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Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2023, n. 16119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16119 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ST EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 16119 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di CE D'AG, con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 24 novembre 2012 al 19 febbraio 2016) in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. quale partecipe della cosca CC di Rosarno. • D'AGw primo grado, con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, era stato condannato alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione, mentre in grado di appello, con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 19 febbraio 2016, era stato assolto per non aver commesso il fatto e contestualmente scarcerato. La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta del D'AG, consistita nel tenere i collegamenti fra il cognato AR CC, detenuto nella casa circondariale di Nuoro, e gli altri associati, facendosi latore di messaggi nel corso di un colloquio con quest'ultimo in data 30 ottobre 2009. 2.La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1.Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta ostativa della colpa grave. Il ricorrente lamenta che la Corte aveva fondato il riconoscimento della colpa grave, preclusiva del diritto alla riparazione, sugli esiti di un'unica conversazione datata 30 novembre 2009 tra D'AG ed il cognato CC, detenuto, senza tenere conto che i giudici di merito avevano neutralizzato la portata indiziaria di tale conversazione, ritenuta irrilevante ai fini della affermazione della responsabilità. La Corte della riparazione, dunque, avrebbe dovuto fornire adeguata giustificazione delle ragioni per cui la stessa condotta era stata ritenuta non significante sul piano probatorio e rilevante invece ai fini della preclusione alla riparazione. Sotto tale profilo il ricorrente sottolinea che, avendo i giudici di merito escluso che la condotta di D'AG avesse rafforzato l'altrui proposito criminoso, tale condotta non avrebbe dovuto essere considerata come connivenza rilevante ai fini riparatori. La Corte, inoltre, avrebbe dovuto considerare che l'assoluzione era intervenuta sulla base dello stesso materiale probatorio a disposizione del giudice della cautela, in tal modo sancendo che la misura era stata applicata e mantenuta in assenza di gravità indiziaria. 2 é7 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata configurazione della colpa lieve. Il difensore lamenta che la Corte della riparazione non si sarebbe soffermata sulla possibile configurazione nel caso in esame della colpa lieve, tale per cui l'indennizzo doveva essere riconosciuto sia pure in forma, eventualmente, ridotta. 3.11 Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca Ceroni, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. 4.In data 16 febbraio 2023 è pervenuta memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero resistente con cui si è chiesto che i ricorso sia dichiarato inammissibile, ovvero sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.La Corte di Appello ha rigettato la richiesta di riparazione, valorizzando, quale condotta extraprocessuale del ricorrente connotata da grave colpa, un colloquio in carcere con il cognato CA CC, esponente della omonima cosca operante nel territorio di Rosarno: dalla intercettazione della conversazione era emerso che D'AG aveva aggiornato CC sugli avvenimenti più recenti, aveva ricevuto direttive su compiti da eseguire (come ad esempio la riscossione di somme di denaro, ovvero la esecuzione di lavori a San Ferdinando per i quali era necessario interpellare il figlio CO CC) e comunicazioni da trasmettere agli altri associati e si era, in generale, mostrato al corrente delle attività illecite della cosca. I giudici hanno ritenuto, fra l'altro, significative alcune circostanze emerse dalla intercettazione, quali il fatto che nel corso del colloquio CA CC avesse toccato il braccio del cognato per attirarne a sé l'attenzione; il fatto che avesse, poi, proseguito alternando parole pronunciate a bassa voce al labiale, a dimostrazione della delicatezza degli argomenti trattati e del carattere illecito della conversazione;
la consegna da parte di CC a D'AG di un biglietto che avrebbe dovuto recapitare al figlio CO, in quel momento ristretto agli arresti domiciliari e pertanto impossibilitato a comunicare con l'esterno. Tutti tali elementi deponevano - ha osservato la Corte- per una contiguità di D'AG rispetto alla cosca e in ragione di tale contiguità doveva ritenersi venuto meno il vincolo solidaristico a fondamento dell'istituto della riparazione. 3 (9 3.A fronte di tale percorso argomentativo, il primo motivo, con cui si censura la sussistenza della condizione ostativa alla riparazione, è manifestamente infondato. 