Sentenza 6 dicembre 2017
Massime • 1
In materia di ordinamento penitenziario, ai fini della concessione dei benefici di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non costituisce ipotesi di inesigibilità della collaborazione, equipollente alla collaborazione positivamente prestata, l'impossibilità di rendere una collaborazione processualmente rilevante determinata da condotta volontaria, atteso che la nozione di collaborazione impossibile o inesigibile di cui al comma 1-bis di detto articolo, in quanto eccezione alla regola generale dell'ostatività del titolo del reato, è soggetta a stretta interpretazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2017, n. 11313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11313 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2017 |
Testo completo
1 13 13-1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/12/2017 ANGELA TARDIO - Presidente- Sent. n. sez. 4031/2017 MICHELE BIANCHI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.46575/2016 PALMA TALERICO FRANCESCO CENTOFANTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL EN nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 11/10/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
, lette/sentite le conclusioni del PG the male f ond du he chest colicheros Wa sible Nole. Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 11 ottobre 2016 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta, proposta da NC AL, volta ad ottenere l'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, omicidio e tentato omicidio aggravati, giudicati con la sentenza di condanna all'ergastolo, emessa dalla Corte di Assise di Siracusa del 5/5/2006, confermata dalla Corte di Assise di appello di Catania del 20/6/2007, irrevocabile il 19/3/2008. 1.1A fondamento della decisione il Tribunale di sorveglianza rilevava che l'istante non aveva reso alcuna forma di collaborazione e nulla aveva riferito in ordine ai soggetti intranei alla cosca di appartenenza ed ai delitti fine commessi.
1.2 Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per: a) violazione ed erronea applicazione degli artt.
4-bis e 58-ter, L. n. 354/1975, in relazione al richiesto accertamento della c.d. collaborazione impossibile e/o irrilevante per i fatti di cui al capo B) della sentenza di condanna relative all'omicidio di TO AI, per avere il Tribunale di sorveglianza respinto l'istanza sulla base di un'illegittima applicazione dei principi che regolano la materia. L'affermazione del Tribunale sulla possibilità per il AL di chiarire se sul luogo del delitto fosse stata presente anche un'altra motocicletta con a bordo LL AG, già condannato come mandante, e D'LA IC, mandato assolto dallo stesso addebito in altro procedimento, non dimostra che l'eventuale collaborazione del AL sarebbe stata proficua per chiarire la posizione del D'LA, rispetto alla quale il Tribunale ha lasciato tale aspetto irrisolto, senza considerare che nessuna Procura Distrettuale riconoscerebbe la collaborazione al AL ai sensi dell'art. 58- ter ord. pen. se lo stesso si limitasse ad escludere il coinvolgimento del D'LA. Sotto altro aspetto, il ragionamento del Tribunale non è diretto a colmare una possibile lacuna del processo di merito, ma a modificarne le definitive conclusioni, basate sul giudizio di elevata attendibilità della teste FI e sull'impossibilità di ravvisare la responsabilità del D'LA. Se infatti la FI aveva esposto un dubbio sulla presenza di due motociclette, gli altri testimoni presenti avevano descritto una sola motocicletta, per cui non vi era una lacuna da colmare. Il Tribunale di sorveglianza ha dunque illegittimamente individuato la possibilità per il AL di contribuire a chiarire l'episodio delittuoso per cui è stato condannato, senza che agli atti risultasse nulla ancora da acclarare nei confronti del D'LA, che non era nemmeno imputato nel suo stesso procedimento. b)Violazione dell'art.125 cod. proc. pen. in relazione alla richiesta scissione del cumulo giuridico ed all'accertamento dell'avvenuta espiazione dei reati di cui 1 M capi A) e C) della sentenza, nonché mancanza di motivazione per non avere il Tribunale espresso alcuna deduzione quanto alla richiesta di scissione del cumulo giuridico, proposta al fine di individuare quale dei delitti per cui il AL è stato condannato potesse considerarsi ancora in espiazione. Il Tribunale pare avere ritenuto ancora in espiazione tutti e tre i reati senza avere offerto indicazioni per consentire di comprendere se abbia considerato impossibile la scissione del cumulo di reati ricostruito, oppure se abbia soltanto omesso di prendere in considerazione la richiesta che non è per nulla superflua, potendo discenderne l'eventuale accertamento dell'avvenuta espiazione del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.. c) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 4 bis e 58 ter L. 354/1975, in relazione al richiesto accertamento della c.d. collaborazione impossibile e/o irrilevante per i fatti di cui al capo A) della sentenza di condanna. Le motivazioni del Tribunale in ordine all'accertamento del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. sono errate e frutto della non compiuta considerazione dell'istanza per avere ritenuto che non fossero stati individuati tutti gli esponenti dell'organizzazione ed accertati tutti i reati fine, ma le informazioni mancanti sono state dedotte dai capi di imputazione e non collimano con quanto la Corte di assise di Siracusa aveva espressamente affermato nella ricostruzione della compagine associativa. Sotto il primo aspetto la sentenza ha chiaramente e compiutamente analizzato la composizione soggettiva dell'organizzazione ed in ordine ai reati fine ha affermato che non erano emerse altre attività delittuose, quali estorsioni, traffico di droga o rapine, alla stessa riconducibili. I rilievi esposti dal Tribunale costituiscono un'indebita modifica di dati già definiti nel processo di cognizione, sui quali la sentenza ha espresso determinazioni definitive, avendo accertato che gli unici reati erano stati gli omicidi in danno di esponenti del clan Nardo. d) Violazione ed erronea applicazione degli artt.
