Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 1
In tema di attività edilizia, anche i locali interrati devono essere computati ai fini volumetrici, perché detto calcolo deve essere effettuato, salvo che non viga un'espressa disposizione contraria, con riferimento all'opera in ogni suo elemento, ivi compresi gli ambienti seminterrati ed interrati funzionalmente asserviti, giacché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull'assetto del territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico e tali sono pure i piani interrati cioè sottostanti al livello stradale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/1999, n. 11011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11011 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIAMMANCO Pietro Presidente del 9.7.99
1. Dott. RAIMONDI Raffaele Consigliere SENTENZA
2. " IN IN " N.2753
3. " OR IG " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N. 17517/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da AR IC n. a Piacenza il 30 gennaio 1913 AB CO n. a Ponte dell'Olio (PC) il 17 aprile 1946 e NC MA n. a Travo il 4 maggio 1952 avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 6 ottobre 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. De Nunzio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio
Uditi difensori ELISEO ROSSI E PAOLO FIORI DI PIACENZA che hanno insistito nei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
AR PE, TR IN e AN MA hanno proposto separati ricorsi per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, emessa in data 6 ottobre 1998, con la quale venivano condannati per il reato di costruzione abusiva deducendo quali motivi comuni l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 31 l. n.457 del 1978, dell'art. 9 l. n. 122 del 1989 e dell'art. 2 comma 60 l. n. 662 del 1996 come modificato dall'art.11 l. n. 135 del 1997, poiché le opere eseguite in un preesistente vasto locale interrato, adibito ad autorimessa di macchine agricole ed autovetture, non dovevano essere assentite con concessione edilizia, in quanto dovevano essere inquadrate nella nozione di restauro e risanamento conservativo, mentre non assumeva alcun rilievo l'ampliamento dei locali, giacché erano interrati e non costituivano volumetria, e perché, comunque, si trattava di parcheggi, realizzabili anche in area di pertinenza dell'immobile e conformi alle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Travo, che consentono la edificazione di parcheggi nel sottosuolo per auto e macchine agricole nella zona E, sicché era possibile ottenere un'autorizzazione gratuita o iniziare la costruzione in seguito a d.i.a., la manifesta illogicità della motivazione in contrasto con acquisizioni probatorie e con affermazioni contenute nella sentenza di primo grado e caratterizzata da formule assertive ed apodittiche, ed il AN, con motivo ad esso particolare, deduceva pure l'omessa assunzione di una prova decisiva consistente in una perizia per verificare l'originaria consistenza delle strutture e la reale natura delle modifiche apportate e la violazione dell'art. 26 l. n. 47 del 1985, poiché si trattava "pressoché esclusivamente di opere interne al sotterraneo", e la derubricazione del reato in quello contemplato alla lettera a) con estinzione dello stesso per prescrizione. Con memoria, depositata il 23 giugno 1999, PE AR e MA AN richiedevano l'estinzione della contravvenzione contestata in base alla speciale causa estintiva di cui agli artt. 13 e 22 l. n. 47 del 1985, poiché era stata rilasciata dal Comune di Travo concessione in sanatoria in data 4 giugno 1999, ritirata il successivo 21.
Motivi della decisione
La trattazione delle censure mosse alla decisione dei giudici felsinei deve essere effettuata, seguendo un ordine differente rispetto all'iter argomentativo dei ricorsi principali e della memoria, giacché i vizi procedurali addotti non avrebbero alcun rilievo ove fossero fondati i motivi attinenti alla qualificazione giuridica dell'intervento edilizio e sussistesse la speciale causa estintiva invocata con la recente produzione documentale, pur se il preteso difetto di motivazione deve essere apprezzato in via preliminare per delimitare il compito del giudice di legittimità anche ai fini di fornire adeguata risposta alle lagnanze concernenti la violazione della normazione urbanistica.
A tal proposito, poiché esula dai poteri del giudice di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo detta valutazione riservata al giudice di merito, la Corte di Cassazione deve accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. sez. un. 25 ottobre 1994 n. 19, De Lorenzo rv. 199391 e Cass. sez. un. 29 gennaio 1996 n. 930, Clarke rv. 203428) nei limiti stabiliti dall'art. 606 lett. e) c.p.p. cioè se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato.
Ed invero la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente , dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato", sicché il giudice di merito dovrebbe evidenziare con completezza il fatto poiché questa esposizione consente al giudice di legittimità di valutare la congruità e la logicità della motivazione e di evincere in modo perfettamente aderente alla realtà degli accadimenti, le affermazioni di diritto, che regolano la fattispecie concreta.
Peraltro la dettagliata descrizione del fatto non è l'unico mezzo per valutare la sussistenza dei vizi di motivazione, giacché l'esigenza della completezza deve essere bilanciata dalla necessità di una coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione per rispondere a criteri di efficienza e di rapida definizione dei giudizi.
Inoltre il riferimento "al testo del provvedimento impugnato" non deve essere inteso con riguardo esclusivo al dato cartolare, ma riguarda la possibilità di considerare solo le argomentazioni svolte con le prove ivi indicate pure attraverso un mero richiamo ad alcuni atti del procedimento, limitando soltanto i poteri di accertamento del giudice di legittimità in conformità al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi.
È noto, poi, che, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. III 5 marzo 1997, Capuzzo), il giudice di appello non è tenuto a prendere in esame tutte le argomentazioni difensive che non siano tali da incidere sulla forza probante delle ragioni fondamentali poste a base del proprio convincimento, in quanto la motivazione della decisione si integra in un tutto organico ed omogeneo con quella della sentenza di primo grado, giacché entrambe le pronunce, fondendosi, si completano a vicenda, confluendo in un risultato inscindibile a cui occorre far riferimento per sindacare i vizi motivazionali deducibili in Cassazione (cfr. Cass. sez. III 23 aprile 1994, Scauri fra tante). Pertanto, nel procedere alla ricostruzione dell'intervento edilizio posto in essere e ritenuto dal giudice di appello l'unico per cui è necessaria la concessione edilizia, questa Corte può soltanto fondarsi sulla ricostruzione fattuale effettuata dai giudici di merito, sulle questioni pacifiche e sulle ammissioni dei ricorrenti contenute nelle impugnazioni, mentre non può considerare, poiché sono inammissibili in sede di legittimità, tutti quei riferimenti alla situazione preesistente ed allo stato dei luoghi ed alla loro descrizione (cfr. pagg.
2-4 e 9-10 del ricorso proposto dal AR;
pagg.
1-3 di quello del TR e pagg.
5-8 dell'altro del AN), basati sulle risultanze istruttorie e sui documenti, non compulsabili da questa Corte, se non nelle limitate ipotesi in cui è dedotto un vizio procedurale specifico, diverso da quello motivazionale, oppure si deve applicare l'art. 129 c.p.p.. Ciò posto, bisogna, innanzitutto, rilevare che la sussunzione degli interventi effettuati in quelli di ristrutturazione edilizia e di restauro e risanamento conservativo è spesso effettuata attraverso la particellizzazione dei lavori eseguiti che singolarmente considerati sono stati ritenuti dai giudici di legittimità, amministrativi oppure ordinari, rientranti in quelli di manutenzione straordinaria e/o risanamento conservativo.
