Sentenza 23 settembre 2009
Massime • 1
È esigibile nei confronti dello straniero, che pure abbia fatto ingresso irregolare nel territorio dello Stato, salvo che ricorra un giustificato motivo, l'obbligo di esibizione dei documenti di identificazione o dei documenti di soggiorno e ciò pur dopo la novella della disposizione incriminatrice ad opera dell'art. 1, comma 22 lett. b), L. n. 94 del 2009.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2009, n. 44157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44157 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/09/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 766
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 20467/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna;
avverso la sentenza pronunziata in data 23.4.2008 dal Tribunale di Modena;
nei confronti di:
- US AS, nato il [...] in [...];
- OR MI, nato il [...] in [...]
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore generale dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena ha assolto con la formula "il fatto non costituisce reato" US AS e OR MI dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, loro ascritto perché il giorno 11.11.2006 avevano omesso di esibire "senza giustificato motivo, a richiesta dei Carabinieri della stazione di San Felice sul AR ... il permesso di soggiorno o qualsivoglia documento identificativo".
A ragione della decisione il Tribunale osservava che gli imputati erano entrati irregolarmente nel territorio italiano ed era altamente probabile che non possedessero alcun documento identificativo e che non poteva condividersi l'orientamento espresso da S.U. n. 45801 del 29.10.2003. La situazione considerata rendeva insomma concretamente inesigibile l'adempimento richiesto dalla norma incriminatrice.
2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata della mancata denunziando violazione della legge sostanziale sulla base della interpretazione della norma incriminatrice sposata dalle Sezioni unite di questa Corte, erroneamente disattesa dal Tribunale sulla base di considerazioni già confutate dalla stessa sentenza. DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato. S.U. 29.10 2003, Mesky, citata dallo stesso Tribunale e alla quale può farsi integrale rinvio, ha nella sostanza già confutato le ragioni che sostenevano l'orientamento sposato nella sentenza impugnata, dell'assoluta inesigibilità dell'obbligo di esibire un documento identificativo o di soggiorno nei confronti di straniero extracomunitario clandestino, affermando che l'onere per lo straniero di munirsi di un valido documento identificativo prescinde dalla regolarità del suo ingresso ed è implicitamente istituito dalla stessa norma incriminatrice di cui si discute.
A tali principi occorre dunque prestare adesione in assenza di argomenti diversi o nuovi.
Nè incide sulla situazione in esame l'intervenuta modifica della fattispecie astratta ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h). Per effetto di tale modifica il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, che all'epoca di commissione del reato in esame prevedeva: ®Lo
straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta dì soggiorno, è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a Euro 413,00", prevede oggi: "Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad Euro 2.000".
La novella ha dunque comportato un inasprimento sanzionatorio, che ovviamente (art. 25 Cost. e art. 2 c.p.) non s'applica ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore, e un mutamento lessicale nella descrizione della fattispecie sul cui valore pressoché esclusivamente formale risultano essersi già ampiamente espressi i primi commentatori.
Quel che è certo è che il problema, sollevato da taluno sul valore copulativo o correlativo ovvero alternativo (cfr. per un uso analogo S.U., Sentenza n. 7958 del 27/03/1992) della congiunzione "e" posta tra le classi dei documenti dì identificazione e dei documenti di soggiorno da esibire, adottata nella nuova formulazione in luogo di quella sicuramente disgiuntiva ("o") precedente, non può incidere sulla condizione di esigibilità dell'ottemperanza che è implicita nella clausola del giustificato motivo, ne', in ogni caso, sulle situazioni pregresse.
La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata con rinvio. E trattandosi di ricorso per saltum il nuovo giudizio dovrà essere celebrato, ex art. 569 c.p.p., comma 4, dalla Corte d'appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2009