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Sentenza 28 agosto 2023
Sentenza 28 agosto 2023
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- 1. Urbanistica e appalti (6/2023)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 9 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/08/2023, n. 35850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35850 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da MA OL, nato a [...] il [...], CA OR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 25-03-2022 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avvocati Dario Vannetiello e Giovanni ST VI, difensori di fiducia di CA, i quali hanno insistito nell'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Alfonso Quarto e Bernardino Lombardi, difensori di fiducia di MA, i quali hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35850 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 marzo 2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per quanto in questa sede rileva, condannava OL MA alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni 25 di arresto e 25.000 di ammenda e OR CA alla pena, anch'essa condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione;
in particolare, la condanna di MA era riferita ai reati di cui agli art. 30-44 comma 1 lett c (capo B) e 44 comma 1 lett. b (capo C) del d.P.R. n. 380 del 2001, reati a lui contestati per avere, quale direttore dei lavori, realizzato una lottizzazione abusiva negoziale e per avere iniziato e proseguito i lavori per la realizzazione di quattro fabbricati, procedendo all'allestimento del cantiere, alle indagini geologiche e sismiche, al compimento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta delle demolizioni e dei fabbricati preesistenti, di sbancamento dell'area di sedime di tre lotti, con scavi di profondità di oltre 9 metri, così realizzando, nell'area denominata "ex Saint Gobain" di Caserta, opere edilizie in presenza di un permesso di costruire illegittimo;
fatti contestati come commessi in Caserta "con condotta perdurante". I medesimi reati sono stati ascritti anche a CA, che è stato ritenuto altresì colpevole del reato di abuso di ufficio (capo A), addebitatogli per avere, quale amministratore unico della società cooperativa edilizia Re.No., indotto il pubblico ufficiale Carmine OR, dirigente dell'area generale del Comune di Caserta, a rilasciare e ratificare un permesso di costruire illegittimo, perché aveva autorizzato la realizzazione di opere edilizie in aree classificate dal P.R.G. di Caserta quali zona territoriale omogenea D2 (insediamenti produttivi industriali) e inserite nel piano Asi della Provincia di Caserta, per le quali l'art. 3 comma 2 della legge regionale n. 19 del 2009 escludeva la possibilità di interventi di sostituzione edilizia;
fatto questo contestato come commesso in Caserta il 28-29 maggio 2015. Con sentenza del 25 marzo 2022, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di MA OL in ordine ai reati di cui ai capi B e C, perché estinti per prescrizione, assolveva CA dal reato a lui ascritto al capo A, perché il fatto non sussiste, e, previa declaratoria di estinzione del reato ascritto al medesimo imputato al capo C, rideterminava la pena a suo carico, quanto al residuo capo B, in mesi 4 di arresto ed euro 12.000 di ammenda. Revocava inoltre la confisca di quanto in sequestro, disponendone la restituzione all'avente diritto, e confermava nel resto la pronuncia del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, CA e MA, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. MA, tramite i propri difensori di fiducia, ha sollevato due motivi 2 Con il primo, la difesa, dopo aver rimarcato l'errore della Corte territoriale nell'assolvere MA dal reato di abuso di ufficio che non gli era stato contestato, contesta la declaratoria di estinzione dei reati contravvenzionali, osservando che il ricorrente doveva essere assolto, non potendosi condividere l'affermazione della Corte di appello, secondo cui i volumi in eccesso dovevano essere computati al fine di ritenere sussistente non solo il reato edilizio, ma anche quello di lottizzazione abusiva, posto che dotare gli stabili autorizzati di garage, per lo più interrati, era in linea con la finalità pubblica di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata, anche se la relativa volumetria fosse stata ritenuta in eccesso rispetto a quella consentita. Si precisa al riguardo che le altre questioni contestate sono state risolte in senso favorevole alla difesa, per cui è rimasto il tema residuale delle volumetrie riguardanti i locali interrati destinati a garage, per i quali è difficile ipotizzare il verificarsi di un corrispondente maggior aggravio urbanistico, dovendosi anzi considerare che la realizzazione di garage al più allevia il carico urbanistico, in quanto le aree pubbliche sottratte al "parcheggio selvaggio" dei nuovi residenti possono essere destinate a una migliore circolazione stradale e a spazi verdi. Né può ritenersi decisivo il richiamo alla sentenza n. 53468 - 2017 della Sesta Sezione Penale di questa Corte, posto che tale pronuncia è intervenuta nella fase cautelare, prima della sentenza di primo grado, in un contesto processuale diverso, essendo stati ridimensionati già dal Tribunale i profili di illegittimità evocati nelle contestazioni originarie, fermo restando che la stessa Sesta Sezione aveva rimarcato la necessità di verificare se le opere abusive abbiano o meno conferito all'area un diversi assetto territoriale, verifica questa che la sentenza impugnata non ha compiuto, limitandosi a considerazioni astratte e assertive. Si ribadisce quindi che, pur a volere risolvere in senso favorevole all'accusa la vexata queastio relativa al computo della volumetria dei locali interrati destinati a garage, la conseguente violazione potrebbe dare luogo a un semplice abuso edilizio, ma non certo a una lottizzazione abusiva, che, come tale, dovrebbe concretizzarsi in un'iniziativa contrastante con gli indirizzi programmatici degli enti territoriali nel settore edilizio, il che nel caso di specie non è avvenuto. Con il secondo motivo, si censura il giudizio circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, dovendosi escludere per MA, progettista e tecnico di fiducia di CA, quale intenzionalità rispetto all'asserita attività di lottizzazione, essendo di natura dolosa la fattispecie in questione, come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2720 del 28 febbraio 1990. Né all'imputato, pur a voler ragionare diversamente, sarebbero addebitabili profili di colpa, avendo egli elaborato una richiesta di permesso di costruire corredata da grafici di progetto chiari e trasparenti, con la puntuale indicazione delle volumetrie che si volevano realizzare, ivi comprese quelle relative ai locali 3 interrati, con l'inequivoca indicazione della loro destinazione a garage, ricevendo il rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune di Caserta, ciò in un momento storico in cui si era aperto un dibattito giurisprudenziale sul profilo della necessità del computo volumetrico dei garage nell'intero organismo edilizio, come peraltro è stato riconosciuto dalla stessa Corte territoriale. 2.2. CA ha presentato due ricorsi. 2.2.1. Con il ricorso a firma degli avvocati Bernardino Lombardi e Giovan ST VI, sono stati sollevati tre motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 30 e 44 comma 1 lett. C del d.P.R. n. 380 del 2001 e la contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, con considerazioni ampiamente sovrapponibili alla censura sollevata da MA con il suo primo motivo, alla cui sintesi pertanto si fa rinvio. