Sentenza 7 gennaio 2014
Massime • 1
In materia edilizia, il reato di lottizzazione abusiva è configurabile con riferimento a zone di nuova espansione o scarsamente urbanizzate relativamente alle quali sussiste un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione, quando l'attività edificatoria è eseguita in assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale, in quanto l'approvazione del piano di lottizzazione o di un suo equipollente, salvo diverse e specifiche indicazioni dettate dalla legge o dall'atto di pianificazione generale, si pone come condizione di legittimità per il rilascio dei singoli permessi di costruire.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
Leggi di più… - 2. Abuso d'ufficio: condannato il dirigente comunale per omessa vigilanza sull’attività ediliziaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio, integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, come richiesto dalla nuova formulazione dell' art. 323, c.p. ad opera dell' art. 16 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv. nella l. 11 settembre 2020, n. 120 , l'inosservanza, da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, del dovere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, in quanto l' art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , ne impone l'osservanza onde assicurare la conformità dell'anzidetta attività alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità fissate nei titoli abilitativi (Cassazione …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2014, n. 6629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6629 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 07/01/2014
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 2
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 39203/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino;
nei confronti di:
AT Soccorso, nato a [...] il [...];
AT NS, nato a [...] il [...];
NI NN, nata a [...] il [...];
OI RI, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza n. 63/12 del Tribunale di Avellino del 10 luglio 2012;
letti gli atti di causa, l'ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gaeta Pietro il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Avellino. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 10 luglio 2012, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal locale Gip in data 16 giugno 2012 ed avente ad oggetto due fabbricati per civile abitazione siti in agro di Solofra, disponendone la restituzione agli aventi diritto. Nel detto provvedimento era precisato che il sequestro era stato adottato nel corso di indagini connesse alla realizzazione dei citati immobili sulla base di un permesso a costruire illegittimo in quanto non preceduto da un piano di lottizzazione, ritenuto necessario in quanto la zona in questione sarebbe stata mancante delle necessarie opere di urbanizzazione;
i predetti manufatti, peraltro, sarebbero comunque illegittimi in quanto realizzati in assenza della autorizzazione paesaggistica, necessaria in quanto insistenti su area boschiva ubicata nella zona di rispetto compresa nella fascia che corre lungo l'alveo del torrente Solofrana.
Contestata è, infine, anche la violazione dell'art. 734 c.p., essendo stato distrutto l'habitat di un sito protetto. Nel motivare l'accoglimento del gravame proposto avverso il sequestro, il Tribunale osservava che, essendo l'intervento programmato volto a sostituire un fabbricato preesistente sarebbe "poco credibile" la necessità di una preventiva complessiva pianificazione, in quanto ricadente in area priva di opere di urbanizzazione.
Nè l'affermazione, volta ad avvalorare tale giudizio, secondo la quale la zona sarebbe non urbanizzata in quanto priva di parcheggi pubblici e verde attrezzato, è univoca, potendo tali infrastrutture mancare proprio in ragione della competa urbanizzazione della zona. Quanto alla natura boschiva della zona il Tribunale ritiene che essa non possa essere desunta semplicemente dalla consultazione delle carte catastali, essendo necessaria una verifica in concreto, allo stato mancante;
riguardo alla ubicazione nella zona di rispetto che protegge l'alveo del torrente Solofrana, la pubblica accusa non avrebbe prodotto documentazione a suffragio dell'affermazione del consulente di parte.
Infine, riguardo alla violazione dell'art. 734 c.p., osserva il Tribunale che è necessaria l'effettiva lesione del bene tutelato, allo stato non provata.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il competente pubblico ministero.
Ricostruita minutamente la complessa vicenda nella quale si inquadrano le indagini che hanno condotto alla adozione del provvedimento di sequestro, la ricorrente Procura censura l'ordinanza del Tribunale del riesame sostenendo che con essa si è andata a sindacare non tanto l'astratta sussumibilità del fatto contestato in un ipotesi di reato, quanto la concreta sussistenza degli elementi indizianti necessari per la adozione del provvedimento. Ancora viene censurato il provvedimento in quanto, in violazione, di legge, il giudicante supererebbe i limiti del suo sindacato incidentale, andando a compiere valutazioni che saranno, invece, proprie della successiva cognizione di merito.
Ancora, per il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe viziato non avendo riscontrato, almeno nei limiti della cognizione cautelare, la sussistenza degli estremi del reato di lottizzazione abusiva, trattandosi di una zona per la quale la possibilità di costruire tramite intervento diretto presuppone la disponibilità di un estensione di terreno pari ad almeno 3000 mq, laddove il lotto interessato dalle opere in questione è inferiore a 1500 mq. Riguardo alle altre violazioni il ricorrente rileva che, con riferimento all'intervento in zona vincolata, agli atti vi sono elementi dai quali poter inferire con la sicurezza necessaria nella attuale fase processuale che la zona si caratterizza per essere boschiva e ubicata entro il limite di 150 m dal torrente Solofrana, e come tale garantita dall'esistenza del vincolo paesaggistico. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato ed esso deve essere accolto con le conseguenti statuizioni.
