Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2005, n. 34332
CASS
Sentenza 12 aprile 2005

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La decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena opera di diritto, non appena la nuova condanna che la comporta passa in giudicato.Il provvedimento di revoca ha, pertanto, mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono "ex tunc", retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata, a nulla rilevando che la nuova pena sia stata poi condonata, non impedendo che la stessa possa essere computata e cumulata agli effetti del superamento del limite di cui all'art. 163 cod. pen., come previsto dall'art. 168, comma primo n. 2 cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2005, n. 34332
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34332
    Data del deposito : 12 aprile 2005

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