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, rilevandosi che è stata la stessa Corte di appello a escludere per CA la "macroscopicità" dell'asserita violazione di legge nel rilascio del permesso di costruire, il che avrebbe dovuto portare alla mancata configurabilità dell'elemento soggettivo non solo per il reato di abuso di ufficio, anche per i reati edilizi di cui ai capi B e C, integrando il reato di lottizzazione abusiva una contravvenzione di natura dolosa, come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2720 del 28 febbraio 1990. Né all'imputato, pur a voler ragionare diversamente, sarebbero addebitabili profili di colpa, posto che CA, senza essere un esperto della materia, si è limitato a presentare una richiesta di permesso di costruire redatta da un apprezzabile professionista, corredata da grafici di progetto chiari e trasparenti, con la puntuale indicazione delle volumetrie che si volevano realizzare, ivi comprese quelle relative ai locali interrati, con l'inequivoca indicazione della loro destinazione a garage, ricevendo il rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune di Caserta, ciò in un momento storico in cui si era aperto un dibattito giurisprudenziale sul profilo della necessità del computo volumetrico dei garage nell'intero organismo edilizio, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale. Con il terzo motivo, si contesta la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, dichiarato estinto per i coimputati MA e OR, ma non anche per CA, ciò in base al rilievo secondo cui questi ebbe successivamente a cedere l'area lottizzata alla "Ars Urbium s.r.l." il 10 dicembre 2020, così dando luogo a un ulteriore atto di lottizzazione negoziale. Si obietta tuttavia che la Corte di appello ha omesso di considerare al riguardo una circostanza di estrema rilevanza, ovvero che l'atto di vendita era subordinato alla condizione sospensiva del positivo riscontro da parte della Regione Campania in merito alla conformità dell'impegno dell'acquirente a mantenere i vincoli di destinazione in relazione a quanto previsto dalle norme di 4 finanziamento, prevedendosi che il possesso e il materiale godimento sarebbero spettati alla parte venditrice solo dopo il verificarsi della condizione sospensiva. Il reato di lottizzazione abusiva ascritto a CA doveva quindi essere ritenuto insussistente, perché l'atto di vendita non poteva integrare alcuna attività prodromica finalizzata alla perpetrazione o prosecuzione di una lottizzazione abusiva, venendo in rilievo una sorta di reato impossibile. Dalla irrilevanza penale dell'atto di vendita menzionato nella sentenza impugnata discende che anche per CA il reato in esame era ormai prescritto. 2.2.2. Con il ricorso a firma dell'avv. Dario Vannetiello, sono stati sollevati due motivi. Il primo è dedicato al giudizio sull'elemento soggettivo del reato, osservandosi che i giudici di merito avrebbero dovuto assolvere l'imputato, quantomeno ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen., a fronte di una pluralità di circostanze volte a escludere eventuali profili di colpa, essendosi in presenza di un permesso di costruire mai revocato in autotutela né mai annullato dal giudice amministrativo, che pure lo ha vagliato due volte, permesso richiesto pure da un soggetto diverso dal ricorrente (Consorzio parmense) e ritenuto dai giudici di appello non macroscopicamente illegittimo, e tanto anche in ragione del fatto che il Tar Campania ha ritenuto che i parcheggi non vanno considerati ai fini del computo della volumetria complessiva, come peraltro rttenuto anche dal Tribunale del Riesame nell'ambito di questo stesso procedimento penale. Con il secondo motivo, la difesa lamenta la mancata risposta della sentenza impugnata alle deduzioni dell'atto di appello volte a rimarcare l'impossibilità di configurare il reato di lottizzazione abusiva, sia in ragione del difetto del cd. aggravio urbanistico, sia alla luce del fatto che i locali interrati non erano destinati alla stabile permanenza dell'uomo, in assenza di strutture che la avrebbero potuto consentire (bagni, cucine, aria climatizzata), temi questi diversi dalla questione, non dirimente, riguardanti l'eccesso di volumetria. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. 1. In via preliminare, prima di soffermarsi sul contenuto delle doglianze difensive, si ritiene utile una breve ricostruzione dei fatti di causa. Orbene, la vicenda per cui si procede concerne il rilascio, da parte del Comune di Caserta, del permesso di costruire n. 46 del 2015, con il quale veniva autorizzata la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale convenzionata e di sostituzione edilizia nell'area di sviluppo industriale denominata "ex Saint Gobain". Secondo l'impostazione accusatoria, fondata sugli esiti della consulenza del P.M., tale permesso era illegittimo in relazione a tre aspetti specifici. 5 Essi consistono: 1) nella mancanza di edifici preesistenti sul terreno dove sarebbe dovuta insistere l'opera da edificare, la cui esistenza sarebbe stata richiesta dalla norma vigente da applicare nel caso di specie;
2) nell'inserimento dell'area in un territorio disciplinato dalla normativa del consorzio di sviluppo industriale, stato che persisteva al momento del rilascio del titolo e che costituiva elemento ostativo al rilascio del permesso in esame;
3) nella presenza di una volumetria in eccesso rispetto a quella assentibile, in conseguenza dell'erroneo mancato computo in essa dei volumi interrati, pari a circa 85.200 metri cubi, che determinavano una volumetria in eccesso pari al 51% di quella preesistente, con conseguente maggiore carico urbanistico. Tale prospettazione è stata tuttavia ridimensionata dal Tribunale, che, nel condividere gli apporti tecnici difensivi, ha circoscritto l'ambito di illegittimità del titolo edificatorio al solo terzo profilo dell'esistenza di una volumetria in eccesso rispetto a quella assentibile, con un incremento volumetrico pari al 51%. In ordine al primo profilo, infatti, è stato osservato che, nell'originario piano regolatore generale del Comune di Caserta, la zona su cui insisteva la fabbrica della Saint Gobain, centro industriale della città, era classificata quale zona D2 ed era sottoposta al regime Asi. A seguito della crisi industriale e della chiusura della fabbrica, l'area era stata classificata come zona D3, ciò per stimolare la ripresa economica del territorio e per perseguire una finalità di recupero ambientale, con conseguente sottrazione dell'area alle disposizioni del piano Asi. Tale modifica aveva aperto la possibilità di effettuare costruzioni diverse da quelle industriali e, a seguito dell'approvazione della normativa del cd. piano casa (legge regionale n. 19 del 2009), era stata consentita la costruzione di abitazioni, tanto è vero che l'intervento edilizio in questione veniva effettuato quale "riqualificazione di area urbana degradata" ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 19 del 2009 e successive modifiche. Ha ritenuto il Tribunale che gli effetti della modifica della destinazione dell'area non potevano essere ritenuti temporanei, per cui non poteva configurarsi alcuna regressione di tutta la zona da D3 a D2, con riviviscenza del regime Asi Anche il secondo profilo di illegittimità individuato dal consulente del P.M., arch. Coppola, è stato ritenuto insussistente dal Tribunale, essendosi evidenziato che, in forza dell'accordo di programma per il riassetto dell'area ex Saint Gobain del 1996, tutta l'area aveva subito una modifica della destinazione urbanistica, modifica in forza della quale era stata prevista la sostituzione di circa 955.000 metri cubi della fabbrica dismessa con nuovi insediamenti compatibili con la nuova destinazione D2, venendo perciò presentate, tra il 1998 e il 2000, istanze per la presentazione di fabbricati a uso uffici, in linea con quanto consentito dal PPE (piano particolareggiato di esecuzione), nei lotti El, E2, E3 ed F. 6 Entrato in vigore il piano casa, furono presentate nuove istanze finalizzate a realizzare edifici con destinazione residenziale, fino ad arrivare alla definitiva istanza avente ad oggetto la costruzione, poi realizzata, di quattro grossi fabbricati, nell'ambito dei quali realizzare 304 alloggi, negozi, uffici, nonché due piani interrati, per ciascuno dei quattro prefabbricati, da destinare a parcheggi. Si è in tal senso chiarito che l'art. 7 comma 5 della legge regionale n. 19 del 2009, nel circoscrivere agli immobili dismessi la possibilità di operare anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, si riferiva agli immobili dismessi passibili di sostituzione edilizia nell'ottica del recupero ambientale ed economico di determinati ambiti territoriali, dovendo l'immobile essere distinto dall'area, ossia dall'ambito territoriale, per cui gli unici beni a poter essere oggetto di dismissione e di sostituzione dovevano essere le edificazioni e non certo le aree. Ad avviso del Tribunale, dunque, sui lotti di proprietà delle cooperative potevano quindi essere eseguite opere di nuova edificazione entro i limiti indicati dal PPE. 1.1. Il terzo profilo di illegittimità del permesso di costruire indicato nella prospettazione accusatoria è stato invece ritenuto sussistente. Sul punto il Tribunale, dopo aver premesso che il limite massimo edificabile è determinato dal legislatore e suddiviso dal PPE per ciascuno dei lotti, valutato per progetti unitari, ha evidenziato, richiamando a tal fine gli