Quanto ai profili di ammissibilità dello stesso, deve preliminarmente rilevarsi che, per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte Suprema (dopo Cass., Sez. Unite n. 25932 del 26.6.2008), il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Nella specie il P.M. ricorrente eccepisce appunto non un vizio logico della motivazione, bensì la presenza, fra l'altro, di veri e propri errores in iudicando nonché la carenza dei requisiti di completezza nella effettuata valutazione dell'attività di indagine espletata. Passando quindi alla valutazione del merito del gravame va evidenziato che la delibazione della vicenda in oggetto trova il suo presupposto nel fondamentale principio della pianificazione urbanistica secondo il quale non sempre il piano generale comunale può essere immediatamente attuato attraverso singoli permessi di costruire, occorrendo in taluni casi l'ulteriore mediazione di uno strumento attuativo.
Da tale principio discende che - in mancanza di specifiche indicazioni legislative o dello strumento pianificatorio generale - nelle zone di nuova espansione o comunque in quelle edificabili scarsamente urbanizzate, per la necessità di soluzioni urbanistiche unitarie e non disorganiche, il piano attuativo (e tale è anche il piano di lottizzazione) si pone come condicio sine qua non per il rilascio dei singoli permessi di costruire.
A tal riguardo osserva il giudicante che il provvedimento impugnato motiva in ordine alla non necessarietà di una preventiva pianificazione edilizia, strumentale all'eventuale rilascio dei successivi titoli abilitativi alla edificazione, sulla base del dato che l'intervento programmato si caratterizzerebbe per essere volto alla sostituzione di un fabbricato preesistente da demolire;
dato questo che fa inferire al Tribunale giudicante la circostanza che gli immobili da realizzare ricadono in area già fornita di opere di urbanizzazione.
Quanto alla mancanza di opere di urbanizzazione secondaria, quali parcheggi e verde attrezzato, come dati sintomatici della insufficiente urbanizzazione del sito in questione, il Tribunale da di tali emergenze una lettura che, oltre ad essere priva di qualsivoglia riscontro, appare talmente viziata dal punto di vista da apparire, sotto il profilo motivazionale, come inesistente: afferma, infatti, il Tribunale che tal mancanza potrebbe essere dovuta alla piena saturazione urbanistica del luogo che, non avrebbe permesso l'impianto di tali strumenti, peraltro necessari.
Tali argomenti appaiono del tutto insufficienti a sostenere la decisione assunta, sì da trasmodare nella violazione di legge per difetto di motivazione.
Invero la giurisprudenza della Corte ha più volte affermato che non è configurabile la lottizzazione soltanto nell'ipotesi di costruzioni eseguite all'interno di una zona già completamente dotata di opere di urbanizzazione, sicché, per effetto della costruzione, non sorga la necessità di eseguirne altre, mentre se aree di notevole estensione non comprese in un centro abitato, anche se fornite di alcune opere di urbanizzazione, siano divise in lotti a scopo di sfruttamento edilizio, la lottizzazione ricorre essendo facilmente prevedibile un sensibile incremento degli abitanti nelle zone stesse. L'incompletezza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non permette di qualificare la zona interessata come quartiere stabilizzato e completo e, pertanto, ai fini dell'edificazione, è necessaria l'approvazione di un previo piano di lottizzazione (Corte di cassazione, Sez. 3 penale, 22 gennaio 2003, n. 3074). Si è, al riguardo, ulteriormente precisato che in materia edilizia, mentre il reato di lottizzazione abusiva deve escludersi con riferimento a zone completamente urbanizzate, lo stesso è configurabile sia con riferimento a zone assolutamente inedificate, sia con riferimento a zone parzialmente urbanizzate in cui (come appare avvenire nel caso che interessa, relativamente al quale lo stesso provvedimento impugnato allude alla esistenza di uno iato spaziale fra la zona in questione ed il centro abitato di circa un chilometro) sussista un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere d'urbanizzazione (Corte di cassazione, sezione 3 penale, 2 ottobre 2008, n. 37472). Nè vale ad escludere, tanto più nella presente sede cautelare la astratta sussumibilità del fatto contestato nel paradigma penale la circostanza che la zona possa essere pur servita da talune strutture, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte, in tema di reati edilizi ed urbanistici, la lottizzazione abusiva è configurabile, in difetto di pianificazione attuativa, anche in quelle zone ove preesistono opere di urbanizzazione proporzionalmente insufficienti, sia qualitativamente sia quantitativamente, a soddisfare i bisogni abitativi dei residenti, presenti e futuri (Corte di cassazione, Sez. 3 penale, 20 marzo 2008, n. 12426). Ritenuta, pertanto, la necessità della preesistenza di un piano di lottizzazione adeguatamente assentito, nessun rilievo ha il fatto che gli indagati fosse forniti di permesso a costruire posto che risulta assai dubbia in questa fase cautelare la legittimità di tale permesso.
Quanto agli altri motivi di ricorso formulati dal Pm di Avellino, osserva la Corte che, riguardo alla violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142, lett. g), a fronte di una documentazione pubblica da cui risulta la natura boschiva della zona, e come tale, pertanto, tutelata, non vi è la necessità di svolgere ulteriori accertamenti a dimostrazione di siffatta natura, tanto più in sede cautelare;
analogo ragionamento vale per la violazione della lettera g) della medesima disposizione.
Infine riguardo alla violazione dell'art. 734 c.p. l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale la zona interessata non avrebbe particolare pregio naturalistico o paesaggistico, funzionale alla dedotta insussistenza del fumus del reato in questione è palesemente contraddetta dalla sussistenza dei predetti vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004. L'ordinanza impugnata deve, in conclusione, essere annullata, con rinvio al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, perché riesamini la fattispecie concreta, facendo applicazione dei principi sopra riferiti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Avellino. Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014