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Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 17396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17396 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CH RE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/06/2022 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. RE Magnarelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 giugno 2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza dell'8 ottobre 2021 del Tribunale di Roma, in forza della quale RE CH, nella rispettiva qualità di legale rappresentante della s.r.l. World Trading e della s.r.l. RI (capi G e H dell'imputazione), era stato condannato alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione, unitamente alle sanzioni accessorie, per i reati di cui all'art. 2 d.P.R. 10 marzo 2000, n. 74, Penale Sent. Sez. 3 Num. 17396 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 24/01/2023 essendosi avvalso - nella qualità - delle fatture emesse dalla società cartiera M.D. s.r.l. relativamente all'anno d'imposta 2011. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha osservato che in calce alla sentenza d'appello, e sotto la dizione "Il Presidente estensore", risultava apposto un tratto grafico, che non poteva corrispondere ad una sottoscrizione, con la conseguente nullità della sentenza-documento. 2.2. Col secondo motivo, quanto all'elemento oggettivo del reato contestato, la M.D. s.r.l. non poteva considerarsi una società cartiera, in quanto - come si desumeva dalla consulenza tecnica - era orientata al profitto, al pari delle società legalmente rappresentate dal ricorrente. I rapporti commerciali erano regolati col sistema del cd. dropshipping, e le fatture non rappresentavano quindi operazioni inesistenti, come in ipotesi d'accusa. 2.3. Col terzo motivo, quanto all'elemento soggettivo del reato, il ricorrente ha dedotto di avere precisamente illustrato la propria attività in seno alle società, e di avere operato le dovute verifiche amministrative, consentite al privato, in relazione alla posizione e alla formale operatività della M.D.. 2.4. Col quarto motivo è stata dedotta, sotto il profilo della carenza di motivazione, la mancata valutazione dei motivi di appello relativi agli elementi oggettivo e soggettivo del reato, laddove la sentenza impugnata si era solamente riferita a quanto esposto nella prima decisione, in tal modo non rispondendo ai canoni della pronuncia di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Al contrario, era stata formulata dalla difesa una ricostruzione alternativa, che traeva origine dalla pratica del cd. dropshipping, maggiormente logica e tale da introdurre un dubbio ragionevole, sì da non rendere possibile l'affermazione di responsabilità. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al primo motivo di censura, non costituisce causa di nullità della sentenza la illeggibile sottoscrizione del Presidente e del relatore nel dispositivo e nella motivazione, considerato che il requisito della sottoscrizione della sentenza, ex art. 546 cod. proc. pen., non implica che la firma debba essere apposta in maniera tale da consentire l'individuazione del giudice o dei giudici da cui la decisione pronnana, non essendo ciò richiesto da alcuna norma 2 giuridica (Sez. 5, n. 36712 del 20/04/2012, Liuzzi, Rv. 253519; Sez. 6, n. 1355 del 15/04/1998, Ferretti, Rv. 211086). Del pari, e per completezza, questa Corte ha altresì rilevato che l'illeggibilità della sottoscrizione, da parte del giudice, dell'ordinanza cautelare non è causa di nullità dell'atto, rilevando a tali fini, ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., la sola mancanza del segno grafico e non, invece, l'impossibilità di immediata identificazione del suo autore, peraltro agevolmente individuabile dai registri tenuti presso la cancelleria (Sez. 6, n. 21182 del 08/05/2019, Salamone, Rv. 275685; Sez. 3, n. 7476 del 18/01/2008, Tezza, Rv. 239009). In ogni caso, peraltro, per un verso la sentenza — come è prescritto, ancorché non a pena di nullità - risulta siglata in ogni pagina dal Presidente estensore, e d'altro canto, in tema di documentazione degli atti, ad es. la sottoscrizione del verbale a mezzo unicamente di apposizione di una sigla non integra nullità alcuna, stante la mancanza di previsioni che richiedano una rappresentazione grafica per esteso del nome e cognome del soggetto sottoscrittore (ad es. Sez. 3, n. 17801 del 20/01/2011, R., Rv. 249988; Sez. 4, n. 6719 del 10/12/2004, dep. 2005, Tapete, Rv. 230649). Invero la sigla rappresenta un'espressione grafica abbreviata o contratta, che è comunque idonea, se apposta in calce all'atto, a significare la paternità dell'atto (cfr. Sez. 5, n. 15259 del 15/03/2005, Romaldi, Rv. 232139). 4.2. In ordine al secondo motivo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico- argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili;
dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4.2.1. Ciò posto in linea generale, la sentenza impugnata ha dato ampio conto in primo luogo dell'oggettività della situazione verificata in esito all'istruttoria dibattimentale e agli accertamenti degli Uffici tributari, quanto all'inconsistenza della società MD sotto ogni profilo commerciale e personale, all'insanabile genericità delle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente quanto alla 3 gestione dei rapporti con detta società — sia avuto riguardo alle persone che avrebbero rivestito il ruolo di interlocutori che alla tipologia di rapporti economici intercorsi — e alle manifeste carenze della consulenza di parte circa la redditività che la stessa MD, a fronte di un sistema di vendite sottocosto reso possibile dal mancato pagamento dell'Iva dovuta, avrebbe comunque realizzato. D'altronde, tenuto conto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, siffatta impugnazione si pone appunto come labiale contestazione delle risultanze e delle valutazioni operate concordemente dai Giudici del merito, nel difetto quantomeno dell'indicazione di qualsiasi concreto elemento in grado di contrastare, sotto il profilo della legittimità, la sentenza impugnata. 4.3. Egualmente, quanto al terzo motivo, la Corte territoriale ha ricordato quanto già affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di evasione dell'Iva mediante il meccanismo delle cd. frodi carosello, che, nelle operazioni di importazione di beni, sfrutta la neutralizzazione dell'Iva all'acquisto mediante l'interposizione di società cartiere, aventi il solo scopo di emettere fatture - con l'esposizione di un'imposta in realtà non versata - destinate ad essere utilizzate nella catena delle cessioni per creare crediti d'imposta inesistenti, una volta appurata l'oggettiva sussistenza della frode attraverso la ricostruzione dei passaggi in cui, in concreto, detto meccanismo si estrinseca, è insita nella stessa gestione di fatto delle società coinvolte, e conseguentemente nella regia e supervisione delle operazioni commerciali dalle stesse poste in essere, la piena consapevolezza, in capo ai soggetti agenti, del sistema fraudolento complessivo, la cui prova principe è costituita dall'esiguità del prezzo di acquisto della merce rispetto a quello corrente (Sez. 3, n. 18924 del 20/01/2017, PE e altri, Rv. 269903; da ult. Sez. 3, n. 2608 del 27/07/2022, dep. 2023, Alfano e altri, non mass.). In tal senso, fermo il meccanismo evidenziato tipico della frode carosello, i Giudici del merito hanno non illogicamente sottolineato la fragilità delle prospettazioni difensive e la non concludenza dei rilievi così formulati, quanto alla vaghezza delle risposte formulate dall'odierno ricorrente (v. supra), alle plurime anomalie registrate e ai palesi scostamenti rispetto all'ordinarietà delle relazioni commerciali, dove tra l'altro apparenti transazioni commerciali per milioni di euro non sono state accompagnate se non da messaggistica elettronica e, in tesi difensiva, mai da contatti personali in grado di disvelare la mera natura cartolare, siccome accertata, della MD s.r.I.. 4.4. In conseguenza di ciò, manifestamente infondato è anche il quarto motivo di impugnazione. Il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulta colpevole al là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli 4 elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, e su cui è fondata la condanna in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, LL e altri, Rv. 259204; Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 4, n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli e altri, Rv. 250903). Infatti il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del ben che minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763). Ciò posto, peraltro, non è comunque consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. In esito infatti alla novella del 2006, è stata invece riconosciuta la possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, ossia quel vizio in forza del quale questo Giudice di legittimità, lungi dal procedere a un'inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione. 4.4.1. In specie, al contrario, non è stato dedotto alcun travisamento della prova ma invece l'esistenza di una ricostruzione alternativa, laddove in ogni caso - per quanto possa rilevare in questa sede - detta ricostruzione era stata radicalmente smentita dai Giudici del merito, in esito a percorso motivazionale senza smagliature e che dava ampio e non illogico conto degli esiti istruttori e delle verifiche compiute. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione complessivamente intesa non può quindi che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 24/01/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. RE Magnarelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 giugno 2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza dell'8 ottobre 2021 del Tribunale di Roma, in forza della quale RE CH, nella rispettiva qualità di legale rappresentante della s.r.l. World Trading e della s.r.l. RI (capi G e H dell'imputazione), era stato condannato alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione, unitamente alle sanzioni accessorie, per i reati di cui all'art. 2 d.P.R. 10 marzo 2000, n. 74, Penale Sent. Sez. 3 Num. 17396 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 24/01/2023 essendosi avvalso - nella qualità - delle fatture emesse dalla società cartiera M.D. s.r.l. relativamente all'anno d'imposta 2011. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha osservato che in calce alla sentenza d'appello, e sotto la dizione "Il Presidente estensore", risultava apposto un tratto grafico, che non poteva corrispondere ad una sottoscrizione, con la conseguente nullità della sentenza-documento. 2.2. Col secondo motivo, quanto all'elemento oggettivo del reato contestato, la M.D. s.r.l. non poteva considerarsi una società cartiera, in quanto - come si desumeva dalla consulenza tecnica - era orientata al profitto, al pari delle società legalmente rappresentate dal ricorrente. I rapporti commerciali erano regolati col sistema del cd. dropshipping, e le fatture non rappresentavano quindi operazioni inesistenti, come in ipotesi d'accusa. 2.3. Col terzo motivo, quanto all'elemento soggettivo del reato, il ricorrente ha dedotto di avere precisamente illustrato la propria attività in seno alle società, e di avere operato le dovute verifiche amministrative, consentite al privato, in relazione alla posizione e alla formale operatività della M.D.. 2.4. Col quarto motivo è stata dedotta, sotto il profilo della carenza di motivazione, la mancata valutazione dei motivi di appello relativi agli elementi oggettivo e soggettivo del reato, laddove la sentenza impugnata si era solamente riferita a quanto esposto nella prima decisione, in tal modo non rispondendo ai canoni della pronuncia di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Al contrario, era stata formulata dalla difesa una ricostruzione alternativa, che traeva origine dalla pratica del cd. dropshipping, maggiormente logica e tale da introdurre un dubbio ragionevole, sì da non rendere possibile l'affermazione di responsabilità. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al primo motivo di censura, non costituisce causa di nullità della sentenza la illeggibile sottoscrizione del Presidente e del relatore nel dispositivo e nella motivazione, considerato che il requisito della sottoscrizione della sentenza, ex art. 546 cod. proc. pen., non implica che la firma debba essere apposta in maniera tale da consentire l'individuazione del giudice o dei giudici da cui la decisione pronnana, non essendo ciò richiesto da alcuna norma 2 giuridica (Sez. 5, n. 36712 del 20/04/2012, Liuzzi, Rv. 253519; Sez. 6, n. 1355 del 15/04/1998, Ferretti, Rv. 211086). Del pari, e per completezza, questa Corte ha altresì rilevato che l'illeggibilità della sottoscrizione, da parte del giudice, dell'ordinanza cautelare non è causa di nullità dell'atto, rilevando a tali fini, ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., la sola mancanza del segno grafico e non, invece, l'impossibilità di immediata identificazione del suo autore, peraltro agevolmente individuabile dai registri tenuti presso la cancelleria (Sez. 6, n. 21182 del 08/05/2019, Salamone, Rv. 275685; Sez. 3, n. 7476 del 18/01/2008, Tezza, Rv. 239009). In ogni caso, peraltro, per un verso la sentenza — come è prescritto, ancorché non a pena di nullità - risulta siglata in ogni pagina dal Presidente estensore, e d'altro canto, in tema di documentazione degli atti, ad es. la sottoscrizione del verbale a mezzo unicamente di apposizione di una sigla non integra nullità alcuna, stante la mancanza di previsioni che richiedano una rappresentazione grafica per esteso del nome e cognome del soggetto sottoscrittore (ad es. Sez. 3, n. 17801 del 20/01/2011, R., Rv. 249988; Sez. 4, n. 6719 del 10/12/2004, dep. 2005, Tapete, Rv. 230649). Invero la sigla rappresenta un'espressione grafica abbreviata o contratta, che è comunque idonea, se apposta in calce all'atto, a significare la paternità dell'atto (cfr. Sez. 5, n. 15259 del 15/03/2005, Romaldi, Rv. 232139). 4.2. In ordine al secondo motivo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico- argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili;
dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 4.2.1. Ciò posto in linea generale, la sentenza impugnata ha dato ampio conto in primo luogo dell'oggettività della situazione verificata in esito all'istruttoria dibattimentale e agli accertamenti degli Uffici tributari, quanto all'inconsistenza della società MD sotto ogni profilo commerciale e personale, all'insanabile genericità delle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente quanto alla 3 gestione dei rapporti con detta società — sia avuto riguardo alle persone che avrebbero rivestito il ruolo di interlocutori che alla tipologia di rapporti economici intercorsi — e alle manifeste carenze della consulenza di parte circa la redditività che la stessa MD, a fronte di un sistema di vendite sottocosto reso possibile dal mancato pagamento dell'Iva dovuta, avrebbe comunque realizzato. D'altronde, tenuto conto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, siffatta impugnazione si pone appunto come labiale contestazione delle risultanze e delle valutazioni operate concordemente dai Giudici del merito, nel difetto quantomeno dell'indicazione di qualsiasi concreto elemento in grado di contrastare, sotto il profilo della legittimità, la sentenza impugnata. 4.3. Egualmente, quanto al terzo motivo, la Corte territoriale ha ricordato quanto già affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di evasione dell'Iva mediante il meccanismo delle cd. frodi carosello, che, nelle operazioni di importazione di beni, sfrutta la neutralizzazione dell'Iva all'acquisto mediante l'interposizione di società cartiere, aventi il solo scopo di emettere fatture - con l'esposizione di un'imposta in realtà non versata - destinate ad essere utilizzate nella catena delle cessioni per creare crediti d'imposta inesistenti, una volta appurata l'oggettiva sussistenza della frode attraverso la ricostruzione dei passaggi in cui, in concreto, detto meccanismo si estrinseca, è insita nella stessa gestione di fatto delle società coinvolte, e conseguentemente nella regia e supervisione delle operazioni commerciali dalle stesse poste in essere, la piena consapevolezza, in capo ai soggetti agenti, del sistema fraudolento complessivo, la cui prova principe è costituita dall'esiguità del prezzo di acquisto della merce rispetto a quello corrente (Sez. 3, n. 18924 del 20/01/2017, PE e altri, Rv. 269903; da ult. Sez. 3, n. 2608 del 27/07/2022, dep. 2023, Alfano e altri, non mass.). In tal senso, fermo il meccanismo evidenziato tipico della frode carosello, i Giudici del merito hanno non illogicamente sottolineato la fragilità delle prospettazioni difensive e la non concludenza dei rilievi così formulati, quanto alla vaghezza delle risposte formulate dall'odierno ricorrente (v. supra), alle plurime anomalie registrate e ai palesi scostamenti rispetto all'ordinarietà delle relazioni commerciali, dove tra l'altro apparenti transazioni commerciali per milioni di euro non sono state accompagnate se non da messaggistica elettronica e, in tesi difensiva, mai da contatti personali in grado di disvelare la mera natura cartolare, siccome accertata, della MD s.r.I.. 4.4. In conseguenza di ciò, manifestamente infondato è anche il quarto motivo di impugnazione. Il principio secondo cui la condanna può essere pronunciata solo se l'imputato risulta colpevole al là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli 4 elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, e su cui è fondata la condanna in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, LL e altri, Rv. 259204; Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 4, n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli e altri, Rv. 250903). Infatti il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del ben che minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763). Ciò posto, peraltro, non è comunque consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. In esito infatti alla novella del 2006, è stata invece riconosciuta la possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, ossia quel vizio in forza del quale questo Giudice di legittimità, lungi dal procedere a un'inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione. 4.4.1. In specie, al contrario, non è stato dedotto alcun travisamento della prova ma invece l'esistenza di una ricostruzione alternativa, laddove in ogni caso - per quanto possa rilevare in questa sede - detta ricostruzione era stata radicalmente smentita dai Giudici del merito, in esito a percorso motivazionale senza smagliature e che dava ampio e non illogico conto degli esiti istruttori e delle verifiche compiute. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione complessivamente intesa non può quindi che condurre all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 24/01/2023 Il Consigliere estensore