accertamenti del consulente del P.M., che, a fronte della dichiarazione di 130.000 metri cubi, sono stati edificati 81.500 metri cubi in eccesso, imputabili alla costruzione dei garage interrati, garage che tuttavia, secondo il primo giudice, dovevano essere considerati ai fini del computo delle volumetrie assentibili, in quanto destinati ad attività umane di tipo continuativo e quindi non qualificabili come volumi tecnici. In definitiva, ad avviso del Tribunale, l'edificazione non autorizzata di un numero di metri cubi nella misura del 51% in più di quelli autorizzabili implica la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva, atteso che i fabbricati in questione, per caratteristiche e dimensioni, erano idonei a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione territoriale, avendo la volumetria in eccesso consentito la costruzione di un edificio di dimensioni di gran lunga superiore alla predeterminazione della P.A. riportata nella previsione del P.P.E. La consistente violazione del suddetto limite non può non aver influito anche sul rapporto opere di urbanizzazione/costruzione, rendendo le prime inadeguate a fronteggiare le di gran lunga incrementate necessità, avendo pertanto il Tribunale concluso nel senso che l'aggravio urbanistico determinato dalle costruzioni edificate integrava anche sotto tale profilo la lottizzazione abusiva, della quale dovevano essere chiamati a rispondere sia OL MA, direttore dei lavori in questione, sia OR CA, amministratore unico della cooperativa edilizia Re.No, società proprietaria-committente dei lavori, nei cui confronti era stato rilasciato il permesso di costruire n. 46 del 2015. 7 Operata tale premessa e precisato che le valutazioni del Tribunale sulla configurabilità dei reati edilizi sono state condivise dalla Corte di appello, che è andata di contrario avviso al primo giudice solo rispetto alla configurabilità del reato di abuso d'ufficio, è ora possibile soffermarsi sulle doglianze difensive, peraltro suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili. 2. Sulla dibattuta questione del computo della volumetria esistente, i giudici di secondo grado hanno innanzitutto osservato che i relativi limiti dovevano ricavarsi dalle norme speciali della legge regionale e del P.P.E., e non anche da quelle del P.R.G. o dalle norme ordinarie, non potendosi legittimare la realizzazione di qualsiasi costruzione su aree che il Piano particolareggiato intende riservare a finalità specifiche, giustificandosi il richiamo alle norme di carattere generale solo per la disciplina di dettaglio della costruzione, per aspetti che la norma speciale omette di regolare;
ne consegue che l'attuazione del recupero ambientale in relazione alle opere di nuova edificazione sui lotti di proprietà delle cooperative facenti capo a CA doveva essere demandata per intero alla normativa speciale, con determinazione di specifici limiti alle costruzioni, dettati dalle norme del P.P.E., ciò soprattutto per evitare di trasformare tale attività in una incontrollabile "colata di cemento". Orbene, tali limiti sono stati notevolmente superati nel caso di specie, posto che l'esame del progetto ha fatto rinvenire 81.500 metri cubi in più rispetto ai 130.000 dichiarati, consistendo l'eccedenza nelle opere interrate, cioè i garage. È stato in tal senso sottolineato che l'art. 2 lett. f) della legge regionale della Campania n. 19 del 2009, come modificato nel 2011, enucleava analiticamente le eccezioni in materia di computi volumetrici, limitandosi a escludere dalla volumetria lorda da assentire i soli volumi tecnici, i collegamenti verticali (come i vani ascensori) e altri spazi comuni, necessari a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia, dovendosi perciò ritenere, a contrario, che anche le zone edificate sotto il livello stradale, destinate come nel caso di specie a garage, non fossero oggetto di deroga e dovessero, pertanto, rientrare nel calcolo della volumetria da autorizzare, occorrendo cioè che anche la parte sottostante dell'immobile venisse inglobata nel progetto da assentire. 2.1. Tale impostazione, su cui vi è stata uniformità di vedute da parte dei giudici di merito, appare immune da censure, in quanto coerente con i principi elaborati da questa Corte proprio nell'ambito di questa stessa vicenda. Ed invero, con la sentenza n. 53468 del 7 novembre 2017, la Sesta Sezione di questa Corte, nell'annullare l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere che aveva escluso il fumus di ciascuna delle fattispecie contestate, ha fissato alcuni criteri ermeneutici da ritenersi ancora validi, posto che l'istruttoria dibattimentale non ha smentito i presupposti fattuali su cui si sono innestati i canoni interpretativi elaborati dalla giudice di legittimità. 8 Nella richiamata pronuncia n. 53468 del 2017, è stato evidenziato, all'esito di un'ampia rassegna anche dalla giurisprudenza amministrativa, che, in tema di attività edilizia, pure i locali interrati devono essere computati ai fini volumetrici, perché detto calcolo deve essere effettuato, salvo che non viga un'espressa disposizione contraria, con riferimento all'opera in ogni suo elemento, ivi compresi gli ambienti seminterrati e interrati funzionalmente asserviti, giacché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull'assetto del territorio e aumenta il c.d. carico urbanistico e tali sono anche i piani interrati cioè sottostanti al livello stradale, principio questo costantemente affermato (cfr. Sez. 3, n. 24464 del 10/05/2007, Rv. 236885, Sez. 3, n. 26197 del 29/04/2003, Rv. 225388, Sez. 3, n. 4877 del 18/12/2002 Rv. 223535 e Sez. 3, n. 11011 del 09/07/1999, Rv. 214273). Del resto, per volume tecnico, non computabile ai fini delle volumetrie massime assentibili, si intende unicamente quello destinato a ospitare impianti aventi rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzazione dell'immobile e che non possono essere sistemati all'interno della parte abitativa, come ad esempio impianti idrici, termici e macchine degli ascensori, mentre non rientrano nella nozione, e vanno computati per i fini anzidetti, i vani che assolvono funzioni complementari all'abitazione (cfr. Cons. Stato, Sez. 5 n. 321 del 09/03/1995), essendo di tutta evidenza che i garage assolvano funzioni complementari dell'abitazione e non possano in alcun modo essere qualificati come locali tecnici. Alla luce di tali considerazioni, con la menzionata sentenza n. 53468/2017, era stata stigmatizzata l'affermazione del Tribunale del Riesame, secondo cui la realizzazione di garage con una volumetria pari a 85.800 metri cubi, e quindi a più del 50% della volumetria assentita dal Comune di Caserta, non aveva aumentato il carico urbanistico, compromettendo l'assetto imposto al territorio attraverso la pianificazione, essendosi in proposito richiamato il costante orientamento di legittimità affermatosi in merito al reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001, e a quello di lottizzazione abusiva (Sez. 3, n. 24167 del 05/05/2011, Rv. 250965). Si è in particolare chiarito che il concetto di carico urbanistico non è normativamente definito e ha come presupposto il rilievo che agli insediamenti umani e primari (abitazioni, uffici, opifici, negozi etc.) sono correlati insediamenti secondari di servizi (gas, luce, strade etc.) che devono essere calibrati sui primi. Le opere edilizie abusive possono, infatti, comportare una sproporzione tra il numero degli abitanti, o di coloro che svolgono una attività sul territorio, e le strutture collettive originariamente predisposte, da ciò discendendo che i garage introdotti nella zona oggetto di sequestro devono considerarsi primari e, di conseguenza, idonei a determinare un aggravio sicuramente rilevante del carico urbanistico. 9 Infatti, ha osservato la Sesta Sezione nella citata decisione, anche a voler ritenere che la zona de qua presentasse, già dal 2010, opere di urbanizzazione, le stesse non possono, in assenza di alcuna verifica tecnica approfondita sul punto, ritenersi calibrate rispetto agli 85.800 metri cubi di nuova costruzione sotto il profilo sia dell'urbanizzazione primaria (strade, fognature, rete idrica rete di distribuzione del gas e dell'energia elettrica, illuminazione pubblica, spazi di verde) sia dell'urbanizzazione secondaria (asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, mercati di quartiere, impianti sportivi, chiese ed altro). Come si è detto, tali conclusioni, con cui i giudici di merito si sono posti in piena sintonia, devono ritenersi tuttora valide, per cui, rispetto alla tematica del computo della volumetria assentibile e all'inclusione nella stessa dei garage interrati, non vi è spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive, che non si confrontano adeguatamente con le pertinenti argomentazioni già formulate in questo giudizio dal Tribunale, dalla Corte di appello e dalla Corte di cassazione. 