Sentenza 19 ottobre 2007
Massime • 1
La sentenza di patteggiamento, per l'equiparazione legislativa alla sentenza di condanna, costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2007, n. 42411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42411 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 19/10/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3369
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 017053/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LT LO N. IL 18/12/1969;
avverso ORDINANZA del 29/03/2007 GIP TRIBUNALE di TREVISO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CIAMPOLI che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29 marzo 2007 il gip del Tribunale di Treviso revocava, nei confronti di CA CO, il beneficio della sospensione condizionale della pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed Euro 2.754,33 di multa, concessa con sentenza del gip del Tribunale di Venezia, divenuta irrevocabile il 23 maggio 1993, avendo il predetto commesso entro i termini di cui all'art. 163 c.p. un nuovo reato in relazione di quale veniva emessa su richiesta delle parti sentenza di applicazione della pena di mesi sei di reclusione, divenuta definitiva il 15 giugno 1997.
Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, CO, il quale lamenta violazione degli artt. 163 e 168 c.p., atteso che la sentenza ex art. 444 c.p.p., fondata su una cognitio semipiena, non è assimilabile ad una sentenza di condanna e che un'interpretazione del genere, sancita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione soltanto nel 2005 a seguito della novella legislativa del 2003 (L. n. 134 del 2003), verrebbe a inficiare gravemente il percorso rieducativo e di risocializzazione del ricorrente, il quale aveva fatto richiesta di applicazione della pena in un diverso contesto normativo. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. La sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. presuppone un accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine al reato addebitatogli, anche se non pieno e completo come quello di una sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio ordinario, trattandosi di accertamento che non trova fondamento nell'acquisizione e valutazione delle prove nel contraddittorio tra le parti. Essa scaturisce dalla combinazione di due particolari elementi, costituiti dalla rinuncia dell'imputato a contestare i fatti addebitatigli e dalla verifica giudiziale dell'assenza di condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento. L'imputato che chiede il patteggiamento non nega la propria responsabilità, sicché anche la decisione ex art. 444 c.p.p., quando non è decisione di proscioglimento, non può prescindere dalle prove della responsabilità dell'imputato medesimo (Corte Cost., sent. n. 313 del 1990: v. anche, in una prospettiva solo apparentemente incompatibile con la prima, Corte Cost. n. 251 del 1991, in cui si afferma che il profilo di negozialità tipico del patteggiamento spiega come l'indagine del giudice in ordine alla responsabilità dell'imputato possa essere limitata a profili determinati, senza investire quell'accertamento pieno ed incondizionato sui fatti e sulle prove che rappresenta nel rito ordinario la premessa necessaria per l'applicazione della sanzione penale).
Sulla base di queste premesse e in correlazione logico-sistematica con le stesse il Collegio condivide l'orientamento recentemente espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass, Sez. Un. 29 novembre 2005) che, muovendo dalla premessa che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deve essere equiparata a una pronuncia di condanna con la conseguenza che ad essa devono essere riconosciuti quegli effetti giuridici tipici di tali pronunce che non siano espressamente esclusi, ha riconosciuto a tutte le sentenze di patteggiamento l'idoneità a costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa.
2. Causa della revoca della sospensione condizionale della pena è la commissione del reato entro il termine nel quale il rapporto punitivo rimane sospeso e non la sentenza di condanna che accerta il reato stesso e la cui data non dipende dalla volontà di colui che fu ammesso al godimento del beneficio (Sez. Un. 12 maggio 1956, ric. Melis). Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168 c.p., comma 1, ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono de ture al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Il provvedimento di revoca è, infatti, un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato (Sez. Un. 8 aprile 1998, n. 7551). L'anteriorità del delitto successivamente giudicato (art. 168 c.p., comma 2) deve intendersi riferita alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al primo reato concessiva della sospensione condizionale della pena e non già alla data di commissione del primo reato. Ai fini della revoca di diritto è, quindi, necessario che la condanna per il reato anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile entro il termine del periodo di esperimento, che ha inizio a partire dal passaggio in giudicato della prima sentenza contenente l'applicazione del beneficio. La pena inflitta con la nuova condanna, intervenuta nei limiti temporali stabiliti dall'art. 163 c.p., comma 1, deve cumularsi a tutte quelle precedenti condizionalmente sospese, complessivamente considerate, ancorché inflitte con più sentenze, a nulla rilevando che ciascuna di esse, cumulata con la nuova condanna, non ecceda il limite di cui all'art. 163 c.p., comma 1. 3. Alla luce di questi principi il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunziati, in quanto il giudice dell'esecuzione ha correttamente rilevato la commissione di un nuovo reato entro i termini previsti dall'art. 163 c.p., equiparando ad una sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, la sentenza ex art. 444 c.p.p., liberamente e consapevolmente richiesta dall'imputato, che ha omesso di astenersi dal commettere nuovi reati nel lasso di tempo stabilito dall'ordinamento. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova dell'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2007