Infatti la ristrutturazione edilizia in generale comprende il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, volti a trasformare l'organismo edilizio preesistente con la realizzazione di un edificio in tutto o in parte diverso, il quale, però, deve rimanere il medesimo per forma, volume ed altezza, onde è estranea a detta categoria la creazione di nuovi volumi sia in ampliamento sia in soprelevazione, esclusi quelli c.d. tecnici (cfr. Cons. Stato sez. V 26 febbraio 1992 n. 143 cui adde Cons. Stato sez. V 21 febbraio 1994 n. 112 e Cons. Stato sez. V 11 maggio 1998 n. 552 nonché ex plurimis Cass. sez. III 31 luglio 1998 n. 1898, Manfredini ed altro rv. 211557 fra le più recenti), sicché, nella fattispecie, assume particolare rilievo pure la discussione circa la computabilità fra i volumi di quelli interrati. Ed invero è pacifica, per stessa ammissione di alcuni ricorrenti (cfr., seppure in modo dubitativo, pag. 6 ricorso presentato dal AR e pag.6 di quello del AN), l'ampliamento dei volumi e delle porte di ingresso, mentre sono accertati dal Pretore l'affioramento del tratto superiore del muro degli stallini e rimesse costituito da "muretti", il rifacimento in calcestruzzo di tutto il solaio, la sostituzione dei pilastri, eseguiti in calcestruzzo e con una trave di collocamento, il consolidamento di tutta la parte esterna del sotterraneo con realizzazione di spalle di cemento armato e rinnovazione della muratura in sasso esterna.
Inoltre "dai disegni sequestrati" presso lo studio dell'arch. AN "'lo stato attualè del 'piano interrato' (e) lo 'stato finale'... (presentavano) significative differenze. Oltre alle differenti larghezze delle aperture, infatti, si evidenzia come il locale fosse stato significativamente ampliato nella parte retrostante il vecchio muro poi sostituito dai pilastri in calcestruzzo, nonché modificato, tramite realizzazione di un vano prima non esistente e demolizione di un muraglione interno preesistente" (cfr. fol. 189 e fol. 191-192 fasc. I^ grado sentenza del Pretore).
A tal riguardo al fine di maggiormente chiarire la nozione in parola, come definita dall'art. 31 lett. d) l. n. 457 del 1978, l'organismo edilizio sul quale si effettuano gli interventi deve rimanere il medesimo per forma, volume ed altezza, giacché la ristrutturazione comporta interventi relativi al ripristino o alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di elementi nuovi e di impianti, sempre nel rispetto della cultura e dell'organizzazione urbanistica delle unità immobiliari (Cons. Stato sez. V 26 febbraio 1992 n. 143 cit.). Infatti, secondo uniforme dottrina e giurisprudenza (Cass. sez. III 18 maggio 1994 n. 1054, Antolini rv.197635, cui adde Cass. sez. III 26 maggio 1994 n. 6197, Greco ed altro rv. 197691 e soprattutto Cass. sez. VI 20 giugno 1997 n. 5987, P.G. in proc. Coco rv. 208162), nei casi di risanamento conservativo è necessario che l'edificio rimanga identico nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e formali, anche quando si proceda al rifacimento parziale dei muri perimetrali ed alla rinnovazione del tetto, essendo necessario lasciare inalterate le strutture anche interne dell'edificio (Cass. sez. III ud. 25 novembre 1981 dep. 19 febbraio 1982 n. 1776, Ferrari rv. 152381).
Ed invero l'intervento di restauro o di risanamento conservativo, assentibile con mera autorizzazione o con denunzia di inizio lavori, per differenziarsi da quello di ristrutturazione edilizia, per il quale è necessaria la concessione edilizia, presuppone che rimangano intatte le strutture portanti del manufatto e che non intervengano modificazioni degli elementi tipologici, formali e strutturali della costruzione, mentre, a differenza della manutenzione straordinaria, non deve trattarsi di singoli interventi edilizi, bensì di una serie di opere, coordinate tra loro in base ad un progetto unitario, riferite all'intero edificio, globalmente inteso e tali da adempiere alla funzione di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale senza, però, immutare gli elementi essenziali tipologici, formali e strutturali, secondo quanto affermato anche in alcune perspicue decisioni dei giudici di legittimità amministrativi (Cons. Stato sez. V 17 dicembre 1996 n. 1551 e sez. V n. 807 del 1994 cit.). Inoltre per meglio delimitare i connotati di questo intervento deve precisarsi che elementi tipologici dell'edificio sono quei caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle varie classificazioni edilizie ed alle prescrizioni dello strumento urbanistico, mentre quelli formali attengono alle caratteristiche relative alla disposizione dei volumi, delle rifiniture particolari, della sagoma e del prospetto tali da distinguerlo ed inquadrarlo in modo peculiare, costituendo "l'immagine caratteristica dell'edificio", ammettendo solo un minimo incremento volumetrico esclusivamente per impianti ed opere accessorie, tese a recuperare e valorizzare l'uso dell'immobile, e quelli strutturali si riferiscono ai materiali che lo compongono anche non riguardanti la struttura portante e l'aspetto esteriore del manufatto (ex. gr. muratura in pietrame, tetto in coppi e struttura portante in mattoni e malta cementizia).
Orbene sarebbe sufficiente rilevare che le modificazioni del muro esterno rilevate dal Pretore "sostituiscono e modificano la scarpata, che altrimenti vi sarebbe con ben diversa conformazione" e che "lo sfogo in orizzontale" è rappresentato da "una vasta muratura esterna, lunga molti metri ed alta, così che vi si aprono finestroni e... due grandi porte di accesso" e la realizzazione di "un adeguato tracciato stradale" (cfr. sentenza impugnata) per escludere che si tratti di meri interventi di restauro e risanamento conservativo, secondo quanto ritenuto esattamente da entrambi i giudici di merito. Peraltro non è esatto che i vani interrati non abbiano rilevanza urbanistica e non siano computabili ai fini della volumetria. Ed invero la giurisprudenza del giudice di legittimità penale è uniforme nel ritenere necessaria la concessione edilizia per edificare costruzioni interrate (cfr. Cass. sez. III 16 marzo 1988, Farris, Cass. sez. III 22 giugno 1983, Bregoli e Cass. sez. III 3 maggio 1978, Bassino tutte in Cass. pen. 1989, 883 m. 815; 1984, 2257 m. 1566 e 1979, 955 m. 1029) e computabile detto volume (cfr. da ultimo Cass. sez. III 14 luglio 1997 n. 6875, Ciotti ed altri rv. 208434) giacché il predetto calcolo deve essere effettuato, salvo che non viga una espressa e Particolare disposizione contraria, con riferimento all'opera in ogni suo elemento, ivi compresi gli ambienti seminterrati ed interrati funzionalmente asserviti, poiché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio, che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull'assetto del territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico e tali sono pure i pieni interrati cioè sottostanti il livello stradale.
Variegate posizioni, invece, sono assunte dalla giurisdizione amministrativa, di legittimità e di merito, sicché è possibile distinguere due filoni fondamentali, all'interno dei quali emergono indirizzi con posizioni diverse.
Il primo, un tempo prevalente, ma ora oggetto di attenta revisione critica, esclude dal calcolo della volumetria i locali interrati a meno che una differente disciplina non risulti dalla normazione urbanistica comunale (cfr. Cons. Stato sez. V 15 febbraio 1977 n. 127; sez. V 23 ottobre 1985 n. 358; Cons. Stato sez. V 21 ottobre 1991, Cons. Stato sez. V 8 marzo 1994 n. 142 in Foro amm. 1994, I, 450 e 17 novembre 1994 n. 1305 tutte le altre rispettivamente in Cons. Stato 1977, I, 106; 1985, I, 1135; 1991, I, 1487 e 1994, I, 1305).
