Sentenza 12 aprile 2005
Massime • 1
La decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena opera di diritto, non appena la nuova condanna che la comporta passa in giudicato.Il provvedimento di revoca ha, pertanto, mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono "ex tunc", retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata, a nulla rilevando che la nuova pena sia stata poi condonata, non impedendo che la stessa possa essere computata e cumulata agli effetti del superamento del limite di cui all'art. 163 cod. pen., come previsto dall'art. 168, comma primo n. 2 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2005, n. 34332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34332 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 12/04/2005
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 832
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 30723/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 2.7.2004 da:
UA OB, nato a [...] il [...] e dall'avv. Salvatore Lo Masto, difensore di AS FU, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 26 marzo 2004. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Letta la memoria difensiva depositata nell'interesse di BÒ. Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dr. Antonio GIALANELLA, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Sentito l'avv. Domenico Lombardo che, in favore del RO, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Sentito, altresì, l'avv. Salvatore Lo Masto che, nell'interesse del BÒ, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BÒ FU e RO OB erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Torino, del reato di cui agli artt. 110 c.p., 216, comma 1, nn. 1 e 2, 223 comma 1 e 219 comma 1 e 2 n. 2, legge fallimentare.
Il BÒ, quale amministratore unico dal 23.5.1988 a data imprecisata di REME. s.r.l., dichiarata fallita con sentenza dello stesso Tribunale torinese dell'8 marzo 1995, era accusato di avere distratto (o dissipato o dissimulato) la somma di lire 600.000.000, portata da cambiali ipotecarie emesse dalla società fallita a favore di MO AN senza giustificazione gestionale e per suo interesse personale, in quanto, attraverso tale operazione, otteneva aumento di liquidità a beneficio della società SIDERNORD s.r.l., società a lui riferibile e pure essa fallita in Cuneo il 28 marzo 1990, con nocumento per la stessa RE.ME.
Il RO, dal canto suo, era accusato - in qualità di amministratore di fatto dal 7.7.1992 sino alla data del fallimento - di avere distratto la somma di lire 297.5000.000 portata da cambiali ipotecarie emesse dalla società fallita in suo favore, attraverso le quali lo stesso RO otteneva netto ricavo da operazioni di sconto per circa lire 138.000.000. Era pure accusato, in concorso con altra persona, di avere distratto la somma di lire 300.000.000, portata da cambiali ipotecarie emesse dalla fallita a favore di Cantiere navale 2001 di Marini, poi girate a LL Giuseppe, con corrispondente danno per la massa fallimentare.
Secondo altro capo d'accusa, il BÒ ed il RO, al fine di occultare le manovre distrattive anzidette, non avevano tenuto nessuna scrittura contabile, impedendo la ricostruzione del movimento degli affari della società. Il tutto con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 l.f. Con sentenza del 20 ottobre 2000, il Tribunale di Torino dichiarava entrambi gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti e, per l'effetto, condannava il BÒ alla pena di anni tre e mesi cinque di reclusione ed il RO a quella di anni tre e mesi sette di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dai difensore dei due imputati, la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, assolveva gli imputati dal reato di bancarotta documentale con la formula perché il fatto non sussiste ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, l.f. concedeva al BÒ le attenuanti generiche equivalenti, rideterminando la pena in anni tre nei confronti dello stesso BÒ ed in anni tre e mesi cinque nei confronti del RO. Avverso l'anzidetta decisione, il difensore del BÒ ed il RO personalmente hanno proposto ricorso per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, il difensore del BÒ denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 1 l.f.;
illogicità, contraddittorietà della motivazione della sentenza e travisamento del fatto.