3.1.In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). Per quanto di interesse in relazione all'oggetto del presente ricorso ed in particolare alla invocata irrilevanza della connivenza nel caso di specie, la Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata: - da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in una 4 relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498); - da atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (cfr. Sez. 4, Sentenza .4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139 Sez. 4, n. 6878 del 17/11/2011, Cantarella, Rv. 252725; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n. 40297 del 10/06/2008, Koci, Rv. 241325; Sez. 4, n. 8993 del 2 15/01/2003, Lushay, Rv. 223688). Peraltro è sufficiente che sia integrato anche uno solo dei su indicati profili, tutti accomunati da un'accondiscendenza alla libertà dell'azione del reo, a sua volta connotata dalla noncuranza rispetto alla violazione di precetti penali ed alla lesione di beni giuridici protetti, per ritenere che non si possa fare luogo alla riparazione. La connivenza passiva, sub specie del rafforzamento della volontà criminosa dell'agente, è stata definita come "l'atteggiamento inerte che 'oggettivamente' consolidi l'intenzione criminale dei reo, .. riflesso dell'assenza di partecipazione ai doveri sociali del cittadino, che implicano di non rinforzare la volontà del reo di commettere di atti che fratturano la convivenza sociale, anche con comportamenti semplicemente non dissenzienti rispetto all'altrui agire". (sez 4 n. 33999 del 14/06/2022 non mass. nella quale si compie una completa disamina della condotta connivente rilevante al fine di escludere il diritto alla riparazione, in tutte le su indicate articolazioni). 3.2. La Corte della riparazione ha fatto buon governo di tali principi, valorizzando la condotta gravemente colposa del ricorrente, così come sopra descritta, consistita in una adesione alle attività criminali del cognato, accompagnata da un supporto a tali attività, tale da aver ingenerato un'apparenza di reato e, quindi, aver tratto in inganno il giudice della cautela. La Corte ha descritto, infatti, la condotta di D'AG non solo come connivenza rilevante nel senso indicato, specificando che nel corso del colloquio il ricorrente aveva mostrato di essere consapevole dell'attività criminale del cognato ed in tal modo, 5 condividendone le strategie, ne aveva rafforzato il proposito, ma anche come vera e propria condotta attiva, spiegando che egli si era prestato a veicolare i messaggi del detenuto al figlio (pure ristretto i regime di arresti domiciliari) e agli altri sodali. 3.3.Di contro le censure del ricorrente non colgono nel segno. Tali censure, nel rimarcare che gli stessi elementi posti a fondamento della misura erano stati ritenuti insufficienti ai fini della condanna, sono inconferenti, in quanto sovrappongono la valutazione sulla sussistenza di una condotta colposa o dolosa extraprocessuale causale rispetto alla instaurazione ed al mantenimento della detenzione, con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all'assoluzione. Deve a tal fine essere ribadito che il giudizio per la riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato da utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859 ). Priva di rilievo è anche la puntualizzazione per cui, nel caso di specie, l'assoluzione nel merito era avvenuta sulla base dello stesso compendio valutato dal giudice della cautela. Il piano della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nella fase cautelare è differente rispetto a quello della affermazione della penale responsabilità: il giudice della riparazione è tenuto a valutare condotte gravemente colpose o dolose causali o concausali rispetto alla adozione della misura cautelare, ovvero condotte che, con riguardo al tipo di giudizio rimesso al giudice della cautela, abbiano creato un'apparenza di reato, a nulla rilevando che quegli stessi elementi siano stati ritenuti dal giudice del merito insufficienti a fondare una pronuncia di condanna ( in tal senso, da ultimo, Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 secondo cui "Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio"). La identità del compendio probatorio, quale fattore che impedisce di dare rilievo alla condizione ostativa, rileva solo nel caso in cui sia accertata la illegittimità ab origine della misura cautelare (c.d. ingiustizia formale di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen), e cioè quando Con decisione irrevocabile 6 risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 cod. proc. pen.: in tale caso, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non può rilevare, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nelle ipotesi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, Ministero Econ. Finanze, Rv. 270099). 4. Il secondo motivo è inammissibile edmurapte manifestamente infondato. Già si è puntualizzato che, in tema di riparazione, sono gravemente colpose le condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti e che la valutazione del giudice in tal senso, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). Il ricorrente, in maniera del tutto generica, si limita a sostenere che la Corte non avrebbe dato conto delle ragioni per cui la colpa del ricorrente dovesse essere grave e non lieve;
soprattutto non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata in cui, invece, in modo non illogico, si dà che la contiguità dimostrata dal D'AG con la cosca e descritta dai giudici in maniera puntuale e dettagliata valeva a qualificarne la condotta come gravemente colposa. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle 7 spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese del Ministero resistente. Deciso il 14 mar o 202,3 Il Consi ste sore Il Preidènte A Salv r overe OSITATO IN CANCELLERIA 7 APR . oggi, IL Frs7TONARI DIZIARIO Irene C 8
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 16119 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di CE D'AG, con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 24 novembre 2012 al 19 febbraio 2016) in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. quale partecipe della cosca CC di Rosarno. • D'AGw primo grado, con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, era stato condannato alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione, mentre in grado di appello, con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 19 febbraio 2016, era stato assolto per non aver commesso il fatto e contestualmente scarcerato. La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta del D'AG, consistita nel tenere i collegamenti fra il cognato AR CC, detenuto nella casa circondariale di Nuoro, e gli altri associati, facendosi latore di messaggi nel corso di un colloquio con quest'ultimo in data 30 ottobre 2009. 2.La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1.Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta ostativa della colpa grave. Il ricorrente lamenta che la Corte aveva fondato il riconoscimento della colpa grave, preclusiva del diritto alla riparazione, sugli esiti di un'unica conversazione datata 30 novembre 2009 tra D'AG ed il cognato CC, detenuto, senza tenere conto che i giudici di merito avevano neutralizzato la portata indiziaria di tale conversazione, ritenuta irrilevante ai fini della affermazione della responsabilità. La Corte della riparazione, dunque, avrebbe dovuto fornire adeguata giustificazione delle ragioni per cui la stessa condotta era stata ritenuta non significante sul piano probatorio e rilevante invece ai fini della preclusione alla riparazione. Sotto tale profilo il ricorrente sottolinea che, avendo i giudici di merito escluso che la condotta di D'AG avesse rafforzato l'altrui proposito criminoso, tale condotta non avrebbe dovuto essere considerata come connivenza rilevante ai fini riparatori. La Corte, inoltre, avrebbe dovuto considerare che l'assoluzione era intervenuta sulla base dello stesso materiale probatorio a disposizione del giudice della cautela, in tal modo sancendo che la misura era stata applicata e mantenuta in assenza di gravità indiziaria. 2 é7 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata configurazione della colpa lieve. Il difensore lamenta che la Corte della riparazione non si sarebbe soffermata sulla possibile configurazione nel caso in esame della colpa lieve, tale per cui l'indennizzo doveva essere riconosciuto sia pure in forma, eventualmente, ridotta. 3.11 Procuratore generale, in persona del sostituto Francesca Ceroni, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. 4.In data 16 febbraio 2023 è pervenuta memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero resistente con cui si è chiesto che i ricorso sia dichiarato inammissibile, ovvero sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.La Corte di Appello ha rigettato la richiesta di riparazione, valorizzando, quale condotta extraprocessuale del ricorrente connotata da grave colpa, un colloquio in carcere con il cognato CA CC, esponente della omonima cosca operante nel territorio di Rosarno: dalla intercettazione della conversazione era emerso che D'AG aveva aggiornato CC sugli avvenimenti più recenti, aveva ricevuto direttive su compiti da eseguire (come ad esempio la riscossione di somme di denaro, ovvero la esecuzione di lavori a San Ferdinando per i quali era necessario interpellare il figlio CO CC) e comunicazioni da trasmettere agli altri associati e si era, in generale, mostrato al corrente delle attività illecite della cosca. I giudici hanno ritenuto, fra l'altro, significative alcune circostanze emerse dalla intercettazione, quali il fatto che nel corso del colloquio CA CC avesse toccato il braccio del cognato per attirarne a sé l'attenzione; il fatto che avesse, poi, proseguito alternando parole pronunciate a bassa voce al labiale, a dimostrazione della delicatezza degli argomenti trattati e del carattere illecito della conversazione;
la consegna da parte di CC a D'AG di un biglietto che avrebbe dovuto recapitare al figlio CO, in quel momento ristretto agli arresti domiciliari e pertanto impossibilitato a comunicare con l'esterno. Tutti tali elementi deponevano - ha osservato la Corte- per una contiguità di D'AG rispetto alla cosca e in ragione di tale contiguità doveva ritenersi venuto meno il vincolo solidaristico a fondamento dell'istituto della riparazione. 3 (9 3.A fronte di tale percorso argomentativo, il primo motivo, con cui si censura la sussistenza della condizione ostativa alla riparazione, è manifestamente infondato. 3.1.In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). Per quanto di interesse in relazione all'oggetto del presente ricorso ed in particolare alla invocata irrilevanza della connivenza nel caso di specie, la Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata: - da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in una 4 relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498); - da atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (cfr. Sez. 4, Sentenza .4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139 Sez. 4, n. 6878 del 17/11/2011, Cantarella, Rv. 252725; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n. 40297 del 10/06/2008, Koci, Rv. 241325; Sez. 4, n. 8993 del 2 15/01/2003, Lushay, Rv. 223688). Peraltro è sufficiente che sia integrato anche uno solo dei su indicati profili, tutti accomunati da un'accondiscendenza alla libertà dell'azione del reo, a sua volta connotata dalla noncuranza rispetto alla violazione di precetti penali ed alla lesione di beni giuridici protetti, per ritenere che non si possa fare luogo alla riparazione. La connivenza passiva, sub specie del rafforzamento della volontà criminosa dell'agente, è stata definita come "l'atteggiamento inerte che 'oggettivamente' consolidi l'intenzione criminale dei reo, .. riflesso dell'assenza di partecipazione ai doveri sociali del cittadino, che implicano di non rinforzare la volontà del reo di commettere di atti che fratturano la convivenza sociale, anche con comportamenti semplicemente non dissenzienti rispetto all'altrui agire". (sez 4 n. 33999 del 14/06/2022 non mass. nella quale si compie una completa disamina della condotta connivente rilevante al fine di escludere il diritto alla riparazione, in tutte le su indicate articolazioni). 3.2. La Corte della riparazione ha fatto buon governo di tali principi, valorizzando la condotta gravemente colposa del ricorrente, così come sopra descritta, consistita in una adesione alle attività criminali del cognato, accompagnata da un supporto a tali attività, tale da aver ingenerato un'apparenza di reato e, quindi, aver tratto in inganno il giudice della cautela. La Corte ha descritto, infatti, la condotta di D'AG non solo come connivenza rilevante nel senso indicato, specificando che nel corso del colloquio il ricorrente aveva mostrato di essere consapevole dell'attività criminale del cognato ed in tal modo, 5 condividendone le strategie, ne aveva rafforzato il proposito, ma anche come vera e propria condotta attiva, spiegando che egli si era prestato a veicolare i messaggi del detenuto al figlio (pure ristretto i regime di arresti domiciliari) e agli altri sodali. 3.3.Di contro le censure del ricorrente non colgono nel segno. Tali censure, nel rimarcare che gli stessi elementi posti a fondamento della misura erano stati ritenuti insufficienti ai fini della condanna, sono inconferenti, in quanto sovrappongono la valutazione sulla sussistenza di una condotta colposa o dolosa extraprocessuale causale rispetto alla instaurazione ed al mantenimento della detenzione, con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all'assoluzione. Deve a tal fine essere ribadito che il giudizio per la riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato da utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859 ). Priva di rilievo è anche la puntualizzazione per cui, nel caso di specie, l'assoluzione nel merito era avvenuta sulla base dello stesso compendio valutato dal giudice della cautela. Il piano della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nella fase cautelare è differente rispetto a quello della affermazione della penale responsabilità: il giudice della riparazione è tenuto a valutare condotte gravemente colpose o dolose causali o concausali rispetto alla adozione della misura cautelare, ovvero condotte che, con riguardo al tipo di giudizio rimesso al giudice della cautela, abbiano creato un'apparenza di reato, a nulla rilevando che quegli stessi elementi siano stati ritenuti dal giudice del merito insufficienti a fondare una pronuncia di condanna ( in tal senso, da ultimo, Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 secondo cui "Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio"). La identità del compendio probatorio, quale fattore che impedisce di dare rilievo alla condizione ostativa, rileva solo nel caso in cui sia accertata la illegittimità ab origine della misura cautelare (c.d. ingiustizia formale di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen), e cioè quando Con decisione irrevocabile 6 risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 cod. proc. pen.: in tale caso, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non può rilevare, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nelle ipotesi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, Ministero Econ. Finanze, Rv. 270099). 4. Il secondo motivo è inammissibile edmurapte manifestamente infondato. Già si è puntualizzato che, in tema di riparazione, sono gravemente colpose le condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti e che la valutazione del giudice in tal senso, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). Il ricorrente, in maniera del tutto generica, si limita a sostenere che la Corte non avrebbe dato conto delle ragioni per cui la colpa del ricorrente dovesse essere grave e non lieve;
soprattutto non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata in cui, invece, in modo non illogico, si dà che la contiguità dimostrata dal D'AG con la cosca e descritta dai giudici in maniera puntuale e dettagliata valeva a qualificarne la condotta come gravemente colposa. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle 7 spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese del Ministero resistente. Deciso il 14 mar o 202,3 Il Consi ste sore Il Preidènte A Salv r overe OSITATO IN CANCELLERIA 7 APR . oggi, IL Frs7TONARI DIZIARIO Irene C 8