rapina impropria, osservando che alla sottrazione del denaro perpetrata dalla coimputata seguiva la condotta violenta di LL e AV, che scacciarono NI dall'appartamento teatro dei fatti, allo scopo di assicurarsi il possesso della somma di
denaro.
Vengono così messi in rilievo tutti gli elementi costitutivi della rapina impropria, ossia la sottrazione seguita dalla violenza e/o dalla minaccia finalizzate all'impossessamento. Vale la pena rimarcare come risulti ininfluente che gli autori della sottrazione e della violenza siano differenti, atteso che «integra il delitto di rapina impropria la condotta di colui che, non avendo partecipato alla sottrazione della cosa mobile altrui, riceva immediatamente dopo dall'agente il provento della sottrazione e ponga in essere violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità, sempre che sia consapevole dell'illecita sottrazione del bene consegnatogli»> (Sez. 2, n. 29044 del 22/06/2023, Mone, Rv. 284922-01). Con riguardo, poi, all'affermazione secondo cui gli imputati non avrebbero perseguito l'impossessamento della somma, va anzitutto osservato che l'evenienza risulta smentita dalla ricostruzione dei fatti, da dove emerge che la vittima veniva scacciata via dall'appartamento in cui si trovava e dove gli era stato sottratto il denaro, al punto che i coimputati potevano spartirsi, indisturbati, la somma sottratta, così esercitando su di essa una piena ed esclusiva signoria. Nonostante tale assorbente rilievo, già da solo utile a far emergere la manifesta infondatezza del motivo in esame, si vuole tuttavia rammentare che ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna per rapina impropria consumata di due soggetti che avevano sottratto altrettanti trapani da un esercizio commerciale, usciti dal quale avevano usato violenza nei confronti degli addetti alla vigilanza, che li avevano tenuti sotto controllo, al fine di assicurarsi la fuga ed il possesso dei Trapani)» (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117-01; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858-01). Ancora, con riguardo al rapporto di immediatezza tra la sottrazione e l'azione violenta -che pure il ricorrente sembra mettere in dubbio- va ribadito che «ai fini della configurabilità del delitto di rapina impropria, il requisito della "immediatezza", contemplato dalla norma incriminatrice, non richiede la contestualità temporale tra la sottrazione della *res" e l'uso della violenza o della minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità» (Sez. 2, n. 30775 del 10/05/2023, Spagnuolo, Rv. 285038-02). Tali connotati di immediatezza vengono descritti nella sentenza impugnata, dove - come visto- si evidenzia che alla sottrazione realizzata dalla coimputata, seguiva la condotta violenta perpetrata dai suoi complici, nel medesimo contesto spazio temporale, al fine di
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conseguire il possesso della somma sottratta.
2.1.3. Con ulteriore motivo di ricorso si assume che non può ritenersi configurata l'aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora, in quanto l'appartamento in cui era stata perpetrata la rapina era nella disponibilità degli autori del reato e non della vittima, là dove l'aggravante ancora il maggior disvalore del reato nella commissione del fatto in un luogo in cui la persona offesa si sente più protetta. La questione è già stata affrontata da questa Corte, che ha spiegato che «la circostanza aggravante della rapina commessa in luogo di privata dimora, di cui all'art. 628, comma terzo, n.
3-bis, cod. pen., trova applicazione anche quando il fatto si sia svolto all'interno dell'abitazione di uno degli agenti, in cui la vittima, anche spontaneamente, si sia introdotta. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, in tal caso, ricorre altresì l'ipotesi della commissione del fatto in "luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa", ai sensi della seconda parte del n.