Opina, parte ricorrente, che la Corte di merito sarebbe incorsa in travisamento dei fatti nella ricostruzione della vicenda, nell'erroneo convincimento che la società fallita sarebbe stata strumentalmente usata per l'operazione in contestazione. Insiste nell'assunto di aver rilevato le quote della società verso il pagamento del prezzo, poi regolarizzato a mezzo fissato bollato, secondo i valori di mercato. L'unico bene della società era costituito dal Castello di Cortanze, relativamente al quale, al momento dell'acquisto, regolarizzato prima dell'assunzione della carica di amministratore, non era dato conoscere della sorte dello stesso. Un profilo di contraddittorietà caratterizzava, peraltro, tale ricostruzione in quanto la Corte di merito, pur dicendo di rifarsi a quella delineata dal primo giudice, in realtà l'aveva travisata inserendo antefatti logicamente con essa incompatibili. Ed infatti, secondo il Tribunale era il fatto in sè dell'emissione delle cambiali a costituire distrazione, pur tenendo per buono quanto sostenuto dal BÒ, mentre secondo la sentenza di appello l'imputato avrebbe sin dall'inizio assunto l'incarico per un piano preordinato. Non mancavano neppure errori vistosi in quella ricostruzione, come l'assunto secondo il quale il MO sarebbe stato amministratore della Reme, ove invece era stato solo e sempre socio e procuratore di Sidernord, senza mai influire in alcun modo nella società poi fallita. Non era poi vero che l'emissione delle cambiali non avrebbe avuto contropartita, essendo vero invece che la scrittura di compravendita intercorsa tra RD e RE.ME del giugno 1998 dimostrava che il prezzo del castello sarebbe stato quello di mercato. Se nel passivo vi era l'emissione dei titoli, all'attivo vi era il contratto con RD. Deduceva che, al momento in cui era stato nominato amministratore unico della REME, la società versava in difficile condizione patrimoniale, per uscire dalla quale la sola soluzione possibile sarebbe stata vendere l'immobile e fare diventare la RE.ME una partecipata CIRS S.p.A., società di consulenza finanziaria, che ne aveva acquistato le quote.
Non sussistevano, dunque, i presupposti soggettivi ed oggettivi dell'ipotizzata fattispecie delittuosa.
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) con riferimento all'art. 62bis c.p. e dell'art. 61 n. 6, nonché l'eccessiva entità delle pena, per effetto della mancata applicazione della prevalenza delle attenuanti generiche e dell'attenuante specifica del risarcimento del danno. La Corte di merito, pur prosciogliendo l'imputato dal reato di bancarotta documentale ed escludendo l'aggravante dell'art. 219 l.f. non aveva tratto le dovute conseguenze. Non solo, ma non era stato neppure considerato che il BÒ, pur contestando la propria responsabilità, aveva comunque risarcito la parte civile costituita. Per effetto di tali evenienze, l'imputato avrebbe avuto diritto ad una riduzione di pena in misura inferiore ai due anni di reclusione. Invece, il giudice di appello si era limitato al solo giudizio di equivalenza delle generiche con la residua aggravante, senza concedere la specifica attenuante del risarcimento del danno, ed aveva rideterminato la pena in misura inferiore di appena cinque mesi a quella irrogata con la sentenza impugnata. Infine, non era stato revocato il capo 5^ delle statuizioni della sentenza di primo grado, nella parte in cui era stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 27 settembre 1994, irrevocabile il 31 marzo 1995. Nonostante il ricorrente avesse prodotto in giudizio copia conforme della sentenza citata da cui risultava che la Corte, su istanza della Procura Generale, aveva applicato il condono, la sentenza impugnata non aveva comunque ritenuto di modificare il capo anzidetto.
Il ricorso proposto dal RO deduce violazione dell'art. 606, lett. b) per inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche. Rileva al riguardo che la domanda di insinuazione tardiva presentata dal LL doveva essere respinta dagli organi fallimentari e non doveva essere presa in considerazione dal giudice penale, atteso che l'azione derivante dalle cambiali ipotecarie azionate dal LL si era prescritta ai sensi dell'art. 94 R.D. del 5.12.1033, n. 1669. Nessun pregio giuridico poteva riconoscersi all'affermazione del giudice d'appello secondo cui la prescrizione si sarebbe interrotta con la notifica dell'atto di precetto cambiario del 15.3.1994, in quanto se era vero che il precetto aveva interrotto il corso della prescrizione era altrettanto pacifico che la domanda tardiva era stata depositata nella cancelleria fallimentare del Tribunale di Torino il 9.9.1997, vale a dire ben oltre il termine triennale previsto dall'art. 94 legge cambiaria. Conseguentemente, la domanda tardiva presentata dal LL non poteva costituire un fatto distrattivo penalmente rilevante, dato che non avrebbe dovuto trovare ingresso nello stato passivo del fallimento. La possibilità dell'esercizio dell'azione causale non era realizzabile, dato che le cambiali ipotecarie, così come erano state formale, erano titoli nulli se non giuridicamente inesistenti, inidonei a determinare gli effetti giuridici propri delle cambiali ipotecarie, in quanto erano stati dati in garanzia beni non appartenenti alla società RE.ME, ma ad altra società. Per quanto riguarda l'altro fatto distrattivo contestato ad esso istante, si osservava che l'emissione delle cambiali ipotecarie da parte della RE.ME non aveva comportato la sottrazione di beni del fallimento, in quanto le cambiali non erano state azionate dalla B.N.A., la quale addirittura non si era insinuata allo stato passivo del fallimento. Non sussisteva, dunque, il contestato reato di bancarotta patrimoniale, dato che nessun danno era stato provocato alla massa dei creditori del fallimento RE.ME, e che nessun profitto aveva realizzato esso istante nella vicenda oggetto di giudizio. 2. - Il primo motivo del ricorso del BÒ ed il ricorso del RO, valutabili congiuntamente in quanti afferenti entrambi alla vicenda sostanziale oggetto di giudizio, vanno disattesi, vuoi perché manifestamente infondati vuoi perché involgono non consentiti profili di merito.
