Sentenza 6 aprile 2004
Massime • 1
Quando, a seguito della derubricazione del fatto contestato ex art. 521 cod.proc.pen., il giudice pronuncia sentenza di condanna per un reato che, a differenza di quello contestato originariamente, consente l'oblazione ai sensi dell'artt. 162 e 162 bis cod. pen., deve determinare la pena e fissare la somma da versare nel termine di dieci giorni ai sensi dell'art. 141 comma quarto disp. att. cod. proc. pen., sempre che - nel caso di oblazione c.d. condizionale - non la ritenga preclusa ai sensi del disposto di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 162 bis cod. pen. L'efficacia della condanna è pertanto subordinata alla condizione negativa che l'imputato non perfezioni l'oblazione nel termine fissato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2004, n. 28682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28682 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 06/04/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 635
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 44943/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT GI RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 4.6.2002 dal tribunale monocratico di Novara, sezione distaccata di Borgomanero;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi ONORATO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza al tribunale, perché provveda ex art. 141 disp. att. c.p.p.;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Angelo Sibilio, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio al tribunale di Novara. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 4.6.2002 il tribunale monocratico di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, in seguito a opposizione a decreto penale, dichiarava GI RO LL colpevole del reato di cui all'art. 51, comma 2, D.Lgs. 22/1997, per aver abbandonato in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal ciclo produttivo della s.r.l. LL, esercente lavorazione di pietre ornamentali, così qualificata in sentenza l'originaria imputazione di cui all'art. 51, comma 3, D.Lgs. 22/1997, contestatagli per aver realizzato una discarica abusiva degli stessi rifiuti speciali non pericolosi.
Riconosciute le attenuanti generiche, il giudice condannava il LL alla pena di 12.000,00 Euro di ammenda.
2 - Avverso la sentenza ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo quattro motivo a sostegno. In particolare lamenta:
2.1 - violazione di norma di legge, perché il giudice, riqualificando il fatto come reato contravvenzionale punibile con pena alternativa, come tale ammesso all'oblazione speciale ex art. 162 bis c.p., doveva rimettere in termini l'imputato per chiedere di essere ammesso all'oblazione;
2.2 - errata applicazione dell'art. 6 D.Lgs, 22/1997 in ordine alla affermata natura di rifiuto del materiale depositato nell'area di pertinenza della società LL;
2.3 - errata applicazione dell'art. 51 D.Lgs. 22/1997 laddove la sentenza ha ritenuto sussistere l'abbandono incontrollato di rifiuti, e non già il deposito temporaneo in attesa di smaltimento;
2.4 - errata applicazione di legge penale e illogicità di motivazione in ordine alla affermata sussistenza del dolo del reato. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Tutte le censure di merito (2.2, 2.3 e 2.4) sono infondate, perché il tribunale monocratico, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, ha accertato che il LL, amministratore di una società ditta esercente la lavorazione di pietre ornamentali, pur smaltendo correttamente i fanghi di lavorazione provenienti dal ciclo produttivo, aveva ripetutamente abbandonato nell'area di pertinenza aziendale altri rifiuti di natura non pericolosa in qualche modo connessi all'esercizio dell'impresa (frammenti di pietra, suppellettili da bagno, pneumatici fuori uso, vetri, residui plastici e metallici).
Il giudice ha anche accertato, in esito all'istruttoria dibattimentale, che almeno la gran parte del materiale depositato non era destinato al riutilizzo (comunque non c'è prova positiva di un effettivo riutilizzo), e che il tempo di deposito del materiale superava i limiti previsti dall'art. 6 lett. m) n. 3 legge 22/1997. In ogni caso non risulta che il materiale fosse depositato per tipi omogenei, come richiesto dal n. 4 della predetta lett. m), anzi risulta il contrario.
Per conseguenza non sussistono i requisiti per integrare un deposito temporaneo lecito, in attesa di smaltimento, ai sensi delle disposizioni citate, ma ricorre l'ipotesi di abbandono incontrollato di rifiuti, che l'art. 51, comma 2, D.Lgs. 22/1997 sanziona penalmente se commesso da titolari di imprese o da responsabili di enti. Correttamente il tribunale ha ritenuto sussistere anche l'elemento psicologico del reato, ossia la coscienza e volontà di abbandonare i rifiuti, non potendo pensarsi che il LL non si accorgesse dei cumuli di materiale che inondavano i piazzali della sua azienda.
4 - È invece fondato il primo motivo di ricorso.