Alcune di queste pronunce affermano questo assunto con il mero richiamo di un precedente, mentre altre lo giustificano in virtù della considerazione che, mancando disposizioni legislative relative alle costruzioni interrate, opererebbe in via suppletiva la normativa comunale, sicché per tale ragione il regime di dette opere ai fini volumetrici e del computo dell'indice di edificabilità sarebbe rimesso all'autonomia comunale.
Un simile approdo non appare condivisibile perché il fondamento del potere normativo di un ente locale non può essere costituito semplicemente da una pretesa lacuna sul piano legislativo. Peraltro detto orientamento prevede una serie composita di precisazioni in quanto chiarisce innanzitutto che si deve trattare di volumi totalmente interrati, giacché ove i locali solo in parte siano interrati, occorre considerare la costruzione nella sua globalità e calcolare tutti i volumi e non solo quelli affioranti (Cons. Stato sez. V 20 dicembre 1985 n. 482 in Cons. Stato 1985, I, 1583), sicché, nella fattispecie in esame, la presenza di muri e muretti esterni e di aperture e finestroni ne comporta il computo. Inoltre dovrebbero costituire parti integranti del volume dell'edificio, qualora implichino un autonomo carico urbanistico e siano destinati alla stabile permanenza dell'uomo (Cons. Stato sez. V. 19 maggio 1998 n. 626 in Cons. Stato 1998, I, 885, costituente la linea evolutiva avanzata di detto indirizzo, poiché ritiene rilevante "sotto il profilo urbanistico" quello costruito sotto il livello stradale o del piano naturale di campagna e "parte integrante" dell'edificio), introducendo un concetto molto labile e di difficile determinazione qual è quello di rilevanza urbanistica della costruzione.
Il perfezionamento di detto indirizzo, poi, si precisa con riferimenti alla situazione f attuale, costituenti elementi in cui esiste una certa discrezionalità valutativa, quali la consistente entità (cfr. T.a.r. Campania sez. Salerno 1 febbraio 1989 n. 8 in Tar 1989, I, 1429) o l'alterazione dell'originario piano di campagna (Cons. Stato sez. V 4 agosto 1986 n. 390 e sez. II 15 novembre 1989 n. 600) oppure la necessità di utilizzare infrastrutture o servizi, anche se preesistenti (T.a.r. Toscana sez. II 14 dicembre 1991 n. 668 in Tar 1992, I, 720). Orbene, nella fattispecie concreta, risulta dalle descrizioni contenute nelle sentenze dei giudici di merito su riferite almeno l'allargamento se non la creazione, di una strada, l'ampiezza dell'opera e l'esecuzione di opere di sbancamento per farlo riemergere, sicché potrebbe Persino ritenersi alterato l'originario piano di campagna, pur se è sufficiente il verificarsi degli altri due fatti, emergenti in maniera incontrovertibile. I numerosi distinguo operati da questo filone giurisprudenziale, che configura quasi una rilevanza urbanistica "attenuata" dei locali interrati e l'omessa considerazione della disciplina legislativa contenuta nella legge n. 10 del 1977 in particolare artt.1, 4, 5 e 9 dimostrano la difficoltà di ritenere praticabile una simile impostazione.
Pertanto appare condivisibile l'altro filone, secondo cui anche i locali interrati sono soggetti alla disciplina urbanistica ed edilizia e vanno computati nella volumetria dell'edificio, onde è necessaria la concessione edilizia con il rispetto degli indici e degli standards urbanistici e l'eventuale pagamento degli oneri (cfr. Cons Stato sez. V 4 maggio 1979 n. 218 e sez. V 29 ottobre 1985 n. 542 in Cons. Stato 1979, I, 918 e 1985, I, 1140; Cons. Stato sez. II 13 marzo 1985 n. 353 in Foro amm. 1985, I, 1434 cui adde Cons. Stato sez. V 10 aprile 1991 n. 486 ivi 1991, I, 1095). Infatti questo orientamento, seppure presenta un iter motivazionale diversificato in vari aspetti e specificazioni, si fonda su elementi normativi specifici (artt. 1, 4, 5 e 9 l. n. 10 del 1977) oppure su nozioni consolidate quale quella di volume tecnico (cfr. T.a.r. Campania sez. Napoli sez. III 9 luglio 1991 n. 164 in Tar 1991, I,
3121), unico elemento non computabile ai fini volumetrici. Inoltre le n.t.a. del P.R.G. vigente dal 1977 all'11 aprile 1995 e quelle della variante adottata con delibera n. 82 del 21 giugno 1989,nonché quelle attualmente in vigore in seguito alla delibera regionale n. 1308/95, includono nel calcolo volumetrico tutti i piani fuori ed entroterra (cfr. art. 6 n.t.a. P.R.G. 1977; art. 9 n.t.a. variante del 1989 solo adottata ed art. 9 di quelle del P.R.G. del 1995), giacché individuano il volume del fabbricato nella "somma dei prodotti delle superfici utili di ogni piano per le relative altezze lorde (misurate da pavimento a pavimento o da pavimento a soffitto nel caso dell'ultimo piano abitabile).
È vero che le disposizioni richiamate nel definire la superficie utile quale somma di quella lorda di tutti i piani "fuori ed dentro terra" espressamente escludono "le autorimesse sotterranee e al piano terra e relativi collegamenti verticali", ma ne limitano la non computabilità ad uno specifico rapporto diversamente previsto "nella misura non superiore a 1,5 mq ogni 20 mc di costruzione" (n.t.a. del P.R.G. del 1977) oppure ogni 6 mq/Su e purché non esterne all'edificio principale (n.t.a. del 1989 e del 1995), onde detta eccezione non è applicabile alla fattispecie in esame per le espresse condizioni limitative non sussistenti, poiché neppure i ricorrenti hanno richiamato detto rapporto, mentre i giudici di merito hanno rilevato le circostanze dell'edificazione esterna all'edificio principale per una volumetria considerevole. Peraltro la previsione di una eccezione con ulteriori penetranti limitazioni dimostra come quel Comune abbia voluto notevolmente circoscrivere i casi in cui piani od opere interrate esulano dal computo volumetrico.
Orbene, sulla base di tutte queste considerazioni sia per espressa previsione delle n.t.a. degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, del comune di Travo sia per il pacifico ampliamento della costruzione interrata (vedi supra) si deve computare la predetta volumetria, sicché l'intervento deve essere inquadrato nella ristrutturazione edilizia, per cui necessita di concessione, anche non considerando il complesso edilizio nel suo insieme come necessariamente occorre effettuare per la nozione globale di costruzione.
Nè vale richiamare la legislazione regionale ed in particolare l'art. 36 della legge n. 47 del 1978 interamente sostituito dall'art. 29 della legge n. 23 del 1980,perché, a parte la disciplina adottata per un ambito territoriale determinato (zone culturali ambientali) in cui non ricade l'area oggetto di intervento, la nozione fornita di ristrutturazione edilizia, addirittura, per quella zona particolare esclude l'incremento. del volume e delle altezze preesistenti, sicché, ove fosse applicabile questa normativa, in una "normale zona agricola", ne discenderebbe, persino, la qualificazione delle opere come costituenti una costruzione ex novo con decisive conseguenze in ordine all'invocata applicabilità di diversi regimi semplificati per specifici interventi.