4-bis e 58-ter L. n. 354/1975, in relazione al richiesto accertamento della collaborazione impossibile e/o irrilevante. Il Tribunale ha ritenuto che il AL fosse stato nelle condizioni di chiarire gli omicidi Cannizzaro-Di LV del 23.5.2001, Agnello del luglio 2001, NI del 13.6.2001, a lui asseritamente attribuiti da alcuni collaboratori, ma non ha considerato che se le propalazioni fossero state convergenti, o confermate da altri elementi, avrebbero condotto alla sua condanna anche per i predetti episodi, cosa che non si è mai verificata.
1.3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Marilia di Nardo, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto manifestamente infondato.
1.4 In data 8 giugno 2017 la difesa ha depositato atto contenente dei motivi nuovi, con i quali ha dedotto l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi originari in relazione all'errore di diritto in cui era incorso il Tribunale di sorveglianza per avere considerato reati per i quali il ricorrente non aveva riportato condanna, ponendosi al di fuori dell'alveo valutativo valevole per la materia come individuato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha poi segnalato che anche la nota trasmessa dalla D.D.A. non aveva in alcun modo evidenziato che il ricorrente potesse prestare un utile chiarimento di fatti rimasti ignoti o non definiti, dato che avrebbe dovuto essere considerato.
1.5 In data 20 novembre 2017 la difesa ha depositato memoria, contenente ulteriori motivi nuovi per illustrare più diffusamente gli originari motivi;
ha richiamato il principio di diritto espresso da Cass., sez 1, n. 31690 del 13/4/2017, secondo il quale in caso di dubbio sulle condizioni per riconoscere la collaborazione impossibile va applicata la disciplina di favore. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1. L'ordinanza in esame, premesso che il AL sta espiando la pena dell'ergastolo perché irrevocabilmente condannato per i delitti di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, nonchè di omicidio, tentato omicidio e dei connessi reati in materia di armi, tutti aggravanti perché commessi, avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. e per agevolare organizzazione mafiosa, giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Siracusa del 5 maggio 2006, irrevocabile il 19 marzo 2008, ha rilevato che il superamento della condizione ostativa alla fruizione dei benefici penitenziari per quanti abbiano riportato condanna per i reati più gravi, inseriti nell'elenco di cui all'art.
4-bis ord. pen., comma 1, è costituito dall'accertamento della collaborazione attiva con la giustizia secondo quanto previsto dall'art. 58-ter ord. pen., o, in alternativa, della collaborazione inesigibile perché impossibile o divenuta inutile.
1.1A tal fine il Tribunale di sorveglianza ha riscontrato che l'istanza volta ad ottenere tale accertamento è priva di fondamento alla stregua di quanto deducibile dalle imputazioni elevate in sede di cognizione e dallo sviluppo motivazionale della sentenza irrevocabile di condanna;
dagli elementi così desunti è pervenuto a ricostruire un ambito di conoscenze, che il AL aveva acquisito a ragione della posizione stabilmente assunta nella formazione mafiosa in cui aveva militato e che mai aveva riversato nel procedimento a suo carico o in altri, dal momento che non aveva prestato nessuna forma di collaborazione con la giustizia.