In sede di decisione, infatti, il giudice di merito ha derubricato il fatto, contestato come reato di discarica abusiva di cui all'art. 51, comma 3, D.Lgs. 22/1997, riqualificandolo come abbandono incontrollato di rifiuti non pericolosi previsto dall'art. 51, comma 2, e punito dall'art. 51, comma 1 lett. a) dello stesso decreto. Orbene, poiché il primo reato è punito con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, mentre il secondo è punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, l'imputato è stato privato della possibilità di accedere all'oblazione, non ammessa per il primo, ma ammessa per il secondo reato ai sensi dell'art. 162 bis c.p.. 4.1 - Al riguardo - com'è noto - sulla scia della sentenza 530/1995 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non consentivano all'imputato di avanzare istanza di oblazione relativamente a fatto diverso contestato nel dibattimento, il legislatore è intervenuto con l'art. 9 della legge 16.12.1999 n. 479, che ha introdotto l'ultimo comma dell'art. 162 bis c.p., secondo cui, in caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere l'oblazione stessa, sempre che questa sia consentita per la nuova imputazione.
Contemporaneamente, con l'art. 53 della stessa legge 479/1999, è stato introdotto il comma 4 bis dell'art. 141 disp. att. per disciplinare il procedimento di oblazione nel menzionato caso di modifica dell'imputazione. Il nuovo comma infatti stabilisce che "in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato." In seguito, con l'art. 2 quattordecies del D.L.
7.4.2000 n. 82, come integrato dalla relativa legge di conversione n. 144 del 5.6.2000, il legislatore ha abrogato il menzionato ultimo comma dell'art. 162 bis c.p., evidentemente perché ritenuto superfluo: la disciplina procedi mentale dell'istituto, infatti, era sufficientemente definita nel citato art. 141 disp. att. c.p.p. anche per il caso di modifica dell'originaria imputazione.
Dopo queste modifiche normative, quindi, si deve ritenere che, quando l'originaria imputazione che non consente l'oblazione è modificata nel corso del dibattimento in altra imputazione che consente l'oblazione stessa, è superato lo sbarramento dell'apertura del dibattimento previsto dagli artt. 162 e 162 bis c.p. per poter accedere all'istituto ivi previsto. In tal caso infatti il giudice deve ex officio rimettere in termini l'imputato, indipendentemente dalla formulazione o meno di una istanza da parte di quest'ultimo. La ratio evidente della novella sta nella considerazione, già suggerita dalla citata sentenza 530/1995 della Consulta, che l'imputato non può essere privato del diritto all'oblazione quando questo sorge solo con la derubricazione dell'originaria imputazione.
5 - Anche dopo la novella, però, permangono problemi sostanziali e processuali per il caso in cui la derubricazione non sia operata dal pubblico ministero nel corso del dibattimento, ma sia disposta dal giudice nella fase post-dibattimentale della deliberazione. Sotto il profilo sostanziale sì pone il quesito se l'imputato ha diritto di chiedere l'oblazione anche nel caso (che non è positivamente disciplinato, perché l'art. 141, comma 4 bis, disp. att., c.p.p. allude soltanto a una modifica dell'imputazione, che a rigore compete solo al pubblico ministero) in cui la derubricazione è operata dal giudice al momento della deliberazione finale. Alcune sentenze di questa corte danno implicitamente risolto il quesito in senso positivo, anche se non offrono specifiche o comunque pertinenti motivazioni al riguardo (sez. 1^, n. 7383 del 23.6.2000, Monetto, rv. 216275; Sez. 2^, n. 40509 del 14.11.2001, SS, rv. 220861; Sez. 2^ n. 33420 del 7.10.2002, ON, rv. 222385). La soluzione positiva va però confermata alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, giacché sarebbe contrario agli artt. 3 e 24 della Carta repubblicana un sistema che consentisse l'accesso all'oblazione dopo la modifica dell'imputazione operata dal pubblico ministero e non dopo la derubricazione decisa dal giudice al momento della deliberazione finale. Un sistema siffatto priverebbe irragionevolmente l'imputato di accedere all'istituto di favore sol perché il pubblico ministero mantiene ferma una imputazione che il giudice (cioè l'ordinamento) ritiene giuridicamente insostenibile.
6 - Resta quindi il problema processuale, giacché la normativa vigente non disciplina specificamente la forma e la procedura con cui il giudice deve rimettere in termini l'imputato per chiedere l'oblazione.