3. Ciò posto, il giudizio sulla configurabilità del reato di lottizzazione abusiva di cui al capo B e della violazione urbanistica di cui al capo C non presenta alcun vizio di legittimità, avendo i giudici di merito osservato correttamente che l'intervento edilizio in esame era stato assentito con un permesso di costruire caratterizzato dall'indebita utilizzazione della legge regionale n. 19 del 2009, per realizzare opere edili aventi un volume in eccesso corrispondente a oltre la metà rispetto a quello che poteva essere autorizzato, laddove l'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 19 del 2009 faceva riferimento a possibili interventi di sostituzione edilizia, anche con cambio di destinazione d'uso, a parità di volumetria esistente, mentre la realizzazione di un così ampio complesso edilizio avrebbe richiesto il rilascio di un diverso permesso di costruire, in grado di considerare anche i garage interrati, nonché un piano di lottizzazione, insistendo l'opera su un'area solo parzialmente urbanizzata, integrando quindi la condotta degli imputati il reato di lottizzazione abusiva, che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 21910 del 07/04/2022, Rv. 283325 - 03), è integrato, in quanto reato a consumazione anticipata, non solo dall'effettiva trasformazione del territorio, ma da qualsiasi attività che comporti anche il mero pericolo di un'urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata, purché si traduca in interventi mirati alla realizzazione di opere che, per caratteristiche o dimensioni, pregiudichino la riserva pubblica di programmazione territoriale. Il reato di lottizzazione abusiva, se da un lato deve escludersi con riferimento a zone completamente urbanizzate (e non è questo il caso), d'altro lato è invece configurabile sia con riferimento a zone assolutamente inedificate, sia con riferimento a zone parzialmente urbanizzate. in cui sussista un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo (cfr. Sez. 3, n. 6629 del 07/01/2014, Rv. 258932 e Sez. 3, n. 37472 del 26/06/2008, Rv. 241097). 1 0 È stato poi sottolineato (cfr. Sez. 3, n. 36397 del 17/04/2019, Rv. 277169 - 02 e Sez. 3, n. 6180 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 262387) che, ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva negoziale o cartolare, che ricorre quando una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio eseguita in assenza del previsto piano di lottizzazione, o in presenza di piano contrastante con gli strumenti urbanistici e le previsioni normative, venga predisposta per mezzo del frazionamento e della vendita, o di atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio, il frazionamento del terreno non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso, in presenza anche di uno solo degli elementi indiziari di cui all'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, che sia idoneo a rivelare in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio dell'area. La sentenza impugnata si è posta sulla scia di tali premesse interpretative, evidenziando che i lavori assentiti, rispetto alla situazione pregressa, determinavano indubbiamente la modifica dell'assetto urbanistico, atteso che, attraverso la costruzione programmata e in parte già in corso di più edifici e, all'interno di ciascuno di essi, di una pluralità di appartamenti destinati alla vendita, si sarebbero insediati numerosissimi nuclei familiari, con frazionamento della proprietà tra più soggetti a seguito di trasferimento di proprietà ai singoli acquirenti, per cui sarebbe stata indispensabile una valutazione preventiva da parte della P.A. circa il dimensionamento delle opere di urbanizzazione necessarie per far fronte a questa nuova tipologia di insediamento. Tale condotta illecita è stata ragionevolmente ascritta a entrambi gli imputati, che, per il ruolo ricoperto nella vicenda (direttore dei lavori MA e legale rappresentante della società proprietaria e committente dei lavori CA), erano senz'altro ben consapevoli dell'inadeguatezza del permesso di costruire ottenuto per realizzare quella particolare tipologia di intervento in quell'area, rivelando l'evidenza della violazione di legge la sussistenza del dolo, fermo restando che le contravvenzioni per cui si procede sono punibili anche a titolo di colpa, avendo in particolare questa Corte chiarito (Sez. 3, n. 48924 del 21/10/2009, Rv. 245763), rispetto al reato di lottizzazione abusiva, che la risalente affermazione delle Sezioni Unite del 1990 (sentenza n. 2720 del 3.2.1990, ricorrente Cancilleri), secondo cui il reato de quo sarebbe punibile solo a titolo di dolo, è stata definitivamente superata da plurime successive sentenze (tra cui Sez. 3, n. 37472 del 26/06/2008, Rv. 241098 e Sez. 3, n. 39916 del 01/07/2004, Rv. 230084), non essendo ravvisabile, in ragione della pluralità di forme in cui può manifestarsi il reato in questione, alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42, comma 4, cod. pen. 11 4. Si sottrae altresì alle censure difensive anche la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, da parte della Corte di appello, del reato di lottizzazione abusiva di cui al capo B nei confronti dell'imputato CA. Ed invero nella sentenza impugnata è stato evidenziato in proposito che, mentre per i coimputati MA e OR, l'inizio del decorso del termine di prescrizione doveva essere individuato nel momento del sequestro preventivo (emesso il 22 febbraio 2017) dell'area denominata "ex Saint Gobain", nel caso di CA il reato si era protratto in epoca successiva rispetto ai due coimputati, con spostamento in avanti del dies a quo del termine prescrizionale. È emerso infatti dalla documentazione acquisita la successiva stipulazione da parte dell'imputato dell'atto di trasferimento dell'area lottizzata, intervenuto il 10 dicembre 2020 in favore della società "Ars Urbium s.r.l.", ovvero in epoca di gran lunga posteriore al sequestro e alle vicende giudiziarie dell'area. Da ciò consegue la dilatazione del termine quinquennale di prescrizione, per il solo CA, sino al 10 dicembre 2025, dovendosi evidenziare in proposito che il ragionamento della Corte territoriale risulta coerente sia con il tenore letterale della contestazione del capo B, nella quale è specificato che il reato risulta commesso "con condotta perdurante", sia con l'indirizzo ermeneutico di questa Corte (Sez. 3, n. 12459 del 13/01/2021, Rv. 281576), secondo cui, in tema di lottizzazione abusiva, il momento consumativo del reato, che segna la decorrenza del termine di prescrizione, si individua nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento, non rilevando a tal fine, invece, l'utilizzo del territorio in perdurante contrasto con la pianificazione urbanistica. Né appare dirimente l'obiezione difensiva circa il fatto che il predetto atto di vendita, in forza dell'art. 7 dell'accordo, fosse subordinato all'esplicita condizione sospensiva del positivo riscontro, da parte della Regione Campania, in merito alla conformità dell'impegno dell'acquirente a mantenere i vincoli di destinazione in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento, con la previsione che il possesso e il materiale godimento del bene sarebbero stati trasmessi alla parte acquirente non appena la condizione sospensiva si sarebbe verificata. Ed invero la pattuizione negoziale in esame, pur nel prevedere tale condizione, era strutturata non come una mera dichiarazione di intenti, ma come una stipulazione di immediata operatività, tanto è vero che è stato previsto dalle parti l'immediato versamento del 20% dell'importo concordato, non potendosi per altro verso sottacere che la stessa condizione apposta era legata a un avvenimento ricollegabile non tanto alla legittimità urbanistica dell'area, quanto piuttosto alla conferma di un determinato impegno economico, per cui si è in presenza di un atto idoneo a perpetrare ulteriormente la consumazione del reato. 12 5. Resta solo da precisare che, se è vero che l'assoluzione di MA dal reato di abuso di ufficio di cui al capo A da parte della Corte di appello è stata ultronea, non essendo formalmente contestata tale fattispecie al ricorrente (che pure è menzionato nel capo di imputazione), è altrettanto innegabile che tale statuizione non ha assunto alcun effetto pregiudizievole per l'imputato. 6. In conclusione, stante la complessiva infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi proposti nell'interesse di MA e CA devono essere rigettati, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/05/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avvocati Dario Vannetiello e Giovanni ST VI, difensori di fiducia di CA, i quali hanno insistito nell'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Alfonso Quarto e Bernardino Lombardi, difensori di fiducia di MA, i quali hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35850 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 marzo 2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per quanto in questa sede rileva, condannava OL MA alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni 25 di arresto e 25.000 di ammenda e OR CA alla pena, anch'essa condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione;
