Sentenza 13 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/03/2001, n. 3648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3648 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
I 0 Z 8 A 9 . 1 R / N T 4 A S - / I I 6 B 2 R G 5 . . E 62036 A L R R . L T P . el da Africe A U A D . 1 B D B I L E A E R D T T T A REPUBBLICA ITALIANA I 1 I N S 3 E R N 1 S E E S . 0364 8/ 0 1 E INN ED POPOLO ITALIAN T I N A A M LA CORTE SU Oggetto Tributaria SEZIONE TRIBUTARIA IRPEF ritenuta differenza Cal e Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 21555/98 Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Cron.7595 Dott. Enrico PAPA Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE - Rel. Consigliere Ud. 18/10/00 Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MEDIO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che lo difende unitamente GIANFRANCO, giusta delega in all'avvocato GAFFURI calce;
471 - ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 1715 controricorrente -1- nonchè
contro
UFF. II DD ROVIGO;
intimato avverso la sentenza n. 166/97 della Commissione depositata il tributaria regionale di VENEZIA, 20/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il རིན་ཐིད་ པ rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IO Di IO ha impugnato la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 4 novembre 1997, con cui è stata ritenuta la natura reddituale, e quindi la imponibilità, del c.d. "contributo differenza canone d'affitto", corrispostogli dal suo datore di lavoro (il Credito Italiano s.p.a.) in conformità di quanto previsto dall'art. 51 del CCNL delle Aziende di Credito, in caso di trasferimento d'ufficio di dipendenti. La Commissione Regionale, ha ritenuto infatti costituisce integrazione reddituale la somma che destinata a consentire al dipendente trasferito il mantenimento del proprio tenore di vita. Il ricorso del Di IO è affidato a due motivi, illustrati da memoria. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 48 del DPR 29 settembre 1973 n. 597, dell'art. 12 delle Preleggi, nonché difetto della sentenza impugnata, di motivazione imponibilità di una somma sostenendosi la non 3 corrisposta per compensare il beneficiario di una patrimoniale subita. Il concetto diminuzione fiscale di reddito comporta infatti, secondo il ricorrente, un incremento di ricchezza non paragonabile ad un indennizzo dei disagi affrontati dal dipendente trasferito per volontà del datore di lavoro. Col secondo motivo di ricorso, si adduce la violazione dell'art. 48, comma 3° del DPR 597 del 1973, ove la sentenza impugnata abbia voluto dichiarare, pur senza dirlo esplicitamente, la totale imponibilità della diaria temporanea di trasferimento, da identificare invece, quanto al regime di tassazione solo parziale, con l'indennità 1. di trasferta. laCol terzo motivo, infine, lamentando violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente denuncia, quando sia prevista, come nella specie, la ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, l'inesistenza di un'obbligazione tributaria propria del sostituito, e gravante invece sul sostituto, nei cui confronti doveva avvenire l'accertamento, e la mancata considerazione di tale censura da parte della Commissione Regionale. Il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, a dar data dalla sentenza 948 del 1996 (Cass. 2212/2000;7703/2000) le erogazioni del datore di lavoro al dipendente, dirette ad alleviare la maggiore entità degli oneri generali sempre connessi ad un trasferimento della sede lavorativa, sono componenti del reddito tassabile a' fini IRPEF, come previsto, in modo sostanzialmente analogo dall'art. 48 del DPR 597 del 1973 e dall'art. 48 del DPR 917 del 1986 (fino alla modifica normativa contenuta nel D.L. 314 del 1997). Infatti il reddito da lavoro dipendente, come definito dai citati DPR, ricomprende tutti i compensi ed emolumenti comunque corrisposti dal datore di lavoro nell'ambito del relativo rapporto, e dunque anche le indennità con cui il datore di integralmente 0lavoro assuma su di sé, parzialmente, gli oneri economici generali gravanti sul dipendente in relazione allo svolgimento delle attività lavorativa (quali le spese di vitto, alloggio, vestiario, ecc.). Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, non avendo la sentenza impugnata esaminato il problema della diaria, non sollevato con l'atto d'appello. 5 E' altresì infondato anche il terzo motivo di ricorso, col quale il ricorrente contesta la sua legittimazione a subire l'accertamento, sostenendo che a norma dell'art. 64 del DPR 600 del 1973, obbligato al pagamento è il sostituto d'imposta, che è l'unico contraddittore dell'Amministrazione finanziaria. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando un soggetto è tenuto per legge al pagamento di un tributo, con obbligo di rivalsa mediante ritenuta nei confronti di altro soggetto, cui si riferiscono i fatti generatori del tributo Ц l'Amministrazione Finanziaria mantienestessi, l'azione diretta nei confronti del contribuente sostituito, che resta obbligato a dichiarare i redditi soggetti a ritenuta, in quanto concorrenti alla formazione della base imponibile, sulla quale sarà calcolata l'imposta dovuta secondo criteri di progressività. E' pertanto legittimo l'avviso di accertamento emesso a carico del lavoratore subordinato, per contestargli la mancata inclusione nella dichiarazione annuale dei redditi di una componente soggetta a ritenuta d'acconto, non effettuata dal datore di lavoro. In conclusione il ricorso deve essere 6 integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso Roma, 18 ottobre 2000 Il Relatore Å་ཞི་ས་ ་ Il IL CANCELLERE C1 Innocenze Battista 7 Presidente DEPOSITATON LERIA Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista E 6 N 8 O 5 9 I 1 . Z / N 4 A A / - I R 6 2 T R B S . . I A R L . G T L P . E A U D R . B L B I E A A R D T D A T I I 1 S E R 3 N T 1 E E S N . T E I N S A A E M