Sentenza 20 gennaio 2009
Massime • 1
Una condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2009, n. 5638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5638 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 20/01/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 226
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 32597/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di LI VI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 17 giugno 2008 dalla Corte d'appello di Genova;
udita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza in data 20 giugno 2007, la Corte di Appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, su richiesta del Procuratore generale presso la medesima Corte, ai sensi dell'art. 674 c.p.p., e delle norme in materia (in particolare dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1), la sospensione condizionale della pena irrogata con la sentenza pronunciata dal Tribunale di La Spezia in data 13 ottobre 1997 nei confronti di VI LI per il reato di calunnia (art. 368 c.p.) commesso il 10 marzo 1994. Rilevava la Corte che il condannato aveva in data 24 marzo 1998 commesso altro delitto per il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia gli aveva, con decreto, inflitto la pena della reclusione di giorni quindici (sostituita, L.24 novembre 1981, n. 689, ex art. 53, con la multa di Euro 581,01).
2. Con sentenza in data 14 febbraio 2008, la Corte di Cassazione annullava l'anzidetta ordinanza, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Genova, perché adottata senza l'osservanza delle forme e delle garanzie del contraddittorio di cui all'art. 666 c.p.p., commi 3 e 4. 3. In sede di rinvio la Corte di appello di Genova, pronunciandosi all'esito di udienza camerale con l'ordinanza indicata in epigrafe (17 giugno 2008), revocava nuovamente, per le medesime ragioni, la sospensione condizionale della pena irrogata con la sentenza indicata al punto 1.
4. Con altro provvedimento del 18 luglio 2008, la Corte di appello, rilevato che l'ordinanza in data 17 giugno 2008 era "meramente ripetitiva" di quella pronunciata il 20 giugno 2007 (supra 1), la revocava.
5. Avverso la menzionata ordinanza del 17 giugno 2008 ha proposto ricorso per cassazione il condannato per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento.
Deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 168 c.p., comma 1, doglianza sviluppata anche con memoria depositata in data 14
gennaio 2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass. 1^ 6 maggio 2008, p.m. in proc. Muzzolan, RV 239993), una condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.
Il menzionato art. 168 c.p., comma 1, n. 1, prevede, invero, che la sospensione condizionale della pena sia revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto per cui venga inflitta una pena "detentiva".
Nel caso in esame, per contro, l'imputato è stato condannato alla sola pecuniaria.
Considerato, poi, che la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 57, (che contempla e disciplina le pene sostitutive) prevede che, "per ogni effetto giuridico", la pena pecuniaria si considera sempre come tale, "anche se sostitutiva della pena detentiva", non può che concludersi che la revoca del beneficio non è ammessa quando per un nuovo delitto commesso dal condannato, nei termini stabiliti, venga inflitta la sola pena pecuniaria, anche se sostitutiva della pena detentiva.
5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Genova per l'ulteriore corso.
Con essa va annullata, altresì, la successiva ordinanza di revoca in data 18 luglio 2008 (v. supra 4), che la Corte di appello ha erroneamente emesso, trascurando che la prima ordinanza (quella del 20 giugno 2007) era stata annullata dalla Corte di Cassazione e che quella poi inopinatamente revocata era stata, pertanto, pronunciata dalla Corte di appello in funzione di giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella in data 18 luglio 2008 della Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2009