Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2001, n. 5804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5804 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
ee 66707 1 Oggetto imposta di registro R.G. 20111/1999 Udienza del 26.2.2001 5804 01 REPUB C ESENTE DA REGISTRAZIONE IN HOME D A SENI DEL D.P.R. 26/4/1986 ALIANO M. 131 TAB. ALL. B - N. 5 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IA TRIBUTARIA SEZIONE TRIBUTARIA M Слои 12460 Composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Mario Delli Priscoli Presidente Dott. Giovanni Paolini Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere DI CASSAZIONE Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari CIVILE CORTE SUPREMA Consigliere Dott. Salvatore Di Palma E N PI : ha pronunciato la seguente CAM 66707 SENTENZA . N sul ricorso proposto da IO AN, IO NN RI e IO EN, elett.te dom.ti in Roma, piazza Cavour 17, presso lo studio dell'avv. Francesco Amici, rappresentati e difesi dall'avv. Ivana Cardola del foro di Ascoli Piceno, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrenti- contro l'Ufficio del registro di Ascoli Piceno, in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato avente sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, sezione 9, n. 37/9/1999, del 30.4/4.6.1999; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.2.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito l'avv. dello Stato Polizzi;
36201 1 + Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
osservato in fatto - che con scrittura privata in data 30.9.1982, registrata il 3.4.1986, i ricorrenti procedevano alla divisione di un appezzamento di terreno e di un fabbricato urbano siti nel comune di Monteprandone, con obbligo per EN IO di corrispondere un conguaglio di lire 22.000.000; - che in sede di valutazione l'Ufficio del registro rettificava in complessive lire 150.000.000 il valore della massa, attribuendo il valore di lire 100.000.000 al fabbricato urbano e lire 50000.000 al terreno;
- che avverso l'avviso di accertamento i ricorrenti presentavano ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado di Ascoli Piceno;
- che il ricorso veniva rigettato;
che l'appello dei contribuenti veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale delle Marche con la sentenza indicata in epigrafe;
che i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'Ufficio del registro di Ascoli Piceno con atto notificato all'Ufficio medesimo in persona del suo direttore in data 22.10.1999; che resiste in giudizio con controricorso l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza e difesa dell'Ufficio del registro di Ascoli Piceno;
che il difensore dei contribuenti ha presentato memoria con cui sostiene l'ammissibilità del ricorso, benché proposto e notificato all'Ufficio del registro anziché all'Amministrazione finanziaria dello Stato, e chiede in subordine la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della controversia alle sezioni unite;
ritenuto in diritto - che é errata non solo la notifica del ricorso (eseguita presso l'Ufficio anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato) ma la individuazione stessa della controparte, indicata nell'Ufficio del registro anziché nell'Amministrazione finanziaria;
1 che la soggettività processuale degli uffici tributari si conclude con il giudizio d'appello, sicché il singolo ufficio é privo di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione;
- che a tali conclusioni questa Corte é pervenuta (Cass. 2807/1999; Cass. 657/2000; Cass. 717/2000; cfr. anche Cass. 1217/2001), con orientamento che il Collegio ritiene di condividere, in considerazione: a) dell'ampio richiamo effettuato al codice di procedura civile dall'art. 62, comma 2, del d. lgs. N. 546/1992; b) della norma interpretativa di cui all'art. 21 della legge n. 133/1999 relativa alla notificazione all'Amministrazione finanziaria, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente, delle sentenze della Commissione tributaria regionale ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione;
c) del riferimento fatto dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. 546/1992, nel disciplinare la legitimatio ad causam e ad processum, al processo di fronte alle Commissioni tributarie;
d) del fatto che l'art. 52, comma 2, del d. lgs. 546/1992 subordina la proposizione dell'appello principale alla previa autorizzazione del responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate, mentre non si rinviene un'analoga disposizione per la proposizione del ricorso per cassazione;
che, conseguentemente, non é condivisibile il principio, affermato dalla sentenza di questa Corte n. 1094/1999, secondo cui, ai sensi della nuova disciplina dettata dal d.lgs. n. 546/1992, la notificazione del ricorso per cassazione va effettuata presso l'Ufficio del Ministero delle Finanze che é stato in giudizio nel secondo grado;
3 - che non é possibile ordinare la integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., in quanto tale misura presuppone che ad uno dei legittimi contraddittori la notifica sia stata effettuata (Cass. sez. un. 11 gennaio 1997, n. 12; Cass. 19 agosto 1997, n. 7691); - che parimenti, non essendo stato proposto nei confronti di chi era legittimato a contraddire, non é possibile alcuna sanatoria (tanto più che l'Avvocatura generale dello Stato non si é costituita per l'Amministrazione finanziaria dello Stato, unica legittimata a contraddire, ma per l'Ufficio del registro); - che, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, non si ritiene di rimettere la controversia al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della controversia alle sezioni unite della Corte di cassazione;
- che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
che sussistono giusti motivi (difforme sentenza della Corte di Cassazione n. 1094/1999 pronunziata poco prima la notificazione del ricorso) per compensare le spese;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Roma, 26.2.2001 E N 6 IO 8 9 Z 1 Il Consigliere estensore Il Presidente A / 4 R Mainz дебитов 5 / T . 6 Equin e IS 2 N . - G .R E B A .P R I . D L R A L L A E A D T D . E B I U S T A B N T N I E E A S 1 R I S 3 I T E 1 R A E . T N A IL CANCELLIERE C1 M Osvaldo Ascanio ▼ DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 19 APR. 2001 A M IL CANCELLIERE C1 E R Osvaldo Ascanio P U O N M