Sentenza 16 maggio 2000
Massime • 1
In tema di confisca obbligatoria, il giudice dell'esecuzione può provvedere sia nei casi in cui la medesima può essere disposta "de plano", sia in quelli che comportano, nel contraddittorio delle parti, accertamenti in ordine ai presupposti e alle condizioni per provvedere in tal senso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2000, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 16.05.2000
1.Dott. DUBOLINO PIETRO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 3599
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N. 02720/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VI ST n. il 28.03.1944
2) VI LF n. il 12.01.1914
3) ON OM n. il 19.05.1917
avverso ordinanza del 11.11.1999 CORTE APPELLO di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Vito MONETTI, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 11 novembre 1999 la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da VI BA, VI FE e ON NI di restituzione di beni di diversa natura sottoposti a sequestro ex art. 12 sexies d.l.
8.6.1992 n. 306 convertito con legge 7.8.1992 n. 356 e ne disponeva la confisca.
I giudici del merito affermavano che, sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite in atti a seguito di specifica attività istruttoria, i beni in questione rientravano tra quelli sequestrabili a fini di confisca di cui alla succitata norma, in quanto i redditi dei relativi intestatari - il VI BA già condannato per reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti e gli altri due, genitori del primo, titolari fittizi di beni per conto del figlio - erano risultati irrisori e il loro possesso era ingiustificato.
Precisavano, inoltre, che la confisca, obbligatoria per legge, era applicabile, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., anche da parte del giudice dell'esecuzione e non soltanto da quello della cognizione.
2. Ricorrono per cassazione i sunnominati istanti, i quali, per il tramite del loro - difensore, deducono erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 676 stesso codice, 240 co. 2^ c.p. e 12-sexies l. 306/1992), assumendo che la disposta confisca è illegittima in quanto non disposta con la sentenza di condanna relativa al processo, nel corso del quale si era disposto il sequestro dei beni in questione, ma in sede di esecuzione previo espletamento di accertamenti istruttori e ciò in violazione dell'art. 676 c.p.p., che attribuisce al giudice dell'esecuzione la facoltà di provvedere a confisca obbligatoria ex art. 240 co. 2^ c.p.p. soltanto nei casi di adottabilità della misura di sicurezza de plano e non in quelli, come nella specie, in cui è necessario svolgere attività istruttoria in tema di mancata giustificazione da parte degli interessati della lecita provenienza delle cose confiscabili, trattandosi di accertamenti riservati al solo giudice della cognizione.
3. Il ricorso è infondato.
Innanzitutto è opportuno precisare che la confisca di cui all'art.12-sexies legge 7.8.1992 n. 356 è una speciale forma di confisca obbligatoria equiparabile per ogni effetto giuridico a quella di cui al secondo comma dell'art. 240 c.p. (cfr. sul punto, Cass. Sez. VI, 28.5.1996, Berti, rv. n. 205.428), avendo voluto il legislatore, mediante la creazione di tale misura di sicurezza patrimoniale, sanzionare la disponibilità ingiustificata del denaro, dei beni o di altre utilità da parte di soggetti condannati per gravi illeciti penali (reati di cui agli artt. 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648 (esclusa la fattispecie di cui al secondo comma) e 648-bis e ter c.p., 12-quinquies l.
7.8.1992 n. 356, 74 e 73 (esclusa la fattispecie di cui al quinto comma) del d.p.r.
9.10.1990 n. 309), presumendosi per legge, salvo prova contraria, che dette cose costituiscono il provento dei reati sopra elencati. Ciò posto, la Corte precisa che, contrariamente all'avviso del ricorrente che ha fatto riferimento a una isolata decisione di questa Corte (Sez. IV, 3.12.1997 (c.c. 8.7.1997), Montenegro, rv. n. 209.061;), il giudice dell'esecuzione può provvedere in materia di confisca obbligatoria sia nei casi in cui la medesima può essere disposta de plano, sia in quelli che comportano, nel contraddittorio delle parti, accertamenti in ordine ai presupposti e alle condizioni per provvedere in tal senso.
Infatti, come più volte affermato da questa Corte, sia in vigenza del codice del 1930 (cfr., Sez. I, 21.1.1969, De Carlo;
idem, sent. n. 978 del 3.1.1968), che di quello del 1988 (cfr., Sez. II, 5.9.1995, Limonetti, rv. n. 202.469; Sez. V, 18.9.1997, Cavallari) - che nei rispettivi artt. 578, per il primo, e 676, per il secondo, hanno dettato eguali regole per la confisca in sede esecutiva - il giudice dell'esecuzione può legittimamente emettere il provvedimento di confisca di cose sottoponibili obbligatoriamente a tale misura di sicurezza patrimoniale allorquando, come nella specie che ci occupa, non si sia provveduto con la sentenza di condanna o di proscioglimento.
Pertanto, attesa la chiara lettera della norma, non esiste alcun supporto normativo per una interpretazione, secondo la quale in sede esecutiva può essere disposta la confisca obbligatoria soltanto nella ipotesi in cui il giudice debba provvedere de plano e non quando debba effettuare attività istruttoria per accertare la sussistenza delle condizioni di legge per applicare detta misura di sicurezza patrimoniale.
Infatti detta distinzione non soltanto non è prevista dal codice di rito, ma proprio, per esplicito disposto di legge (art. 665 co. 5^ c.p.p.), il giudice dell'esecuzione può, qualora se ne ravvisi la necessità, svolgere attività istruttoria e assumere qualsivoglia elemento probatorio nel corso dell'udienza camerale celebratasi nel contraddittorio tra le parti, di guisa che il gravame risulta infondato e, in quanto tale, va respinto con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2000