Sentenza 22 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/02/2018, n. 8696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8696 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GR AN nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 27/07/2017 del TRIBUNALE PER IL RIESAME di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA AGLIASTRO;
sentito il PG GIANLUIGI PRATOLA che ha oncluso per l'inammissibilita del ricorso;
Udito l'avv. PE Rapisarda difensore di GR AS, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 27 luglio 2017, il Tribunale per il riesame di Catania ha confermato l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del 27 giugno 2017, con riferimento al reato di estorsione aggravata dall'art. 7 d.l. n. 152/1991 conv. in legge n. 203/1991 a carico di GR AS ai danni della ditta Simei s.p.a., di cui al capo 6) dell'imputazione.
2. Ricorre per cassazione GR AS per il tramite del suo difensore, deducendo i seguenti motivi: 1) manifesta illogicità della motivazione ed erronea interpretazione ed applicazione di legge riguardante il quadro indiziario a carico del GR. Argomenta il ricorrente che il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di assegnare valore pregnante al contenuto delle intercettazioni in uno alle dichiarazioni delle persone offese e del loro dipendente, malgrado i rilievi formulati dalla difesa. Il Collegio, tuttavia, ha valutato in termini di inattendibilità le affermazioni del ricorrente, ritenendo sussistente la piena consapevolezza della vicenda estorsiva ai danni della Simei s.p.a. ed il ruolo attivo ricoperto dal predetto in seno alla stessa. Il Tribunale però non ha tenuto conto della possibile "verosimiglianza" dell'utilizzo da parte del OM dell'ufficio del GR per finalità estranee all'attività lavorativa svolta, come sostenuto. L'omissione, nel memoriale depositato, del riferimento al primo incontro presso il proprio ufficio non è indice della volontà di tacere il proprio coinvolgimento. Alcuni contatti con la persona offesa, effettivamente avvenuti con la sua utenza, non implicano in termini di certezza che sia stato il ricorrente a compierli. In realtà, tra il GR e le vittime dell'estorsione vi sono stati solo tre incontri ai quali lo stesso non ha mai partecipato, ed anche all'appuntamento nei pressi della sede del giornale "La Sicilia" di Catania, il GR si è presentato, ma non ha ma incontrato l'interlocutore. Infine, la comunicazione al OM di avere appreso della convocazione del SO TO ad opera delle Forze dell'Ordine viene spiegata in relazione alla vicenda complessiva dei rapporti tra GR e OM, ma non vale a dimostrare, secondo l'assunto difensivo, la consapevolezza che stesse perpetrando una estorsione ai danni della società. In realtà, il GR sarebbe stato indotto ad accettare le condizioni del OM, consentendogli di ricevere presso il proprio ufficio l'imprenditore per il pagamento dei ratei di estorsione per tutelare sé stesso e i propri familiari, senza che gliene fosse derivato un vantaggio personale.2) manifesta illogicità ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 7 legge n. 203/91; il collegio avrebbe sottovalutato che se la vicenda estorsiva si è dipanata in un arco temporale ultradecennale, il GR vi compare in un periodo di tempo assai più ristretto. Il ricorso al metodo mafioso deve concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica connessa all'intimidazione mafiosa;
inoltre il GR non avrebbe una caratura criminale tale da imporre il metodo mafioso. Nel caso di specie, per stessa ammissione delle persone offese nessuna minaccia concreta è stata posta in essere da alcuno degli indagati. Peraltro, se alla circostanza in discussione si è riconosciuta natura oggettiva, occorre pur sempre dimostrare la riconducibilità della circostanza medesima al singolo soggetto. 3) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. Ritiene il ricorrente che nell'impugnato provvedimento tali esigenze vengono ritenute presunte in base a valutazioni apodittiche. Appare illogica la motivazione che fa leva sull'esistenza di comprovati rapporti con esponenti della criminalità organizzata che farebbero pensare a costanti cointeressenze illecite tra GR e OM TO che non trovano riscontro alcuno agli atti. Atteso che il GR avrebbe ricoperto il ruolo di intermediario marginale nella vicenda estorsiva, la motivazione del giudice avrebbe dovuto essere particolarmente attenta nel valutare tutti gli elementi presenti in atti, ai fini della verifica della concreta "resistenza" o meno di detta presunzione anche alla stregua dei principi di adeguatezza e proporzionalità, poiché - come sostenuto dalla Suprema Corte - non è più sufficiente ritenere con certezza o alta probabilità che l'imputato torni a delinquere ove se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che un'occasione per compiere nuovi delitti si presenti effettivamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché fa leva su circostanze di fatto che attengono inesorabilmente al merito della ricostruzione degli elementi indizianti oggetto delle deduzioni proposte. Il provvedimento del Tribunale, con congrua ed analitica motivazione ha desunto la gravità indiziaria attraverso la ricostruzione della vicenda estorsiva.
