Sentenza 5 novembre 2020
Massime • 1
La sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità in sostituzione di una pena detentiva costituisce titolo idoneo alla revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2020, n. 4629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4629 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2020 |
Testo completo
04629-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Sent. n. sez. 2886/2020 CC - 05/11/2020 TERESA LIUNI R.G.N. 10743/2020 RAFFAELLO MAGI DANIELE CAPPUCCIO -Relatore - ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA LA nato a [...] il [...] Ph avverso l'ordinanza del 10/02/2020 del TRIBUNALE di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2020 il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta a LA NC con sentenza del medesimo ufficio giudiziario del 4 luglio 2012, divenuta irrevocabile l'1 ottobre 2012. Ha giustificato la decisione sul rilievo che NC ha commesso, entro il quinquennio dall'irrevocabilità di tale sentenza, una contravvenzione della medesima indole, accertata con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 17 giugno 2016, divenuta irrevocabile il 15 luglio 2016, con la quale gli è stata applicata per un - fatto commesso il 12 luglio 2014, cioè entro il biennio dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è stata disposta la sospensione condizionale la pena di - quindici giorni di arresto e 750,00 euro di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
2. LA NC propone, con l'assistenza dell'avv. Massimo Ancarola, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il tribunale salernitano disposto la revoca della V sospensione condizionale in forza della sopravvenuta commissione di reato per il quale non è stata disposta pena detentiva, tale non potendo considerarsi il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9-bis), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Aggiunge, sotto altro aspetto, che il secondo reato si è ipso iure estinto, in virtù del disposto dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente venir meno di tutti gli effetti penali della condanna. Con il secondo motivo, eccepisce vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di considerare, in vista della decisione, l'avvenuta estinzione del reato per esecuzione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2 2. L'indagine sulla legittimità dell'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena adottata dal Tribunale di Salerno il 10 febbraio 2020 deve essere condotta lungo una triplice direttrice.
3. In primis, è necessario comprendere se la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dall'art. 186, comma 9-bis), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, possa o meno essere equiparata a quella detentiva quale titolo idoneo, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., alla revoca della sospensione condizionale della pena, precedentemente disposta. Tale questione replica quella già da tempo affrontata e risolta dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla condanna alle pene sostitutive della semilibertà, della libertà controllata e della pena pecuniaria, rispetto alle quali è stato affermato che, mentre la condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva breve è inidonea a costituire causa di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162; Sez. 1, n. 5638 del 20/01/2009, Poli, Rv. 242451; Sez. 1, n. 41216 del 02/10/2008, Drame, Rv. 242249), la condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata, in sostituzione di pena detentiva, costituisce, al contrario, titolo idoneo alla revoca di detto beneficio (Sez. 1, n. 46917 del 27/09/2019, Mbacke Cheik Nahara, Rv. 277238). Tanto, in ragione della previsione dell'art. 57 legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui «per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita», mentre «la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva». Analogamente, l'art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dispone espressamente che, per ogni effetto giuridico, la pena del lavoro di pubblica utilità, introdotta dal precedente art. 54, è considerata alla stregua di pena detentiva della specie di quella originaria. La norma da ultimo citata è destinata a regolare i casi in cui il lavoro di pubblica utilità venga applicato come pena principale a chi abbia commesso reati che, prima della istituzione della competenza del giudice di pace in materia penale, erano puniti con pena detentiva. -Essa, nondimeno, è ispirata ad un principio enunciato, appunto, per le ipotesi in cui il lavoro di pubblica utilità è applicato come pena principale - che può ragionevolmente essere esteso anche a quelle in cui la medesima sanzione venga irrogata, in sostituzione di quella detentiva, in forza dell'espresso richiamo operato dall'art. 186, comma 9-bis), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che si riferisce 3 proprio al lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274» ed alle «modalità ivi previste». Dalla superiore considerazione discende la conclusione che l'emissione di sentenza che, come accaduto nel caso in esame, abbia applicato la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione di pena detentiva costituisce, senz'altro, legittima causa di revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.
