Sentenza 11 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9406 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9406 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ☎SEZIONE LAVO Lavoro Composta dagli mi Si Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 1 845/98 Consigliere Cron.21655 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Rep. Consigliere Ud. 02/04/01 Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: UF NA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA A ZOAGLI MAMELI 9 SC L I, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO, che la rappresenta e difende BEVILACQUA unitamente all'avvocato PASQUINO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2001 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 1557 rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE -1- VINCENZO, CERIONI VINCENZO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 36/98 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 19/03/98 R.G.N. 1468/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Saverio udienza del 02/04/01 dal TOFFOLI;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NN UF adiva il Pretore di Vibo Valentia con due distinti ricorsi, chiedendo la condanna dell'Inps a corrisponderle l'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa. Il giudice, riuniti i due procedimenti, rigettava la domanda, a cui resisteva l'Inps, per la mancanza di prova della iscrizione della ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli. L'appello proposto dalla UF era rigettato dal Tribunale di Vibo Valentia, il quale, dato atto dell'acquisizione nel corso del secondo grado della necessaria certificazione attestante l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli, riteneva tuttavia che mancava una prova tranquillante dell'esistenza di un rapporto contrattuale di lavoro subordinato rigorosamente inteso e che, piuttosto, le mansioni concretamente svolte dalla interessata a favore del nonno e della suocera rientravano nello schema di un rapporto di collaborazione familiare. Contro la sentenza d'appello la UF ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi. L'Inps ha depositato procura e ha partecipato alla discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs.lgt. 9 aprile 1946 n. 212; degli artt.7 e 17 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7; dell'art. 5 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazione dalla legge 11 novembre 1983 n. 638; dell'art. 2697 c.c. Lamenta che, mentre l'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli determina una presunzione iuris tantum in ordine alla sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato, il giudice di appello abbia rigettato la domanda senza che l'Inps avesse fornito una prova contraria al riguardo. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto relativo alla sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato. Lamenta che il giudice di appello, accertata la sussistenza della prestazione di attività lavorativa da parte della istante e la mancanza di coabitazione 3 della stessa con i datori di lavoro (di cui era parente o affine), contraddittoriamente - tenuto anche presente l'orientamento giurisprudenziale sulla ammissibilità in agricoltura di una maggiore elasticità di contenuti e di modalità di svolgimento della prestazione lavorativa subordinata - abbia ritenuto che non potesse costituire valido argomento a sostegno della esistenza della subordinazione la dichiarazione di un teste che aveva riferito proprio sulla retribuzione e sull'orario di lavoro, dopo, peraltro, avere attribuito rilevanza probatoria alle dichiarazioni della ricorrente stessa sull'espletamento di attività inerenti all'orto e alla sistemazione della vigna. Né poteva ritenersi rilevante il rilievo contenuto nella sentenza - che peraltro non risultava avere riscontro in risultanze probatorie – sulla destinazione familiare dei prodotti dell'orto.- Con il terzo motivo, deducendosi, ai sensi dell'art. 2060 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 116 c.p.c. in riferimento all'art. 5 della legge 22 luglio 1961 n. 628, si lamenta che il Tribunale abbia valutato come prova i verbali ispettivi allegati dall'Inps, senza sia documentata la preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro dei che programmati accertamenti ispettivi. I tre motivi di ricorso, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, richiedono un preliminare approfondimento circa l'incidenza della iscrizione negli appositi elenchi nominativi sull'onere del lavoratore di provare le necessarie prestazioni di lavoro subordinato, ed altresì riguardo ai requisiti del lavoro