1.2 La conclusione così sintetizzata si avvale della considerazione del fenomeno criminale già individuato processualmente nella pronuncia passata in giudicato, delle sue concrete caratteristiche e dello specifico apporto partecipativo 3 offerto dal ricorrente;
all'uopo ha indicato precisi passaggi della motivazione della sentenza di condanna ove, secondo le concordi propalazioni di più collaboratori di giustizia, era stato ricostruito il suo ruolo di "killer" al soldo del clan LL, capeggiato da AG LL ed insediato nell'area territoriale dei comuni di Francofonte e Scordia. Dall'attribuzione al AL di una funzione "militare", strategica per il mantenimento in vita della formazione e per l'eliminazione degli antagonisti che le avevano conteso sul piano criminale il predominio nell'area di influenza, il Tribunale ha dedotto che il patrimonio di conoscenze acquisite dal condannato trascendeva i fatti di omicidio, tentato omicidio e di violazione della legge sulle armi specificamente addebitatigli, ma aveva riguardato anche altre analoghe azioni delittuose, perpetrate in danno di tali Cannizzaro, Di LV, Agnello e NI, esponenti dell'avversario clan Nardo, sia perché siffatte intraprese rientravano nel programma dell'associazione, sia perché in concreto si erano potute realizzare con l'impiego delle stesse armi che avevano ucciso TO LI e tentato di uccidere PE TO. Inoltre, ha registrato che anche in riferimento all'uccisione del LI ed al ferimento del TO erano rimasti dei punti ancora oscuri poiché la moglie del primo, presente all'azione criminosa, aveva reso versioni discordanti quanto ai partecipanti, dapprima indicati nei soli AL e Lo Presti, quindi anche nel LL e nel D'LA, presenti a bordo di una seconda motocicletta, sicchè non era stato definitivamente acclarato il ruolo del LL, condannato soltanto in quanto mandante e del D'LA, il cui alibi era risultato incerto ed era stato mandato assolto.
1.3 Ebbene, nella disamina condotta dai giudici di sorveglianza come esposta nel provvedimento in esame non è dato ravvisare alcun profilo di illegittimità, né di carente o illogica motivazione laddove si è ritenuto che il AL si trovasse nelle condizioni di poter apportare al processo celebrato a suo carico un contributo informativo utile e significativo per il compiuto accertamento di tutte le responsabilità coinvolte e di tutti i fatti illeciti perpetrati: il giudizio espresso si attiene a dati conoscitivi emersi dal processo di cognizione e non soltanto alla struttura formale dell'imputazione. Col terzo e quarto motivo la difesa oppone che la sua condizione di mero partecipante con mansioni esecutive di decisioni assunte da altri non gli ha consentito di svelare fatti e circostanze ancora da acclarare e che la sentenza di condanna ha già ricostruito con esiti conclusivi la genesi, lo sviluppo e la composizione soggettiva del clan LL senza siamo rimasto più nulla ancora da chiarire. La censura si alimenta però di un solo passaggio della motivazione della sentenza di condanna relativa all'accertamento della condotta partecipativa di cui al capo A), che anticipa contenuti ricostruttivi in punto di fatto, successivamente analizzati, ma rimasti imprecisati ed ignoti per questa Corte, che, гов com'è noto, non ha il compito di consultare e verificare direttamente gli atti aventi valenza dimostrativa. In altri termini, la citazione operata dalla difesa non consente di comprendere cosa poi abbia accertato la Corte di Assise di Siracusa, ovvero quali componenti del gruppo organizzato dal LL abbia individuato, quali ruoli abbia loro assegnato e quali specifiche iniziative criminose abbia loro attribuito;
è dunque impossibile verificare se l'organigramma della formazione mafiosa sia stato integralmente accertato e quindi se la difforme valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza si ponga in contrasto col giudicato nei termini e con gli effetti denunciati in ricorso.
1.4 Del pari, anche l'osservazione contenuta nella sentenza di condanna e richiamata in ricorso sul compimento da parte della cosca LL degli omicidi, "dinanzi elencati", come rientranti in "una delle attività-fine oggetto del programma indeterminato" dell'associazione, per come trascritta nell'impugnazione, è stata espressa "allo stato" delle conoscenze processualmente acquisite;
il che equivale a riconoscere la limitatezza delle acquisizioni ed al tempo stesso il già avvenuto accertamento di altre attività criminose, della cui esistenza la stessa Corte giudicante ammette l'esistenza quando individua gli omicidi come uno soltanto dei settori d'interesse del clan, che certamente doveva comprendere anche le armi da fuoco impiegate nelle uccisioni e per la difesa personale dei partecipi, stante il carattere armato dell'associazione, secondo la descrizione del fatto partecipativo contenuta nell'imputazione capo A) e lo specifico addebito mosso al capo C). Resta dunque escluso che alla stregua delle stesse risultanze indicate dal ricorrente l'ordinanza in esame sia incorsa nella modifica indebita di dati incontrovertibilmente accertati o si sia avvalsa solamente di situazioni fattuali ricavabili dai capi d'imputazione.
