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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI EV, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Procuratore generale, che, riportandosi alle conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Massimiliano Masucci, per la parte civile, che si è riportato alla memoria già ritualmente depositata, e si è associato alle conclusioni del Procuratore generale;
udite le conclusioni dell'avv. Alessia Panella, presente, in sostituzione, in virtù di delega orale, dell'avv. Gabriele Bordoni, per RI EV, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1774 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 05/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 marzo 2025 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza con cui, nel procedimento a carico di Lo RE ND, (Vasi IO,) RI EV -imputati, tutti, come in rubrica, RI, in particolare, in qualità di amministratore delle società concessionarie della casa automobilistica Toyota Motor Italia s.p.a., ed in concorso con Lo RE, legale rappresentante delle società Arte s.r.I., E211 Pubblicità s.r.l. e A.s.d. Sport Palace, del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 640 cod.pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod.pen., commesso a partire dal 2013 fino al 2017 (capo k), e di cui agli artt. 81 cpv. cod.pen. e 2 d.lvo 74/2000, commesso nel 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (capo m), procedimento in cui Toyota Motor Italia s.p.a. si era costituita parte civile- il Tribunale di Bologna aveva (per quanto in questa sede di interesse) assolto RI EV «[...] dai reati contestati ex art. 640 c.p., di cui al capo k) della rubrica e 2 d.lgs n. 74 cit., di cui al capo m) della rubrica, limitatamente alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 530 cod.proc.pen. perché i fatti non sussistono, non essendo utilizzate per le asserite truffe e le dichiarazioni IRES asseritamente fraudolento[e] fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia pure parzialmente (sovrafatturazione della prestazione ricevuta)», e «dai reati contestati ex art. 2 d.lgs. n. 74 cit., di cui al capo m) della rubrica relativamente all'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod.proc.pen. perché il fatto non sussiste, non essendo sufficientemente provata l'utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (retrocessione dell'IVA esposta nelle fatture emesse da Lo RE ND)» con restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto, in accoglimento dell'appello presentato dalla parte civile Toyota Motor Italia s.p.a., ha dichiarato RI EV responsabile ai soli effetti civili e, per l'effetto, lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile appellante, da liquidarsi in separata sede, con provvisionale e condanna alla rifusione delle spese di lite. 2. RI ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, per l'annullamento della sentenza della Corte felsinea. 2.1. Con l'unico, articolato, motivo denuncia mancanza della motivazione, vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato, anche nel confronto con la motivazione di primo grado e con gli atti del processo. Il Giudice di appello è tenuto ad una motivazione rafforzata nel caso di ribaltamento della pronuncia di assoluzione da parte del Tribunale. 2 In questo caso, a fronte di una motivazione "meticolosa, analitica, logica e coerente che ricostruisce tutto il narrato di Lo RE, quale prova chiave del processo, finendo giustamente per svalutarne la credibilità e la portata in ragione di aspetti ed emergenze esplicitate e criticamente vagliate in chiave garantista", la Corte di appello si sarebbe "limitata a contrapporre le proprie frettolose e superficiali valutazioni a quelle del Tribunale, senza quel serrato ed imprescindibile confronto -punto per punto- al quale era chiamata, rispetto agli argomenti spesi dal primo Giudice", rendendo una motivazione "palesemente manchevole, carente ed inadeguata"; tanto risulterebbe dalla disamina puntualmente riproposta dalla difesa del ricorrente da pagina 6 a pagina 24 del ricorso, con indicazione degli snodi motivazionali delle sentenze dei giudici di merito ritenuti essenziali. Ha rammentato la difesa, quanto alla sentenza resa dalla della Corte di appello impugnata, l'ordito motivazionale imperniato sulla centralità della parola, decisiva, del testimone assistito Lo RE -come assunta nelle diverse sedi predibattimentale, dibattimentale, e di rinnovazione istruttoria in appello- medio tempore condannato con sentenza irrevocabile acquisita agli atti ex art. 238-bis cod.poc.pen., parola della quale la Corte territoriale ha superato le lievi discrasie -ritenute non inficianti il nucleo centrale delle dichiarazioni- comunque superate per mezzo delle dichiarazioni rese dallo stesso testimone innanzi alle corti di merito, e di appello in particolare;
la Corte territoriale ha escluso una scaturigine calunniosa o dettata da malanimo o astio pregressi delle predette dichiarazioni, ne ha riconosciuto l'intrinseca coerenza, logicità e puntualità, ed ha individuato riscontri molteplici, individualizzanti, sì consistenti da rappresentare, essi stessi, in sé, autonomi argomenti di prova (appunto manoscritto, elenco delle fatture rilevanti contrassegnate "dai pallini neri", mail auto-inviatasi dal RI, documenti rinvenuti sul p.c. dal chiaro riferimento a retrocessioni, sentenza irrevocabile a carico di Lo RE già sopra indicata). Prove, tutte, da cui la Corte di appello ha desunto anche «la finalizzazione fraudolenta al rimborso dei costi -non sostenuti ma fittiziamente rappresentati- in danno di Toyota Motor Italia S.p.a. [...] tutti gli elementi della contestata truffa in danno di quest'ultima, da ritenersi compiutamente provata [...]», e in virtù delle quali ha fondato la conseguente condanna del RI al risarcimento del danno in favore della parte civile appellante. Ha, quindi, riproposto l'iter motivazionale del Tribunale, di segno contrario quanto alla valutazione e significazione delle dichiarazioni di Lo RE, «cuore della regiudicanda», di cui quel Tribunale ha attestato le imprecisioni su tempi e modalità delle condotte tenute da se medesimo in concorso con RI (con particolare riguardo alla misura della sovrafatturazione e della retrocessione in contanti al RI), sì da rilevare, insieme con la limitata precisione e univocità degli elementi altrimenti acquisiti a riscontro delle dichiarazioni di che trattasi - 3 manoscritto, email, fotomontaggio- che «[S]olo alla luce delle dichiarazioni etero accusatorie di Lo RE le predette circostanze indiziarie potrebbero risultare performanti a fine di prova, come prescrivono gli artt. 192, commi 3 e 4, e 197- bis, comma 6, cod.proc.pen. per cui la chiamata in correità è valutata "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". Ne deriva(va) l'assoluta necessità (art. 507 c.p.p.) dell'esame dibattimentale di Lo RE ND, non indicato nelle richieste di prova e per il quale mediò tempore, era divenuta irrevocabile la sentenza di condanna n. 1225/2022, emessa nei suoi confronti dal GUP di questo Tribunale nel procedimento r.g. GIP 5976/2020». Motivazione, come anticipato, ritenuta dalla difesa più puntuale e garantista rispetto a quella della Corte di appello, anche quanto alla sussistenza di ragioni di dissidio col RI -dal Tribunale individuata nella indebita duplicazione di fatture che Lo RE pose in atto e che venne rilevata da RI, il quale, di conseguenza, interruppe i rapporti con il predetto-, al mancato attivarsi di Suzuki -pur nella medesima posizione di parte offesa della truffa orchestrata in suo danno rispetto a Toyota s.r.I.- . Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe omesso, peraltro, di valutare l'impossibilità di ricostruzione del compendio della 'pretesa' truffa in danno di Toyota, laddove, per ritenere integrato un reato siffatto, sarebbe necessaria la determinazione dell'ammontare della violazione dell'integrità patrimoniale della parte offesa (necessità resa evidente dall'inquadramento sistematico dell'art. 640 cod.pen. nell'alveo dei reati contro il patrimonio); avrebbe, ancora, errato in ordine al valore assegnato alla sentenza passata in cosa giudicata a carico di Lo RE, la cui natura di "atto a formazione esterna al processo " delinea la sua efficacia probante "nella persuasività dei fatti apprezzati" senza che la stessa possa costituire prova della verità o della intrinseca attendibilità degli stessi;