Peraltro, ritenuta sulla base di espressi richiami normativi (art. 4, ottavo, decimo, quindicesimo e ventesimo comma l. n. 493 del 1993 come sostituito dall'art. 2 comma 60 della legge n. 662 del 1996 ed art. 6 secondo comma lett. f) l. n. 127 del 1997) la sopravvivenza dell'istituto dell'autorizzazione edilizia alla c.d. denuncia legittimante o d.i.a. ex legibus n. 241 del 1990 e n. 662 del 1996, non appare richiamabile la disciplina delle pertinenze. Ed invero, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. fra le prime Cass. sez. III 3 luglio 1984, Pizzeghello e di recente Cass. sez. III 6 aprile 1995, Cadoppi), la nozione di pertinenza urbanistica è differente da quella civilistica, si fonda su elementi oggettivi, quali la modesta dimensione e rilevanza economica, traibili anche dalla normativa catastale, comporta l'impossibilità del manufatto di essere suscettibile di una pluralità di destinazioni ed utilizzazioni autonome, si applica solo all'edilizia residenziale, secondo il chiaro dettato della legge n.94 del 1982 (Cass. sez. III 2 febbraio 1998 n. 3746, P.M. in proc. Lionetti rv. 209655), e necessita di un nesso funzionale e strumentale con l'opera principale.
Nella vicenda in esame, invece, la costruzione eseguita non appare di esigua mole, è funzionalizzata pure al ricovero di attrezzi e mezzi agricoli, sicché appare connessa con l'impresa e non ha carattere esclusivamente residenziale, è suscettibile di una pluralità di utilizzazioni tanto è vero che gli stessi ricorrenti ne affermano l'originaria destinazione a stallini e ricovero attrezzi agricoli ed ora ad autorimessa, propugnandone una compatibilità di destinazione d'uso, sul cui mutamento questa Corte non può pronunciarsi per la sintetica imputazione che espressamente non contesta questo fatto e per la d poca attenta valutazione, unitaria degli interventi effettuata dai giudici di merito, che hanno seguito, la tesi particellizzante dei difensori.
Esclusa la possibilità di inquadrare l'intervento nella nozione di pertinenza urbanistica, elaborata in maniera uniforme anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato sez. V 3 luglio 1995 n. 1004 in Foro amm. 1995, 1510 e T.a.r. Lombardia sez. Milano 23 maggio 1991 in Tar 1991, I, 1289 fra tante), non può neppure essere sussunto nel concetto di opere interne sia come regolato dall'art. 26 l. n. 47 del 1985 sia quale emerge dalla c.d. denuncia d'inizio lavori ex lege n. 662 del 1996 per l'assorbente ragione che esistono costruzioni esterne ("vasta muratura esterna lunga molti metri ed alta, così che vi si aprono finestroni e soprattutto due grandi porte di accesso"). Peraltro, risolta in maniera positiva la questione circa la compatibilità delle due normative sia per il carattere alternativo della d.i.a. sia per le differenze esistenti tra i precetti rilevabili in virtù di un semplice raffronto, l'intervento nella sua complessità, pur non valutato come invece è necessario nel suo insieme cioè con il rapporto di funzionalità con gli altri e con i vari servizi, non rientra in quelli ex art. 26 l. n. 47 del 1985, poiché i finestroni e l'allargamento delle porte modificano la sagoma ed il prospetto (per le relative nozioni vedi Cass. sez. III 15 luglio 1994 n. 8081, Soprani rv. 200121), mentre in base alla lettera e) dell'art. 4 l. n.493 del 1993 come sostituito dall'art. 2 comma 60 l. n. 662 del 1996 con l'ulteriore integrazione apportata dalla legge n. 135 del 1997, oltre alle già indicate modifiche degli elementi esterni su indicati, le opere effettuate non riguardano "singole unità immobiliari", indipendentemente dalla risoluzione, della "vexata questio" dell'individuazione delle prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative, difficilmente riscontrabili in "una normale zona agricola", z.t.o. in cui è stato effettuato l'intervento edilizio, in esame.
Quest'ultima osservazione già toglierebbe rilevanza alla possibilità di invocare la disciplina della d.i.a. contemplata per i parcheggi alla lettera h) del settimo comma del novellato art.
4. n. 493 del 1993.
Tuttavia, poiché occorre affrontare la tematica circa l'inquadrabilità dell'intervento nella disciplina prevista dall'art. 9 secondo comma l. n. 122 del 1989 come modificato dall'art. 17 comma 90 l. n. 127 del 1997 (cfr. di recente in generale sul punto Cass.
sez. III ud. 10 maggio 1999 dep. 18 giugno 1999, Cimini e Franchi in corso di massimazione), appare opportuno procedere ad un'unitaria trattazione, per evidenziare le diversità dei due regimi, ed ad un'analisi ermeneutica sistematica degli stessi.
A tal proposito, prima dell'entrata in vigore della legge n. 122 del 1989, il regime semplificato applicabile ai parcheggi era quello contemplato dall'art. 7 della legge n. 94 del 1982, relativo alle pertinenze con tutti i limiti, non solo quantitativi, derivanti da una simile disciplina in virtù della nozione accolta da uniforme giurisprudenza, amministrativa ed ordinaria, di "pertinenza urbanistica" distinta da quella civilistica, nonostante nella specie, esistesse l'espresso richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 26 1. n. 47 del 1985, riferito esclusivamente al settore civile. Pertanto la normativa predisposta dalla legge n. 122 del 1989, sotto la spinta emergenziale della necessità di reperire spazi privati o pubblici di sosta in modo da decongestionare il traffico soprattutto nelle metropoli, ha carattere speciale, sicché è riferibile ai soli tipi di opere ed interventi espressamente considerati e non è suscettibile di interpretazione analogica.
Il regime previsto, logicamente diversificato, attiene sia ai parcheggi privati sia pubblici ed agli edifici preesistenti e nuovi, sicché, essendo necessaria la concessione edilizia per edificare autorimesse in nuovi fabbricati (cfr. Cons. Stato sez. V 22 giugno 1998 n. 921 in Cons. Stato 1998, I, 1753 relativa a realizzazione di un parcheggio con un intervento di ristrutturazione edilizia e T.a.r. Lazio 14 marzo 1994 n. 283, in Tar 1994, I, 1915 fra tante), nella fattispecie, occorre riferirsi soltanto alla disciplina stabilita per quelle private da effettuare in edifici preesistenti. Al riguardo l'art. 9 primo e secondo comma l. n. 122 del 1989, nella sua originaria formulazione, prevedeva per "i proprietari di immobili" la possibilità di realizzare "nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali sitì al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche, in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi", restando "in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale". "L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti... è soggetta ad autorizzazione gratuita. Pertanto, poiché il giudice d'appello ha escluso che la zona sia sottoposta a vincolo paesaggistico ed ha affermato trattarsi di una "zona agricola normale" senza alcuna particolare prescrizione da parte delle n.t.a. del P.R.G., le questioni, pur avanzate in dottrina e giurisprudenza, circa l'ambito di applicazione dell'eccezione al regime speciale e, per quanto attiene alla d.i.a., ad uno dei presupposti applicativi, non interessano.
Nell'esegesi dell'originaria formulazione del comma primo della disposizione in esame dottrina e giurisprudenza hanno affrontato in modo particolare le problematiche relative alla definizione degli edifici preesistenti, all'ambito di applicazione della disciplina in ordine alle diverse destinazioni di piano ed alla localizzazione degli interventi.