subordinato nello specifico settore e all'incidenza sul piano probatorio della sussistenza di un rapporto di parentela o affinità tra i presunti datore di lavoro e lavoratore. Riguardo al primo aspetto, su cui si erano presentate alcune difformità di orientamento nella giurisprudenza della Corte, sia circa l'effettiva necessità dell'iscrizione negli elenchi (o del cosiddetto certificato sostitutivo), in deroga all'ordinaria operatività del principio dell'automaticità delle prestazioni (necessità negata da Cass. n. 8027/1998 e n. 2543/1999, in contrasto con l'orientamento prevalente), sia circa l'incidenza dell'iscrizione negli elenchi ai fini della prova della 4 sussistenza del requisito della prestazione dell'attività lavorativa subordinata (cfr., da un lato, Cass. n. 4936/1998 e n. 6491/1999, che hanno valorizzato una affermata presunzione di legittimità degli elenchi e, dall'altro, Cass. n. 6617/1986, n. 2543/1999, n. 8315/1999, ed altre, secondo cui invece l'iscrizione non esonera l'interessato dalla prova, almeno in caso di contestazione da parte dell'istituto assicuratore), sono recentemente intervenute le Sezioni Unite che, con la sentenza 26 ottobre 2000, n. 1133/SU, sulla base di un'ampia analisi, correlata ed un esauriente esame della normativa rilevante, hanno composto i contrasti di giurisprudenza. Le Sezioni Unite, innanzitutto, hanno riconfermato, in armonia con le pronunce della Corte costituzionale n. 87/1970 e n. 483/1995, che, in relazione ai rapporti lavorativi in esame, il principio dell'automaticità delle prestazioni si atteggia in maniera particolare, essendo richiesta, sul piano stesso sostanziale, la concorrenza, con il requisito dello svolgimento dell'attività lavorativa nel previsto numero di giornate nell'anno, del requisito dell'iscrizione negli elenchi o del possesso del certificato d'urgenza sostitutivo, che ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi (salva la facoltà del lavoratore di puntualizzato dalla contestare giudizialmente la denegata iscrizione, come già giurisprudenza e in particolare da Cass. S.U. n. 6688/1983). Sul piano dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi ai fini della prova del requisito sostanziale della prestazione della richiesta attività lavorativa in regime di subordinazione, le Sezioni Unite hanno rilevato, in senso per così dire riduttivo, che l'iscrizione e il certificato sostitutivo, così come le altre analoghe attestazioni della pubblica amministrazione, non integrano una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di contenuto di cui all'art. 2700 c.c.) e neanche possono a rigore ritenersi assistiti da una presunzione di legittimità, e possono invece essere liberamente valutati dal giudice;
e coerentemente hanno osservato che la contestazione dell'efficacia di tali attestazioni non integra un'eccezione vera e propria. 5 Tuttavia, con particolare riferimento allo svilupparsi dell'onere della prova nell'ambito delle concrete vicende processuali, hanno sottolineato l'idoneità probatoria delle certificazioni in questione, sufficienti ad attestare il presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, affermando che l'ente previdenziale, a fronte di tali attestazioni, se contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, deve fornire, con qualunque mezzo, una prova contraria. Tale affermazione è a sua volta accompagnata da significative precisazioni. Da un lato, si è valorizzata l'incidenza di eventuali accertamenti ispettivi, rilevandosi che i relativi verbali, costituendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio applicabile all'iscrizione negli elenchi, sicché la loro presenza è sufficiente a rendere necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa. Dall'altro, si è formulata una riserva, sia pure solo accennata, per l'ipotesi in cui le contestazioni dell'ente previdenziale siano basate sulla deduzione dell'efficacia ostativa svolta da un vincolo di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro sull'operatività di una presunzione di onerosità delle prestazioni: in tal caso affermano in sostanza le S.U. - l'interessato in sede di giudizio deve comunque integrare con altre prove le risultanze dell'iscrizione negli elenchi. In tema di requisiti del lavoro subordinato nei rapporti in questione, appare opportuno preliminarmente rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pianamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all""impresa in generale". Può anche ricordarsi che l'art. 2083 c.c. annovera i coltivatori diretti del fondo tra i piccoli imprenditori e che lo stesso statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) riguardo alle