Sentenza 17 gennaio 2011
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La condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2011, n. 15785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15785 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 17/01/2011
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 50
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 34875/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC MO N. IL 22/10/1964;
avverso la sentenza n. 2478/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AVEZZANO, del 08/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATO;
lette/sentite le conclusioni del PG d'inammissibilità. MOTIVI DELLA DECISIONE
CC MA ricorre, deducendo violazione di legge, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata revocata la sospensione condizionale della pena, riconosciuta con sentenza 16.5.08 dal gup del tribunale di Avezzano, ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 2.
È pervenuta memoria difensiva in data 27.12.10.
Il ricorso è fondato e va accolto.
È pur vero che Sez. 4^ 12.4.95, Currò, n. 201511, ha stabilito che, ai fini della revoca di diritto del beneficio ex art. 163 c.p., al condannato che nei termini stabiliti commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, è irrilevante che questa sia stata sostituita dal giudice con la pena pecuniaria della specie corrispondete, dovendosi avere riguardo, per l'applicazione dell'art. 158 c.p., comma 1, n. 1, alla pena inflitta originariamente e non a quella sostituita. Maggioritario è peraltro, il diverso orientamento, evocato dal ricorrente, secondo cui la condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniari non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (Sez. 1^, 6.5.08, p.m. in proc. Muzzolan, rv. 239993; Sez. 1^, 2.10.08, n. 41216, rv. 242249; Sez. 2^, 20.1.09, n. 5638, rv. 242451). A sostegno si osserva che la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 57, prevede che "per ogni effetto giuridico", la pena pecuniaria si considera sempre tale, "anche se sostitutiva della pena detentiva", sicché deve concludersi che la revoca del beneficio non è ammessa quando per nuovo delitto commesso dal condannato, nei termini stabiliti, venga inflitta la sola pena pecuniaria, pur se sostitutiva di quella detentiva (v. Sez. 1^, 6.5.08, n. 20289, cit. supra). Siffatto orientamento interpretativo, espresso in riferimento al disposto dell'art. 168 c.p., comma 2, n. 1, trova applicazione, per ragioni sistematiche, anche in relazione al dettato dell'art. 168 c.p., comma 2, n. 2, che ne occupa nel caso di specie.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio nel punto relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena, che elimina.
P.T.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nel punto relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena, che elimina. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2010 20 aprile 2011