Pertanto, poiché la prima tematica è rimasta invariata nel tempo, nonostante le modificazioni apportate alla disciplina, sarebbe sufficiente accedere a quella dottrina e giurisprudenza quasi uniforme (vedi anche Cons. Stato sez. V 3 giugno 1996 n. 621 in Cons. Stato 1996, I, 1869 con riferimento ad edifici nuovi e T.a.r. Toscana 28~agosto 1993 n. 268 in Foro amm. 1994, I, 151), secondo cui presupposto comune del regime speciale e derogatorio predisposto è la realizzazione di opere ed interventi a sè stanti e non nel contesto di altre opere o interventi (ex. gr. in occasione di ristrutturazioni o di risanamenti conservativi), per eliminare in nuce l'applicabilità di questa disciplina alla fattispecie, giacché gli altri interventi posti in essere, in una coordinata visione, avrebbero richiesto pure la concessione edilizia, ma, almeno, secondo la magnanima pronuncia della Corte felsinea, costituiscono interventi di restauro e risanamento conservativo.
Infatti, secondo quanto obliterato dal giudice bolognese, esiste in diritto urbanistico un principio generale, in base al quale il regime dell'intervento deve essere qualificato in virtù di una complessiva considerazione, per cui opere di per sè assoggettate ad autorizzazione, se realizzate nel contesto di opere assentibili con concessione, devono rientrare in questo provvedimento (principi della valutazione unitaria e globale della costruzione e dell'assorbimento dell'autorizzazione nella concessione).
Peraltro, ad identica conclusione si perverrebbe ove si seguisse quella voce della dottrina, secondo cui gli edifici preesistenti sono quelli completati nelle rifiniture e nelle opere interne, giacché è pacifico che l'intervento complessivo è stato attuato in contemporanea agli altri.
Ma l'inapplicabilità di detto regime discenderebbe pure, ove si accedesse a quella autorevole dottrina, che, poiché fa emergere soprattutto il vincolo con preesistenti unità immobiliari, circoscrive l'ambito di applicazione della disciplina derogatoria all'edilizia residenziale, intesa in senso restrittivo con riguardo soltanto a quella abitativa.
Tuttavia una simile interpretazione contrasta con la "ratio legis", e non tiene conto dell'utilizzazione di vari termini quali immobili e fabbricati, il cui significato è onnicomprensivo, mentre non si comprenderebbe perché non sia ammissibile l'esecuzione di un parcheggio sotterraneo in un edificio preesistente adibito a centro commerciale o ad industria, in quanto le finalità, della legge sarebbero egualmente soddisfatte.
Peraltro il riferimento a singole unità immobiliari e la caratteristica del vincolo di pertinenzialità, che ha indotto parte della dottrina e della giurisprudenza (T.a.r. Campania sez. II 15 settembre 1997 n. 2289 in Tar 1997, I, 1895 e Cons. Stato sez. V 22 marzo 1995 n.451 ivi 1995, 608) a richiedere un'espressa indicazione delle stesse e/o a limitare la possibilità di detti spazi entro gli indici stabiliti dall'art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942 come modificato dalla legge in parola (cfr. T.a.r. Lombardia Milano sez. II 24 febbraio 1992 n. 139), potrebbero già deporre per l'inapplicabilità della disciplina all'intervento in concreto posto in essere, poiché relativo ad una pluralità di destinazioni (abitativa e collegata all'impresa agricola) e di unità immobiliari senza, però che risulti approfondito il rispetto del citato norma. Pertanto questo difetto di accertamento della scarna, benevola e priva di soddisfacenti cognizioni in materia urbanistica, decisione della Corte d'appello induce questo collegio a tralasciare questo aspetto, nonostante risultino dalle pronunce dei giudici di merito le molteplici destinazioni e le diverse unità immobiliari edificate. Ulteriore carenza di un requisito richiesto dall'originaria formulazione dell'art. 9 l. n. 122 del 1989 si rinviene nella realizzazione del parcheggio in area esterna, pur se adiacente alle altre costruzioni.
A tal proposito, la dottrina e la giurisprudenza dei giudici di legittimità e di merito amministrativi appare divisa, giacché alcuni ammettono la realizzazione pure in aree esterne attraverso un'interpretazione estensiva (si reputa) dell'art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942 (cfr. Cons. Stato sez. V 3 luglio 1995 n. 1007 in Riv.
giur. ed. 1995, I, 853 cui adde Cons. Stato sez. IV 3 febbraio 1992 n. 140), mentre altri (Cons. Stato. sez. II 1 giugno 1994 n. 538/94 in Cons. Stato 1994, I, 993 e T.a.r. Sicilia sez. II Catania 18 dicembre 1992 n. 1046 in Giur. amm. sic. 1993, 206) ritengono applicabile questo regime speciale per la natura derogatoria della norma ad una disciplina generale soltanto in relazione ai parcheggi caratterizzati dall'ubicazione all'interno dei fabbricati o nel sottosuolo degli stessi, in quanto il riferimento all'art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942 non appare congruo poiché relativo allo standard dei parcheggi necessario per le nuove costruzioni e perché non si sarebbe in presenza di un'interpretazione estensiva, ammissibile pure in presenza di norme speciali, ma analogica ed ampliativa di un regime derogatorio, che impone un'analisi ermeneutica quanto più aderente al dettato normativo, peraltro non equivoco. Tuttavia la giurisprudenza costante di questo giudice di legittimità (Cass. sez. III 18 febbraio 1993 n. 2238, Pinto rv. 193042 cui adde Cass. sez. III 15 giugno 1998, Chionchio, non massimata), cui si accede per le ragioni su svolte, che integrano quelle meramente letterali delle pronunce citate, ha limitato l'applicabilità di questo regime alla realizzazione nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato.
Tale problematica, contrariamente a quanto potrebbe sostenersi ad una prima lettura, non è venuta meno in seguito alle modifiche apportate dalle leggi n. 662 del 1996 e n. 127 del 1997, non impingendo la fattispecie quella contenuta nella legge n. 30 del 1998. Infatti l'art.4 settimo comma lett. h) l. n.493 del 1993,come sostituito dall'art.2 comma 60 1. n. 662 del 1996, consente la realizzazione di parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato tramite la c.d. denuncia di inizio di attività (d.i.a.) alle condizioni ed in base ai Presupposti generali stabiliti da detta normativa.
Pertanto basterebbe rilevare come un'area indicata nella z.t.o. come E (agricola), pur senza alcuna specifica prescrizione, difficilmente possa rientrare tra gli immobili oggetto di prescrizioni di programmazione immediatamente operative per escluderne l'applicabilità alla fattispecie.
Inoltre, senza che un tale controllo costituisca un accertamento in fatto, in quanto si è in presenza di un atti normativi, di carattere secondari, poiché ritiene questo collegio in aderenza al principio iura novit curia ed all'impossibilità di richiedere in sede penale, per la natura degli interessi implicati, un onere di allegazione, di dover conoscere e valutare la normazione urbanistica comunale, (cfr., Cass. sez. III 14 luglio 1997 n. 6885 cit. non massimata sul punto e Cass. sez. III 12 maggio 1999, Cattapan in corso di massimazione contra Cass. sez. III 26 maggio 1992 n. 660, De Luca di Roseto Tupputi rv. 100779 con cadenze civilistiche, neppure più condivise (cfr. Cass. civ. sez. II 16 giugno 1992 n. 7367)), è certa l'assenza di prescrizioni programmatorie immediatamente operative per gli immobili in parola (cfr. artt. 33 e segg. n.t.a. del P.R.G. del 1977;
artt. 40 e 50 e segg. n.t.a. della variante del 1989 ed artt. 41 e 50 e segg. n.t.a. del 1995).