imprese agricole si limita a prevedere limiti occupazionali diversi (e più bassi) ai fini 6 dell'applicabilità di talune disposizioni (cfr. artt. 18 e 35). Può e deve quindi farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza di questa Corte in argomento, Cass. n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000). Né, nello svolgimento concreto del lavoro agricolo, e in particolare di quello bracciantile, appaiono riscontrabili costanti caratterizzazioni, che valgano a far ritenere inapplicabili o non appropriate anche le menzionate circostanze aventi valore sintomatico. Deve però escludersi che nel lavoro agricolo bracciantile la non continuità del rapporto possa costituire, anche solo a livello sintomatico, elemento ostativo della subordinazione, stante il ruolo in esso svolto dai rapporti a termine, anche di breve durata (cfr. Cass. S.U. n. 265/1997 e Cass. n. 2654/1978, n. 7269/1986, n. 5649/1990, n. Cass. n. 1884/2000). Tra gli elementi costitutivi essenziali si è sopra indicato anche il rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e l'obbligazione retributiva del datore di 7 lavoro, anche se esso invece in genere non viene invece menzionato dalla giurisprudenza. Tale omissione da parte della giurisprudenza si spiega con l'accoglimento da parte della stessa del principio della presunzione di onerosità delle prestazioni di lavoro subordinato. E' rilevante peraltro puntualizzare subito che la giurisprudenza di questa Corte esprime tale principio di termini circostanziati, ritenendo applicabile detta presunzione nei casi in cui l'attività, per il modo in cui venga estrinsecata, sia oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato (Cass. n. 3290/1998 e, sostanzialmente negli stessi termini, Cass. n. 3304/1999, Cass. n. 1024/1996, Cass. n. 1895/1993, Cass. n. 2915/1989). La giurisprudenza, peraltro, parla anche di presunzione di gratuità in ambito familiare e parentale, soprattutto con riferimento alle prestazioni di tipo domestico svolte nell'ambito di una comunità di tipo familiare, ma talvolta anche riguardo a prestazioni nell'ambito di un'impresa gestita con criteri prevalentemente familiari, in genere richiedendo anche in quest'ultimo caso il concorso del requisito della convivenza (cfr., tra le numerose in materia Cass. n. 1799/1966, n. 49/1968, n. 5496/1977, n. 2290/1978, n. 1880/1980, n. 3096/1980, n. 2660/1984, n. 5221/1987, n. 5197/1995, n. 7185/1996). Prevalentemente, in difetto della convivenza, e particolarmente in caso di costituzione di un nucleo familiare autonomo, non si ritiene is operante la presunzione di gratuità, frequentemente sottolineandosi però l'onere dell'interessato di provare, in caso di contestazione, tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e specificamente l'obbligatorietà della prestazione e il vincolo di subordinazione (cfr. Cass. n. 5471/1980, n. 3062/1983, n. 5373/1983, n. 1464/1985, n. 620/1989, n. 7920/1991, n. 14579/1999; contra Cass. n. 10923/2000, che però esclude la necessità della convivenza con riferimento alla specifica ipotesi di prestazioni lavorative di collaborazione familiare ed assistenza) Con particolare riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, soprattutto nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, e 8 alle controversie con gli istituti assicuratori riguardo all'effettiva sussistenza delle prestazioni di lavoro subordinato, che rappresentano presupposti del rapporto previdenziale, la giurisprudenza della Corte è piuttosto rigorosa quanto alla prova dell'onerosità del rapporto, sia pure nella varietà delle formulazioni del principio di diritto. Infatti, alcune pronunce hanno affermato il principio che "ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativo cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
pertanto, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione" (Cass. n. 729/1993, n. 3870/1999 e n. 8132/1999; cfr. anche Cass. n. 7438/1997). In altre sentenze invece si è richiamato anche con riferimento a fattispecie in cui non era presente la convivenza il più - generico principio secondo cui "il soggetto che, ai fini del compimento del numero di giornate lavorative annue necessario per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, deduca di avere svolto attività lavorativa retribuita alle dipendenze di persona con esso in rapporto di affinità deve fornire una prova idonea (secondo una valutazione riservata al giudice del merito ma censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione) a vincere la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative eseguite, solitamente affectionis causa, in favore di persone cui si è legati da