4. Sotto un diverso profilo, il ricorrente obietta che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto revocare la sospensione condizionale della pena in virtù della commissione di reato che, quantunque collocato entro i limiti temporali indicati dall'art. 163 cod. pen., si era estinto, prima della revoca della sospensione condizionale, per effetto della previsione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., stando alla quale «Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine [...] di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena». L'obiezione non convince. In proposito, va preliminarmente ricordato che la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma, a partire dalla sentenza n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518, nel ritenere che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. può, nel concorso delle ulteriori condizioni previste dalla legge, determinare la revoca della già disposta sospensione condizionale della pena, essendo, anche sotto questo versante, equiparata alla sentenza di condanna (in questo senso, cfr. anche Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, dep. 2008, Bada, Rv. 238667; Sez. 1, n. 42411 del 19/10/2007, Coltri, Rv. 237970). Ciò posto e rilevato che l'equiparazione della sentenza di patteggiamento - a quella di condanna comporta l'assimilazione, oltre che degli effetti, delle modalità di loro produzione è opportuno rammentare che la revoca della - sospensione condizionale della pena opera, nei casi di cui all'art. 168, primo, comma primo, n. 1), cod. pen., di diritto, ovvero automaticamente ed al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o applicazione concordata della pena. Ne consegue che il provvedimento di revoca, emesso dal giudice dell'esecuzione, ha funzione meramente ricognitiva dell'avveramento della 4 condizione risolutiva del beneficio (Sez. 5, n. 34332 del 12/04/2005, Massabò, Rv. 232249), sicché i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata. A nulla rileva, quindi, il fatto che, in epoca successiva al 15 luglio 2016, data di revoca ope legis della sospensione condizionale della pena conseguita alla - commissione, il 12 luglio 2014, della contravvenzione che è valsa a LA NC la pena di quindici giorni di arresto e 750 euro di multa, sostituita con il lavoro di pubblica utilità quel reato possa, eventualmente, essersi estinto ai - sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.. 5. Le considerazioni appena svolte in tema di immediata operatività della revoca e di produzione dei suoi effetti al momento del passaggio in giudicato del provvedimento che la cagiona impongono di disattendere anche il terzo ed ultimo argomento del ricorrente, a dire del quale la prestazione del lavoro di pubblica utilità avrebbe determinato l'estinzione del reato in ossequio al disposto dell'art. 186, comma 9-bis), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. L'argomento difensivo, invero, concerne una circostanza che, in quanto logicamente e storicamente posteriore all'irrevocabilità della sentenza generatrice della revoca, deve ritenersi, a questi fini, concretamente irrilevante. Una volta chiarito che la revoca della sospensione condizionale si è già prodotta al passaggio in giudicato della sentenza 17 giugno 2016, ovvero il 15 luglio 2016, è agevole notare, al riguardo, che l'avere, successivamente, NC abbia eseguito le prescrizioni impartitegli, con conseguente estinzione del reato, non giova alla sua causa perché non incide su un effetto già irreversibilmente prodottosi, del quale l'ordinanza del giudice dell'esecuzione salernitano qui oggetto di impugnazione si è semplicemente limitata a dare atto con decisione di natura dichiarativa e portata retroattiva, insensibile agli eventi posti a fondamento del ricorso. Sul punto, può, conclusivamente aggiungersi, ab abundantiam, in punto di fatto, che il ricorrente non ha fornito congrua prova dell'avvenuta esecuzione della pena sostitutiva e, in diritto, che allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità conseguono i soli effetti espressamente indicati dall'art. 186, comma 9- bis), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e non anche la generale cessazione di tutti gli effetti penali della condanna (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 17414 del 28/03/2019, Delledonne, in motivazione).
6. I precedenti rilievi impongono, in definitiva, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna di LA NC al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/11/2020. Il Consigliere estensore I Presidente niele Cappuccio Giuseppe Santalucia DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 FEB 2021 HL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 106