Peraltro, ove non ci si voglia addentrare in un'analisi esegetica di detta parte dell'ottavo comma dell'art. 4 l. n. 493 del 1993, come sostituito dalla legge n. 662 del 1996, di problematica interpretazione, ove si tenti in tutti i modi di cercare un'ermeneusi estensiva e "salvifica", l'applicabilità della d.i.a. è esclusa dal significato della norma.
Ed invero la stessa interviene, prima della legge n. 127 del 1997, per consentire l'edificazione dei parcheggi in arca pertinenziale, dirimendo differenti orientamenti esistenti nella giurisprudenza amministrativa, su illustrati, ma, proprio per l'effetto estensivo di un regime speciale di interventi edilizi non sempre minori, la realizzazione, oltre ad essere subordinata alle condizioni ed ai presupposti generali stabiliti per la d.i.a., è consentita nel lotto. Orbene in materia urbanistica il concetto di lotto va inteso "quale porzione minima di area edificabile necessaria per realizzare una costruzione funzionalmente autonoma in conformità del tipo edilizio permesso nella zona dalla disciplina urbanistica vigente" (Cons. Stato sez. V 2 dicembre 1977 n. 102 in Foro amm. 1977, I, 2900, fra tante), sicché, secondo quanto sostenuto dalla dottrina quasi unanime, siffatta, definizione comporta oltre ad una continuità fisica dell'arca, da adibire, a parcheggio di un fabbricato, uno stretto vincolo funzionale esistenza di una "minima unità edificabile", nonché il riferimento alla ripartizione in zone di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. Pertanto la realizzazione dei parcheggi nel, sottosuolo con la d.i.a. potrà avvenire certamente nelle zone C e D, nelle quali una lottizzazione è ontologicamente possibile ed in relazione all'esigenza nazionale determinata dalla necessità di tutela di valori economici e sanitari e di consentire una migliore circolazione veicolare (cfr. Corte Cost. n. 459 del 1989), pure nelle zone A e B, giacché in esse può identificarsi come lotto un'unità minima edificabile, ma deve escludersi per le z.t.o. E ed F, tanto più che nella prima vi è un'incompatibilità con la nozione di lottizzazione (cfr. Cons. Stato sez. IV 12 ottobre 1989 n. 682 in Cons. Stato 1989, I, 1153) e per la sua stessa natura con lo sviluppo edilizio intensivo e con il traffico cittadino.
In sostanza, nonostante la zona E non sia priva di costruzioni edilizie e neppure debba essere destinata alle colture agricole, ma è connotata anche da un indice di edificabilità particolarmente basso, in dette zone si parla più di "minima unità colturale" più che edilizia e si elide il concetto di lotto.
In dette zone si potranno realizzare, con vincolo di pertinenzialità, per edifici preesistenti, parcheggi privati, ma gli stessi debbono essere allocati solo nel sottosuolo degli immobili oppure nei locali siti a pian terreno anche in deroga, secondo quanto prescrive l'art. 9 primo comma l. n. 122 del 1989, non abrogato dalla legge n. 662 del 1996, attese le caratteristiche dell'alternatività e della facoltatività della d.i.a..
Pertanto non è invocabile neppure questa disciplina, che ha trovato un ulteriore sviluppo ed una precisazione nell'art. 17 comma 90 della legge n. 127 del 1997, secondo il quale i parcheggi di cui al primo comma dell'art. 9 l. n. 122 del 1989 "possono essere realizzati ad uso esclusivo dei residenti, anche in aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente, con la tutela dei corpi idrici".
Le differenze tra la disciplina della d.i.a. contenuta nell'art. 4 settimo comma lett. h) l. n. 493 del 1993, sostituito dalla legge n. 662 del 1996, e quella introdotta dalla c.d. Bassanini bis sono notevoli e sono riscontrabilì da un raffronto tra le due norme, ma su di essi non interessa soffermarsi in modo approfondito, in considerazione della più semplice risolvibilità della presente fattispecie, mentre elementi di continuità possono rinvenirsi nell'estensione del regime della legge Tognoli anche alle aree esterne, nella delimitazione ulteriore alle costruzioni residenziali in senso stretto e nella previsione di una serie di limiti più penetranti rispetto alla disciplina del regime stabilito dalla legge n. 122 del 1989, attesa la possibilità di edificazione anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Orbene, l'ammessa utilizzazione del parcheggio per il ricovero degli attrezzi agricoli e, quindi, per un uso non esclusivo dei soggetti residenti e la ribadita ed al limite più ristretta applicazione di questa disciplina ai soli edifici, siti nelle z.t.o. A. B, C e D, se non a quelli residenziali con utilizzazione esclusivamente abitativa, secondo quanto esattamente sostenuto da autorevole dottrina, rendono inutile ogni ulteriore discussione, giacché anche detta normativa non è applicabile al caso concreto.
Nè questa esegesi può essere ritenuta riduttiva e/o restrittiva, giacché occorre considerare che con la d.i.a. si estendeva la possibilità di realizzare i parcheggi pure nell'arca di pertinenza dell'immobile, sicché, sebbene dovessero essere rispettate le condizioni previste in generale per questo regime semplificato e soprattutto la conformità alla normazione urbanistica vigente ed adottata, appariva opportuno limitare detta estensione alle zone in cui per stessa caratteristica normativa, corrispondente alla situazione fattuale, era più impellente la necessità di reperire parcheggi.
La modifica dell'art. 9 della legge Tognoli, poi, comportava la facoltà di edificare gli stessi in deroga alla normazione urbanistica, pur dovendosi rispettare le legislazioni vincolistiche, onde la possibilità di realizzazione nelle aree di pertinenza doveva essere controbilanciata non solo dalla previsione di specifici presupposti e condizioni, non richiesti per quelli da eseguire nel sottosuolo dell'immobile o nei locali siti al piano terra, ma anche dalla limitazione ai soli fabbricati residenziali in senso stretto cioè adibiti ad uso abitativo o, al massimo, ad uffici e negozi ed attività terziaria, secondo l'accezione del termine "residente" accolta ai fini dell'attribuzione del diritto al parcheggio nelle vie dei centri storici, in base ad una ricostruzione effettuata da un illustre studiosa, non del tutto convincente, perché in contrasto con la nozione comune di residente.
Non vale neppure obiettare, come fa una voce della dottrina, che in tal modo l'effetto ampliativo sarebbe poco incisivo ed in contrasto con la necessità di spazi di sosta per autoveicoli nelle zone commerciali ed industriali e con le finalità della legge, in quanto, comunque, si è verificata un'estensione della disciplina, già in parte attuata dalla legge n. 662 del 1996, e, nella fattispecie, la realizzazione dei parcheggi avviene anche in deroga alla normazione urbanistica, sicché le altre esigenze su evidenziate possono soddisfarsi eseguendo detti parcheggi nelle aree pertinenziali esterne all'immobile preesistente in conformità con la disciplina urbanistica in base alla legge n. 662 del 1996 con la c.d. d.i.a.. Peraltro l'esclusione degli edifici adibiti alla residenza in senso lato corrisponde ad altra più avvertita esigenza cioè quella del recupero dei centri storici e dell'esclusione della loro terziarizzazione, invogliando le attività commerciali a localizzarsi in zone differenti del territorio, in cui la realizzazione di parcheggi in edifici preesistenti non sarà in contrasto con la normativa urbanistica, sicché il disegno composito appare pure razionale, onde non può configurarsi neppure alcuna questione di legittimità costituzionale della normativa almeno sotto questo parametro.
