Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2026, n. 18017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18017 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18017/2026 Roma, li, 19/05/2026
AT FERRANTI
- Presidente -
EL IO
EL RI
- Relatore -
Sent. n. sez. 451/2026 UP 03/04/2026 R.G.N. 4200/2026
LE D'ND
RI CI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: GR GI nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 12/09/2025 della Corte di appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;
letta la requisitoria, depositata dal Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Firmato Da: EL RI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ce41fd5c7e9b- Firmato Da: AT FERRANTI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 12 settembre 2025, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, in composi- zione monocratica, in data 4 marzo 2024, che, all'esito di giudizio ordinario, con- dannava GI GR, per il reato di cui agli all'art. 589 bis, commi 1 e 7, cod. pen., commesso in data 6 febbraio 2021, esclusa la contestata recidiva, alla pena di anni 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
1.1. All'imputato si contesta di avere per colpa, consistita nel porsi alla guida di una autovettura Seat Ibiza, in violazione degli artt. 140 e 191, comma 2, cod. strada, malgrado fosse affetto da diabete mellito, patologia che causa l'opacizza- zione del cristallino e il peggioramento della vista, senza, peraltro aver effettuato gli accertamenti medici di cui all'art. 119 cod. strada, investito il pedone AN Inguanta, cagionandone la morte, non avendo potuto, in ragione dei descritti pro- blemi di vista, malgrado le ottimali condizioni di visibilità presenti al momento del sinistro, porre in essere una manovra di guida idonea a evitarne l'impatto; fatto commesso con il concorso di colpa della vittima, che aveva iniziato l'attraversa- mento della carreggiata in assenza di strisce pedonali, senza accertarsi del so- praggiungere di autoveicoli. In fatto, secondo la conforme ricostruzione del sinistro effettuata dai giudici di merito, il GR, alle ore 9:00 del 6 febbraio 2021, stava percorrendo a bordo della sua autovettura la S.S. 410 in direzione di Canicattì, quando la persona of- fesa, che poco prima aveva parcheggiato sul margine della strada, nella stessa corsia di marcia dell'imputato, il suo veicolo, per poi scendere, attraversare tutta la sede stradale e andare dietro la casetta ANAS posta sull'altro lato della carreg- giata (verosimilmente per espletare un bisogno fisiologico), usciva da dietro la predetta struttura e attraversava nuovamente la sede stradale per raggiungere la sua auto. Il GR, che procedeva a una velocità di 63-64 km/h, non azionava il freno, ma sterzava in direzione della corsia opposta di marcia, investendo l'In- guanta e provocandogli lesioni che ne cagionavano il decesso immediato. I giudici di merito, alla stregua delle dichiarazioni rese dall'unico teste oculare del sinistro e dei contributi dei consulenti, hanno ritenuto che non fosse compiu- tamente accertato che il GR al momento del sinistro soffrisse della patologia indicata nel capo di imputazione o che avesse omesso i dovuto controlli sanitari, ravvisando profili di colpa nella sua condotta di guida, eziologicamente collegati alla morte della persona offesa, nella violazione delle comuni regole di prudenza e perizia e degli artt. 140 e 191 cod. strada, non avendo prestato la dovuta atten- zione, in una zona in cui la presenza di edifici e l'assenza di strisce pedonali ren- devano prevedibile l'attraversamento incauto da parte dei pedoni, e per non aver
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Firmato Da: EL RI Emesso Da: PR
QUALIFIED CA 1 Seriale:
11ce41fd5c7e9b-Firmato Da: AT FERRANTI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c9206d422
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698
