Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2005, n. 15259
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Sentenza 15 marzo 2005

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In tema di falsità documentali, la sussistenza del reato di falso non è esclusa dalla circostanza che su un dato documento sia apposta una sigla, anziché la firma per esteso, in quanto la sigla rappresenta un'espressione grafica abbreviata o contratta che è comunque idonea, se apposta in calce all'atto, a significarne la paternità, e ciò vale, a maggior ragione, nel caso in cui la sigla sia collocata su un timbro dell'ufficio in modo da rivelare inequivocabilmente la sua provenienza. Ne deriva che sussiste il reato di falsità materiale commessa da privato (art. 476 e 482 cod. pen.) allorché quest'ultimo formi un atto di benestare attestante le condizioni per la cessione del quinto dello stipendio in favore di una società finanziaria, apponendovi la firma falsa del sindaco realizzata con una sigla apposta in calce all'atto e collocata sul timbro dell'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2005, n. 15259
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15259
    Data del deposito : 15 marzo 2005

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