vincoli di parentela o di affinità o di coniugio o di convivenza more uxorio” (Cass. n. 1097/1993, n. 70/1995). Ai fini della corretta impostazione della problematica in esame, appare necessario partire dal rilievo che il rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli elementi costitutivi del contratto di lavoro subordinato come delineato dall'art. 2094 c.c., e vale a distinguerlo, tra l'altro, sia della prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai rapporti di tipo associativo. Si tratta di un dato 9 sostanzialmente non contestato dalla giurisprudenza, che talvolta non ha mancato di osservare che la c.d. presunzione di onerosità non ha valore assoluto e la sua corrispondenza alla realtà deve essere accertata caso per caso (Cass. n. 2311/1962) e spesso indica tra i requisiti costitutivi del lavoro subordinato, sia pure a proposito della prova dei rapporti di lavoro subordinato tra parenti, la sussistenza di un'obbligazione retributiva. Quindi in linea di principio, nell'ambito di un'impostazione contrattualistica, il consenso tra le parti dovrebbe riguardare anche tale elemento. In tale quadro teorico, la presunzione di onerosità, e viceversa, la presunzione di gratuità relativamente a determinate prestazioni tra congiunti, sembrano in genere ascrivibili alla categoria delle presunzioni di mero fatto, basate su massime di esperienza. In particolare, la c.d. presunzione di onerosità è basata, così come in tante altre vicende della vita sociale ed economica, sui criteri della normalità, della apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata. Ed è inutile sottolineare le gravi ragioni che giustificano un affidamento circa la onerosità di prestazioni lavorative, e ne impongono la sua tutela. E' opportuno però rilevare anche che la presunzione è tanto più giustificata, quanto più il rapporto assume, per gli altri versi, le caratteristiche tipiche dei rapporti a carattere oneroso. Ed è chiaro che la c.d. presunzione di gratuità è correlata alle situazioni in cui i criteri della normalità e dell'affidamento conducono a una opzione in tal senso (quanto all'incidenza dei vincoli di parentela o affinità nel lavoro domestico, sussiste però un'espressa previsione normativa, con riferimento agli aspetti previdenziali: cfr. l'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1403). La natura non normativa delle presunzioni in questione e la loro giustificazione richiedono un loro utilizzo correlato alla specificità dei vari tipi di situazioni e del resto l'articolazione della giurisprudenza in materia ha causa innanzitutto nella costante ricerca di attenersi ad una simile direttiva. 10 - Può anche osservarsi che il ruolo della presunzione di onerosità può presentare qualche differenza a seconda che la controversia intervenga tra il lavoratore, che reclama retribuzioni non corrisposte, e il presunto datore di lavoro, oppure, in assenza di conflittualità tra le parti del rapporto, tra il lavoratore e un istituto assicuratore, in relazione alle prestazioni previdenziali, di cui il rapporto di lavoro costituisce un presupposto. In particolare, in questo ultimo tipo di controversie, la prova della effettiva corresponsione della retribuzione può assumere sia il valore di elemento anche sintomatico di conferma della subordinazione in un rapporto in cui gli altri elementi non appaiono del tutto netti, sia di strumento di verifica della genuinità di elementi di prova della cui attendibilità invece si dubiterebbe. Collegando le osservazioni svolte a proposito dei requisiti della subordinazione in agricoltura e delle c.d. presunzioni di onerosità o gratuità, può affermarsi, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, che la mera prestazione di un'attività di tal genere non è certo sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato. A parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno (prova la cui attendibilità può essere riscontrata anche sul piano logico, sulla base dell'effettiva consistenza dei terreni e delle lavorazioni necessarie), la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni richiede, quando difettino gli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità. Ed è evidente la centralità della prova circa la 11 pattuizione di una vera e propria retribuzione (cioè di un compenso, sia pure in natura, concepito come prestazione obbligatoria direttamente correlata alla prestazione lavorativa), sia a causa della (in ipotesi) scarsa presenza di elementi sintomatici della subordinazione, sia perché in situazioni socio-economiche, come quella in esame, è configurabile la prestazione di lavoro agricolo in un quadro di collaborazione familiare e