Infine le disposizioni delle n.t.a. dei vari strumenti urbanistici del Comune di Travo nelle zone agricole consentono soltanto l'edificazione di ricoveri per macchine agricole o, al massimo, di costruzioni analoghe necessarie "allo svolgimento dell'attività agricola", sicché non possono includersi autorimesse per altri scopi così ulteriormente confortando ed adeguandosi all'analisi esegetica della normativa sui parcheggi in materia su effettuata. A conclusione di questa prima parte, dedicata ai vari regimi speciali semplificati prospettati in ricorso come applicabili all'intervento edilizio eseguito, possono delinearsi il seguente quadro ed affermarsi i conseguenti principi.
Ribadite le nozioni di ristrutturazione edilizia e di pertinenza ed evidenziati i caratteri discretivi tra restauro e risanamento conservativo ed il primo intervento, deve ritenersi che anche i locali interrati debbano essere computati ai fini volumetrici, poiché il predetto calcolo deve essere effettuato, salvo che non viga una espressa e particolare disposizione contrari con riferimento all'opera in ogni suo elemento, ivi compresi gli ambienti seminterrati ed interrati funzionalmente asserviti, giacché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio, che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull'assetto del territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico e tali sono pure i pieni interrati cioè sottostanti il livello stradale.
Il contrario orientamento non appare condivisibile per i numerosi distinguo operati, che configurano quasi una rilevanza urbanistica "attenuata" dei locali interrati, per l'omessa considerazione della disciplina legislativa contenuta nella legge n. 10 del 1977 in particolare artt. 1, 4, 5 e 9 e per non essersi fondato sulla nozione di volume tecnico, comunemente accolta, costituente l'unica ipotesi di non computabilità ai fini volumetrici.
Infine, in virtù delle modificazioni apportate dalle leggi n. 122 del 1989, n. 662 del 1996 e n. 127 del 1997 alla disciplina dei parcheggi collegati con un vincolo di pertinenzialità agli edifici preesistenti possono essere applicati i seguenti regimi speciali differenziati, che, per detta natura, sono oggetto di interpretazione solo estensiva, dovendosi escludere quella analogica. Presupposto comune del regime speciale e derogatorio predisposto è la realizzazione di opere ed interventi a sè stanti e non nel contesto di altre opere o interventi (ex. gr. in occasione di ristrutturazioni o di risanamenti conservativi),giacché in diritto urbanistico il regime dell'intervento deve essere qualificato in virtù di una complessiva considerazione, per cui opere di per se assoggettate ad autorizzazione, se realizzate nel contesto di opere assentibili con concessione, devono rientrare in questo provvedimento (principi della valutazione unitaria e globale della costruzione e dell'assorbimento dell'autorizzazione nella concessione). Pertanto si deve distinguere:
a) parcheggi pertinenziali previsti dall'originaria formulazione della c.d. legge Tognoli realizzati a piano terreno o al di sotto dei fabbricati e non In area esterna adiacente per i quali è possibile rilasciare l'autorizzazione gratuita anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, da eseguire, comunque, in misura non eccedente i limiti stabiliti dall'art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942 per la dotazione sempre che si tratti di edilizia residenziale intesa in senso ampio.
b) parcheggi pertinenziali nel sottosuolo del lotto, costruibili in aree esterne al fabbricato, purché lo stesso sia compreso nelle z.t.o. A.B.C, e D escluse solo le z.t.o. E ed F, secondo quanto rende evidente la nozione di lotto, e la realizzazione sia conforme alle condizioni e ai presupposti indicati per la d.i.a. dalla legge n. 662 del 1996, applicabile in questo caso.
c) parcheggi pertinenziali in aree esterne ai fabbricati, eseguibili in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi, purché ineriscano ad edilizia abitativa e non siano in contrasto con il p.u.t. e compatibili con l'uso della superficie sovrastante e con la tutela dei corpi idrici.
Pertanto per la presenza di interventi posti all'esterno (muraglione, aperture e finestroni) non è applicabile la disciplina sulle opere interne contemplata dall'art. 26 l. n. 47 del 1985 e neppure quella prevista dalla legge n. 662 del 1996 in tema si d.i.a., mentre l'entità della costruzione, il parziale mutamento di destinazione di uso, anche se compatibile, e l'utilizzazione del parcheggio per finalità non residenziali escludono la qualificazione della costruzione come pertinenza.
Infine per la necessità di considerare in maniera, unitaria l'intervento composito, di delimitare in alcune ipotesi (indicate con le lettere, b e c) la realizzazione dei parcheggi ai fabbricati preesistenti insistenti in z.t.o. A, B, C e D oppure con destinazione abitativa, di escludere nell'originaria formulazione dell'art. 9 l. n. 122 del 1989 la possibilità di costruire i parcheggi in aree adiacenti non può sussumersi la costruzione entro questi regimi speciali semplificati.
Fornita risposta alle censure mosse dai ricorrenti AR e TR ed al secondo motivo del ricorso proposto dal AN ed esclusa la sottoposizione dell'intervento edilizio ritenuto penalmente rilevante dalla Corte bolognese fra quelli assentibili con vari procedimenti semplificati (autorizzazione, d.i.a. e comunicazione) e, quindi, in conseguenza non applicabile l'art. 129 c.p.p. poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato,
occorre sempre ai suddetti fini valutare l'incidenza della prodotta concessione edilizia, rilasciata in data 4 giugno 1999 e, quindi, producibile in sede di legittimità, perché successiva all'epoca della pronuncia della sentenza impugnata (cfr., fra tante Cass. sez. III 23 aprile 1994 n. 4723, Mangiapia rv. 198732). Al riguardo deve notarsi che la predetta concessione non contiene alcun richiamo agli artt. 13 e 22 l. n. 47 del 1985, non è intestata con la specificazione "in sanatoria", non reca alcun sostanziale riferimento ai parametri cui è subordinato l'operare di detta speciale causa estintiva e nemmeno al versamento dell'oblazione. Infatti, mentre le omissioni formali, letterali o normative, ivi compreso il pagamento di una somma a titolo di oblazione, non assumono alcun rilievo, ove dal testo del provvedimento, questo possa essere qualificato quale concessione in sanatoria ex artt. 13 e 22 l. n. 47 del 1985, le carenze sostanziali determina l'impossibilità di applicare questa causa estintiva.
Ed invero nella predetta concessione edilizia si attesta di aver considerato nel rilasciarla "gli strumenti urbanistici comunali vigenti" senza alcuna valutazione circa la conformità della costruzione a quelli vigenti ed il non contrasto con quelli adottati al momento della sua edificazione (fino al 3 febbraio 1995). Detta omissione assume una particolare importanza ove si consideri che in data 11 aprile 1995 è divenuto vigente un differente strumento urbanistico e nel 1989 era stata adottata una variante a quello preesistente.
Inoltre il predetto provvedimento abilitativo prevede una specifica prescrizione, di cui si sconosce la ragione fattuale, in base alla quale "la finestra del locale 'studio' posto al piano terra" non deve essere chiusa.
Tuttavia la concessione attiene anche agli altri interventi, dimostrando "per tabulas" l'erronea decisione della Corte felsinea in ordine a questi, e la prescrizione su riferita non impinge la ristrutturazione dei locali interrati, delle opere esterne di servizio (strada) o di ornamento o consolidamento (muri) per cui vi è stata condanna, sicché non rileva.