2.1 La società Simei s.p.a. nelle persone di AN NN padre, AN IC figlio e SO TO, che si erano succeduti nella gestione della stessa, è risultata da tempo risalente sottoposta ad estorsione da parte di soggetti affiliati al clan Santapaola, alla stregua delle dichiarazioni rese da ER IC, da quelle rese dal dipendente LL AN PE e delle intercettazioni in atti.
2.2 II AN IC in particolare alla morte del padre, già sottoposto ad estorsione, quando assunse la gestione della società, continuò a corrispondere agli estorsori il denaro pattuito a mezzo del suo dipendente LL AN PE. Successivamente la gestione della società passò a SO TO che venne informato dal LL sulla perdurante pratica di estorsione cui la società era stata costretta a sottostare. Il SO TO non pagò la rata estorsiva di Pasqua 2016, dopo avere pagato quelle del 2015, ma si recò presso i Carabinieri di Piazza Verga a Catania per formalizzare una denuncia per fatti del tutto diversi da quelli per cui si procedeva.
2.3 Attraverso le registrazioni degli sms di cui all'ordinanza di custodia cautelare in esame, emerge che OM TO, ON TO e Di TE CA si sono serviti dell'opera di GR AS per rivolgersi a LL AN PE ed a SO TO per ottenere il pagamento della rata di Pasqua 2016. 2.4 Effettivamente SO TO ha confermato di avere effettuato il pagamento delle estorsioni fino alla fine del 2015; gli sms intercettati tra i coindagati dal 23 al 30 marzo 2016 dimostrano che i predetti avevano avanzato la richiesta estorsiva ed erano in attesa del pagamento (sms n. 345 del 12.46). Siccome il pagamento tardava ad arrivare, risultano altri sms tra 1'11 ed il 17 aprile del 2016; seguono ulteriori sms ed intercettazioni tra cui quella del 20 aprile 2016; inoltre un servizio di osservazione della Polizia Giudiziaria si notava la presenza nel parcheggio del bar del GR AS, anche se poi non vi è stato materialmente alcun incontro con la vittima. A seguito di vani tentativi di contatti telefonici, era stata effettuata una visita presso l'abitazione del dipendente LL AN PE da parte di soggetti mandati da OM TO a chiedere il pagamento dell'estorsione, dalla quale visita il LL era rimasto turbato ed intimidito, ed è stato a questo punto che il SO TO aveva ritenuto di rivolgersi alla Polizia Giudiziaria.
2.5 Dal complesso degli elementi acquisiti il Tribunale del riesame riteneva dimostrato che l'estorsione in danno della Simei s.p.a. era stata gestita dal clan Santapaola, che le quote annuali di estorsione erano state pagate da lungo tempo e successivamente anche dal figlio AN IC e dal SO TO. Tra giugno e settembre del 2015 la parte offesa SO TO aveva dovuto subire un compromesso con GR AS e con LL AN PE che, al contatto telefonico del GR nei confronti del LL, quest'ultimo avrebbe dovuto riferire alla società. Nel periodo di Pasqua 2016 il GR aveva nuovamente contattato il LL, sebbene la Simei s.p.a. fosse in stato di profonda crisi aziendale e pertanto il pagamento della trance dell'estorsione non fu pagata, sebbene l'appuntamento questa volta fosse stato indicato in un posto diverso dal negozio di mobili del ricorrente.