avrebbe pretermesso, trattandosi di giudicare solo il reato di truffa di cui al capo k), entro il perimetro del devolutum con l'appello di parte civile, la valutazione della intervenuta assoluzione dal capo m) -integrato dalle medesime condotte di cui al capo in discussione- coperta da giudicato. 3. Ha depositato memoria l'avv. Masucci, per la Società Toyota Motor Italia S.p.A., parte civile costituita nel presente procedimento, invocando il rigetto del ricorso. 3.1. Contesta, innanzi tutto, la pretesa violazione del giudicato sul fatto contestato al capo m), violazione derivante, secondo prospettazione del ricorrente, dalla condanna, in appello, in relazione al fatto di cui al capo k), essendo i reati integrati dal medesimo fatto;
violazione, sostenuta dal ricorrente contrariamente al principio della fisiologica autonomia delle statuizioni civili rispetto a quelle penali su un identico fatto. 4 Errata la deduzione del limite che tale principio incontrerebbe quando il medesimo fatto sia oggetto di una duplice, distinta contestazione (nel nostro caso, la truffa e la dichiarazione fraudolenta), errata è, per il difensore di parte civile, anche la premessa dell'identità del fatto (nelle contestazioni di truffa e dichiarazione fraudolenta avendosi riguardo a fatti eterogenei e profondamente diversi, nell'evento, nella condotta e nell'oggetto materiale) rispetto a regiudicande del tutto autonome l'una dall'altra; corretto, per converso, il principio applicato dalla Corte di appello (cfr. pag. 6) anche in relazione alla diversità degli esiti assolutori adottati dal Tribunale (ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod.proc.pen. quanto al capo m), a differenza dell'altro capo, k), definito ai sensi dell'art. 530 cod.proc.pen.). 3.2. Contesta, anche, il denunciato vizio di motivazione, per mancato assolvimento dell'obbligo di motivazione rafforzata, anzi, tout-court, dell'obbligo di motivazione, asseritamente omessa. La sentenza di appello, sostiene il difensore di parte civile, dopo aver riportato il contenuto della decisione emessa dal Tribunale, ha operato un serrato confronto dialettico con quest'ultima, indicando con certosina precisione le vistose emende e le ripetute incongruenze che la affliggono. Così, nel punto nevralgico della verifica della credibilità del Lo RE, della sua attendibilità, e ciò per un insieme di ragioni, tutte emergenti dalla pronuncia del secondo grado in contrappunto con quella del Tribunale. In primo luogo, le spiegazioni date, in sede di rinnovazione istruttoria, dallo stesso Lo RE;
la convergente pluralità di riscontri, tra cui la sentenza a carico di Lo RE, acquisita ai sensi dell'art.238-bis cod.proc.pen. (rispetto alla cui valenza probatoria la Corte di appello ha annotato che quanto ivi definitivamente statuito nella sentenza de qua ha trovato pieno riscontro: nella deposizione resa dal sig. Lo RE;
nelle altre testimonianze, specialmente in quelle degli operanti della GdF e dell'avv. Ilaria Bono, responsabile legale di TMI, la quale ha esposto il funzionamento del sistema di rimborso delle fatture;
nei documenti acquisiti in dibattimento); il "fotomontaggio"; il file "EV Budget". Le argomentazioni della Corte di appello, secondo la parte civile immuni da vizi, in diritto e motivazionali, tutte riportate e analizzate fino a pagina 15 della memoria, risultano atte a denunciare la sistematica sovrapposizione da parte del primo giudice di convinzioni personali alle prove acquisite in dibattimento. 4. Ha depositato memoria l'avv. Bordoni, per il ricorrente, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata, in via ulteriore esplicitando il denunciato vizio di assenza di effettiva motivazione della sentenza impugnata, sotto i due distinti profili relativi alla violazione, da un lato, del giudicato interno e, dall'altro, dell'onere di motivazione rafforzata, trattandosi del sovvertimento assolutorio del Tribunale. 5 4.1. Ha rammentato, quanto al primo profilo, la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Séz. U. n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799, e, da ultimo, Sez. 3, n. 10239/2024) circa la sussistenza dell'identità del fatto quando vi sia corrispondenza storico naturalistica nella configurazione del reato avuto riguardo ai suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona;
ha rammentato il limite della possibilità di riesaminare la stessa fattispecie sotto il profilo di una diversa violazione di legge, in caso di ipotesi di concorso formale di reati, ravvisabile nell'ipotesi in cui, nel primo giudizio, sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato, ponendosi in questo caso l'evento giuridico considerato successivamente in rapporto di inconciliabilità logica con il fatto già giudicato (Sez. 3, n. 50310 del 18/09/2014, Rv 261516, e Sez. 3, n. 25141 del 15/04/2009, Rv 243908); per sostenere come, ricorrendo nella specie proprio una situazione siffatta, a fronte delle argomentazioni fatte valere dalla difesa con l'atto di appello, la Corte territoriale avesse reso una motivazione apparente e violatrice di legge (il fatto e la condotta, ritenuti insussistenti laddove avrebbero dovuto integrare la violazione fiscale, sono stati ritenuti sussistenti nello stesso processo quale presupposto indefettibile ed elemento costitutivo di altro reato, di truffa). 4.2. Quanto al secondo profilo ha rammentato che la totale riforma della sentenza di primo grado avrebbe imposto al giudice di appello di raffrontare il proprio decisum non solo con le censure svolte dall'appellante, ma anche con il giudizio espresso dal primo giudice, così in relazione alla ricostruzione del fatto come in relazione alla complessiva valutazione degli elementi probatori -il che non è stato, pure in mancanza di elementi probatori sopravvenuti (non avendo la Corte di merito valorizzato alcuna nuova emergenza nel dichiarato di Lo RE), e ciò in evidente violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen. e dei principi affermati in materia dalla consolidata giurisprudenza della Corte Edu-, essendosi la Corte di appello solo limitata a valutare diversamente le deposizioni rese dai testi, in difetto di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Correttamente il ricorso rammenta l'obbligo per il giudice di appello di rendere una giustificazione più stringente, in sede di riforma della sentenza di primo grado, specie quando quella di appello ribalti una assoluzione. Tanto comporta il confronto, critico, con le argomentazioni del primo giudice, e l'indicazione di un 6 solido percorso logico-giuridico che espliciti la maggiore forza persuasiva della