Tale acquisizione comporta la necessità di accertare la rispondenza ai requisiti, alle condizioni ed ai parametri normativi della concessione rilasciata ai soli interventi ritenuti penalmente rilevanti, giacché, come è noto, unanime giurisprudenza di questa Corte, ritiene compito del giudice penale effettuare queste valutazioni senza che ciò comporti alcuna disapplicazione di atti amministrativi, in quanto rientra fra i poteri propri del giudice considerare la sussistenza degli elementi necessari affinché possa applicarsi una causa estintiva, connotata da peculiari caratteri. Pertanto, le omissioni sostanziali sembrano far propendere per l'impossibilità di inquadrare questa concessione in quella prevista dagli artt. 13 e 22 l. n. 47 del 1985, il cui effetto estintivo, secondo quasi unanime dottrina e giurisprudenza, si estende a tutti i responsabili dell'abuso edilizio, ma in quella un tempo individuata come "concessione in sanatoria di origine giurisprudenziale", sulla cui permanenza dopo la legge n. 47 del 1985, dottrina e giurisprudenza sono incerte, anche se la sua eventuale esclusione sarebbe in contrasto con i principi propri del diritto amministrativo in tema di sanatoria, connotati da ragioni logiche, di efficienza, di economia procedurale e di utilità sociale, in quanto sarebbe inutile demolire un fabbricato che potrebbe essere nuovamente edificato in base alla normativa vigente.
Tuttavia, ove si trattasse di siffatto provvedimento abilitativo, il reato non sarebbe estinto e l'unica conseguenza ai fini penali sarebbe quella di non poter irrogare l'ordine di demolizione, peraltro pretermesso dalla distratta Corte di appello e dal Pretore senza alcuna motivazione, nonostante si sia in presenza di un atto dovuto, applicabile anche con la procedura della correzione dell'errore materiale (cfr. quale obiter dictum Cass. sez. III 16 maggio 1995, P.M. in proc. Del Ben e Cass. sez. III 17 giugno 1995, in proc. Facchinetti ed expressis verbis Cass. sez. III 8 novembre 1995, Di Renzo cui adde Cass. sez. III 6 maggio 1966, De Benedictis e da ultimo Cass. sez. III 2 febbraio 1999, LA GR ed altro, Cass. sez. III 24 febbraio 1999, AM e, quale obiter dictum, Cass. sez. III 24 febbraio 1999,Sperandio e 18 maggio 1999, Negro ed altra contra Cass. sez. III 25 maggio 1992, Pergola Cass. sez. III 9 luglio 1994, P.M. in proc. Romano ed altri cui adde Cass. sez. I 23 ottobre 1998 n. 4455, Mancusi rv. 211601) ed, a parere del collegio, pure in ipotesi di ristrutturazione edilizia, contemplata all'art.9 l. n. 47 del 1985, ma punita ai sensi dell'art. 17 lett. b) l. n. 10 del 1977 come modificato dall'art. 20 l. n. 47 del 1985 (cfr. art. 7 ultimo comma l. n. 47 del 1985).
Ritiene, però, questo collegio che un eventuale, umano e possibile errore da parte dell'autorità rilasciante non possa rivolgersi in danno del ricorrente, soprattutto ove si considerino gli interessi fondamentali implicati dalla tutela penale, mentre non è consentito al giudice di legittimità effettuare indagini fattuali, che comporterebbero, addirittura, escussione di testi, svolgimento di eventuali perizie per accertare la conformità della concessione in sanatoria ex art. 13 e 22 l. n. 47 del 1985 alle condizioni ivi stabilite, l'esame non solo della strumentazione urbanistica, ma anche dei progetti e della situazione fattuale.
Peraltro l'eventuale annullamento con rinvio sul punto, in virtù dei principi stabiliti dagli artt. 624 e 627 c.p.p., renderebbe definitivo l'accertamento di responsabilità, che verrebbe eliso solo dalla sussistenza di questa unica causa estintiva senza possibilità di far valere eventuali prescrizioni, sicché, sebbene questo collegio propenda nel ritenere la concessione rilasciata non inquadrabile in quella ex artt. 13 e 22 l. n. 47 del 1985, anche perché la densità urbanistica ed alcune norme sono state modificate per quella z.t.o. dagli strumenti urbanistici succedutesi nel tempo, appare opportuno annullare l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna limitatamente all'accertamento della sussistenza nella concessione edilizia n. 02917/99 rilasciata il 4 giugno 1999 a PE AR dei presupposti, delle condizioni e dei parametri normativi richiesti dall'art. 13 l. n. 47 del 1985 per applicare la causa estintiva di cui all'art. 22 successivo.
Esaminate le questioni concernenti l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., occorre trattare della pretesa omessa assunzione di una prova decisiva da rinvenire in una perizia tesa ad accertare i lavori effettivamente svolti sugli immobili.
A tal riguardo, a parte un mezzo di ricerca della prova per sua natura neutro e non una prova e serve per fornire un ausilio tecnico al giudice, sicché la sua mancata assunzione non sembra possa essere inclusa in quello previsto alla lettera d) dell'art. 606 c.p.p. (Cass. sez. I 13 settembre 1994 in Cass. pen. 1995, 1753) ed indipendentemente dalla carenza del carattere della decisività, poiché la Corte felsinea ha effettuato una valutazione particellizzata degli interventi ed in maniera minimalista, onde la perizia avrebbe semmai potuto evidenziare la sussistenza del reato contestato per tutti gli interventi posti in essere, la mancata effettuazione della stessa non può neppure essere apprezzata sotto il profilo della carenza di motivazione e/o dell'omessa rinnovazione del dibattimento.
Infatti, attesa la natura eccezionale di quest'ultimo istituto ed in considerazione dell'istruttoria espletata e del materiale fotografico in atti, considerato dall'impugnata sentenza, non sussiste l'impossibilità di decidere allo stato degli atti, mentre la motivazione, secondo quanto più volte evidenziato, appare poco approfondita in relazione alla qualificazione di tutti gli altri interventi edilizi, ma non in base all'individuazione delle opere eseguite, tanto più che in molti casi l'impossibilità di aderire alle ricostruzioni ed alle normative prospettate dai ricorrenti discende dalle loro stesse ammissioni o da accertamenti fattuali incontrovertibili e conformi in entrambe le sentenze dei giudici di merito.
Infine bisogna trattare di ufficio un'altra questione relativa all'applicazione dell'art. 129 c.p.p., non prospettata dai ricorrenti espressamente, ma latente nel ricorso proposto dal TR cioè quella attinente ad un eventuale errore scusabile su legge penale per la pretesa intricata e recente normativa urbanistica. Tuttavia la stessa è esclusa dall'aver agito almeno il direttore dei lavori ed il costruttore con dolo predisponendo progetti differenti da quelli presentati per l'approvazione (vedi sentenza del Pretore di Piacenza) e dalle particolari cognizioni tecniche che si dovevano richiedere a due professionisti del settore, mentre l'esecuzione delle opere e l'effettuazione delle stesse, almeno quell'unica per cui è condanna, senza rendere edotto il Comune eliminano qualsiasi dubbio sulla buona fede pure del committente e proprietario.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna limitatamente all'accertamento della sussistenza dei presupposti, delle condizioni e dei parametri normativi previsti dall'art. 13 l. n. 47 del 1985 perché sia possibile dichiarare l'estinzione del reato in relazione all'art. 22 l. cit. nella concessione edilizia n. 02917/99 del 4 giugno 1999, rilasciata a PE AR rigettando nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 luglio 1999. Depositato in Cancelleria il 27 settembre 1999.