2.6 GR AS ha fatto pervenire al Tribunale un memoriale, affermando che aveva conosciuto casualmente OM TO e questi gli aveva chiesto di mettergli a disposizione l'ufficio del suo negozio di mobili per incontrare i titolari di una ditta per motivi di lavoro, come ebbe a spiegargli. Ha dichiarato che, nel dicembre 2015, effettivamente il OM gli aveva chiesto di telefonare al soggetto con cui si era scambiato il numero di telefono e che a seguito della telefonata era avvenuto un altro incontro presso il suo negozio. Nei mesi di marzo e aprile 2016 il OM gli aveva chiesto di contattare nuovamente il soggetto per chiedergli il pagamento della "fattura" (in realtà estorsione dissimulata) e riferiva di un appuntamento nei pressi della sede del quotidiano "La Sicilia" di Catania.
2.7 I! Tribunale del riesame, condivisibilmente, ritiene inverosimili le dichiarazioni rese dall'indagato, affermando che invece il GR aveva rivestito il ruolo di intermediario nei rapporti con gli imprenditori della società Simei s.p.a. prestandosi a recapitare le sue richieste di denaro, pertanto il motivo proposto appare manifestamente infondato.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le convergenti valutazioni dei Giudici di merito risultano in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 conv. in I. n. 203 del 1991 di avere commesso il fatto al fine di agevolarne le attività, ricorre in particolare nella prospettiva di favorire l'intera associazione, garantendone lo storico perdurare e la realizzazione del programma criminale.
3.1 Nel caso di specie, la sopra indicata aggravante appare sussistere sia sotto il profilo delle condizioni di assoggettamento e di omertà tipiche dell'associazione mafiosa Santapaola, nota ed operante nel territorio del catanese, sia sotto il profilo delle finalità di agevolazione della stessa, per avere le persone offese corrisposto nell'arco di quindici anni le quote dell'estorsione proprio perché assoggettate al potere del clan Santapaola a causa della forza di intimidazione del sodalizio, alla stregua delle dichiarazioni rese dalle persone offese AN IC e SO TO, che ha consentito alla potente associazione criminale già insediata nel territorio di riferimento, di consolidare ed accrescere il proprio potere criminale.
3.2 Alla stregua dei principi sopra indicati e degli accertamenti in concreto svolti, il ricorrente GR risulta avere assecondato le richieste di OM TO gravemente indiziato di far parte della consorteria mafiosa dei Santapaola, con il quale non ha potuto nascondere di avere intrattenuto una "forma di amicizia" durata per anni, prestandosi a rendere disponibile il proprio ufficio, affinchè l'estorsione a carico della società Simei s.p.a potesse continuare ad essere realizzata ed ha concorso insieme con il predetto OM e con ON TO, nel reato di estorsione, fungendo da "tramite" per le richieste estorsive. Il GR si è attivato per chiedere alla persona offesa il pagamento di una apparente "fattura" nei periodi di Natale e Pasqua, che serviva a camuffare le rate di estorsione imposta, secondo una metodica propria delle associazioni mafiose operanti in quel territorio.
3.3 II Tribunale ha ritenuto che l'estorsione sia stata commessa con metodo mafioso. Nel reato di estorsione, se l'associazione ha raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso, l'utilizzo di un messaggio intimidatorio, seppure in forma larvata e non corredata da specifici comportamenti di violenza e minaccia (Sezione 5, sent. n. 21562 del 03/02/2015, Rv. 263706), anche da parte di chi, seppure estraneo all'organizzazione criminale, chiede la dazione di somme di denaro, tanto più se menziona specifici soggetti appartenenti alla associazione (Sezione 1, sent. n. 33245 del 09/05/2013, Rv. 256990; Sezione 6, sent. n. 31385 del 04/07/2011, Rv. 250554).
4. Anche l'ultimo motivo di ricorso, che deduce mancanza di esigenza cautelare, è manifestamente infondato.
4.1 L'ordinanza impugnata ha dato conto della sussistenza di esigenze cautelari indicate specificamente a pag. 16 del provvedimento impugnato. Nella tipologia di reato addebitato nell'imputazione provvisoria, le esigenze cautelari sono presunte per legge e non sono stati acquisiti elementi idonei a dimostrarne la mancanza. Nello stesso tempo, l'applicazione della misura della custodia in carcere la cui adeguatezza è anch'essa oggetto di presunzione relativa per legge, si rivela appropriata attesa l'intensità delle esigenze cautelari, l'esistenza di comprovati rapporti da parte di GR AS con esponenti della criminalità organizzata catanese, tali da rendere inadeguate altre misure meno afflittive.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
6 o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla canc