decisione di secondo grado e la non decisività di quanto valorizzato dal primo giudice. L'obbligo di motivazione rafforzata, previsto in caso di riforma della sentenza assolutoria, è concorrente, e non alternativo, con quello di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la sentenza di appello che ribalti la decisione assolutoria di primo grado, con condanna dell'imputato, postula l'adozione di una motivazione rafforzata e la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493 - 03). Fermo restando che il giudice che, in esito alla assoluzione dell'imputato in primo grado, dispone la rinnovazione istruttoria, può riformare la decisione assolutoria con pronunzia di una sentenza di condanna, senza essere obbligato a dare preferenza alle prove dichiarative raccolte nell'istruttoria rinnovata, atteso che può avvalersi di quelle assunte nel precedente grado di giudizio in caso di sostanziale uniformità del loro contenuto (dovendo fornire, invece, una motivazione rafforzata in ordine alla decisione di porre a fondamento della pronunzia l'una piuttosto che l'altra deposizione, nel diverso caso di difformità tra il contenuto delle medesime); principio riaffermato, in un caso di appello del pubblico ministero, da Sez. 2, n. 15724 del 27/03/2025 Ud. (dep. 22/04/2025 ) Rv. 287947 - 01; in precedenza cfr. n. 16131 del 2023 Rv. 284493 - 03, n. 17965 del 2024 Rv. 286490 - 01, n. 42942 del 2024 Rv. 287263 - 01, n. 24439 del 2021 Rv. 281404 - 01. 2. Nel caso di specie è stata riconosciuta da entrambe le Corti di merito la centralità e decisività della parola del coimputato Lo RE. 2.1. Parola svalutata dal Tribunale per le denunciate imprecisioni su tempi e modalità delle condotte tenute da se medesimo in concorso con RI, al pari delle ritenute limitate precisione e univocità degli elementi altrimenti acquisiti a riscontro -manoscritto, email, fotomontaggio- si che quel Giudice riteneva la piattaforma probatoria disponibile non sufficiente a fini di accertamento della responsabilità a mente degli artt. 192, commi 3 e 4, e 197-bis, comma 6, cod.proc.pen., ed affermava che «[N]e deriva(va) l'assoluta necessità (art. 507 c.p.p.) dell'esame dibattimentale di Lo RE ND, non indicato nelle richieste di prova e per il quale medio tempore, era divenuta irrevocabile la sentenza di condanna n. 1225/2022, emessa nei suoi confronti dal GUP di questo Tribunale nel procedimento r.g. GIP 5976/2020». 2.2. Parola, per converso, ritenuta perfettamente credibile ed attendibile dalla Corte di appello, che ha, innanzi tutto, rispettato l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, pur ravvisando «nel compendio probatorio già in atti, ivi compresa la deposizione dibattimentale del Lo RE già resa in primo 7 grado, una già così ampia piattaforma probatoria da non necessitare affatto, nella sostanza, di alcuna integrazione istruttoria in grado di appello: anzi, difficilmente, nell'esperienza giudiziaria, si rinviene un simile ricco compendio probatorio nella materia delle false fatturazioni. [...]». La Corte di appello ha, poi, nel pieno rispetto dell'esigenza della postulata necessità di una 'motivazione rafforzata', rilevato come Lo RE ha, innanzi alla Corte di appello, «di nuovo confermato il meccanismo delle fatturazioni false, inerenti prestazioni di tipo pubblicitario, in termini correlati al rimborso ottenibile dal RI dalla casa automobilistica, [...]». Ha chiarito che «le lievi discrasie emerse in sede di audizione in dibattimento avanti il primo giudice rispetto a quanto era stato dallo stesso dichiarato come emergente dalle contestazioni in fase predibattimentale siano di una tale modestia da non potersi ravvisare alcuna incrinatura nella affidabilità della prova. Invero non si comprende perché il primo giudice sia giunto ad individuare in tali lievi discrasie (in sostanza attinenti alla misura delle percentuali di fatturazioni false rispetto al totale, indicate in prima ed in seconda battura dal Lo RE) una ragione significativa di inaffidabilità. [...]». Di poi rilevando che Lo RE ha spiegato il perché del riferimento in dibattimento, a percentuali diverse da quelle indicate in fase di indagini, «dando conto di una tensione in sede predibattimentale ad ammettere dati forse un po' più sfavorevoli della realtà per poi, in dibattimento, rendere una versione più ragionata, fredda, lucida e perciò più veritiera della vicenda», mai rinnegando l'assunto, costante, dell'essere state le fatture da se medesimo emesse, 'gonfiate', ma, solo, rimodulando la percentuale di ricarico nel periodo in contestazione (cfr. per la precisa indicazione del relativo volume quanto indicato nella sentenza del Tribunale e riportato dal ricorrente alle pagine da 12 a 18 del ricorso), mai rinnegando la retrocessione, in contanti, dell'esubero rispetto alle prestazioni pubblicitarie effettivamente rese, ma, anzi, rendendone esplicite le modalità logistiche ed operative. Ha convincentemente escluso qualsivoglia interesse del dichiarante, pregresso ed attuale, alla calunnia, motivandolo sulla già intervenuta condanna a suo carico, e qualsivoglia motivo di astio o malanimo nei confronti dell'odierno ricorrente, attestando, anzi, il ridimensionamento delle responsabilità del RI, mercè la già discussa riduzione delle percentuali di ricarica. Ha valorizzato, a riscontro della intrinseca coerenza, logicità, puntualità della versione resa da Lo RE, la dovizia di riscontri, individualizzanti, motivatamente ritenuti -contrariamente alle valutazioni del Tribunale- sì precisi e rilevanti da costituire, essi stessi vere e proprie prove in sé: appunto manoscritto, elenco delle fatture rilevanti contrassegnate "dai pallini neri", mail auto-inviatasi dal RI, documenti rinvenuti sul p.c. dal chiaro riferimento a retrocessioni, sentenza irrevocabile a carico di Lo RE già sopra indicata, elementi, tutti, puntualmente 8 indagati e ricostruiti nella loro ritenuta ineluttabile pregnanza probatoria. A quest'ultimo proposito vale solo la pena di precisare che l'art. 238-bis cod.proc.pen. dispone che le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3, cod.proc.pen., che è, esattamente, quanto operato -difformemente rispetto all'esegesi del Tribunale- dalla sentenza qui impugnata, posto che quanto definitivamente statuito nella sentenza de qua ha trovato pieno riscontro nella deposizione resa da Lo RE, nelle altre testimonianze, specialmente in quelle degli operanti della Guardia di Finanza e dell'avv. Ilaria Bono, responsabile legale di TMI (la quale ha esposto il funzionamento del sistema di rimborso delle fatture), nei documenti acquisiti in dibattimento. 2.3. Si tratta, evidentemente, di motivazione resa dalla Corte di appello nel solco delle coordinate indicate dalla giurisprudenza di questa Corte come necessarie a ribaltare la primigenia assoluzione, e, dunque, mercè la opposta attestazione di credibilità e attendibilità della testimonianza del coimputato, fonte (co-)primaria della ricostruzione degli elementi costituitivi del reato di truffa come contestato, idonea a giustificare il ribaltamento dell'esito assolutorio propugnato dal primo grado di giudizio. Motivazione, resa con puntualità certosina rispetto ad ogni punto della sentenza di primo grado analizzata a fine di valutare la attendibilità del propalante, laddove -ancora una volta contrariamente all'assunto della difesa del ricorrente che denuncia assenza di motivazione sulle dichiarazioni rese da Lo RE in sede di rinnovazione istruttoria in appello- va ribadito che anche la norma di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen. non contiene alcuna limitazione o deroga al principio del libero convincimento del giudice e non detta alcun criterio per la valutazione delle dichiarazioni rese dalla fonte dichiarativa, nel primo grado del giudizio e, poi, in sede di rinnovazione istruttoria in appello disposta a seguito dell'impugnazione della pronuncia assolutoria. 