1.5 La difesa contesta anche il passaggio dell'ordinanza impugnata nel quale il Tribunale ha valorizzato le accuse provenienti da alcuni collaboratori di giustizia che avevano indicato il AL quale partecipe anche ad altri omicidi diversi da quello del AI;
sostiene che tali propalazioni non erano state ritenute sufficienti per elevare una precisa imputazione a suo carico e che quindi non avrebbero potuto condurre a ravvisare uno spazio per la sua collaborazione. La doglianza, seppur fondata in punto di fatto quanto alla mancata contestazione al AL del concorso negli omicidi predetti, trascura però che essi, per quanto già esposto in precedenza, sono stati individuati come uno dei settori di attuazione del programma criminoso del clan LL e che per tale ragione anche di essi si è trattato nel procedimento definito con la condanna pronunciata a suo carico in ordine al delitto associativo. Non può dunque lamentarsi che la valutazione di tali emergenze sia stata compiuta in difetto di contraddittorio con la difesa e su dati estranei alle contestazioni mossegli ed alla sua possibilità di contraddire, mentre il suo apporto informativo 5 شهر avrebbe potuto fare definitiva chiarezza sulle proprie ed altrui responsabilità a prescindere dall'esito conseguibile in termini di ulteriori pronunce di condanna. Tanto più che la norma di riferimento non esige che la collaborazione, oltre ad essere utile, possibile e rilevante, sia anche necessariamente fruttuosa e si traduca in un successo investigativo. Non ignora il Collegio l'orientamento interpretativo, richiamato in ricorso, secondo il quale i delitti per i quali può essere pretesa la collaborazione del condannato, estranei o meno alla previsione dell'art.
4-bis ord. pen., devono essere compresi nel provvedimento in esecuzione, in conseguenza di condanna irrevocabile (sez. 1, n. 36999 del 28/6/2012, Rannesi, non massimata;
sez. 1, n. 35621 del 20/6/2013, Spada, non massimata;
sez. 1, n. 44163, del 3/5/2016, non massimata). La delimitazione in tali termini del perimetro delle condotte per le quali deve essere accertata l'impossibilità della collaborazione risponde all'esigenza di evitare che il condannato per fatti di criminalità organizzata sia ritenuto in grado, per la sola posizione rivestita, di riferire su situazioni di fatto e relazioni non ben individuate, con la conseguente assoluta indeterminatezza dei presupposti richiesti ed eccessiva discrezionalità per l'organo giudicante e corrispondente compromissione dei diritti di difesa. Poiché la norma di cui all'art. 58-ter ord.pen. contiene lo specifico riferimento all'accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con la sentenza definitiva di condanna, l'ambito di valutazione per riconoscere la collaborazione impossibile o inutile va circoscritto a quanto oggetto della sentenza di condanna definitiva e, quindi, ai soli elementi di fatto riportati nell'imputazione e sui quali è intervenuta la pronuncia irrevocabile, non potendo estendersi ad ulteriori fattispecie di reato, sia nel caso di mancata contestazione, sia in quello di loro addebito in altri procedimenti. Si ritiene però che la decisione adottata dal Tribunale di sorveglianza di Roma non incorra nel divieto individuato dalla citata linea interpretativa, poiché mantenutasi entro i limiti dell'imputazione avente ad oggetto il delitto associativo e dell'individuazione dei suoi reati fine, anche per alcuni dei quali -omicidio, tentato omicidio, violazione della legge sulle armi-, il AL ha riportato condanna definitiva.
2. Del tutto infondato e quindi inammissibile è il secondo motivo: l'eventuale scioglimento del cumulo giuridico, effetto dell'unificazione per continuazione dei delitti per i quali il ricorrente è stato giudicato responsabile, non gli avrebbe arrecato alcun effetto vantaggioso, dal momento che, sia il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., che i restanti, -questi ultimi aggravati ai sensi dell'art. 7 L. n. 203/91, per quanto risulta dalle rispettive imputazioni trascritte nell'ordinanza impugnata e dalla sentenza della Corte di cassazione n. 35047 del 19/3/2008 che aveva respinto il suo ricorso nel processo di cognizione-, sono compresi nella c.d. "prima fascia" dei reati ostativi di cui all'art.
4-bis ord. pen. e quindi impediscono 6 цв egualmente l'accesso ai permessi premio, se non nei limiti del riconoscimento della collaborazione impossibile o inesigibile.
