Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/1999, n. 326
CASS
Sentenza 14 gennaio 1999

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È inammissibile, in seno al giudizio di rinvio, la proposizione di querela incidentale di falso contro documenti già acquisiti all'incarto processuale nella fase del giudizio conclusasi con la pronuncia della sentenza poi cassata, non assumendo rilievo, "e contrariis", la possibilità di contestare i documenti stessi in altra sede, tramite la proposizione di querela di falso in via principale, atteso che, in nessun caso, l'eventuale accoglimento di tale querela potrebbe avere riflessi diretti nel detto giudizio di rinvio, in cui il documento contestato sia stato prodotto e non tempestivamente impugnato ex artt. 221 e ss. cod. proc. civ..

In tema di prova della simulazione, la parte (o i suoi successori universali) ed un terzo che agiscano, nello stesso processo, per l'accertamento della simulazione di un contratto intercorso tra la parte stessa ed un altro soggetto, sono, tra loro, litisconsorti soltanto facoltativi (e non necessari, atteso che, nei confronti del terzo, nella ipotesi di sua inerzia processuale, non risulterebbe in nessun caso adottabile un provvedimento di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ.), con la conseguenza che, per effetto del diverso regime probatorio di cui all'art. 1417 cod. civ. (connesso alla diversità delle situazioni di diritto sostanziale in cui versano le parti del negozio simulato ed i terzi), è ben possibile che lo stesso negozio, alla stregua delle emergenze probatorie in concreto acquisite, debba essere dichiarato simulato rispetto al terzo, e non anche nei riguardi della parte - pur se parte e terzo agiscano nello stesso processo e con riferimento alla medesima convenzione negoziale -, non essendo consentito, in punto di diritto, il riconoscimento, a taluni dei litisconsorti facoltativi (quale, nella specie, la parte del negozio in contestazione), della possibilità di ottenere una declaratoria di contenuto più ampio rispetto a quella cui avrebbero potuto aspirare in caso di autonomo esperimento della propria azione in un diverso processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/1999, n. 326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 326
    Data del deposito : 14 gennaio 1999

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