2.4. Ne consegue la non condivisibilità dell'assunto difensivo che rivendica difetto di motivazione in relazione alle rinnovate dichiarazioni del teste Lo RE in appello confermative di quelle precedentemente rese, e la manifesta infondatezza della censura così svolta dal ricorrente. Ribadisce, condividendolo, al proposito, il Collegio, il principio già affermato da Sez. 2, n. 15724 del 27/03/2025 Ud. (dep. 22/04/2025 ) Rv. 287947 - 01, secondo cui «rispettato l'obbligo di immediatezza tra giudice della condanna e prova dichiarativa posta a suo fondamento, non sussiste nullità per valutazione di una dichiarazione piuttosto che l'altra, poiché il giudice di appello che abbia disposto la rinnovazione non è tenuto ad una valutazione specifica ed autonoma della prova riassunta potendo anche porre a fondamento della condanna gli esiti della prova precedentemente disposta in primo grado. Invero, le diverse 9 dichiarazioni si integrano reciprocamente e solo ove quelle rese in appello in sede di rinnovazione abbiano smentito o siano contraddittorie rispetto a quelle rese in primo grado, non potrà farsi utilizzazione di una sola delle stesse senza fornire alcuna adeguata motivazione della scelta, ma, ove, come nel caso di specie, sussista sostanziale uniformità delle affermazioni rese dalla fonte dichiarativa in primo e secondo grado, il ricorso alle precedenti dichiarazioni non è precluso. Il giudice di appello che abbia disposto la rinnovazione istruttoria in caso di proscioglimento dell'imputato in primo grado, può pronunciare condanna in riforma della decisione assolutoria, nel rispetto del canone dell'immediatezza, senza che sia obbligato a dare esclusiva preferenza alle dichiarazioni rese dalla fonte di prova nella istruttoria rinnovata, ben potendo avvalersi in caso di sostanziale uniformità del contenuto della prova, anche delle dichiarazioni rese nel precedente grado di giudizio». 3. Tanto premesso inammissibili risultano le censure difensive anche nella parte in cui mirano a reintrodurre la opposta, più favorevole al ricorrente, interpretazione del complessivo compendio probatorio, come, sotto le mentite spoglie della denunciata assenza di motivazione rafforzata, il ricorrente, sostanzialmente, vorrebbe. Non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, .n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, RI e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, PE e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale 10 disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 4. Manifestamente infondata è, anche, la censura che vorrebbe trarre dalla medesimezza delle condotte integranti i due reati originariamente imputati, in ordine ai quali è rimasta non impugnata la pronuncia assolutoria, violazione del principio del ne bis in idem, che la difesa reputa discendere dall'intervenuta condanna in appello per il fatto di cui al capo K), fatto identico, secondo il ricorrente, a quello contestato al capo M), per il quale è maturata un'assoluzione ormai definitiva. La autonomia delle statuizioni civili rispetto a quelle penali su un identico fatto incontrerebbe secondo il ricorrente un limite quando il medesimo fatto sia oggetto di una duplice, distinta contestazione, nella specie truffa e dichiarazione fraudolenta. 4.1. Innanzi tutto la truffa e la dichiarazione fraudolenta sono fatti eterogenei e diversi nell'evento (il danno patrimoniale a carico del soggetto indotto in errore, da un lato;
il pericolo della mancata riscossione delle imposte dovute all'erario, dall'altro), nella condotta e nell'oggetto materiale (l'invio al soggetto passivo, Toyota Motor Italia, delle fatture per operazioni anche parzialmente inesistenti, mediante il quale il Sig. RI ha ottenuto il rimborso di spese pubblicitarie non realmente sostenute, costituenti l'artificio della truffa;
la dichiarazione presentata ai fini del prelievo fiscale nel delitto di cui all'art. 2 d. Igs. 74/2000, rispetto alla quale le false fatture hanno mera funzione strumentale). 4.2. Nella specie, peraltro, l'assoluzione in primo grado quanto alla truffa è stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod.proc.pen.. 4.3. In ogni caso corretto in diritto, oltre che svolto con motivazione immune da vizi di logica e di manifesta illogicità, è il percorso decisorio della Corte territoriale, nella parte in cui ha respinto l'eccezione, sollevata in via preliminare dalla difesa dell'imputato in appello, e ora riproposta col presente ricorso, secondo cui i fatti posti a fondamento del reato tributario, fatto oggetto di assoluzione non impugnata, non avrebbero potuto essere posti nuovamente in discussione. La parte civile, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., anche come novellato ad opera della legge n. 46 del 2006, conserva il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento ed il giudice dell'impugnazione ha, nei limiti del devoluto ed agli effetti della devoluzione, il potere di affermare la responsabilità dell'imputato agli effetti civili e di condannarlo al risarcimento o alle restituzioni (Sez. 6, n. 41479 11 del 25/10/2011, V., Rv. 251061). Detta richiesta non può ovviamente condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato in mancanza dell'impugnazione del pubblico ministero, ma semplicemente all'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. In tale ipotesi, il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato e, dunque, sulla responsabilità dell'autore dell'illecito, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto, nel qual caso la "res iudicanda" si sdoppia, dando luogo a differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro, contrasto che può rimanere interno alla giurisdizione penale oppure manifestarsi tra giudici di giurisdizioni diverse. Intende il Collegio ribadire, condividendolo in toto, il dictum, poi reiteratamente riaffermato da questa Corte, di Sez. 2, n. 5072 del 31/01/2006 Ud. (dep. 09/02/2006 ) Rv. 233273 - 01: «[I]n tema di parte civile, è ammissibile l'impugnazione propósta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 cod. proc. pen.) preordinata a chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e . al risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato in mancanza dell'impugnazione del P.M., ma semplicemente all'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. [...]. In tale ipotesi, il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato e, dunque, sulla responsabilità dell'autore dell'illecito, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto, nel qual caso la "res iudicanda" si sdoppia, dando luogo a differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro, contrasto che può rimanere interno alla giurisdizione penale oppure manifestarsi tra giudici di giurisdizioni diverse. [...]». 4.4. Anche l'ultima discussa censura è, dunque, manifestamente infondata. 5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 12 inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sopportate e richieste dalla parte civile, che, in assenza di nota spese dalla stessa depositata, si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Toyota Motor Italia s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025 La Cons. Est. Il Presi ente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Procuratore generale, che, riportandosi alle conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Massimiliano Masucci, per la parte civile, che si è riportato alla memoria già ritualmente depositata, e si è associato alle conclusioni del Procuratore generale;
