Sentenza 20 luglio 2017
Massime • 1
In tema di contravvenzioni punite con pene alternative, il giudice, nell'ammettere l'imputato all'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen., è tenuto ad accertare anche d'ufficio che siano state eliminate, o siano comunque venute meno, le conseguenze dannose o pericolose del reato, ostative all'accoglimento della domanda, giustificando il suo convincimento con una seppur succinta motivazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2017, n. 4992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4992 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2017 |
Testo completo
04992-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/07/2017 ARTURO CORTESE Presidente - Sent. n. sez. 2842/2017 VINCENZO SIANI -Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ROSA ANNA SARACENO N.48343/2016 MONICA BONI N 11 STEFANO APRILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA nel procedimento a carico di: TI IN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/05/2016 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANO sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
DOTT. FRANCA ZA CCO, CHE lette/sentite le conclusioni del PG HA CHIESTO L'ANNULLA MENTO RINVIO DELLA SENTE NZA IM PU ENATA_ RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa reso il 17 maggio 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di IN LV imputato del reato di cui all'art. - 677, commi secondo e terzo, cod. pen. per avere, in concorso con altra persona, in qualità di proprietario del muro di contenimento posto al confine con la proprietà di ER RI, che minacciava rovina, pur avendone l'obbligo, omesso di provvedere ai lavori necessari a rimuovere la situazione di pericolo delle persone, accertato in Capistrello, dal 16 giugno 2008 sino all'1 aprile 2014 per essersi il reato estinto per intervenuta oblazione.
2. Avverso la sentenza ha interposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di Appello di L'Aquila chiedendone l'annullamento e prospettando a sostegno il seguente motivo. Il Giudice, nel decidere sull'oblazione, da verificarsi alla stregua della disciplina fissata dall'art. 162-bis cod. pen., non aveva dato atto di avere effettuato la verifica pure richiesta dal terzo comma della indicata disposizione - della permanenza o meno delle conseguenze dannose o pericolose del reato, - eliminabili da parte del contravventore: trattavasi, però, di presupposto necessario per addivenire all'estinzione del reato per oblazione ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen. su cui la sentenza impugnata avrebbe dovuto svolgere una necessaria, seppur succinta, motivazione che in concreto era stata omessa.
3. Il Procuratore generale ha prospettato l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, in quanto effettivamente, applicando l'art. 162-bis cod. pen., il G.i.p. aveva del tutto omesso di valutare l'eventuale permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato che fossero eliminabili da parte del contravventore, presupposto da verificarsi anche d'ufficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 La Corte ritiene che l'impugnazione sia fondata e vada, dunque, accolta.
2. E' da evidenziare che il G.i.p. adito, rilevata l'avvenuta proposizione dell'istanza di oblazione da parte di IN LV, raggiunto da decreto penale di condanna per reato di cui all'art. 677, commi secondo e terzo, cod. pen., acquisito parere del P.m. e verificato che erano state versate le somme dovute a tale titolo, ha senza dare atto di avere svolto alcun altro - 2 - emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti del accertamento LV. Atteso, tuttavia, il titolo di reato contestato, che ha espressamente involto la contestazione della fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 677 cod. pen. (stante la contestata evenienza del pericolo per le persone), in relazione a cui la pena comminata è quella alternativa dell'arresto o dell'ammenda, l'oblazione che è venuta in rilievo è quella definita speciale di cui all'art. 162-bis cod. pen. (introdotta dall'art. 126 legge n. 689 del 1981). -Assodato ciò, il rilievo svolto dall'Autorità requirente territoriale che ha impugnato la sentenza mediante lo strumento del ricorso in conformità del disposto, applicabile al presente caso, dell'art. 428 cod. proc. pen., ante legge n. 103 del 2017 è da ritenersi ineccepibile, in quanto l'art. 162-bis cod. pen. annovera fra i requisiti necessari per ammettere l'oblazione la verifica dell'assenza di permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. Se n'è desunto il principio - che va senz'altro ribadito secondo cui la decisione sulla domanda di ammissione all'oblazione speciale comporta la necessità dell'accertamento, anche d'ufficio, in merito alla permanenza o meno delle conseguenze dannose e/o pericolose del reato, eliminabili da parte del contravventore, le quali, ove siano ancora sussistenti, si profilano ostative all'accoglimento della domanda. La permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore integra pertanto condizione ostativa alla speciale oblazione di cui all'art. 162-bis cod. pen. Il giudice, nell'ammettere l'imputato all'oblazione, deve di conseguenza accertare anche d'ufficio se tale ostacolo sussista o meno, giustificando il suo convincimento con specifica, anche se succinta, motivazione (sul punto cfr. le puntualizzazioni di Sez. 3, n. 24159 del 05/04/2011, Adragna, n. m.; Sez. 3, n. 26762 del 05/05/2010, Ambrosio, Rv. 248063; Sez. 1, n. 1659 del 10/12/1996, dep. 1997, Cinque, Rv. 206933). La sentenza impugnata, nell'operare la verifica dei requisiti necessari affinché potesse ammettersi il LV alla chiesta oblazione speciale, non fornisce la certezza del fatto che il giudice di merito si sia attenuto a tale principio, in quanto non è rinvenibile nella motivazione della stessa alcuna espressione, pur sintetica, idonea a dare conto dell'avvenuto riscontro del punto sopra evidenziato.
3. Consegue in modo ineludibile da tale approdo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio degli atti al Giudice per le indagini preliminari del 3 Tribunale di Avezzano per nuovo esame che investa anche il punto evidenziato dal principio di diritto enunciato. (
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Avezzano. Così deciso il 20 luglio 2017 ) Il Consigliere eştensore Il Presidente Arturo CorteseArturo Siani Vincenzo neu DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 FEB 2018 IL CANCELLIERE Z I O Pietro Di Meler N E