Spetta quindi all'interprete risolvere il problema alla luce dei principi che regolano l'attività giurisdizionale. 6.1 - Al riguardo non è possibile pensare che il giudice debba provvedere con ordinanza, con cui riqualifichi giuridicamente il fatto contestato nell'imputazione e riapra il dibattimento per consentire all'imputato di formulare istanza di oblazione in relazione al nuovo reato che la consente, per poi concludere il dibattimento stesso con una successiva sentenza che, a seconda dei casi, sarà di dichiarazione di estinzione del reato per oblazione o di condanna. A tale soluzione non osta tanto il principio di immediatezza di cui al primo comma dell'art. 525 c.p.p., secondo cui il giudice deve deliberare la sentenza conclusiva del giudizio subito dopo la chiusura del dibattimento. Correttamente è stato infatti rilevato che tale principio, che non è assoluto, non esclude che il giudice, una volta entrato in Camera di consiglio, possa pronunciare un'ordinanza con la quale disponga un'ulteriore attività dibattimentale, specialmente per rinnovare o proseguire l'istruttoria necessaria ai fini del giudizio (Cass. Sez. 1^, n. 2548 del 17.3.1993, Pereira). A tale soluzione osta piuttosto il principio immanente nel sistema processuale secondo cui il giudice non può "anticipare" in nessun modo il giudizio finale, neppure esprimendo la propria preliminare valutazione sulla qualificazione giuridica e sussistenza del reato, così come farebbe deliberando con ordinanza la derubricazione del reato contestato. In altri termini osta il principio di imparzialità del giudice, quale si desume dall'art. 34 c.p.p., così come interpretato dalle numerose sentenze additive della Corte costituzionale. Al riguardo giova sottolineare che una cosa è la modifica dell'imputazione operata dal pubblico ministero, sulla quale il giudice può con ordinanza ammettere l'imputato all'oblazione, senza con ciò anticipare il giudizio sulla nuova imputazione. Altra cosa è invece la derubricazione disposta dallo stesso giudice, che implica evidentemente una valutazione, anticipata, sulla sussistenza del reato.
6.2 - Nè si potrebbe pensare che il giudice debba disporre la derubricazione del reato con la stessa sentenza di condanna, lasciando poi all'imputato il diritto di chiedere l'oblazione in sede di appello (come sostiene Cass. Sez. 3^, n. 10634 del 15.9.1999, Stacchini, rv. 214038), giacché questa soluzione, non solo sarebbe contraria al meccanismo processuale previsto dal citato comma 4 bis art. 141 disp. att. c.p.p., ma graverebbe inoltre l'imputato dell'onere di un ulteriore grado di giudizio per poter esercitare un diritto che gli compete sin dal grado precedente, e infine non sarebbe praticabile nei casi non infrequenti di condanne inappellabili (cfr. sentenza ON citata).
6.3 - Ritiene in conclusione il collegio che la soluzione più aderente al sistema processuale sia quella della sentenza condizionata, così come prospettata dalle citate pronunce SS e ON.
È questo un istituto consolidato nel processo civile, ma non estraneo al processo penale, che contempla la condanna con sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), la condanna col beneficio della sospensione subordinato all'adempimento di specifici obblighi (art. 165 c.p.), la dichiarazione di amnistia o di indulto condizionata all'adempimento di determinati obblighi (artt. 151, comma 4, 174, comma 3, c.p., art. 672, comma 5, c.p.p.). Secondo la elaborazione della giurisprudenza civile il nostro ordinamento processuale, in ossequio al principio di economia dei giudizi, ammette sentenze nelle quali la efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un evento futuro e incerto o al sopravvenire di un termine o all'adempimento di un obbligo, purché l'accertamento della condizione non richieda un ulteriore giudizio di cognizione, ma possa essere richiesto in sede esecutiva (Cass. Sez. 2^, n. 6667/1982, rv. 424303; Cass. Sez. 2^, n. 7841/1986, rv. 449791; Cass. Sez. 3^, n. 6329/1996, rv. 498502; Cass. 3^, n. 3734/1998, rv. 514441; Cass. Sez. 3^, n. 1642/1999, rv. 523632; Cass. Sez. 2^, n. 4809/2000, rv. 535677; Cass. Sez. 3^, n. 12444/2003, rv. 566221). Alla luce di questo principio si deve concludere che il giudice penale, quando ritenga di dover condannare l'imputato dopo aver riqualificato giuridicamente il fatto contestato ex art. 521 c.p.p., nel caso in cui il nuovo reato, a differenza di quello originario, consenta l'oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p., deve con sentenza determinare la pena e contestualmente rimettere in termini l'imputato per accedere all'oblazione, sempre che, in caso di oblazione c.d. discrezionale, non la ritenga concretamente preclusa ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 162 bis c.p.. In particolare il giudice, nella stessa sentenza, deve fissare la somma da versare ai sensi dell'art. 141, comma 4, disp. att. c.p.p., nonché il termine non superiore a dieci giorni per il pagamento della somma dovuta, ex art. 141, comma 4 bis. L'efficacia di siffatta condanna è subordinata alla condizione negativa che l'imputato non perfezioni l'oblazione nel termine fissato. Se invece l'imputato perfeziona regolarmente l'oblazione, la condanna rimane priva di efficacia e il reato, su istanza di parte, è dichiarato estinto dal giudice dell'esecuzione, atteso che questo giudice è competente ex art. 670 c.p.p. ad accertare che il titolo giurisdizionale non è divenuto esecutivo.
7 - La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio ex art. 623 lett. d) c.p.p. allo stesso tribunale monocratico di Novara, il quale procederà, ferma restando la condanna per il diverso reato di cui all'art. 51, comma 2, D.Lgs. 22/1997, alle eventuali nuove pronunce in conformità dei principi su esposti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Novara.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2004