Sentenza 15 aprile 1998
Massime • 2
Le cause di incompatibilità non incidono sui requisiti di capacità del giudice e non determinano la nullità o addirittura l'inesistenza giuridica del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile.
La sottoscrizione dell'ordinanza o della sentenza da parte del giudice non implica che la firma debba essere leggibile, in maniera tale da consentire l'individuazione del giudice (o dei giudici) da cui la decisione promana, non essendo ciò richiesto da alcuna norma giuridica (fattispecie in tema di ordinanza di declaratoria di inammissibilità di istanza di ricusazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/1998, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. GI D'Asaro Presidente del 15.4.1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " UG CA " N. 1355
3. " Nicola Milo (rel.) " REGISTRO GENERALE
4. " IO De PA " N. 37603/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RR GI
avverso l'ordinanza 15.7.1997 del Tribunale di Ancona;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
Letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del dr. V. Galgano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
osserva in
Fatto e diritto
RR GI ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza 15.7.1997 del Tribunale di Ancona, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione avanzata dallo stesso RR nei confronti del dr. Sergio Cutrona, Pretore di Ancona. Ha dedotto il ricorrente l'inesistenza giuridica dell'ordinanza impugnata, perché sottoscritta con firme illeggibili, che non consentivano l'individuazione dei giudici, e perché emessa presumibilmente da magistrati che, in quanto astenutivi in altri procedimenti che lo avevano riguardato, non avrebbero dovuto pronunciare, per incompatibilità, sulla ricusazione;
ha lamentato, inoltre, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il P.G. ha concluso, con requisitoria scritta, come da epigrafe. Il ricorso è inammissibile, perché - per un verso - è
manifestamente infondato e - per altro verso - è generico. La doglianza relativa all'asserita irresistenza giuridica del provvedimento impugnato è priva di qualunque pregio. Ed invero, la sottoscrizione dell'ordinanza o della sentenza non implica che la firma del provvedimento debba essere apposta in maniera tale da consentire l'individuazione del giudice (o dei giudici) da cui la decisione promana, non essendo ciò richiesto da alcuna norma giuridica (cfr. Cass. Sez. I 16.3.1994, Amendola). Le cause d'incompatibilità non incidono sui requisiti di capacità del giudice e non determinano la nullità o addirittura l'inesistenza giuridica del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, a parte ogni considerazione sulla chiara insussistenza della dedotta incompatibilità (non si dimentichi che, a norma dell'art. 40/3^ cpp, non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione).
La censura relativa al difetto di motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancora è generica, in quanto non indica su quali punti il Tribunale non avrebbe portato la sua attenzione e non prende neppure in considerazione gli argomenti che, al contrario, sono stati posti a base della declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di ricusazione proposta dal RR.
Di diritto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che stimasi equa, di L. 500.000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1998