CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2023, n. 30191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30191 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RE PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO dì BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il. Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COSTANTINI che ha concluso chiedendo RA Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E presente come sostituto processuale con delega depositata in ME IS del foro di BARI in difesa di: DE RE PA l'avv PE ALBERTINA FORO ROMA il difensore presente si riporta ai motivi aula dell'avvocato Penale Sent. Sez. 4 Num. 30191 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza emessa il 10 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in composizione monocratica che aveva condannato EL Re SE alla pena di mesi otto di reclusione ed €.800,00 di multa per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina già suddivisa 6 dosi per 1,6 grammi circa, nonché di ulteriori gr. 3,5 rinvenuti presso la sua abitazione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato / a mezzo del difensore, il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione poichè la. Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado non rispondendo adeguatamente alle censure riguardanti la illegittimità della perquisizione eseguita dalla Polizia giudiziaria presso l'abitazione del EL Re, ed inoltre perché illogica e contraddittoria era la motivazione in ordine alla ritenuta finalità di spaccio, laddove gli elementi acquisiti al giudizio deponevano per l'uso personale della sostanza trovata in possesso dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. I motivi proposti ricalcano le medesime doglianze già respinte dalla Corte territoriale con motivazione incensurabile perché rispettosa dei principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità e non manifestamente illogica. 2.1 Quanto al primo motivo, è consolidato il principio per cui la perquisizione, seppure sia eseguita illegittimamente, non rende illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all'esito rinvenute (Sez. 4 - n. 3196 del 13/11/2019 Rv. 278031;Sez. 4, n. 26668 del 06/05/2009,Rv. 244507;Sez. 6, n. 5021 del 18/12/1995,Rv. 204514 - 01). 2.3 Quanto aLsecondo motivo, la Corte territoriale ha motivato in modo esauriente e completo circa gli elementi da cui desumere la certa finalità di cessione a terzi della sostanza ritrovata nella disponibilità dell'imputato, facendo riferimento al ritrovamento del materiale da confezionamento, al bilancino di precisione, al nastro isolante gommato;
richiamando anche la circostanza che l'imputato avesse portato fuori con sé la droga già confezionata i sei involucri nonché il bilancino di precisione. 3. Il ricorso va dunque respinto. Segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma, 15 giugno 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il. Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COSTANTINI che ha concluso chiedendo RA Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E presente come sostituto processuale con delega depositata in ME IS del foro di BARI in difesa di: DE RE PA l'avv PE ALBERTINA FORO ROMA il difensore presente si riporta ai motivi aula dell'avvocato Penale Sent. Sez. 4 Num. 30191 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza emessa il 10 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in composizione monocratica che aveva condannato EL Re SE alla pena di mesi otto di reclusione ed €.800,00 di multa per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina già suddivisa 6 dosi per 1,6 grammi circa, nonché di ulteriori gr. 3,5 rinvenuti presso la sua abitazione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato / a mezzo del difensore, il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione poichè la. Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado non rispondendo adeguatamente alle censure riguardanti la illegittimità della perquisizione eseguita dalla Polizia giudiziaria presso l'abitazione del EL Re, ed inoltre perché illogica e contraddittoria era la motivazione in ordine alla ritenuta finalità di spaccio, laddove gli elementi acquisiti al giudizio deponevano per l'uso personale della sostanza trovata in possesso dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. I motivi proposti ricalcano le medesime doglianze già respinte dalla Corte territoriale con motivazione incensurabile perché rispettosa dei principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità e non manifestamente illogica. 2.1 Quanto al primo motivo, è consolidato il principio per cui la perquisizione, seppure sia eseguita illegittimamente, non rende illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all'esito rinvenute (Sez. 4 - n. 3196 del 13/11/2019 Rv. 278031;Sez. 4, n. 26668 del 06/05/2009,Rv. 244507;Sez. 6, n. 5021 del 18/12/1995,Rv. 204514 - 01). 2.3 Quanto aLsecondo motivo, la Corte territoriale ha motivato in modo esauriente e completo circa gli elementi da cui desumere la certa finalità di cessione a terzi della sostanza ritrovata nella disponibilità dell'imputato, facendo riferimento al ritrovamento del materiale da confezionamento, al bilancino di precisione, al nastro isolante gommato;
richiamando anche la circostanza che l'imputato avesse portato fuori con sé la droga già confezionata i sei involucri nonché il bilancino di precisione. 3. Il ricorso va dunque respinto. Segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma, 15 giugno 2023