adottato le opportune manovre per evitare l'impatto con il pedone, invadendo la corsia di marcia opposta, dove in quel momento si trovava la vittima, investendola.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, GI GR, articolando due motivi, di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, di cui agli artt. 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, in punto di rigetto della relativa eccezione sollevata in sede di gravame. Si lamenta che l'originaria contestazione atteneva a un profilo di colpa speci- fico, collocato in una fase logicamente e cronologicamente antecedente alla con- dotta di guida, mentre le sentenze di merito avevano individuato un ulteriore e distinto profilo di colpa, consistito nell'aver omesso di azionare il sistema frenante e nell'aver invaso l'opposta corsia di marcia, riguardante una manovra di guida, costituente fatto nuovo o comunque estraneo all'ipotesi accusatoria descritta in rubrica, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'imputato. Sotto altro profilo, si censura che i giudici di appello, nel rigettare l'eccezione sollevata sul punto in sede di gravame, abbiano illogicamente ritenuto che il giu- dice di primo grado si sarebbe limitato ad aggiungere agli elementi di fatto con- testati ulteriori estremi del comportamento colposo, emersi dal compendio proba- torio, e, segnatamente, dalle dichiarazioni rese dal teste oculare PE RE, in quanto tali noti al ricorrente, confondendo il piano della conoscenza del fatto storico con quello, ben diverso, della sua qualificazione giuridica in termini di colpa, non essendo mai stato introdotto nella dialettica processuale l'assunto secondo cui tali fattori integrassero una condotta colposa del GR. Ci si duole, altresì, che la Corte territoriale abbia contraddittoriamente affer- mato che il nuovo profilo di colpa non era stato contestato dalle parti, trascurando che esso non era mai stato mai formalizzato nella dialettica processuale, sicché la mancata contestazione non poteva essere interpretata come acquiescenza, costi- tuendo diretta conseguenza della sua introduzione a sorpresa nella motivazione della sentenza.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 589 bis, 41, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'im- putato.
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11ce41fd5c7e9b- Firmato Da: AT FERRANTI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422
Firmato Da: EL RI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698
Si lamenta, in particolare, che i giudici di merito abbiano ritenuto sussistente la penale responsabilità del GR nonostante emergesse che la condotta della vit- tima era idonea a integrare una causa eccezionale, atipica e imprevedibile, tale da interrompere il nesso di causalità. Si osserva, al riguardo, che sia la relazione del consulente del Pubblico Mini- stero sia quella del consulente della difesa convergevano nell'individuare la causa del sinistro nella condotta del pedone. Le emergenze tecniche evidenziavano come lo spazio di avvistamento fosse insufficiente rispetto allo spazio di arresto, sicché l'evento non era evitabile neppure con una condotta diligente. In tale contesto, l'attraversamento improvviso da zona non visibile integrava un fattore causale autonomo, eccentrico rispetto alla sfera di controllo del conducente, idoneo a escludere la colpevolezza ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen. La Corte terri- toriale, nel discostarsi dalle conclusioni dei consulenti, ha, con motivazione con- traddittoria e illogica, trascurato il brevissimo tempo di reazione (circa un se- condo) che il ricorrente aveva avuto a disposizione per accorgersi della presenza del pedone, la disponibilità di uno spazio ridotto, inferiore a quello necessario per una manovra di arresto, sicché l'impatto non poteva essere evitato neppure me- diante una tempestiva attivazione del sistema frenante, la limitata visuale per la presenza di un manufatto prospiciente la zona di attraversamento, l'improvvisa e imprevedibile immissione del pedone su un tratto di strada privo di strisce di at- traversamento, in cui l'unico manufatto non era una civile abitazione, il rispetto da parte del GR dei limiti di velocità; tutti elementi, questi, significativi della imprevedibilità e inevitabilità della condotta della vittima. Ci si duole, altresì, che i giudici di merito abbiano illogicamente valorizzato l'omessa attivazione del si- stema frenante e l'invasione dell'opposta corsia di marcia, quali manifestazioni di una condotta di guida colposa, attuando, così, una valutazione ex post avulsa dalla situazione concreta, il cui corretto apprezzamento avrebbe dovuto condurre a ri- tenere tali comportamenti quali effetti diretti e riflessi della condotta eccentrica e imprevedibile del pedone. Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. In data 17 marzo 2026 il Procuratore generale di questa Corte ha deposi- tato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. In data 24 marzo 2026 la difesa del ricorrente ha depositato memoria, con cui ha ulteriormente argomentato in ordine ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento.