3. La difesa con i motivi nuovi ha richiamato il recente arresto interpretativo (Cass., sez. 1, n. 31690 del 13/4/2017, Sudato, non massimata), secondo il quale, a fronte dell'incerta sussistenza dei presupposti di legge per definire impossibile la collaborazione del condannato per reati ostativi, la situazione di dubbio autorizza a ritenere inoperante il divieto di accesso ai benefici indicati dall'art.
4-bis ord. pen. a ragione dei principi fondanti dell'ordinamento penale e dei principi di rilievo costituzionale. Ritiene il Collegio di dover dissentire da tale conclusione, che con un'operazione ortopedica priva di adeguata copertura normativa, esporta un principio, quello che consente di pronunciare il verdetto di colpevolezza soltanto a condizione del superamento di ogni ragionevole dubbio, al giudizio di esecuzione penitenziaria. Tale soluzione non convince per una pluralità di concorrenti ragioni.
3.1 In primo luogo,si pone in contrasto con la formulazione letterale della disposizione dell'art.
4-bis, comma 1-bis, per il quale la impossibilità di collaborazione, quale condizione equipollente alla collaborazione positivamente prestata ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari, discende "dall'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile", ovvero dalla "limitata partecipazione al fatto criminoso", ossia da una situazione, quanto al primo profilo, positivamente accertata di compiuto disvelamento delle vicende criminose, oggetto di sentenza irrevocabile, in tutti i loro aspetti o da un minore contributo dato dal condannato alla loro realizzazione, così da essere impedito dal riferire informazioni utili ai fini collaborativi. Stante il chiaro dettato normativo non vi è spazio per assegnare rilievo ad incompleti accertamenti, oppure ad incertezze sulla possibilità o meno della collaborazione non prestata. Sulla base di tale constatazione è stato già osservato, e qui si ribadisce, che "la tipizzazione normativa della nozione di collaborazione impossibile o inesigibile, soggetta al principio di stretta interpretazione in quanto disposizione che fa eccezione alla regola generale della ostatività del titolo di reato, comporta che non possa ricomprendersi nella collaborazione inesigibile la situazione del soggetto che versa nella impossibilità di rendere una collaborazione processualmente rilevante a causa di una condotta volontaria" (Cass. sez. 1, n. 24056 del 15/04/2015, Consoli, rv. 263976) e, per le medesime ragioni, che la collaborazione non può essere parziale in modo tale da escluderne taluni delitti che costituiscono elementi di un medesimo piano operativo e forme attuative di criminalità organizzata (Cass., sez. 1 n. 43391 del 3/10/2014, Cuffaro, rv. 261145).
3.2 Sotto diverso profilo, il testo attuale dell'art. 533 cod. proc. pen., per cui la responsabilità penale può affermarsi soltanto "oltre ogni ragionevole dubbio", stabilisce la regola di giudizio, che traduce in precetto positivo il principio 7 costituzionale della presunzione di innocenza, per la quale il giudice può pervenire alla condanna soltanto se vi sia ragionevole certezza della colpevolezza e se sia possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, alimentate da elementi desunti dai dati acquisiti al processo nella loro oggettiva consistenza. Sia per la collocazione sistematica, che per la funzione, la disposizione citata assume valenza soltanto nel processo di cognizione, finalizzato all'accertamento del reato ed alla sua attribuzione alla persona dell'imputato, operando quale parametro cui allineare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità, da escludersi quando le prove ottenute non offrano certezze processuali. Nel differente contesto esecutivo che trova nella formazione del giudicato penale di condanna il proprio antecedente logico e giuridico l'ordinamento non ammette una presunzione favorevole al condannato, equiparabile al principio di non colpevolezza sino a dimostrazione contraria, ma, all'opposto, fermo restando il giudizio di elevata pericolosità sociale discendente dalla commissione di forme di criminalità tra le più gravi, pretende che sia effettivamente riscontrata con pronuncia giudiziale la collaborazione quale indicatore di un allontanamento dai legami e dalle logiche delittuose, oppure una situazione equiparabile alla prestata collaborazione. Deve dunque formularsi il seguente principio di diritto: "ai fini dell'ammissione ai benefici penitenziari del soggetto che abbia riportato condanna per reati inclusi nell'elencazione dell'art.
4-bis, comma 1-bis, ord. pen., non è applicabile in favore del richiedente il principio del ragionevole dubbio quale criterio guida per individuare la situazione di collaborazione impossibile o inesigibile, che deve essere oggetto di rigoroso accertamento positivo, operando quale condizione per superare la preclusione normativa". Per le considerazioni svolte tutti i motivi articolati sono infondati e vanno dunque respinti con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Monica Boni Яндевangele Mardis DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 MAR 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA