Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2014, n. 6180
CASS
Sentenza 4 novembre 2014

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Ai fini della integrazione del reato di lottizzazione abusiva, il frazionamento di un terreno non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso, essendo sufficiente un insieme di opere che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia a scopo edificatorio in grado di conferire all'area un diverso assetto del territorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva giudicato penalmente rilevante la materiale suddivisione di un fondo attraverso la realizzazione di muretti e recinzioni per separare i singoli lotti dall'area in cui era stato abusivamente realizzato un edificio).

Commentario1

  • 1Lottizzazione abusiva: la prescrizione non impedisce la confisca urbanistica
    La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 10 luglio 2025

    Cass. pen., Sez. III, 26 agosto 2025 n. 29727 LA MASSIMA “La prescrizione del reato di lottizzazione abusiva non impedisce la conferma della confisca urbanistica, purché il giudice di merito abbia accertato, sulla base di elementi acquisiti anteriormente al maturare della causa estintiva, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. L'art. 578-bis c.p.p., pur non trovando applicazione diretta alla confisca lottizzatoria, esige che il giudice d'appello e la Corte di cassazione procedano a un effettivo accertamento di merito, che non può limitarsi al giudizio meramente negativo di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., ma deve risolversi in una positiva valutazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2014, n. 6180
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6180
Data del deposito : 4 novembre 2014

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