in particolare, la condanna di MA era riferita ai reati di cui agli art. 30-44 comma 1 lett c (capo B) e 44 comma 1 lett. b (capo C) del d.P.R. n. 380 del 2001, reati a lui contestati per avere, quale direttore dei lavori, realizzato una lottizzazione abusiva negoziale e per avere iniziato e proseguito i lavori per la realizzazione di quattro fabbricati, procedendo all'allestimento del cantiere, alle indagini geologiche e sismiche, al compimento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta delle demolizioni e dei fabbricati preesistenti, di sbancamento dell'area di sedime di tre lotti, con scavi di profondità di oltre 9 metri, così realizzando, nell'area denominata "ex Saint Gobain" di Caserta, opere edilizie in presenza di un permesso di costruire illegittimo;
fatti contestati come commessi in Caserta "con condotta perdurante". I medesimi reati sono stati ascritti anche a CA, che è stato ritenuto altresì colpevole del reato di abuso di ufficio (capo A), addebitatogli per avere, quale amministratore unico della società cooperativa edilizia Re.No., indotto il pubblico ufficiale Carmine OR, dirigente dell'area generale del Comune di Caserta, a rilasciare e ratificare un permesso di costruire illegittimo, perché aveva autorizzato la realizzazione di opere edilizie in aree classificate dal P.R.G. di Caserta quali zona territoriale omogenea D2 (insediamenti produttivi industriali) e inserite nel piano Asi della Provincia di Caserta, per le quali l'art. 3 comma 2 della legge regionale n. 19 del 2009 escludeva la possibilità di interventi di sostituzione edilizia;
fatto questo contestato come commesso in Caserta il 28-29 maggio 2015. Con sentenza del 25 marzo 2022, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di MA OL in ordine ai reati di cui ai capi B e C, perché estinti per prescrizione, assolveva CA dal reato a lui ascritto al capo A, perché il fatto non sussiste, e, previa declaratoria di estinzione del reato ascritto al medesimo imputato al capo C, rideterminava la pena a suo carico, quanto al residuo capo B, in mesi 4 di arresto ed euro 12.000 di ammenda. Revocava inoltre la confisca di quanto in sequestro, disponendone la restituzione all'avente diritto, e confermava nel resto la pronuncia del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, CA e MA, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. MA, tramite i propri difensori di fiducia, ha sollevato due motivi 2 Con il primo, la difesa, dopo aver rimarcato l'errore della Corte territoriale nell'assolvere MA dal reato di abuso di ufficio che non gli era stato contestato, contesta la declaratoria di estinzione dei reati contravvenzionali, osservando che il ricorrente doveva essere assolto, non potendosi condividere l'affermazione della Corte di appello, secondo cui i volumi in eccesso dovevano essere computati al fine di ritenere sussistente non solo il reato edilizio, ma anche quello di lottizzazione abusiva, posto che dotare gli stabili autorizzati di garage, per lo più interrati, era in linea con la finalità pubblica di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata, anche se la relativa volumetria fosse stata ritenuta in eccesso rispetto a quella consentita. Si precisa al riguardo che le altre questioni contestate sono state risolte in senso favorevole alla difesa, per cui è rimasto il tema residuale delle volumetrie riguardanti i locali interrati destinati a garage, per i quali è difficile ipotizzare il verificarsi di un corrispondente maggior aggravio urbanistico, dovendosi anzi considerare che la realizzazione di garage al più allevia il carico urbanistico, in quanto le aree pubbliche sottratte al "parcheggio selvaggio" dei nuovi residenti possono essere destinate a una migliore circolazione stradale e a spazi verdi. Né può ritenersi decisivo il richiamo alla sentenza n. 53468 - 2017 della Sesta Sezione Penale di questa Corte, posto che tale pronuncia è intervenuta nella fase cautelare, prima della sentenza di primo grado, in un contesto processuale diverso, essendo stati ridimensionati già dal Tribunale i profili di illegittimità evocati nelle contestazioni originarie, fermo restando che la stessa Sesta Sezione aveva rimarcato la necessità di verificare se le opere abusive abbiano o meno conferito all'area un diversi assetto territoriale, verifica questa che la sentenza impugnata non ha compiuto, limitandosi a considerazioni astratte e assertive. Si ribadisce quindi che, pur a volere risolvere in senso favorevole all'accusa la vexata queastio relativa al computo della volumetria dei locali interrati destinati a garage, la conseguente violazione potrebbe dare luogo a un semplice abuso edilizio, ma non certo a una lottizzazione abusiva, che, come tale, dovrebbe concretizzarsi in un'iniziativa contrastante con gli indirizzi programmatici degli enti territoriali nel settore edilizio, il che nel caso di specie non è avvenuto. Con il secondo motivo, si censura il giudizio circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, dovendosi escludere per MA, progettista e tecnico di fiducia di CA, quale intenzionalità rispetto all'asserita attività di lottizzazione, essendo di natura dolosa la fattispecie in questione, come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2720 del 28 febbraio 1990. Né all'imputato, pur a voler ragionare diversamente, sarebbero addebitabili profili di colpa, avendo egli elaborato una richiesta di permesso di costruire corredata da grafici di progetto chiari e trasparenti, con la puntuale indicazione delle volumetrie che si volevano realizzare, ivi comprese quelle relative ai locali 3 interrati, con l'inequivoca indicazione della loro destinazione a garage, ricevendo il rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune di Caserta, ciò in un momento storico in cui si era aperto un dibattito giurisprudenziale sul profilo della necessità del computo volumetrico dei garage nell'intero organismo edilizio, come peraltro è stato riconosciuto dalla stessa Corte territoriale. 2.2. CA ha presentato due ricorsi. 2.2.1. Con il ricorso a firma degli avvocati Bernardino Lombardi e Giovan ST VI, sono stati sollevati tre motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 30 e 44 comma 1 lett. C del d.P.R. n. 380 del 2001 e la contraddittorietà e palese illogicità della motivazione, con considerazioni ampiamente sovrapponibili alla censura sollevata da MA con il suo primo motivo, alla cui sintesi pertanto si fa rinvio. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, rilevandosi che è stata la stessa Corte di appello a escludere per CA la "macroscopicità" dell'asserita violazione di legge nel rilascio del permesso di costruire, il che avrebbe dovuto portare alla mancata configurabilità dell'elemento soggettivo non solo per il reato di abuso di ufficio, anche per i reati edilizi di cui ai capi B e C, integrando il reato di lottizzazione abusiva una contravvenzione di natura dolosa, come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2720 del 28 febbraio 1990. Né all'imputato, pur a voler ragionare diversamente, sarebbero addebitabili profili di colpa, posto che CA, senza essere un esperto della materia, si è limitato a presentare una richiesta di permesso di costruire redatta da un apprezzabile professionista, corredata da grafici di progetto chiari e trasparenti, con la puntuale indicazione delle volumetrie che si volevano realizzare, ivi comprese quelle relative ai locali interrati, con l'inequivoca indicazione della loro destinazione a garage, ricevendo il rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune di Caserta, ciò in un momento storico in cui si era aperto un dibattito giurisprudenziale sul profilo della necessità del computo volumetrico dei garage nell'intero organismo edilizio, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale. Con il terzo motivo, si contesta la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, dichiarato estinto per i coimputati MA e OR, ma non anche per CA, ciò in base al rilievo secondo cui questi ebbe successivamente a cedere l'area lottizzata alla "Ars Urbium s.r.l." il 10 dicembre 2020, così dando luogo a un ulteriore atto di lottizzazione negoziale. Si obietta tuttavia che la Corte di appello ha omesso di considerare al riguardo una circostanza di estrema rilevanza, ovvero che l'atto di vendita era subordinato alla condizione sospensiva del positivo riscontro da parte della Regione Campania in merito alla conformità dell'impegno dell'acquirente a mantenere i vincoli di destinazione in relazione a quanto previsto dalle norme di 4 finanziamento, prevedendosi che il possesso e il materiale godimento sarebbero spettati alla parte venditrice solo dopo il verificarsi della condizione sospensiva. Il reato di lottizzazione abusiva ascritto a CA doveva quindi essere ritenuto insussistente, perché l'atto di vendita non poteva integrare alcuna attività prodromica finalizzata alla perpetrazione o prosecuzione di una lottizzazione abusiva, venendo in rilievo una sorta di reato impossibile. Dalla irrilevanza penale dell'atto di vendita menzionato nella sentenza impugnata discende che anche per CA il reato in esame era ormai prescritto. 2.2.2. Con il ricorso a firma dell'avv. Dario Vannetiello, sono stati sollevati due motivi. Il primo è dedicato al giudizio sull'elemento soggettivo del reato, osservandosi che i giudici di merito avrebbero dovuto assolvere l'imputato, quantomeno ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen., a fronte di una pluralità di circostanze volte a escludere eventuali profili di colpa, essendosi in presenza di un permesso di costruire mai revocato in autotutela né mai annullato dal giudice amministrativo, che pure lo ha vagliato due volte, permesso richiesto pure da un soggetto diverso dal ricorrente (Consorzio parmense) e ritenuto dai giudici di appello non macroscopicamente illegittimo, e tanto anche in ragione del fatto che il Tar Campania ha ritenuto che i parcheggi non vanno considerati ai fini del computo della volumetria complessiva, come peraltro rttenuto anche dal Tribunale del Riesame nell'ambito di questo stesso procedimento penale. Con il secondo motivo, la difesa lamenta la mancata risposta della sentenza impugnata alle deduzioni dell'atto di appello volte a rimarcare l'impossibilità di configurare il reato di lottizzazione abusiva, sia in ragione del difetto del cd. aggravio urbanistico, sia alla luce del fatto che i locali interrati non erano destinati alla stabile permanenza dell'uomo, in assenza di strutture che la avrebbero potuto consentire (bagni, cucine, aria climatizzata), temi questi diversi dalla questione, non dirimente, riguardanti l'eccesso di volumetria. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. 1. In via preliminare, prima di soffermarsi sul contenuto delle doglianze difensive, si ritiene utile una breve ricostruzione dei fatti di causa. Orbene, la vicenda per cui si procede concerne il rilascio, da parte del Comune di Caserta, del permesso di costruire n. 46 del 2015, con il quale veniva autorizzata la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale convenzionata e di sostituzione edilizia nell'area di sviluppo industriale denominata "ex Saint Gobain". Secondo l'impostazione accusatoria, fondata sugli esiti della consulenza del P.M., tale permesso era illegittimo in relazione a tre aspetti specifici. 5 Essi consistono: 1) nella mancanza di edifici preesistenti sul terreno dove sarebbe dovuta insistere l'opera da edificare, la cui esistenza sarebbe stata richiesta dalla norma vigente da applicare nel caso di specie;
2) nell'inserimento dell'area in un territorio disciplinato dalla normativa del consorzio di sviluppo industriale, stato che persisteva al momento del rilascio del titolo e che costituiva elemento ostativo al rilascio del permesso in esame;
3) nella presenza di una volumetria in eccesso rispetto a quella assentibile, in conseguenza dell'erroneo mancato computo in essa dei volumi interrati, pari a circa 85.200 metri cubi, che determinavano una volumetria in eccesso pari al 51% di quella preesistente, con conseguente maggiore carico urbanistico. Tale prospettazione è stata tuttavia ridimensionata dal Tribunale, che, nel condividere gli apporti tecnici difensivi, ha circoscritto l'ambito di illegittimità del titolo edificatorio al solo terzo profilo dell'esistenza di una volumetria in eccesso rispetto a quella assentibile, con un incremento volumetrico pari al 51%. In ordine al primo profilo, infatti, è stato osservato che, nell'originario piano regolatore generale del Comune di Caserta, la zona su cui insisteva la fabbrica della Saint Gobain, centro industriale della città, era classificata quale zona D2 ed era sottoposta al regime Asi. A seguito della crisi industriale e della chiusura della fabbrica, l'area era stata classificata come zona D3, ciò per stimolare la ripresa economica del territorio e per perseguire una finalità di recupero ambientale, con conseguente sottrazione dell'area alle disposizioni del piano Asi. Tale modifica aveva aperto la possibilità di effettuare costruzioni diverse da quelle industriali e, a seguito dell'approvazione della normativa del cd. piano casa (legge regionale n. 19 del 2009), era stata consentita la costruzione di abitazioni, tanto è vero che l'intervento edilizio in questione veniva effettuato quale "riqualificazione di area urbana degradata" ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 19 del 2009 e successive modifiche. Ha ritenuto il Tribunale che gli effetti della modifica della destinazione dell'area non potevano essere ritenuti temporanei, per cui non poteva configurarsi alcuna regressione di tutta la zona da D3 a D2, con riviviscenza del regime Asi Anche il secondo profilo di illegittimità individuato dal consulente del P.M., arch. Coppola, è stato ritenuto insussistente dal Tribunale, essendosi evidenziato che, in forza dell'accordo di programma per il riassetto dell'area ex Saint Gobain del 1996, tutta l'area aveva subito una modifica della destinazione urbanistica, modifica in forza della quale era stata prevista la sostituzione di circa 955.000 metri cubi della fabbrica dismessa con nuovi insediamenti compatibili con la nuova destinazione D2, venendo perciò presentate, tra il 1998 e il 2000, istanze per la presentazione di fabbricati a uso uffici, in linea con quanto consentito dal PPE (piano particolareggiato di esecuzione), nei lotti El, E2, E3 ed F. 6 Entrato in vigore il piano casa, furono presentate nuove istanze finalizzate a realizzare edifici con destinazione residenziale, fino ad arrivare alla definitiva istanza avente ad oggetto la costruzione, poi realizzata, di quattro grossi fabbricati, nell'ambito dei quali realizzare 304 alloggi, negozi, uffici, nonché due piani interrati, per ciascuno dei quattro prefabbricati, da destinare a parcheggi. Si è in tal senso chiarito che l'art. 7 comma 5 della legge regionale n. 19 del 2009, nel circoscrivere agli immobili dismessi la possibilità di operare anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, si riferiva agli immobili dismessi passibili di sostituzione edilizia nell'ottica del recupero ambientale ed economico di determinati ambiti territoriali, dovendo l'immobile essere distinto dall'area, ossia dall'ambito territoriale, per cui gli unici beni a poter essere oggetto di dismissione e di sostituzione dovevano essere le edificazioni e non certo le aree. Ad avviso del Tribunale, dunque, sui lotti di proprietà delle cooperative potevano quindi essere eseguite opere di nuova edificazione entro i limiti indicati dal PPE. 1.1. Il terzo profilo di illegittimità del permesso di costruire indicato nella prospettazione accusatoria è stato invece ritenuto sussistente. Sul punto il Tribunale, dopo aver premesso che il limite massimo edificabile è determinato dal legislatore e suddiviso dal PPE per ciascuno dei lotti, valutato per progetti unitari, ha evidenziato, richiamando a tal fine gli accertamenti del consulente del P.M., che, a fronte della dichiarazione di 130.000 metri cubi, sono stati edificati 81.500 metri cubi in eccesso, imputabili alla costruzione dei garage interrati, garage che tuttavia, secondo il primo giudice, dovevano essere considerati