Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 1774
CASS
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza della motivazione in caso di riforma di assoluzione

    La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello sia stata adeguata, avendo rispettato l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva e fornito una motivazione rafforzata, confrontandosi criticamente con le argomentazioni del primo giudice e valorizzando la testimonianza del coimputato Lo RE e i relativi riscontri.

  • Rigettato
    Violazione del giudicato interno per identità del fatto

    La Corte ha ritenuto che i reati di truffa e dichiarazione fraudolenta siano eterogenei e diversi nell'evento, nella condotta e nell'oggetto materiale. Inoltre, ha precisato che la parte civile, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., può impugnare le sentenze di proscioglimento chiedendo l'affermazione della responsabilità dell'imputato agli effetti civili, anche se ciò implica una statuizione incidentale difforme sul fatto oggetto dell'imputazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 1774
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1774
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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