Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 1
Ai fini della integrazione del reato di lottizzazione abusiva, il frazionamento di un terreno non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso, essendo sufficiente un insieme di opere che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia a scopo edificatorio in grado di conferire all'area un diverso assetto del territorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva giudicato penalmente rilevante la materiale suddivisione di un fondo attraverso la realizzazione di muretti e recinzioni per separare i singoli lotti dall'area in cui era stato abusivamente realizzato un edificio).
Commentario • 1
- 1. Lottizzazione abusiva: la prescrizione non impedisce la confisca urbanisticaLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 10 luglio 2025
Cass. pen., Sez. III, 26 agosto 2025 n. 29727 LA MASSIMA “La prescrizione del reato di lottizzazione abusiva non impedisce la conferma della confisca urbanistica, purché il giudice di merito abbia accertato, sulla base di elementi acquisiti anteriormente al maturare della causa estintiva, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. L'art. 578-bis c.p.p., pur non trovando applicazione diretta alla confisca lottizzatoria, esige che il giudice d'appello e la Corte di cassazione procedano a un effettivo accertamento di merito, che non può limitarsi al giudizio meramente negativo di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., ma deve risolversi in una positiva valutazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2014, n. 6180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6180 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 04/11/2014
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 3077
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 12415/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di AN DO, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania dell'11 ottobre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro M. Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati estinti per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza dell'11 ottobre 2013, la Corte d'appello di Catania ha - per quanto qui rileva - confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa - sezione distaccata di Avola del 1 dicembre 2011, con la quale l'imputato odierno ricorrente era stato condannato: per la lottizzazione abusiva di una porzione di terreno acquistata prò indiviso, con recinzione di tre lotti e realizzazione di un edificio, senza progetto esecutivo redatto da un professionista abilitato e senza la direzione dei lavori affidata a tale professionista, trattandosi di opere in cemento armato, senza i previsti preavvisi scritti e le previste autorizzazioni, trattandosi di opere realizzate in zona sismica;
nonché per la violazione dei sigilli posti con decreto del 25 agosto 2008, accertata, quest'ultima, il 10 marzo 2009 (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), artt. 64, 71, 93, 94 e 95; art. 349 c.p.). 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Si prospettano, in primo luogo, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta lottizzazione abusiva.
La difesa premette che nella sentenza si era espressamente esclusa ogni responsabilità da parte del notaio che aveva rogato l'atto di acquisto del 16 gennaio 2003, perché questo aveva correttamente trasferito le quote indivise;
e i giudici di secondo grado avevano ritenuto che vi fossero atti equivalenti ad un rogito notarile dai quali emergeva la destinazione a scopo edificatorio, pur in mancanza di divisioni o frazionamenti. La difesa non contesta che vi sia stata la realizzazione di un manufatto abusivo, ma sostiene che lo stesso è stato realizzato su un fondo comunque indiviso, con la conseguenza che non sarebbe configurabile la lottizzazione abusiva. In ogni caso l'attività edilizia posta in essere non sarebbe vietata dagli strumenti urbanistici e il mancato rilascio del titolo abitativo sarebbe dipeso solo dal mancato versamento degli oneri concessori. Vi sarebbe, inoltre, un travisamento dei fatti laddove la Corte d'appello avrebbe qualificato l'ingegner Caruso Antonio come tecnico comunale anziché come dirigente dell'ufficio del genio civile.
2.2. - Con un secondo motivo di doglianza, si evidenzia che l'immobile è stato posto sotto sequestro il 25 agosto 2008, con la conseguenza che alla data della sentenza d'appello (11 ottobre 2013) il termine di prescrizione quinquennale previsto per i reati contravvenzionali era già decorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - Il primo motivo di doglianza - con il quale sostanzialmente si contesta l'esistenza di un frazionamento del terreno e, conseguentemente, la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva - è manifestamente infondato.
Ai fini della sussistenza di tale fattispecie è, infatti, sufficiente che vi sia un insieme di opere che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia dei terreni a scopo edificatorio, intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, ad esempio attraverso il frazionamento dell'area stessa a scopo edificatorio. E ai fini della integrazione del reato di lottizzazione abusiva, il frazionamento di un terreno non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso (ex multis, sez. 6, 28 novembre 2013, n. 48472, rv. 257457; sez. 3, 26 ottobre 2007, n. 6080, rv. 238978). Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, attraverso la materiale suddivisione del fondo con muretti fra i comproprietari, nonché attraverso la realizzazione abusiva dell'immobile da parte dell'imputato. La stessa Corte d'appello motivatamente esclude che il mancato rilascio del titolo concessorio sia dipeso dal mancato versamento degli dei relativi oneri, perché evidenzia che esso è invece dipeso dall'evidente stravolgimento dello stato dei luoghi, in violazione del certificato di destinazione urbanistica, compiuto attraverso il materiale frazionamento dell'area, recintata dall'imputato e separata materialmente dalla restante parte del terreno acquistato in comproprietà, proprio allo scopo di realizzare abusivamente l'edificio.
3.2. - Quanto alla prescrizione dei reati, a fronte delle generiche affermazioni della difesa secondo cui la consumazione degli stessi si sarebbe arrestata con il sequestro del 25 agosto 2008, la Corte d'appello evidenzia che l'esecuzione delle opere era ancora in corso alla data del 10 marzo 2009, momento dell'accertamento dell'avvenuta violazione dei sigilli, perché successivamente al sequestro l'attività edificatoria era continuata e non si era ancora conclusa (come analiticamente riportato alle pagine 5, 7, 8 della sentenza impugnata).
4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza che trova applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione - che nel caso in esame sarebbe maturata, per i reati contravvenzionali, il 31 marzo 2014 - è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2015