Entrambe le censure dubitano, infatti, della sussistenza del ritenuto reato di bancarotta fraudolenta per distrazione che, come emerge dalla narrativa, ruota attorno all'emissione di cambiali ipotecarie da parte di entrambi gli imputati, in qualità di amministratori in diversi momenti della RE.ME, benché la detta società versasse in precarie condizioni patrimoniali, al punto da determinarne il fallimento. Orbene, in proposito la sentenza impugnata - integrata per quanto di ragione dalle motivazioni della sentenza di primo grado che, stante la convergenza in punto di penale responsabilità forma con la presente una sola entità giuridica - offre un quadro eloquente di una vicenda distrattiva sostanziatasi con il progressivo depauperamento di una società, in favore di altra società con essa collegata e per finalità estranee alla relativa gestione. Elemento essenziale di tale attività è consistita nell'emissione di garanzie cambiarie senza titolo giustificativo. L'attribuzione ad una operazione siffatta della valenza distrattiva risulta in linea con pacifica affermazione giurisprudenziale di questa Corte regolatrice secondo la quale integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la prestazione di garanzia cambiaria, mediante l'emissione di cambiali da parte della società, poi dichiarata fallita, in favore di altra società con essa collegata, che le abbia portate allo sconto senza onorarle alla scadenza, con conseguente esposizione della società emittente nei confronti dell'istituto bancario che aveva proceduto all'anzidetta operazione di sconto. Ciò in quanto la bancarotta fraudolenta è reato di pericolo per la cui configurazione non è richiesto un effettivo pregiudizio per i creditori, ma solo la messa in pericolo del loro interesse all'integrità della garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2740 c.c. (cfr. Cass. sez. 5 5.6.2003, n. 36629, rv. 227148). Irrilevante nella riferita dinamica distrattiva è l'assunto del RO secondo il quale l'azione cambiaria sarebbe prescritta. Infatti, a parte la già rilevata persistenza dell'azione causale a tutela del rapporto sottostante, rimane salvo il meccanismo distrattivo, consistente nel sostanziale deterioramento delle condizioni patrimoniali della società a cagione della diminuzione della garanzia generica dei creditori societari, a seguito dell'insorgere di altra concorrente ragione creditoria dell'istituto bancario in esito allo sconto delle cambiali, rilasciate, peraltro, senza titolo giustificativo. Va, poi, disatteso il motivo di censura proposto dal BÒ in ordine al regime sanzionatorio, trattandosi di censura relativa alla sfera del potere discrezionale del giudice di merito in sede di irrogazione della pena, insuscettivo di sindacato in questa sede di legittimità ove assistito, come nel caso di specie, da motivazione corretta ed idonea, anche con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, che, peraltro, sarebbe stata del tutto ininfluente stante il motivato giudizio di equivalenza.
Per quanto concerne, infine, la censura relativa alla mancata revoca della statuizione di primo grado con la quale era stata revocata la sospensione condizionale della pena, concessa con precedente sentenza, nonostante il condono della pena inflitta in quell'occasione, dalla narrativa della sentenza impugnata non risulta che una tale doglianza sia stata dedotta nei motivi di gravame. Ad ogni buon conto, la stessa è manifestamente infondata, posto che la decadenza del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 c.p. opera di diritto, non appena la nuova condanna che la comporta passa in giudicato. Il provvedimento di revoca ha pertanto mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata, a nulla rilevando che la nuova pena sia stata poi condonata, non impedendo che la stessa possa essere computata e cumulata agli effetti del superamento del limite di cui all'art. 163 c.p. come previsto dall'art. 168, comma 1, n. 2, c.p. (cfr. Cass. sez. 5, 4.10.1993, n. 3045, rv. 196266). 3. - Per quanto precede, i ricorsi - globalmente considerati - devono essere rigettati, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2005