Sentenza 15 marzo 2005
Massime • 1
In tema di falsità documentali, la sussistenza del reato di falso non è esclusa dalla circostanza che su un dato documento sia apposta una sigla, anziché la firma per esteso, in quanto la sigla rappresenta un'espressione grafica abbreviata o contratta che è comunque idonea, se apposta in calce all'atto, a significarne la paternità, e ciò vale, a maggior ragione, nel caso in cui la sigla sia collocata su un timbro dell'ufficio in modo da rivelare inequivocabilmente la sua provenienza. Ne deriva che sussiste il reato di falsità materiale commessa da privato (art. 476 e 482 cod. pen.) allorché quest'ultimo formi un atto di benestare attestante le condizioni per la cessione del quinto dello stipendio in favore di una società finanziaria, apponendovi la firma falsa del sindaco realizzata con una sigla apposta in calce all'atto e collocata sul timbro dell'ufficio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2005, n. 15259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15259 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 15/03/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 611
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 33633/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA MA EN nata il [...];
avverso la sentenza emessa il 3-6-04 dalla Corte di appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. CAVALLARO Mario, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 17-12-99 il Tribunale di Camerino dichiarava AL MA EN responsabile del reato di cui agli arttt. 476, 482 c.p. (per avere falsamente formato, apponendovi la firma falsa del
Sindaco di Serrapetrona, un atto di benestare attestante le condizioni per la cessione del quinto del suo stipendio in favore di una società finanziaria;
fatto del febbraio 98) e la condannava a pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello di Ancona con pronuncia 3-6-04 riqualificava il fatto ex artt. 477, 482 c.p. e riduceva l'inflitta sanzione.
Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto responsabilità ed in particolare deducendo: che non vi era stata contraffazione di una firma, essendo stato apposto sul documento incriminato solo un timbro ed una sigla;
che mancava la prova che l'eventuale contraffazione fosse stata realizzata dalla ricorrente;
che l'atto incriminato comunque non era un certificato pubblico, ma una dichiarazione del tutto privatistica;
che mancava il dolo;
che in ogni caso trattavasi di falso innocuo o inutile. La Corte osserva:
La sussistenza del reato di falso non è esclusa dalla circostanza che su un determinato documento venga apposta anziché una firma per esteso, una sigla: quest'ultima invero rappresenta un'espressione grafica per così dire abbreviata o contratta ed è comunque idonea, se apposta in calce (come è pacifico essere avvenuto nel caso in esame), a significare la paternità dell'atto, tanto è che la giurisprudenza ha sempre negato la nullità di un atto in tal modo sottoscritto (si veda: Cass. 2-12-83 n. 10335 RV. 161508; Cass. 29-10- 84 n. 0 9364 RV. 166387; Cass. 12-6-97 n. 0 3513 RV. 208075). L'enunciato principio è particolarmente valido nel caso in cui la sigla sia collocata su un timbro di un ufficio (o di una ditta), così segnalandosi in termini inequivocabili la provenienza della medesima.
Il secondo rilievo è inammissibile perché si risolve in affermazioni di fatto. Infondata è poi la tesi con la quale si assume che il benestare in questione, trattandosi di attestazione riguardante un rapporto di impiego ormai privatizzato, costituirebbe semplice ricognizione di natura privatistica, rilasciabile da qualsiasi datore di lavoro. Anche a seguito della privatizzazione, o meglio della contrattualizzazione del pubblico impiego, sono da considerarsi di natura pubblica gli atti con i quali i dirigenti della pubblica amministrazione attestano, in virtù del potere autoritativo e certificativo loro spettante, situazioni che investono il rapporto di servizio e l'organizzazione dell'ufficio; in tale ottica non può negarsi la citata natura al cosiddetto benestare firmato dal Sindaco di un Comune, volto a consentire cessioni del quinto dello stipendio di un impiegato ad una società finanziaria:
trattasi di atto che, presupponendo insussistenza di contrasto con gli interessi della pubblica amministrazione, non rileva solo sul piano contrattuale.
Precipuamente va evidenziato che la disciplina introdotta con il D.lgs 29/93 non ha inciso su quella relativa al sequestro, al pignoramento ed alla cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: la cessione del quinto rimane regolata da norme poste nell'interesse pubblico e pertanto, nel caso di cessione da parte di un dipendente comunale, l'intervento del Sindaco che attesta la ricorrenza delle relative condizioni costituisce esplicazione di una pubblica funzione. Manifestamente infondato è il gravame là ove si vorrebbe negare l'elemento soggettivo del delitto in considerazione dei motivi ("di pudore") della condotta: all'uopo è sufficiente ricordare che il dolo nel reato di falso è generico, postulandosi semplicemente la volontarietà dell'azione, restando del tutto indifferenti il fine perseguito e le ragioni per cui si è agito.
Infine va disattesa la doglianza in ordine all'omesso riconoscimento di falso "innocuo" ovvero "inutile".
Tale figura ricorre solo quando il falso non accresce in alcun modo la portata dell'atto, rimanendo esso privo di incidenza ai fini dell'esistenza, del significato e del valore probatorio di quest'ultimo (Cass. 16-12-97 n. 11687 RV. 209266; Cass. 20-2-02 n. 0 6885 RV. 222246): ne deriva che l'apposizione della firma falsa del Sindaco su un atto di benestare, indispensabile nell'ambito di una certa pratica, è di per sè sufficiente a far escludere l'irrilevanza della falsità ed a confermare la lesione dell'interesse tutelato dalle norme in materia, che è la funzione probatoria del documento e la genuinità dello stesso. Tanto puntualizzato, deve al contempo riconoscersi che erroneamente il giudice di secondo grado ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 477, 482 c.p.; in realtà l'atto de quo costituisce atto pubblico e non semplice certificazione: ciò in quanto esso ha efficacia probatoria autonoma, rappresentando una situazione giuridica produttiva ex sè di effetti, che non si identificano in quelli derivanti dai fatti attestati in altri documenti (Cass. 4-1-84 n. 000 14 RV. 161984; Cass. 13-6-86 n. 0 5562 RV. 173122). Poiché ai sensi dell'art. 521 c.p.p. spetta sempre al giudice l'esatta qualificazione della fattispecie, potendo egli in sede di gravame adottarne una più grave, anche in assenza di impugnazione del P.M., ferma restando la pena inflitta, questa Corte a tanto provvede qualificando il fatto ex artt. 476, 482 c.p.; il ricorso va rigettato con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE Qualificato il fatto ai sensi degli artt. 476, 482 c.p., rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2005