Sentenza 10 ottobre 2013
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace investito della richiesta di archiviazione impone la formulazione di un capo di imputazione per un reato estraneo alla sua competenza. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice di pace, quando ritiene configurabile un reato di competenza del Tribunale, può soltanto ordinare al P.M. di iscriverlo e non di formulare l'imputazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2013, n. 45185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45185 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 10/10/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1871
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 8361/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO;
nei confronti di:
CH EN N. IL 27/02/1954;
CR CO N. IL 26/06/1956;
avverso l'ordinanza n. 795/2012 GIUDICE DI PACE di TRENTO, del 15/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette le conclusioni del PG, annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al Giudice di Pace di Trento. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 ottobre 2012 il giudice di pace di Trento, a seguito di richiesta del PM di archiviazione per il reato di cui all'art. 594 c.p. nei confronti di CH RE e LL CO, rilevato che i fatti dedotti in querela apparivano verosimili e dotati di riscontri probatori, e che dall'opposizione all'archiviazione, alla cui motivazione aderiva, emergeva l'interesse della persona offesa alla punizione degli indagati, disponeva che il PM formulasse entro 10 giorni l'imputazione per reati di cui agli artt. 674 e 594 c.p. per lo CH e dichiarava di nulla disporre nei confronti del LL "non ravvisando nella sua condotta reati di competenza del giudice di pace".
2. Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento adducendo l'abnormità del provvedimento del giudice di pace, sia quanto alla posizione dello CH sia quanto alla posizione del LL.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Per quanto riguarda la parte del provvedimento che attiene alla posizione di CH RE, correttamente il PM evidenzia che, essendo il reato di cui all'art. 674 c.p. - per cui il giudice di pace ha chiesto al PM di formulare capo d'imputazione - rientrante nella competenza del Tribunale, e dunque non risultando incluso nella competenza del giudice di pace, per eseguire il provvedimento il PM dovrebbe emettere un decreto di citazione a giudizio, il quale però andrebbe poi dichiarato nullo proprio per l'incompetenza dal giudice di pace, trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio. Pertanto, l'esecuzione del provvedimento impugnato obbligherebbe a proseguire il procedimento (avviandolo alla fase dibattimentale) ma in maniera vana e inefficace, dato che si profilerebbe una ineludibile regressione alle indagini preliminari per nullità della citazione a giudizio.
Occorre allora ricordare che il provvedimento abnorme non è inquadrabile nel sistema, nel senso che non costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento (cfr. (Cass. sez. 5, 22 dicembre 2012 n. 15051; Cass. sez. 5, 10 luglio 2008 n. 31975) o comunque ne viola le norme (Cass. sez. 3, 3 maggio 2011 n. 24163;
S.U. 25 marzo 2010 n. 21423), pertanto incidendo con una pregiudizievole alterazione sulla ordinaria sequenza procedimentale (per l'ipotesi di immissione in stasi, v. S.U. 26 marzo 2009 n. 25957; per l'ipotesi di paralisi, Cass. sez. 3, 11 gennaio 2008 n. 8330; per il caso di regressione del procedimento Cass. sez. 6, ord. 30 maggio 2012 n. 29855; Cass. sez. 3, 18 novembre 2009 n. 49404;
Cass. sez. 1, 27 ottobre 2009 n. 44195; Cass. sez. 5, 18 marzo 2009 n. 14527; Cass. sez. 3, 28 maggio 2008 n. 27129; Cass. sez. 3 11 gennaio 2008 n. 8333; la regressione si pone d'altronde in contrasto con il principio della ragionevole durata: S.U. 20 dicembre 2008-4 febbraio 2009 n. 5307; Cass. sez. 6, 17 febbraio 2011 n. 22499). È evidente che il provvedimento in esame, con cui il giudice di pace impone la formulazione di un capo d'imputazione per portare dinanzi a sè un reato non di sua competenza e pone così i presupposti di una regressione del procedimento, è riconducibile alla qualifica di abnormità. Come, infatti, evidenzia il ricorrente, il giudice di pace, se avesse ritenuto la sussistenza di un reato di competenza del Tribunale, avrebbe soltanto potuto ordinare al PM di iscriverlo, ma non di formulare l'imputazione, restando rimessa al PM la decisione di chiedere o meno al giudice naturale, cioè al Tribunale, l'archiviazione per esso.
Per quanto appena evidenziato in ordine alla nozione di abnormità, risulta fondata anche la parte del ricorso che riguarda la posizione di LL CO. Ancora una volta è condivisibile il rilievo del PM ricorrente, nel senso della non comprensibilità del provvedimento di "nulla disporre" nei confronti del LL. Alla non comprensibilità, logicamente, consegue la non eseguibilità, e quindi la stasi procedurale. D'altronde, se nulla disponendo il giudice di pace intendeva che nessun reato era stato posto in essere dal LL, non può ritenersi che abbia implicitamente accolto la richiesta di archiviazione, proprio per l'esplicita manifestazione di una volontà di "nulla disporre", incompatibile con qualunque decisione, anche implicita. La stasi è dunque più che mai evidente, e il provvedimento non può che qualificarsi, in ultima analisi, abnorme.
In conclusione, l'intero provvedimento deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di pace di Trento.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al giudice di pace di Trento.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013