Firmato Da: EL RI
Emesso Da: PR
QUALIFIED CA 1 Seriale:
11ce41fd5c7e9b- Firmato Da: AT FERRANTI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c9206d422
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo motivo, riguardante la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è infondato.
2.1. Secondo il costante orientamento di legittimità, al quale il Collegio in- tende aderire, il principio di correlazione tra contestazione e sentenza, funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, risulta violato solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva (Sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015, [...], Rv. 262802-01). In tale solco si è affermato, altresì, che, ai fini della valutazione di corrispon- denza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato og- getto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, [...], Rv. 284713 02; Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, [...], Rv. 257278-01).
2.2. Nel caso in esame, dalla lettura del capo di imputazione emerge che il fatto storico addebitato al ricorrente non ha subito alcun genere di variazione, tale da integrare la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, trat- tandosi di omicidio colposo stradale derivante dall'aver omesso una «manovra di guida idonea ad evitare l'impatto con l'Inguanta», che aveva incautamente iniziato l'attraversamento della sede stradale in assenza di strisce pedonali e senza essersi accertato del sopraggiungere di veicoli. La condanna del ricorrente, quindi, non si è basata sull'accertamento di condotte eterogenee e radicalmente diverse rispetto alla struttura e al contenuto del capo di imputazione, trattandosi di investimento di pedone per manovra di guida inadeguata (come originariamente contestato), consistita nel non aver azionato il sistema frenante e nell'invasione dell'opposta corsia di marcia (come accertato all'esito del giudizio), che non muta il fatto storico e che non costituisce fatto nuovo o diverso, ma che combacia con il fatto conte- stato, dettagliandone la modalità esecutiva. In tal senso, la sentenza impugnata ha richiamato in modo appropriato il con- solidato principio in base al quale <<nei procedimenti per reati colposi, la sostitu- zione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc.
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Firmato Da: EL RI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale:
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698
pen. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice. (Nella fattispecie, in tema di omicidio colposo stradale, la Corte ha escluso la de- dotta violazione di legge nell'ipotesi di condanna per imperizia e mancato rispetto di norme cautelari previste dal codice della strada, diverse da quelle in contesta- zione)» (Sez.4, n.18390 del 15/02/2018, Di Landa, Rv. 273265-01). La sentenza impugnata risulta, inoltre, del tutto conforme ai principi sopra richiamati, laddove ha evidenziato che non sono state utilizzate risultanze proba- torie non emergenti già dal compendio investigativo o che non abbiano formato oggetto di contraddittorio in sede dibattimentale, menzionando, in proposito, il verbale di sommarie informazioni del teste oculare PE RE. A ciò può aggiungersi, per completezza, che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, e come risulta dal provvedimento impugnato, le emergenze valorizzate dai giudici di merito erano già cristallizzate nell'elaborato tecnico del consulente del Pubblico Ministero, che aveva individuato il punto d'urto nella corsia di marcia opposta a quella percorsa dal ricorrente.
3. Il secondo motivo, afferente all'inosservanza dell'art. 41, comma 2, cod. pen. e al vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della condotta della vittima quale causa eccezionale, atipica e imprevedibile, sufficiente da sola a determinare l'evento, così da interrompere il nesso causale, è manife- stamente infondato, presentando anche profili di aspecificità, laddove sollecita ri- letture di merito del materiale probatorio con consentite in sede di legittimità, a fronte di un apparato argomentativo tutt'altro che carente e illogico.
3.1. I giudici di merito, le cui sentenze assolutamente conformi possono es- sere lette congiuntamente, con motivazione congrua e coerente rispetto al mate- riale probatorio emerso, hanno spiegato le ragioni per le quali la condotta della vittima, pur integrando la circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. non integrasse una causa eccezionale, atipica e imprevedibile, sufficiente da sola a determinare l'evento, osservando a tal fine, in termini tutt'altro che illo- gici, che le norme sulla circolazione stradale violate dal ricorrente impongono se- veri doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti incauti altrui, se prevedibili. A tal proposito, la Corte di appello ha evidenziato che l'attraversamento di un pedone su un tratto di strada privo di strisce certamente non rappresenta evento eccezionale, atipico o imprevedibile, costituendo, per giunta, oggetto di apposita disciplina nell'ambito del codice della strada, che, all'art. 191, comma 2, stabilisce che sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali, i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere
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il lato opposto in condizioni di sicurezza». In tale ottica, si è coerentemente con- cluso che la condotta di guida del ricorrente, che investiva la vittima invadendo l'opposta corsia di marcia, dove essa si trovava al momento dell'impatto, ha inte- grato la concretizzazione del rischio specifico che la norma richiamata intendeva prevenire. Quanto alla presenza di un edificio al lato della carreggiata, la Corte di merito ha rilevato che proprio tale circostanza avrebbe dovuto imporre al GR maggiore prudenza, proprio perché la presenza di un manufatto è indicativa della possibile presenza di pedoni, con aumento delle occasioni di attraversamenti im- provvisi. Tali conclusioni risultano, del resto, conformi al consolidato indirizzo giu- risprudenziale, secondo cui l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento è configurabile soltanto quando la causa riferibile al comportamento della vittima innesca un rischio nuovo ed esorbitante, del tutto incongruo rispetto al rischio attivato dalla condotta riferibile all'imputato». In un caso analogo a quello in esame, si è affermato che «in tema di reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, il comportamento colposo del pedone investito dal con- ducente di un veicolo costituisce mera concausa dell'evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente;
e può costituire causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, soltanto nel caso in cui risulti del tutto eccezio- nale, atipico, non previsto né prevedibile, cioè quando il conducente si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed osservarne per tempo i movimenti, che risultino attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile. (Fattispecie nella quale è stata esclusa l'imprevedibilità della condotta del pedone che aveva iniziato l'attraversamento sulle strisce, in corrispondenza della quali era irregolarmente parcheggiato un vo- luminoso furgone, osservando che in prossimità di esse, ed a maggior ragione quando la visuale risulti in parte ostruita, non può ritenersi imprevedibile la pre- senza di un pedone in fase di attraversamento)» (Sez. 4, n. 23309 del 29/04/2011, [...], Rv. 250695-01).
3.2. Priva di illogicità risulta anche la motivazione dei giudici di merito in tema di giudizio controfattuale, che da ampiamente conto del percorso argomentativo seguito e delle ragioni per le quali ci si è discostati (in realtà solo apparentemente) dalle conclusioni del consulente tecnico dell'accusa. I giudici di merito hanno rite- nuto salvifica la condotta omessa e quindi evitabile l'evento verificatosi, richia- mando a tal fine le caratteristiche della strada (rettilineo a visuale libera), le con- dizioni di buona visibilità, la concreta possibilità di accorgersi della presenza di un pedone già a una distanza di 234 m, sicché proprio una valutazione ex ante di tali fattori (che toglieva rilevanza al giudizio di «inevitabilità dell'impatto formulato dal consulente del Pubblico Ministero ex post), consentiva di concludere che l'ado-
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zione delle cautele prescritte dalle regole violate, che imponevano al GR di per- mettere al pedone (di cui si era accorto, per distrazione, quando era già in avan- zata fase di attraversamento) di completare l'attraversamento, avrebbe certa- mente impedito la verificazione dell'occorso. Dirimente in merito è la circostanza ben evidenziata dai giudici di merito, non in contestazione, che se il GR avesse tentato di frenare, rimanendo nella sua corsia, indipendentemente dai dati tecnici relativi alla velocità del pedone, alla sufficienza dello spazio di frenata, e quindi non avesse invaso la corsia di marcia opposta, nessun investimento si sarebbe verificato, dal momento che la vittima al momento dell'impatto aveva già superato la linea di mezzeria (pag. 20 e 21 sentenza di primo grado;
pag. 5 sentenza im- pugnata).
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 3 aprile 2026.
Il Consigliere estensore Daniela Fallarino
Il Presidente Donatella Ferranti
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