Sentenza 18 gennaio 2008
Massime • 1
La illeggibilità della sottoscrizione di ordinanza da parte del giudice non è causa di nullità dell'atto non rilevando, ai fini della validità formale dello stesso, l'identificazione, tramite la sottoscrizione, della persona fisica del giudice, peraltro agevolmente individuabile tramite i registri esistenti presso la cancelleria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2008, n. 7476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7476 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 18/01/2008
Dott. LOMBARDI Alfredo RI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 88
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 28402/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE RI PI MA, n. a Verona il 14.5.1959;
avverso l'ordinanza in data 3.7.2007 del Tribunale di Verona, con la quale è stata rigettata l'istanza di restituzione nel termine. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo RI Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Sost. Procuratore Generale, Dott. Anna RI De Sandro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Verona ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine presentata da TE RI PI MA per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti in data 14.7.2006 per il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 4, e notificato a mezzo del servizio postale il 17.11.2006 presso la ditta C.R.A.V.E.R. s.r.l.. Il giudice di merito ha osservato che la TE aveva ritualmente eletto domicilio in data 11.5.2004 e non aveva mai modificato tale elezione;
che la presunzione di conoscenza derivante dalla regolarità della notificazione non risulta superata da prove obiettive contrarie.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso TE RI PI MA, che denuncia l'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, nonché violazione di legge e vizi della motivazione. Sul primo punto si osserva che l'istanza di restituzione nel termine era stata indirizzata all'ufficio del G.I.P. del Tribunale di Verona, la cui Cancelleria non aveva voluto ricevere l'atto; che successivamente l'istanza è stata depositata presso il Tribunale di Verona ed il provvedimento è stato emesso da un non meglio identificato giudice, risultando la sottoscrizione dell'atto illeggibile.
Si deduce, quindi, la nullità del provvedimento per carenza dei requisiti formali richiesti dall'art. 125 c.p.p. e l'incompetenza del Tribunale ad emettere l'ordinanza, essendo competente a provvedere sull'istanza di remissione nel termine per proporre opposizione al decreto penale il G.I.P..
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione degli art. 111 Cost., comma 6, art. 420 bis c.p.p., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento. Si deduce, in sintesi, che il giudice di merito non ha valutato adeguatamente la documentazione prodotta dall'istante, dimostrativa della mancata conoscenza del provvedimento di condanna da parte della TE, e che tale omessa valutazione si è tradotta nell'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle disposizioni citate, dirette ad assicurare l'effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte del destinatario dello stesso affinché risulti garantito l'esercizio del diritto di difesa. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.
È stato definitivamente affermato da questa Suprema Corte, con riferimento alla questione della incompetenza del Tribunale a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine presentata dalla TE, che "Nel procedimento per decreto la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione spetta al giudice per le indagini preliminari" (sez. un.200604445, confl., comp. in proc. Sciacca, RV 232727; conf. sez. 1^,
200422729, confl. comp. in proc. Chiarolanza, RV 228910 ed altre). Orbene, sul punto risulta evidente che l'ordinanza che ha respinto l'istanza della TE è stata emessa dal tribunale, quale organo monocratico, tale dovendo intendersi l'intestazione "Tribunale di Verona", "il giudice" e, pertanto, da un organo giurisdizionale non competente.
Le ulteriori doglianze della ricorrente in ordine alla validità del provvedimento impugnato sono, invece, destituite di fondamento, poiché ai fini della validità formale dell'ordinanza è sufficiente la identificazione dell'organo giurisdizionale che la ha emessa, mentre a nulla rileva la identificazione, attraverso la sottoscrizione, della persona fisica del giudice, peraltro agevolmente individuabile tramite i registri esistenti presso la Cancelleria.
È altresì fondato il secondo motivo di gravame.
Secondo la formulazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 1, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, il condannato a seguito di giudizio contumaciale o con decreto penale è restituito nel termine per proporre impugnazione o opposizione, a sua richiesta, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre opposizione.
La necessità che concorrano entrambi i requisiti indicati dal comma (conoscenza dell'atto e rinuncia a comparire o a proporre opposizione) è attestata inequivocabilmente dall'uso della congiunzione "e".
Si deve, pertanto, rilevare che nel caso di sentenza contumaciale o di emissione del decreto di condanna la remissione nel termine è automaticamente consequenziale alla richiesta dello interessato, e, peraltro, produce l'effetto sospensivo del decorso della prescrizione di cui all'art. 175 c.p.p., comma 8, salvo che questi abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto ed abbia volontariamente rinunciato a proporre opposizione.
Orbene, il provvedimento impugnato, a parte la rilevata incompetenza del giudice che lo ha emesso, si palesa motivato solo sul requisito della conoscenza dell'atto da parte della TE, ma non sulla volontaria rinuncia della medesima a proporre opposizione. La impugnata ordinanza deve essere, pertanto, annullata con rinvio al giudice competente per un nuovo esame della richiesta di remissione nel termine, che tenga conto degli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Verona.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2008