Sentenza 29 marzo 2011
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La competenza per materia in relazione al reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti appartiene al tribunale in composizione monocratica e non al giudice di pace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2011, n. 15811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15811 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente - del 29/03/2011
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 1128
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 46215/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIUDICE DI PACE DI GENOVA - CONFLITTO C/;
1) TRIBUNALE DI GENOVA;
avverso l'ordinanza n. 8/2010 GIUDICE DI PACE di GENOVA, del 17/11/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LA POSTA Lucia;
sentite le conclusioni del PG Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Genova. RITENUTO IN FATTO
1. In data 5 dicembre 2007 il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, dichiarava la propria incompetenza per materia, per essere competente il Giudice di pace, nel giudizio per il reato di cui all'art. 187, comma 7 in relazione all'art. 186 C.d.S., comma 2, contestato a RI Ban MA per avere circolato alla guida di un veicolo in stato di alterazione fisica e psichica per l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, commesso il 2.1.2007. Disponeva, quindi la trasmissione degli atti al Pubblico ministero.
2. Con ordinanza del 17.11.2010 il Giudice di pace di Genova sollevava conflitto negativo di competenza e disponeva contestualmente la trasmissione degli atti a questa Corte. Riteneva il giudice a quo che, a norma del D.L. n. 51 del 2003, art.6, la competenza per il reato in oggetto sia del Tribunale ed a ragione richiamava le pronunce di questa Corte n. 17003 del 28.3.2006 e n. 42118 del 30.10.2008. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
Tale conflitto deve essere risolto nel senso indicato dall'autorità giudiziaria che l'ha rilevato.
2. Deve essere ribadito, in primo luogo, che, in applicazione del principio tempus regit actum che governa la successione nel tempo delle norme processuali, la competenza per materia va determinata sulla base della normativa in vigore al momento in cui il P.m. esercita l'azione penale (Sez. 1, n. 26787, 06/07/2005, Mezzalana, rv. 231845), ed, altresì, che - diversamente da quanto affermato dal tribunale di Genova nella pronuncia di incompetenza - per il principio della perpetuano iurisdictionis il giudice originariamente privo di giurisdizione o competenza, per ragioni di economia processuale, non può dichiarare la propria carenza di giurisdizione o incompetenza laddove nel corso del giudizio sopravvenga una legge che gli attribuisce la giurisdizione o competenza medesima. Tanto premesso, va ricordato che già prima della promulgazione della espressa disposizione, contenuta nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 1 ter, introdotto dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 2, lett. c), convertito nella L. 2 ottobre 2007, n.160, che stabilisce nel primo inciso: "competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica", questa Corte regolatrice ha avuto più volte occasione di fissare il seguente principio di diritto: "dopo la modifica introdotta dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 6, conv. con modificazioni nella L. 1 agosto 2003, n. 214, che ha attribuito al tribunale la competenza per materia in ordine alla contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 C.d.S.) deve ritenersi, in ossequio ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza, la competenza del tribunale anche per la contravvenzione di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), in quanto il richiamo all'art. 186 C.d.S., contenuto nell'art. 187 C.d.S., comma 7 deve intendersi al trattamento sanzionatorio in senso lato, comprensivo cioè non solo delle sanzioni irrogabili, ma anche dell'organo competente ad irrogarle" (Sez. 1, n. 42118, 30/10/2008, Cavallini, rv. 241848; Sez. 1, n. 28189, 14 marzo 2007, Turra, rv. 237342; Sez. 4, n. 21456, 11/04/2006, Deleo, rv. 234572).
3. Pertanto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Genova al quale devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Genova, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 marzo 2011. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011