3-bis cit., essendo la vittima privata della possibilità di una efficace reazione o comunque della possibilità di richiedere aiuto)» (Sez. 2, n. 32781 del 13/07/2021, Maiorana, Rv. 281914-01). In tal senso si è espressa la Corte di appello, che ha sottolineato che ha citato la sentenza ora richiamata a supporto della propria decisione. A parte tale rilievo, il motivo risulta ancor prima inammissibile per carenza d'interesse. L'aggravante, infatti, è stata contestata sotto il duplice profilo del fatto commesso in luogo di privata dimore e del fatto commesso in un luogo tale da ostacolare la privata difesa, per come puntualizzato nella sentenza impugnata, là dove la corte di appello osserva che tale ulteriore aggravante si è realizzata perché il luogo di privata dimora in cui la rapina è stata perpetrata ha consentito ai correi, che ne avevano l'esclusiva disponibilità, di essere agevolati sia nella fase della sottrazione del denaro al malcapitato [...] (senza che il medesimo subito se ne accorgesse) sia nella successiva fase della violenza spiegata per conseguire il profitto e l'impunità, non avendo la persona offesa potuto chiedere aiuto e non avendo ovviamente potuto trattenersi (o immediatamente rientrare, beninteso, senza l'ausilio delle forze dell'ordine) all'interno dell'altrui dimora contro la volontà di chi legittimamente la deteneva e la occupava forte dello iux escludendi inter alios". Nessuna censura è stata esposta in relazione a tale punto della sentenza, così che l'affermata configurabilità dell'aggravante dell'aver commesso il fatto in "luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa" si è oramai consolidata nella cosa giudicata. Tanto fa emergere la carenza d'interesse quanto alla eventuale eliminazione dell'aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora. Va ricordato, infatti, che l'interesse della parte a impugnare un provvedimento del giudice è correlato agli effetti primari e diretti della decisione e quindi sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274-01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172-01; Sez. 1, n. 4340 del 27/02/1997, Battaggia, Rv. 207437-01). Nel caso in esame, ove venisse accolto il motivo d'impugnazione, non vi sarebbe alcun effetto favorevole per l'imputato. Il giudice di primo grado, infatti, nel determinare la pena poi confermata dalla corte di appello, ha applicato in relazione all'art. 628, comma 3, n.
3-bis, cod. pen. un unico aumento di pena, nonostante l'aggravante -come visto- fosse stata contestata nella duplice veste, sia in quanto la rapina è stata commessa in un luogo di privata dimora, sia in quanto commessa 10
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: TO AC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1d78ea548b64168 Firmato Da: IO NI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 12ad3186211859ce
in un luogo tale da ostacolare la privata difesa. Da ciò discende che l'eventuale esclusione dell'aggravante declinata nel senso del fatto commesso in luogo di privata dimora dell'imputato non avrebbe nessuna ricaduta in punto di determinazione della pena, atteso che quell'unico aumento applicato dal giudice rimarrebbe comunque imputato all'aggravante del fatto commesso in luogo tale da ostacolare la privata dimora, così non producendosi nessuna riduzione della pena. Da qui la carenza d'interesse e la conseguente inammissibilità del motivo.
2.2. Il ricorso a firma dell'avvocato Vecchioni.
2.2.1. Con il primo d'impugnazione di sostiene che la recidiva è stata illegittimamente ritenuta facendo leva sulle dichiarazioni della coimputata e valorizzando fatti commessi dopo quello in giudizio.
Il motivo è manifestamente infondato.
Quanto alla possibilità di valutare condotte successive al reato in contestazione,questa Corte ha già più volte spiegato che per la valutazione dell'accentuata pericolosità dell'imputato ai fini della recidiva occorre considerare la natura e il tempo di commissione dei precedenti e avere riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod.pen. (in tal senso, cfr., Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 270419-01; Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 284425 - 01; Sez. 6, n. 34702 del 16/07/2008, Ambesi, Rv. 240706-01) tra i quali rientrano, oltre ai precedenti penali e giudiziari, anche la condotta e la vita del reo antecedenti al reato e la condotta contemporanea o susseguente al reato. Del tutto legittimamente, pertanto, la corte di appello ha osservato che nonostante la distanza temporale rispetto al precedente reato, l'accentuata pericolosità emergeva dal fatto che l'imputato, dopo quella condanna, era tornato a delinquere (per come emerso dalle dichiarazioni della correa, sfociate in un procedimento penale a carico di AV per il reato di sfruttamento della prostituzione), oltre che dalla condanna riportata per reati in materia di stupefacenti e per un'altra rapina. Vale la pena ulteriormente evidenziare come la precedente sentenza, in forza della quale è stata ritenuta la recidiva, è divenuta irrevocabile già prima della commissione dell'ulteriore reato, oggi in esame. Dalla lettura del Casellario Giudiziale emerge che AV è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, con sentenza divenuta irrevocabile in data 08/02/2019. Il reato oggi in esame è stato commesso il 13/05/2021, quando erano trascorsi poco più di due dalla data di irrevocabilità della precedente condanna, con la conseguenza che la recidiva infraquinquennale è stata legittimamente contestata -prima- e ritenuta -poi- nei confronti dell'imputato. Da ciò l'inammissibilità dell'ultimo motivo d'impugnazione e, con esso, del ricorso nella sua interezza.
2.3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di AV al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LL AC limitatamente alla 11
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mancata conversione della pena irrogata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di AV EN che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 01/10/2025
Il Consigliere estensore TO AC
II Presidente
IO NI
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