di ripartizione dei frutti secondo criteri non di corrispettività e obbligatorietà, anche in difetto della convivenza (e a prescindere dalla sussistenza o meno di tutti gli elementi costitutivi della ipotesi normativa di cui all'art. 230-bis c.c.), sicché non può presumersi - in assenza di adeguati altri elementi sintomatici della subordinazione - neanche l'onerosità del rapporto. Tornando allo specifico esame dei motivi di ricorso, va presa in considerazione innanzitutto la doglianza, formulata con il primo motivo, relativa alla mancata valorizzazione della presunzione di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato determinata dall'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Al riguardo va rilevato che la stessa ricorrente dà atto dell'esistenza di verbali ispettivi dell'Inps a lei sfavorevoli. Sono allora rilevanti le precisazioni delle Sezioni Unite circa l'incidenza sul quadro probatorio della esistenza di un accertamento ispettivo, le cui risultanze non favorevoli al lavoratore sono valutabili in sede processuale e rendono necessaria da parte dello stesso la allegazione di prove ulteriori rispetto alla certificazione rappresentata dalla iscrizione negli elenchi, tanto più in presenza di un rapporto di parentela o affinità con il presunto datore di lavoro. D'altra parte non può ritenersi fondata la doglianza, di cui al terzo motivo, basata sulla affermazione che la mancata preventiva comunicazione da parte degli ispettori dell'Istituto previdenziale all'Ispettorato del lavoro degli accertamenti programmati rende invalide le risultanze della ispezione compiuta. Questa Corte ha precisato che l'omissione da parte dell'ente previdenziale della comunicazione all'Ispettorato del lavoro, prevista dall'art. 5 della 1. 22 luglio 1961 n. 628, integra una mera irregolarità 12 amministrativa, priva di incidenza sull'accertamento compiuto (Cass. n. 6091/1991). E' assorbente, comunque, il rilievo che quella posta è una questione il cui esame richiederebbe accertamenti di fatto, che non sono stati compiuti in sede di merito: la stessa, quindi, non può essere ora dedotta in cassazione sotto il profilo della sola violazione di legge. Nell'accertamento in concreto compiuto dal giudice di merito circa l'insussistenza nella specie di un rapporto di lavoro subordinato non sono ravvisabili vizi di motivazione. Il punto essenziale della motivazione della sentenza impugnata risiede nell'affermazione che l'istruttoria espletata non aveva consentito di acquisire dati di sicura univocità circa una qualificazione del rapporto diversa da quella - ipotizzabile sulla base dei rapporti di parentela o affinità tra le parti ed anche del tipo di culture - di una collaborazione spontanea ad una piccola impresa familiare. In punto di fatto tale conclusione è corroborata dal giudice di merito, oltre che con il riferimento ad elementi non contestati dalla ricorrente, con il rilievo che i testimoni avevano confermato soltanto la prestazione di attività lavorativa da parte della UF, senza fornire precisazioni né sui lavori effettuati, né sull'orario di lavoro e sui compensi, salvo uno dei testi, che aveva riferito circostanze sulla retribuzione e l'orario, ma non aveva fornito notizie dettagliate circa le effettive modalità di svolgimento della collaborazione lavorativa. Tale giudizio, coerente con i rilievi di carattere generale precedentemente svolti, è sorretto in punto di fatto da una motivazione logica ed adeguata, e in quanto tale è incensurabile in cassazione. In particolare, riguardo alla lamentata mancata valorizzazione delle risposte del testimone che aveva riferito sull'orario e la retribuzione, va rilevato che il giudice di merito ha evidentemente ritenuto non del tutto attendibile tale teste, per la sua genericità a proposito delle modalità lavorative (genericità comunque incidente negativamente sulla idoneità di tale prova a comportare una diversa qualificazione del rapporto). Ma va anche sottolineato che la ricorrente non ha precisato in questa sede, come era suo onere, il preciso tenore delle risposte di detto 13 teste, e non è quindi possibile valutare la decisività dell'ipotizzato omesso esame delle circostanze di fatto in questione. Il ricorso va dunque rigettato. Non si provvede sulle spese del giudizio, a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 2 aprile 2001. IL PRESIDENTE II CONSIGLIERE EST. Su e: The Vicenzo Creeча Screcio IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 11 LUG. 2001 E oggi, R P IL CANCELLIERE W . 3 I T 3 D 5 R , A . ' O L A N L L S L E S O 3 P A P 7 T - , 8 M I - 1 E A D 1 S D B I , E E A O T G O R N G T T E S E T S I I L E G R E I A R D L L O E D 14