udite le conclusioni dell'avv. Alessia Panella, presente, in sostituzione, in virtù di delega orale, dell'avv. Gabriele Bordoni, per RI EV, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1774 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 05/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 marzo 2025 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza con cui, nel procedimento a carico di Lo RE ND, (Vasi IO,) RI EV -imputati, tutti, come in rubrica, RI, in particolare, in qualità di amministratore delle società concessionarie della casa automobilistica Toyota Motor Italia s.p.a., ed in concorso con Lo RE, legale rappresentante delle società Arte s.r.I., E211 Pubblicità s.r.l. e A.s.d. Sport Palace, del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 640 cod.pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod.pen., commesso a partire dal 2013 fino al 2017 (capo k), e di cui agli artt. 81 cpv. cod.pen. e 2 d.lvo 74/2000, commesso nel 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (capo m), procedimento in cui Toyota Motor Italia s.p.a. si era costituita parte civile- il Tribunale di Bologna aveva (per quanto in questa sede di interesse) assolto RI EV «[...] dai reati contestati ex art. 640 c.p., di cui al capo k) della rubrica e 2 d.lgs n. 74 cit., di cui al capo m) della rubrica, limitatamente alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 530 cod.proc.pen. perché i fatti non sussistono, non essendo utilizzate per le asserite truffe e le dichiarazioni IRES asseritamente fraudolento[e] fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia pure parzialmente (sovrafatturazione della prestazione ricevuta)», e «dai reati contestati ex art. 2 d.lgs. n. 74 cit., di cui al capo m) della rubrica relativamente all'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod.proc.pen. perché il fatto non sussiste, non essendo sufficientemente provata l'utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (retrocessione dell'IVA esposta nelle fatture emesse da Lo RE ND)» con restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto, in accoglimento dell'appello presentato dalla parte civile Toyota Motor Italia s.p.a., ha dichiarato RI EV responsabile ai soli effetti civili e, per l'effetto, lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile appellante, da liquidarsi in separata sede, con provvisionale e condanna alla rifusione delle spese di lite. 2. RI ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, per l'annullamento della sentenza della Corte felsinea. 2.1. Con l'unico, articolato, motivo denuncia mancanza della motivazione, vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato, anche nel confronto con la motivazione di primo grado e con gli atti del processo. Il Giudice di appello è tenuto ad una motivazione rafforzata nel caso di ribaltamento della pronuncia di assoluzione da parte del Tribunale. 2 In questo caso, a fronte di una motivazione "meticolosa, analitica, logica e coerente che ricostruisce tutto il narrato di Lo RE, quale prova chiave del processo, finendo giustamente per svalutarne la credibilità e la portata in ragione di aspetti ed emergenze esplicitate e criticamente vagliate in chiave garantista", la Corte di appello si sarebbe "limitata a contrapporre le proprie frettolose e superficiali valutazioni a quelle del Tribunale, senza quel serrato ed imprescindibile confronto -punto per punto- al quale era chiamata, rispetto agli argomenti spesi dal primo Giudice", rendendo una motivazione "palesemente manchevole, carente ed inadeguata"; tanto risulterebbe dalla disamina puntualmente riproposta dalla difesa del ricorrente da pagina 6 a pagina 24 del ricorso, con indicazione degli snodi motivazionali delle sentenze dei giudici di merito ritenuti essenziali. Ha rammentato la difesa, quanto alla sentenza resa dalla della Corte di appello impugnata, l'ordito motivazionale imperniato sulla centralità della parola, decisiva, del testimone assistito Lo RE -come assunta nelle diverse sedi predibattimentale, dibattimentale, e di rinnovazione istruttoria in appello- medio tempore condannato con sentenza irrevocabile acquisita agli atti ex art. 238-bis cod.poc.pen., parola della quale la Corte territoriale ha superato le lievi discrasie -ritenute non inficianti il nucleo centrale delle dichiarazioni- comunque superate per mezzo delle dichiarazioni rese dallo stesso testimone innanzi alle corti di merito, e di appello in particolare;
la Corte territoriale ha escluso una scaturigine calunniosa o dettata da malanimo o astio pregressi delle predette dichiarazioni, ne ha riconosciuto l'intrinseca coerenza, logicità e puntualità, ed ha individuato riscontri molteplici, individualizzanti, sì consistenti da rappresentare, essi stessi, in sé, autonomi argomenti di prova (appunto manoscritto, elenco delle fatture rilevanti contrassegnate "dai pallini neri", mail auto-inviatasi dal RI, documenti rinvenuti sul p.c. dal chiaro riferimento a retrocessioni, sentenza irrevocabile a carico di Lo RE già sopra indicata). Prove, tutte, da cui la Corte di appello ha desunto anche «la finalizzazione fraudolenta al rimborso dei costi -non sostenuti ma fittiziamente rappresentati- in danno di Toyota Motor Italia S.p.a. [...] tutti gli elementi della contestata truffa in danno di quest'ultima, da ritenersi compiutamente provata [...]», e in virtù delle quali ha fondato la conseguente condanna del RI al risarcimento del danno in favore della parte civile appellante. Ha, quindi, riproposto l'iter motivazionale del Tribunale, di segno contrario quanto alla valutazione e significazione delle dichiarazioni di Lo RE, «cuore della regiudicanda», di cui quel Tribunale ha attestato le imprecisioni su tempi e modalità delle condotte tenute da se medesimo in concorso con RI (con particolare riguardo alla misura della sovrafatturazione e della retrocessione in contanti al RI), sì da rilevare, insieme con la limitata precisione e univocità degli elementi altrimenti acquisiti a riscontro delle dichiarazioni di che trattasi - 3 manoscritto, email, fotomontaggio- che «[S]olo alla luce delle dichiarazioni etero accusatorie di Lo RE le predette circostanze indiziarie potrebbero risultare performanti a fine di prova, come prescrivono gli artt. 192, commi 3 e 4, e 197- bis, comma 6, cod.proc.pen. per cui la chiamata in correità è valutata "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". Ne deriva(va) l'assoluta necessità (art. 507 c.p.p.) dell'esame dibattimentale di Lo RE ND, non indicato nelle richieste di prova e per il quale mediò tempore, era divenuta irrevocabile la sentenza di condanna n. 1225/2022, emessa nei suoi confronti dal GUP di questo Tribunale nel procedimento r.g. GIP 5976/2020». Motivazione, come anticipato, ritenuta dalla difesa più puntuale e garantista rispetto a quella della Corte di appello, anche quanto alla sussistenza di ragioni di dissidio col RI -dal Tribunale individuata nella indebita duplicazione di fatture che Lo RE pose in atto e che venne rilevata da RI, il quale, di conseguenza, interruppe i rapporti con il predetto-, al mancato attivarsi di Suzuki -pur nella medesima posizione di parte offesa della truffa orchestrata in suo danno rispetto a Toyota s.r.I.- . Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe omesso, peraltro, di valutare l'impossibilità di ricostruzione del compendio della 'pretesa' truffa in danno di Toyota, laddove, per ritenere integrato un reato siffatto, sarebbe necessaria la determinazione dell'ammontare della violazione dell'integrità patrimoniale della parte offesa (necessità resa evidente dall'inquadramento sistematico dell'art. 640 cod.pen. nell'alveo dei reati contro il patrimonio); avrebbe, ancora, errato in ordine al valore assegnato alla sentenza passata in cosa giudicata a carico di Lo RE, la cui natura di "atto a formazione esterna al processo " delinea la sua efficacia probante "nella persuasività dei fatti apprezzati" senza che la stessa possa costituire prova della verità o della intrinseca attendibilità degli stessi;