ai fini del computo delle volumetrie assentibili, in quanto destinati ad attività umane di tipo continuativo e quindi non qualificabili come volumi tecnici. In definitiva, ad avviso del Tribunale, l'edificazione non autorizzata di un numero di metri cubi nella misura del 51% in più di quelli autorizzabili implica la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva, atteso che i fabbricati in questione, per caratteristiche e dimensioni, erano idonei a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione territoriale, avendo la volumetria in eccesso consentito la costruzione di un edificio di dimensioni di gran lunga superiore alla predeterminazione della P.A. riportata nella previsione del P.P.E. La consistente violazione del suddetto limite non può non aver influito anche sul rapporto opere di urbanizzazione/costruzione, rendendo le prime inadeguate a fronteggiare le di gran lunga incrementate necessità, avendo pertanto il Tribunale concluso nel senso che l'aggravio urbanistico determinato dalle costruzioni edificate integrava anche sotto tale profilo la lottizzazione abusiva, della quale dovevano essere chiamati a rispondere sia OL MA, direttore dei lavori in questione, sia OR CA, amministratore unico della cooperativa edilizia Re.No, società proprietaria-committente dei lavori, nei cui confronti era stato rilasciato il permesso di costruire n. 46 del 2015. 7 Operata tale premessa e precisato che le valutazioni del Tribunale sulla configurabilità dei reati edilizi sono state condivise dalla Corte di appello, che è andata di contrario avviso al primo giudice solo rispetto alla configurabilità del reato di abuso d'ufficio, è ora possibile soffermarsi sulle doglianze difensive, peraltro suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili. 2. Sulla dibattuta questione del computo della volumetria esistente, i giudici di secondo grado hanno innanzitutto osservato che i relativi limiti dovevano ricavarsi dalle norme speciali della legge regionale e del P.P.E., e non anche da quelle del P.R.G. o dalle norme ordinarie, non potendosi legittimare la realizzazione di qualsiasi costruzione su aree che il Piano particolareggiato intende riservare a finalità specifiche, giustificandosi il richiamo alle norme di carattere generale solo per la disciplina di dettaglio della costruzione, per aspetti che la norma speciale omette di regolare;
ne consegue che l'attuazione del recupero ambientale in relazione alle opere di nuova edificazione sui lotti di proprietà delle cooperative facenti capo a CA doveva essere demandata per intero alla normativa speciale, con determinazione di specifici limiti alle costruzioni, dettati dalle norme del P.P.E., ciò soprattutto per evitare di trasformare tale attività in una incontrollabile "colata di cemento". Orbene, tali limiti sono stati notevolmente superati nel caso di specie, posto che l'esame del progetto ha fatto rinvenire 81.500 metri cubi in più rispetto ai 130.000 dichiarati, consistendo l'eccedenza nelle opere interrate, cioè i garage. È stato in tal senso sottolineato che l'art. 2 lett. f) della legge regionale della Campania n. 19 del 2009, come modificato nel 2011, enucleava analiticamente le eccezioni in materia di computi volumetrici, limitandosi a escludere dalla volumetria lorda da assentire i soli volumi tecnici, i collegamenti verticali (come i vani ascensori) e altri spazi comuni, necessari a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia, dovendosi perciò ritenere, a contrario, che anche le zone edificate sotto il livello stradale, destinate come nel caso di specie a garage, non fossero oggetto di deroga e dovessero, pertanto, rientrare nel calcolo della volumetria da autorizzare, occorrendo cioè che anche la parte sottostante dell'immobile venisse inglobata nel progetto da assentire. 2.1. Tale impostazione, su cui vi è stata uniformità di vedute da parte dei giudici di merito, appare immune da censure, in quanto coerente con i principi elaborati da questa Corte proprio nell'ambito di questa stessa vicenda. Ed invero, con la sentenza n. 53468 del 7 novembre 2017, la Sesta Sezione di questa Corte, nell'annullare l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere che aveva escluso il fumus di ciascuna delle fattispecie contestate, ha fissato alcuni criteri ermeneutici da ritenersi ancora validi, posto che l'istruttoria dibattimentale non ha smentito i presupposti fattuali su cui si sono innestati i canoni interpretativi elaborati dalla giudice di legittimità. 8 Nella richiamata pronuncia n. 53468 del 2017, è stato evidenziato, all'esito di un'ampia rassegna anche dalla giurisprudenza amministrativa, che, in tema di attività edilizia, pure i locali interrati devono essere computati ai fini volumetrici, perché detto calcolo deve essere effettuato, salvo che non viga un'espressa disposizione contraria, con riferimento all'opera in ogni suo elemento, ivi compresi gli ambienti seminterrati e interrati funzionalmente asserviti, giacché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull'assetto del territorio e aumenta il c.d. carico urbanistico e tali sono anche i piani interrati cioè sottostanti al livello stradale, principio questo costantemente affermato (cfr. Sez. 3, n. 24464 del 10/05/2007, Rv. 236885, Sez. 3, n. 26197 del 29/04/2003, Rv. 225388, Sez. 3, n. 4877 del 18/12/2002 Rv. 223535 e Sez. 3, n. 11011 del 09/07/1999, Rv. 214273). Del resto, per volume tecnico, non computabile ai fini delle volumetrie massime assentibili, si intende unicamente quello destinato a ospitare impianti aventi rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzazione dell'immobile e che non possono essere sistemati all'interno della parte abitativa, come ad esempio impianti idrici, termici e macchine degli ascensori, mentre non rientrano nella nozione, e vanno computati per i fini anzidetti, i vani che assolvono funzioni complementari all'abitazione (cfr. Cons. Stato, Sez. 5 n. 321 del 09/03/1995), essendo di tutta evidenza che i garage assolvano funzioni complementari dell'abitazione e non possano in alcun modo essere qualificati come locali tecnici. Alla luce di tali considerazioni, con la menzionata sentenza n. 53468/2017, era stata stigmatizzata l'affermazione del Tribunale del Riesame, secondo cui la realizzazione di garage con una volumetria pari a 85.800 metri cubi, e quindi a più del 50% della volumetria assentita dal Comune di Caserta, non aveva aumentato il carico urbanistico, compromettendo l'assetto imposto al territorio attraverso la pianificazione, essendosi in proposito richiamato il costante orientamento di legittimità affermatosi in merito al reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001, e a quello di lottizzazione abusiva (Sez. 3, n. 24167 del 05/05/2011, Rv. 250965). Si è in particolare chiarito che il concetto di carico urbanistico non è normativamente definito e ha come presupposto il rilievo che agli insediamenti umani e primari (abitazioni, uffici, opifici, negozi etc.) sono correlati insediamenti secondari di servizi (gas, luce, strade etc.) che devono essere calibrati sui primi. Le opere edilizie abusive possono, infatti, comportare una sproporzione tra il numero degli abitanti, o di coloro che svolgono una attività sul territorio, e le strutture collettive originariamente predisposte, da ciò discendendo che i garage introdotti nella zona oggetto di sequestro devono considerarsi primari e, di conseguenza, idonei a determinare un aggravio sicuramente rilevante del carico urbanistico. 9 Infatti, ha osservato la Sesta Sezione nella citata decisione, anche a voler ritenere che la zona de qua presentasse, già dal 2010, opere di urbanizzazione, le stesse non possono, in assenza di alcuna verifica tecnica approfondita sul punto, ritenersi calibrate rispetto agli 85.800 metri cubi di nuova costruzione sotto il profilo sia dell'urbanizzazione primaria (strade, fognature, rete idrica rete di distribuzione del gas e dell'energia elettrica, illuminazione pubblica, spazi di verde) sia dell'urbanizzazione secondaria (asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, mercati di quartiere, impianti sportivi, chiese ed altro). Come si è detto, tali conclusioni, con cui i giudici di merito si sono posti in piena sintonia, devono ritenersi tuttora valide, per cui, rispetto alla tematica del computo della volumetria assentibile e all'inclusione nella stessa dei garage interrati, non vi è spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive, che non si confrontano adeguatamente con le pertinenti argomentazioni già formulate in questo giudizio dal Tribunale, dalla Corte di appello e dalla Corte di cassazione. 3. Ciò posto, il giudizio sulla configurabilità del reato di lottizzazione abusiva di cui al capo B e della violazione urbanistica di cui al capo C non presenta alcun vizio di legittimità, avendo i giudici di merito osservato correttamente che l'intervento edilizio in esame era stato assentito con un permesso di costruire caratterizzato dall'indebita utilizzazione della legge regionale n. 19 del 2009, per realizzare opere edili aventi un volume in eccesso corrispondente a oltre la metà rispetto a quello che poteva essere autorizzato, laddove l'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 19 del 2009 faceva riferimento a possibili interventi di sostituzione edilizia, anche con cambio di destinazione d'uso, a parità di volumetria esistente, mentre la realizzazione di un così ampio complesso edilizio avrebbe richiesto il rilascio di un diverso permesso di costruire, in grado di considerare anche i garage interrati, nonché un piano di lottizzazione, insistendo l'opera su un'area solo parzialmente urbanizzata, integrando quindi la condotta degli imputati il reato di lottizzazione abusiva, che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 21910 del 07/04/2022, Rv. 283325 - 03), è integrato, in quanto reato a consumazione anticipata, non solo dall'effettiva trasformazione del territorio, ma da qualsiasi attività che comporti anche il mero pericolo di un'urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata, purché si traduca in interventi mirati alla realizzazione di opere che, per caratteristiche o dimensioni, pregiudichino la riserva pubblica di programmazione territoriale. Il reato di lottizzazione abusiva, se da un lato deve escludersi con riferimento a zone completamente urbanizzate (e non è questo il caso), d'altro lato è invece configurabile sia con riferimento a zone assolutamente inedificate, sia con riferimento a zone parzialmente urbanizzate. in cui sussista un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo (cfr. Sez. 3, n. 6629 del 07/01/2014, Rv. 258932 e Sez. 3, n. 37472 del 26/06/2008, Rv. 241097). 1 0 È stato poi sottolineato (cfr. Sez. 3, n. 36397 del 17/04/2019, Rv. 277169 - 02 e Sez. 3, n. 6180 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 262387) che, ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva negoziale o cartolare, che ricorre quando una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio eseguita in assenza del previsto piano di lottizzazione, o in presenza di piano contrastante con gli strumenti urbanistici e le previsioni normative, venga predisposta per mezzo del frazionamento e della vendita, o di atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio, il frazionamento del terreno non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso, in presenza anche di uno solo degli elementi indiziari di cui all'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, che sia idoneo a rivelare in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio dell'area. La sentenza impugnata si è posta sulla scia di tali premesse interpretative, evidenziando che i lavori assentiti, rispetto alla situazione pregressa, determinavano indubbiamente la modifica dell'assetto urbanistico, atteso che, attraverso la costruzione programmata e in parte già in corso di più edifici e, all'interno di ciascuno di essi, di una pluralità di appartamenti destinati alla vendita, si sarebbero insediati numerosissimi nuclei familiari, con frazionamento della proprietà tra più soggetti a seguito di trasferimento di proprietà ai singoli acquirenti, per cui sarebbe stata indispensabile una valutazione preventiva da parte della P.A. circa il dimensionamento delle opere di urbanizzazione necessarie per far fronte a questa nuova tipologia di insediamento. Tale condotta illecita è stata ragionevolmente ascritta a entrambi gli imputati, che, per il ruolo ricoperto nella vicenda (direttore dei lavori MA e legale rappresentante della società proprietaria e committente dei lavori CA), erano senz'altro ben consapevoli dell'inadeguatezza del permesso di costruire ottenuto per realizzare quella particolare tipologia di intervento in quell'area, rivelando l'evidenza della violazione di legge la sussistenza del dolo, fermo restando che le contravvenzioni per cui si procede sono punibili anche a titolo di colpa, avendo in particolare questa Corte chiarito (Sez. 3, n. 48924 del 21/10/2009, Rv. 245763), rispetto al reato di lottizzazione abusiva, che la risalente affermazione delle Sezioni Unite del 1990 (sentenza n. 2720 del 3.2.1990, ricorrente Cancilleri), secondo cui il reato de quo sarebbe punibile solo a titolo di dolo, è stata definitivamente superata da plurime successive sentenze (tra cui Sez. 3, n. 37472 del 26/06/2008, Rv. 241098 e Sez. 3, n. 39916 del 01/07/2004, Rv. 230084), non essendo ravvisabile, in ragione della pluralità di forme in cui può manifestarsi il reato in questione, alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42, comma 4, cod. pen. 11 4. Si sottrae altresì alle censure difensive anche la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, da parte della Corte di appello, del reato di lottizzazione abusiva di cui al capo B nei confronti dell'imputato CA. Ed invero nella sentenza impugnata è stato evidenziato in proposito che, mentre per i coimputati MA e OR, l'inizio del decorso del termine di prescrizione doveva essere individuato nel momento del sequestro preventivo (emesso il 22 febbraio 2017) dell'area denominata "ex Saint Gobain", nel caso di CA il reato si era protratto in epoca successiva rispetto ai due coimputati, con spostamento in avanti del dies a quo del termine prescrizionale. È emerso infatti dalla documentazione acquisita la successiva stipulazione da parte dell'imputato dell'atto di trasferimento dell'area lottizzata, intervenuto il 10 dicembre 2020 in favore della società "Ars Urbium s.r.l.", ovvero in epoca di gran lunga posteriore al sequestro e alle vicende giudiziarie dell'area. Da ciò consegue la dilatazione del termine quinquennale di prescrizione, per il solo CA, sino al 10 dicembre 2025, dovendosi evidenziare in proposito che il ragionamento della Corte territoriale risulta coerente sia con il tenore letterale della contestazione del capo B, nella quale è specificato che il reato risulta commesso "con condotta perdurante", sia con l'indirizzo ermeneutico di questa Corte (Sez. 3, n. 12459 del 13/01/2021, Rv. 281576), secondo cui, in tema di lottizzazione abusiva, il momento consumativo del reato, che segna la decorrenza del termine di prescrizione, si individua nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento, non rilevando a tal fine, invece, l'utilizzo del territorio in perdurante contrasto con la pianificazione urbanistica. Né appare dirimente l'obiezione difensiva circa il fatto che il predetto atto di vendita, in forza dell'art. 7 dell'accordo, fosse subordinato all'esplicita condizione sospensiva del positivo riscontro, da parte della Regione Campania, in merito alla conformità dell'impegno dell'acquirente a mantenere i vincoli di destinazione in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento, con la previsione che il possesso e il materiale godimento del bene sarebbero stati trasmessi alla parte acquirente non appena la condizione sospensiva si sarebbe verificata. Ed invero la pattuizione negoziale in esame, pur nel prevedere tale condizione, era strutturata non come una mera dichiarazione di intenti, ma come una stipulazione di immediata operatività, tanto è vero che è stato previsto dalle parti l'immediato versamento del 20% dell'importo concordato, non potendosi per altro verso sottacere che la stessa condizione apposta era legata a un avvenimento ricollegabile non tanto alla legittimità urbanistica dell'area, quanto piuttosto alla conferma di un determinato impegno economico, per cui si è in presenza di un atto idoneo a perpetrare ulteriormente la consumazione del reato. 12 5. Resta solo da precisare che, se è vero che l'assoluzione di MA dal reato di abuso di ufficio di cui al capo A da parte della Corte di appello è stata ultronea, non essendo formalmente contestata tale fattispecie al ricorrente (che pure è menzionato nel capo di imputazione), è altrettanto innegabile che tale statuizione non ha assunto alcun effetto pregiudizievole per l'imputato. 6. In conclusione, stante la complessiva infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi proposti nell'interesse di MA e CA devono essere rigettati, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/05/2023