Sentenza 23 maggio 2006
Massime • 1
La competenza del tribunale per i minorenni in materia di sorveglianza permane nei confronti del minore condannato a pena detentiva solo fino a quando lo stesso non abbia compiuto i venticinque anni, mentre tutti i provvedimenti successivi al compimento di tale età sono di competenza del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza ordinari, in quanto il legislatore ha voluto espressamente evitare una "perpetuatio iurisdictionis" del tribunale per i minorenni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2006, n. 21849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21849 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 23/05/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1858
Dott. SILVESTRI OV - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 010851/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UFFICIO DI SORVEGLIANZA BARI - CONFLITTO;
nei confronti di:
TRIB. SORVEGLIANZA MINORI BARI;
ORDINANZA del 07/03/2006 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. PALOMBARINI OV, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.
OSSERVA
Con ordinanza in data 8 febbraio 2006 il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Bari ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere in ordine alla revoca del provvedimento 28.11.2005 di ammissione di De IL OV, nato in data [...], al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, rilevando che il De IL, che si trovava in esecuzione di una condanna irrogata per reati commessi quando era ancora minorenne, aveva ormai compiuto i venticinque anni, per cui, a norma del D.P.R. n. 488 del 1988, art. 3, comma 2, tutti i provvedimenti erano di competenza del Tribunale di
Sorveglianza ordinario, cui, d'altronde, erano già stati trasmessi gli atti, per il controllo delle disposizioni imposte, in virtù della ordinanza applicativa del beneficio, emessa quando il condannato non aveva ancora compiuto i 25 anni, ma depositata dopo il compimento di tale età.
Il Magistrato di Sorveglianza di Bari, con ordinanza in data 7.3.2006, ha, a sua volta, dichiarato la propria incompetenza, rilevando che la declaratoria di inefficacia della misura disposta dal Tribunale di Minorenni in funzione di Tribunale di Sorveglianza in conseguenza della mancanza sottoscrizione, da parte del condannato, del verbale di sottoposizione agli obblighi, doveva essere emessa dal Tribunale di Sorveglianza che aveva deliberato il provvedimento, trattandosi di provvedimento di competenza del giudice dell'esecuzione in sede di incidente a norma dell'art. 665 c.p.p. e seg., ed ha quindi rimesso gli atti a questa Corte per la risoluzione di conflitto negativo di competenza.
Si verte in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 c.p.p. poiché due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame la proposta al Tribunale di Sorveglianza di revoca della misura alternativa - ai sensi dell'ordinamento penitenziario, art. 47, comma 10, e ordinamento penitenziario art. 51 ter e D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 97 - disposta quando il condannato non aveva ancora compiuto 25 anni, ma di cui era stata richiesta la revoca quando aveva già compiuto tale età. Tale rifiuto determina una stasi del procedimento non altrimenti eliminabile in quanto spetta al Magistrato di Sorveglianza, che ha la vigilanza sulla esecuzione della misura alternativa, disporre la sospensione cautelativa della misura, in vista della revoca o comunque proporre la revoca al Tribunale di Sorveglianza (ordinamento penitenziario, artt. 47 e 51 ter). Sul punto occorre rilevare che la competenza deve essere determinata, a norma del D.P.R. n. 488 del 1988, art. 3, comma 2, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, con riguardo all'età del condannato alla data in cui si attiva la procedura di emissione del provvedimento da adottare. La tesi del Magistrato di Sorveglianza ordinario, per cui il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni che ha emesso il provvedimento quando il condannato non aveva ancora compiuto i 25 anni resterebbe competente per la emissione di tutti i provvedimenti successivi incidenti su quello originario, non può essere condivisa poiché il legislatore, che ha introdotto una sorta di ultra attività della competenza del Tribunale per i Minorenni, nel caso di esecuzione di condanne riportate dal soggetto minorenne, fino al compimento dei 25 anni, ha comunque voluto porre un punto fermo al compimento di tale età, per cui tutti i provvedimenti da adottare dopo tale data sono di competenza del Magistrato di Sorveglianza e del Tribunale di Sorveglianza ordinario. Diversamente opinando si perverrebbe ad una ultra attività della competenza del Tribunale per i Minorenni senza limiti temporali poiché una volta adottata una misura resterebbe ferma in capo al Tribunale per i Minorenni la competenza in ordine alla esecuzione discendente da quel provvedimento, cosa che il legislatore ha voluto specificamente evitare ponendo un preciso momento in cui deve ritenersi cessata la competenza del Tribunale per i Minorenni, coincidente con il giorno del compimento dei 25 anni da parte del soggetto interessato.
Non è poi corretto sostenere che il Tribunale per i Minorenni conserverebbe la competenza a provvedere sulla inefficacia o sulla revoca del provvedimento quale giudice della esecuzione dei propri provvedimenti, poiché non si tratta nel caso in esame di una funzione del giudice dell'esecuzione in sede di incidente di esecuzione, a norma dell'art. 665 c.p.p., bensì in una specifica competenza della magistratura di sorveglianza, che rientra nel D.P.R. n. 488 del 1988, art. 3, comma 2. Risolvendo il conflitto si deve pertanto dichiarare che la competenza appartiene al Magistrato di Sorveglianza di Bari, cui devono essere trasmessi gli atti. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Bari cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006