avrebbe pretermesso, trattandosi di giudicare solo il reato di truffa di cui al capo k), entro il perimetro del devolutum con l'appello di parte civile, la valutazione della intervenuta assoluzione dal capo m) -integrato dalle medesime condotte di cui al capo in discussione- coperta da giudicato. 3. Ha depositato memoria l'avv. Masucci, per la Società Toyota Motor Italia S.p.A., parte civile costituita nel presente procedimento, invocando il rigetto del ricorso. 3.1. Contesta, innanzi tutto, la pretesa violazione del giudicato sul fatto contestato al capo m), violazione derivante, secondo prospettazione del ricorrente, dalla condanna, in appello, in relazione al fatto di cui al capo k), essendo i reati integrati dal medesimo fatto;
violazione, sostenuta dal ricorrente contrariamente al principio della fisiologica autonomia delle statuizioni civili rispetto a quelle penali su un identico fatto. 4 Errata la deduzione del limite che tale principio incontrerebbe quando il medesimo fatto sia oggetto di una duplice, distinta contestazione (nel nostro caso, la truffa e la dichiarazione fraudolenta), errata è, per il difensore di parte civile, anche la premessa dell'identità del fatto (nelle contestazioni di truffa e dichiarazione fraudolenta avendosi riguardo a fatti eterogenei e profondamente diversi, nell'evento, nella condotta e nell'oggetto materiale) rispetto a regiudicande del tutto autonome l'una dall'altra; corretto, per converso, il principio applicato dalla Corte di appello (cfr. pag. 6) anche in relazione alla diversità degli esiti assolutori adottati dal Tribunale (ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod.proc.pen. quanto al capo m), a differenza dell'altro capo, k), definito ai sensi dell'art. 530 cod.proc.pen.). 3.2. Contesta, anche, il denunciato vizio di motivazione, per mancato assolvimento dell'obbligo di motivazione rafforzata, anzi, tout-court, dell'obbligo di motivazione, asseritamente omessa. La sentenza di appello, sostiene il difensore di parte civile, dopo aver riportato il contenuto della decisione emessa dal Tribunale, ha operato un serrato confronto dialettico con quest'ultima, indicando con certosina precisione le vistose emende e le ripetute incongruenze che la affliggono. Così, nel punto nevralgico della verifica della credibilità del Lo RE, della sua attendibilità, e ciò per un insieme di ragioni, tutte emergenti dalla pronuncia del secondo grado in contrappunto con quella del Tribunale. In primo luogo, le spiegazioni date, in sede di rinnovazione istruttoria, dallo stesso Lo RE;
la convergente pluralità di riscontri, tra cui la sentenza a carico di Lo RE, acquisita ai sensi dell'art.238-bis cod.proc.pen. (rispetto alla cui valenza probatoria la Corte di appello ha annotato che quanto ivi definitivamente statuito nella sentenza de qua ha trovato pieno riscontro: nella deposizione resa dal sig. Lo RE;
nelle altre testimonianze, specialmente in quelle degli operanti della GdF e dell'avv. Ilaria Bono, responsabile legale di TMI, la quale ha esposto il funzionamento del sistema di rimborso delle fatture;
nei documenti acquisiti in dibattimento); il "fotomontaggio"; il file "EV Budget". Le argomentazioni della Corte di appello, secondo la parte civile immuni da vizi, in diritto e motivazionali, tutte riportate e analizzate fino a pagina 15 della memoria, risultano atte a denunciare la sistematica sovrapposizione da parte del primo giudice di convinzioni personali alle prove acquisite in dibattimento. 4. Ha depositato memoria l'avv. Bordoni, per il ricorrente, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata, in via ulteriore esplicitando il denunciato vizio di assenza di effettiva motivazione della sentenza impugnata, sotto i due distinti profili relativi alla violazione, da un lato, del giudicato interno e, dall'altro, dell'onere di motivazione rafforzata, trattandosi del sovvertimento assolutorio del Tribunale. 5 4.1. Ha rammentato, quanto al primo profilo, la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Séz. U. n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799, e, da ultimo, Sez. 3, n. 10239/2024) circa la sussistenza dell'identità del fatto quando vi sia corrispondenza storico naturalistica nella configurazione del reato avuto riguardo ai suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona;
ha rammentato il limite della possibilità di riesaminare la stessa fattispecie sotto il profilo di una diversa violazione di legge, in caso di ipotesi di concorso formale di reati, ravvisabile nell'ipotesi in cui, nel primo giudizio, sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato, ponendosi in questo caso l'evento giuridico considerato successivamente in rapporto di inconciliabilità logica con il fatto già giudicato (Sez. 3, n. 50310 del 18/09/2014, Rv 261516, e Sez. 3, n. 25141 del 15/04/2009, Rv 243908); per sostenere come, ricorrendo nella specie proprio una situazione siffatta, a fronte delle argomentazioni fatte valere dalla difesa con l'atto di appello, la Corte territoriale avesse reso una motivazione apparente e violatrice di legge (il fatto e la condotta, ritenuti insussistenti laddove avrebbero dovuto integrare la violazione fiscale, sono stati ritenuti sussistenti nello stesso processo quale presupposto indefettibile ed elemento costitutivo di altro reato, di truffa). 4.2. Quanto al secondo profilo ha rammentato che la totale riforma della sentenza di primo grado avrebbe imposto al giudice di appello di raffrontare il proprio decisum non solo con le censure svolte dall'appellante, ma anche con il giudizio espresso dal primo giudice, così in relazione alla ricostruzione del fatto come in relazione alla complessiva valutazione degli elementi probatori -il che non è stato, pure in mancanza di elementi probatori sopravvenuti (non avendo la Corte di merito valorizzato alcuna nuova emergenza nel dichiarato di Lo RE), e ciò in evidente violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen. e dei principi affermati in materia dalla consolidata giurisprudenza della Corte Edu-, essendosi la Corte di appello solo limitata a valutare diversamente le deposizioni rese dai testi, in difetto di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Correttamente il ricorso rammenta l'obbligo per il giudice di appello di rendere una giustificazione più stringente, in sede di riforma della sentenza di primo grado, specie quando quella di appello ribalti una assoluzione. Tanto comporta il confronto, critico, con le argomentazioni del primo giudice, e l'indicazione di un 6 solido percorso logico-giuridico che espliciti la maggiore forza persuasiva della decisione di secondo grado e la non decisività di quanto