Sentenza 9 febbraio 2010
Massime • 1
Non integra il reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), l'esposizione sulla propria auto della fotocopia di un permesso di parcheggio riservato agli invalidi, qualora si tratti di fotocopia, come nella specie, realizzata in bianco e nero, che, in quanto tale non può simulare l'originale, palesando chiaramente la sua natura di riproduzione fotostatica, posto che, in tal caso, non sussiste il dolo generico che caratterizza il reato in questione.
Commentari • 4
- 1. Art. 489 - Uso di atto falsohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489), ove la contraffazione sia avvenuta in Italia, potrà ritenersi sussistente il delitto di cui agli artt. 477 e 482; laddove, invece, il documento sia stato contraffatto all'estero e sia stato solo utilizzato in Italia, potrà ritenersi sussistente, mancando la richiesta del Ministro della giustizia, il meno grave delitto di cui agli artt. 489, 482 e 477 (Sez. 5, 37443/2021). La fattispecie regolata dall'art. 489 assume carattere sussidiario rispetto a quella di contraffazione, qualora l'agente si identifichi con l'autore di quest'ultima. Tuttavia, la clausola di sussidiarietà …
Leggi di più… - 2. Falsificazione contrassegno disabiliRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 gennaio 2021
- 3. Pass invalidi sembra vero? Condanna (Cass. 836/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 gennaio 2021
Integra il reato di falsità materiale - e in caso di mero uso di un siffatto documento il reato di cui all'art. 489 cod. pen. - la riproduzione fotostatica dell'originale di un permesso di parcheggio riservato ad invalidi attribuito ad altri e l'esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo, allorché il relativo documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica. Non integra, invero, il reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), l'esposizione sulla propria auto della fotocopia di un permesso di parcheggio riservato agli invalidi, qualora si tratti di fotocopia che appaia come tale. Solo se nell'intenzione …
Leggi di più… - 4. Nessun accordo sulle spese legali: si applica il tariffario (Cass. 14083/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2010, n. 22578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22578 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 09/02/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 322
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - N. 37270/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FE LO N. IL 13/05/1948;
avverso la sentenza n. 2218/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del 29/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Carmine Stabile, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
AC LO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 29.5.09 che, derubricata l'originaria contestazione di contraffazione di un permesso di parcheggio per invalidi in quella di uso di permesso falso, confermava l'affermazione di responsabilità pronunciata in suo danno da quel Tribunale. L'imputato aveva parcheggiato la sua auto nello spazio riservato alle auto degli invalidi esponendo una fotocopia in bianco e nero di un permesso di parcheggio rilasciato al padre deceduto, scaduto peraltro da tempo. Deduce il ricorrente errore per violazione della legge penale, non potendo tecnicamente ritenersi falsa una fotocopia di un atto che falso non era, e vizio di motivazione, consistente nel mero riferimento per relationem alla già inadeguata motivazione del primo grado.
Il ricorso è fondato.
Il caso di specie infatti presenta delle peculiarità che lo differenziano dalle ipotesi esaminate ripetutamente da questa Corte (tra le tante Sez. 5^ n. 5401 del 2.2.2004 Rv. 231171; Sez. 5^ n. 14308 del 19.3.2008 Rv. 239490), in cui la fotocopia costituiva la riproduzione, fedele anche nei colori, dell'originale, ed era preparata proprio perché apparisse come originale, di modo che la condotta contraffattrice era all'evidenza connotata dalla intenzionalità della immutatio veri.
Viceversa nel caso di specie la fotocopia era stata realizzata in bianco e nero, pertanto non poteva simulare l'originale in quanto palesava chiaramente la sua natura di riproduzione fotostatica, di modo che non era possibile ritenere la sussistenza del dolo generico che caratterizza il reato.
Pertanto non di atto "falso" si trattava, ma di mera fotocopia di un atto vero, che come tale non ha natura ne' di contraffazione ne' di falsificazione dell'atto vero, il cui uso pertanto non può costituire il reato sanzionato dall'art. 489 c.p. per la sua evidente inidoneità a simulare sostitutivamente l'atto originale. Nel caso di specie infatti l'attenzione del vigile urbano che aveva rilevato il fatto, era stata attirata proprio dalla singolarità dell'uso, in luogo dell'originale, di una fotocopia che palesemente si mostrava come tale.
Conclusivamente, l'allestimento di una fotocopia in bianco e nero di un permesso di parcheggio per invalidi, che mostri palesemente la sua natura di fotocopia, ed il suo uso per l'occupazione di una parcheggio riservato da parte di soggetto non legittimato, non costituisce il reato di uso di atto falso.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010