valorizzato dal primo giudice. L'obbligo di motivazione rafforzata, previsto in caso di riforma della sentenza assolutoria, è concorrente, e non alternativo, con quello di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la sentenza di appello che ribalti la decisione assolutoria di primo grado, con condanna dell'imputato, postula l'adozione di una motivazione rafforzata e la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493 - 03). Fermo restando che il giudice che, in esito alla assoluzione dell'imputato in primo grado, dispone la rinnovazione istruttoria, può riformare la decisione assolutoria con pronunzia di una sentenza di condanna, senza essere obbligato a dare preferenza alle prove dichiarative raccolte nell'istruttoria rinnovata, atteso che può avvalersi di quelle assunte nel precedente grado di giudizio in caso di sostanziale uniformità del loro contenuto (dovendo fornire, invece, una motivazione rafforzata in ordine alla decisione di porre a fondamento della pronunzia l'una piuttosto che l'altra deposizione, nel diverso caso di difformità tra il contenuto delle medesime); principio riaffermato, in un caso di appello del pubblico ministero, da Sez. 2, n. 15724 del 27/03/2025 Ud. (dep. 22/04/2025 ) Rv. 287947 - 01; in precedenza cfr. n. 16131 del 2023 Rv. 284493 - 03, n. 17965 del 2024 Rv. 286490 - 01, n. 42942 del 2024 Rv. 287263 - 01, n. 24439 del 2021 Rv. 281404 - 01. 2. Nel caso di specie è stata riconosciuta da entrambe le Corti di merito la centralità e decisività della parola del coimputato Lo RE. 2.1. Parola svalutata dal Tribunale per le denunciate imprecisioni su tempi e modalità delle condotte tenute da se medesimo in concorso con RI, al pari delle ritenute limitate precisione e univocità degli elementi altrimenti acquisiti a riscontro -manoscritto, email, fotomontaggio- si che quel Giudice riteneva la piattaforma probatoria disponibile non sufficiente a fini di accertamento della responsabilità a mente degli artt. 192, commi 3 e 4, e 197-bis, comma 6, cod.proc.pen., ed affermava che «[N]e deriva(va) l'assoluta necessità (art. 507 c.p.p.) dell'esame dibattimentale di Lo RE ND, non indicato nelle richieste di prova e per il quale medio tempore, era divenuta irrevocabile la sentenza di condanna n. 1225/2022, emessa nei suoi confronti dal GUP di questo Tribunale nel procedimento r.g. GIP 5976/2020». 2.2. Parola, per converso, ritenuta perfettamente credibile ed attendibile dalla Corte di appello, che ha, innanzi tutto, rispettato l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, pur ravvisando «nel compendio probatorio già in atti, ivi compresa la deposizione dibattimentale del Lo RE già resa in primo 7 grado, una già così ampia piattaforma probatoria da non necessitare affatto, nella sostanza, di alcuna integrazione istruttoria in grado di appello: anzi, difficilmente, nell'esperienza giudiziaria, si rinviene un simile ricco compendio probatorio nella materia delle false fatturazioni. [...]». La Corte di appello ha, poi, nel pieno rispetto dell'esigenza della postulata necessità di una 'motivazione rafforzata', rilevato come Lo RE ha, innanzi alla Corte di appello, «di nuovo confermato il meccanismo delle fatturazioni false, inerenti prestazioni di tipo pubblicitario, in termini correlati al rimborso ottenibile dal RI dalla casa automobilistica, [...]». Ha chiarito che «le lievi discrasie emerse in sede di audizione in dibattimento avanti il primo giudice rispetto a quanto era stato dallo stesso dichiarato come emergente dalle contestazioni in fase predibattimentale siano di una tale modestia da non potersi ravvisare alcuna incrinatura nella affidabilità della prova. Invero non si comprende perché il primo giudice sia giunto ad individuare in tali lievi discrasie (in sostanza attinenti alla misura delle percentuali di fatturazioni false rispetto al totale, indicate in prima ed in seconda battura dal Lo RE) una ragione significativa di inaffidabilità. [...]». Di poi rilevando che Lo RE ha spiegato il perché del riferimento in dibattimento, a percentuali diverse da quelle indicate in fase di indagini, «dando conto di una tensione in sede predibattimentale ad ammettere dati forse un po' più sfavorevoli della realtà per poi, in dibattimento, rendere una versione più ragionata, fredda, lucida e perciò più veritiera della vicenda», mai rinnegando l'assunto, costante, dell'essere state le fatture da se medesimo emesse, 'gonfiate', ma, solo, rimodulando la percentuale di ricarico nel periodo in contestazione (cfr. per la precisa indicazione del relativo volume quanto indicato nella sentenza del Tribunale e riportato dal ricorrente alle pagine da 12 a 18 del ricorso), mai rinnegando la retrocessione, in contanti, dell'esubero rispetto alle prestazioni pubblicitarie effettivamente rese, ma, anzi, rendendone esplicite le modalità logistiche ed operative. Ha convincentemente escluso qualsivoglia interesse del dichiarante, pregresso ed attuale, alla calunnia, motivandolo sulla già intervenuta condanna a suo carico, e qualsivoglia motivo di astio o malanimo nei confronti dell'odierno ricorrente, attestando, anzi, il ridimensionamento delle responsabilità del RI, mercè la già discussa riduzione delle percentuali di ricarica. Ha valorizzato, a riscontro della intrinseca coerenza, logicità, puntualità della versione resa da Lo RE, la dovizia di riscontri, individualizzanti, motivatamente ritenuti -contrariamente alle valutazioni del Tribunale- sì precisi e rilevanti da costituire, essi stessi vere e proprie prove in sé: appunto manoscritto, elenco delle fatture rilevanti contrassegnate "dai pallini neri", mail auto-inviatasi dal RI, documenti rinvenuti sul p.c. dal chiaro riferimento a retrocessioni, sentenza irrevocabile a carico di Lo RE già sopra indicata, elementi, tutti, puntualmente 8 indagati e ricostruiti nella loro ritenuta ineluttabile pregnanza probatoria. A quest'ultimo proposito vale solo la pena di precisare che l'art. 238-bis cod.proc.pen. dispone che le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3, cod.proc.pen., che è, esattamente, quanto operato -difformemente rispetto all'esegesi del Tribunale- dalla sentenza qui impugnata, posto che quanto definitivamente statuito nella sentenza de qua ha trovato pieno riscontro nella deposizione resa da Lo RE, nelle altre testimonianze, specialmente in quelle degli operanti della Guardia di Finanza e dell'avv. Ilaria Bono, responsabile legale di TMI (la quale ha esposto il funzionamento del sistema di rimborso delle fatture), nei documenti acquisiti in dibattimento. 2.3. Si tratta, evidentemente, di motivazione resa dalla Corte di appello nel solco delle coordinate indicate dalla giurisprudenza di questa Corte come necessarie a ribaltare la primigenia assoluzione, e, dunque, mercè la opposta attestazione di credibilità e attendibilità della testimonianza del coimputato, fonte (co-)primaria della ricostruzione degli elementi costituitivi del reato di truffa come contestato, idonea a giustificare il ribaltamento dell'esito assolutorio propugnato dal primo grado di giudizio. Motivazione, resa con puntualità certosina rispetto ad ogni punto della sentenza di primo grado analizzata a fine di valutare la attendibilità del propalante, laddove -ancora una volta contrariamente all'assunto della difesa del ricorrente che denuncia assenza di motivazione sulle dichiarazioni rese da Lo RE in sede di rinnovazione istruttoria in appello- va ribadito che anche la norma di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen. non contiene alcuna limitazione o deroga al principio del libero convincimento del giudice e non detta alcun criterio per la valutazione delle dichiarazioni rese dalla fonte dichiarativa, nel primo grado del giudizio e, poi, in sede di rinnovazione istruttoria in appello disposta a seguito dell'impugnazione della pronuncia assolutoria. 2.4. Ne consegue la non condivisibilità dell'assunto difensivo che rivendica difetto di motivazione in relazione alle rinnovate dichiarazioni del teste Lo RE in appello confermative di quelle precedentemente rese, e la manifesta infondatezza della censura così svolta dal ricorrente. Ribadisce, condividendolo, al proposito, il Collegio, il principio già affermato da Sez. 2, n. 15724 del 27/03/2025 Ud. (dep. 22/04/2025 ) Rv. 287947 - 01, secondo cui «rispettato l'obbligo di immediatezza tra giudice della condanna e prova dichiarativa posta a suo fondamento, non sussiste nullità per valutazione di una dichiarazione piuttosto che l'altra, poiché il giudice di appello che abbia disposto la rinnovazione non è tenuto ad una valutazione specifica ed autonoma della prova riassunta potendo anche porre a fondamento della condanna gli esiti della prova precedentemente disposta in primo grado. Invero, le diverse 9 dichiarazioni si integrano reciprocamente e solo ove quelle rese in appello in sede di rinnovazione abbiano smentito o siano contraddittorie rispetto a quelle rese in primo grado, non potrà farsi utilizzazione di una sola delle stesse senza fornire alcuna adeguata motivazione della scelta, ma, ove, come nel caso di specie, sussista sostanziale uniformità delle affermazioni rese dalla fonte dichiarativa in primo e secondo grado, il ricorso alle precedenti dichiarazioni non è precluso. Il giudice di appello che abbia disposto la rinnovazione istruttoria in caso di proscioglimento dell'imputato in primo grado, può pronunciare condanna in riforma della decisione assolutoria, nel rispetto del canone dell'immediatezza, senza che sia obbligato a dare esclusiva preferenza alle dichiarazioni rese dalla fonte di prova nella istruttoria rinnovata, ben potendo avvalersi in caso di sostanziale uniformità del contenuto della prova, anche delle dichiarazioni rese nel precedente grado di giudizio». 3. Tanto premesso inammissibili risultano le censure difensive anche nella parte in cui mirano a reintrodurre la opposta, più favorevole al ricorrente, interpretazione del complessivo compendio probatorio, come, sotto le mentite spoglie della denunciata assenza di motivazione rafforzata, il ricorrente, sostanzialmente, vorrebbe. Non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, .n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, RI e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, PE e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale 10 disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 4. Manifestamente infondata è, anche, la censura che vorrebbe trarre dalla medesimezza delle condotte integranti i due reati originariamente imputati, in ordine ai quali è rimasta non impugnata la pronuncia assolutoria, violazione del principio del ne bis in idem, che la difesa reputa discendere dall'intervenuta condanna in appello per il fatto di cui al capo K), fatto identico, secondo il ricorrente, a quello contestato al capo M), per il quale è maturata un'assoluzione ormai definitiva. La autonomia delle statuizioni civili rispetto a quelle penali su un identico fatto incontrerebbe secondo il ricorrente un limite quando il medesimo fatto sia oggetto di una duplice, distinta contestazione, nella specie truffa e dichiarazione fraudolenta. 4.1. Innanzi tutto la truffa e la dichiarazione fraudolenta sono fatti eterogenei e diversi nell'evento (il danno patrimoniale a carico del soggetto indotto in errore, da un lato;
il pericolo della mancata riscossione delle imposte dovute all'erario, dall'altro), nella condotta e nell'oggetto materiale (l'invio al soggetto passivo, Toyota Motor Italia, delle fatture per operazioni anche parzialmente inesistenti, mediante il quale il Sig. RI ha ottenuto il rimborso di spese pubblicitarie non realmente sostenute, costituenti l'artificio della truffa;
la dichiarazione presentata ai fini del prelievo fiscale nel delitto di cui all'art. 2 d. Igs. 74/2000, rispetto alla quale le false fatture hanno mera funzione strumentale). 4.2. Nella specie, peraltro, l'assoluzione in primo grado quanto alla truffa è stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod.proc.pen.. 4.3. In ogni caso corretto in diritto, oltre che svolto con motivazione immune da vizi di logica e di manifesta illogicità, è il percorso decisorio della Corte territoriale, nella parte in cui ha respinto l'eccezione, sollevata in via preliminare dalla difesa dell'imputato in appello, e ora riproposta col presente ricorso, secondo cui i fatti posti a fondamento del reato tributario, fatto oggetto di assoluzione non impugnata, non avrebbero potuto essere posti nuovamente in discussione. La parte civile, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., anche come novellato ad opera della legge n. 46 del 2006, conserva il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento ed il giudice dell'impugnazione ha, nei limiti del devoluto ed agli effetti della devoluzione, il potere di affermare la responsabilità dell'imputato agli effetti civili e di condannarlo al risarcimento o alle restituzioni (Sez. 6, n. 41479 11 del 25/10/2011, V., Rv. 251061). Detta richiesta non può ovviamente condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato in mancanza dell'impugnazione del pubblico ministero, ma semplicemente all'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. In tale ipotesi, il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato e, dunque, sulla responsabilità dell'autore dell'illecito, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto, nel qual caso la "res iudicanda" si sdoppia, dando luogo a differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro, contrasto che può rimanere interno alla giurisdizione penale oppure manifestarsi tra giudici di giurisdizioni diverse. Intende il Collegio ribadire, condividendolo in toto, il dictum, poi reiteratamente riaffermato da questa Corte, di Sez. 2, n. 5072 del 31/01/2006 Ud. (dep. 09/02/2006 ) Rv. 233273 - 01: «[I]n tema di parte civile, è ammissibile l'impugnazione propósta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 cod. proc. pen.) preordinata a chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e . al risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato in mancanza dell'impugnazione del P.M., ma semplicemente all'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. [...]. In tale ipotesi, il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato e, dunque, sulla responsabilità dell'autore dell'illecito, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto, nel qual caso la "res iudicanda" si sdoppia, dando luogo a differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro, contrasto che può rimanere interno alla giurisdizione penale oppure manifestarsi tra giudici di giurisdizioni diverse. [...]». 4.4. Anche l'ultima discussa censura è, dunque, manifestamente infondata. 5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 12 inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sopportate e richieste dalla parte civile, che, in assenza di nota spese dalla stessa depositata, si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Toyota Motor Italia s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025 La Cons. Est. Il Presi ente