Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 2
È inammissibile, in seno al giudizio di rinvio, la proposizione di querela incidentale di falso contro documenti già acquisiti all'incarto processuale nella fase del giudizio conclusasi con la pronuncia della sentenza poi cassata, non assumendo rilievo, "e contrariis", la possibilità di contestare i documenti stessi in altra sede, tramite la proposizione di querela di falso in via principale, atteso che, in nessun caso, l'eventuale accoglimento di tale querela potrebbe avere riflessi diretti nel detto giudizio di rinvio, in cui il documento contestato sia stato prodotto e non tempestivamente impugnato ex artt. 221 e ss. cod. proc. civ..
In tema di prova della simulazione, la parte (o i suoi successori universali) ed un terzo che agiscano, nello stesso processo, per l'accertamento della simulazione di un contratto intercorso tra la parte stessa ed un altro soggetto, sono, tra loro, litisconsorti soltanto facoltativi (e non necessari, atteso che, nei confronti del terzo, nella ipotesi di sua inerzia processuale, non risulterebbe in nessun caso adottabile un provvedimento di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ.), con la conseguenza che, per effetto del diverso regime probatorio di cui all'art. 1417 cod. civ. (connesso alla diversità delle situazioni di diritto sostanziale in cui versano le parti del negozio simulato ed i terzi), è ben possibile che lo stesso negozio, alla stregua delle emergenze probatorie in concreto acquisite, debba essere dichiarato simulato rispetto al terzo, e non anche nei riguardi della parte - pur se parte e terzo agiscano nello stesso processo e con riferimento alla medesima convenzione negoziale -, non essendo consentito, in punto di diritto, il riconoscimento, a taluni dei litisconsorti facoltativi (quale, nella specie, la parte del negozio in contestazione), della possibilità di ottenere una declaratoria di contenuto più ampio rispetto a quella cui avrebbero potuto aspirare in caso di autonomo esperimento della propria azione in un diverso processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/1999, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rafaele CORONA - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Rel. Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
Dott. OR NT - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI, in persona del Commissario Straordinario dott. AR ORLANDINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRENAICA 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PICARDI, che lo difende unitamente all'avvocato NICOLA BONUOMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FI IA, in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà sul figlio, NC AR NO, eredi di AR NC;
CA AU;
- intimata -
e sul 2° ricorso n. 08331/96 proposto da:
FI IA e NC CA IU, in proprio e quali eredi di MA NC, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato MICHELE GIORGIANNI, che li difende unitamente all'avvocato MARCELLO FRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI;
- intimato -
e sul 3° ricorso n. 08330/96 proposto da:
FI IA, in proprio e quale madre esercente la potestà sul figlio AR NO NC, eredi DI AR NC, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato MICHELE GIORGIANNI, che li difende unitamente all'avvocato MARCELLO FRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA AU, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato CARMINE PUNZI, che la difende unitamente agli avvocati GIOVANNI PANZARINI, SILIPO CESARE GILDO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
ISTITUTO NAZIONALE CURA TUMORI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1681/95 della Corte d'appello di MILANO, depositata il 6/6/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8/4/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
Preliminarmente il Presidente comunica che il Cons. NT OR ha sostituito nel collegio, il Cons. VELLA TO perché lo stesso era stato componente di collegio nella fase precedente dello stesso procedimento.
Uditi gli Avvocati BUONOMO Nicola e PICARDI Nicola, difensori del ricorrente Istituto Nazionale Tumori, che si riportano ai motivi;
udito l'avvocato FRANCO MARCELLO, difensore del ricorrente FI AT che si riporta ai motivi;
uditi gli Avvocati PANZARINI Giovanni e TO D'ANGELO (quest'ultimo per delega depositata in udienza), difensori della resistente CA RA, che si riportano ai motivi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del primo ricorso (R.G. 6842/96); e l'accoglimento degli due ricorsi (R.G. 8330/96 e 8331/96). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OR HI, deceduto il 22 dicembre 1980, con testamento del 26 ottobre 1979, lasciò la quota disponibile del suo patrimonio all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori. Il curatore dell'eredità giacente del summenzionato "de cuius", con atto del 18 maggio 1983, citò dinanzi al Tribunale di Milano ER IN, madre del medesimo, chiedendo accertarsi l'appartenenza all'asse successorio delle quote dei capitali della "Immobiliare Alberto da Giussano" s.r.l. e della "Immobiliare Vesuvio" s.r.l., che, da fissati bollati del 31 maggio 1980, risultavano essere state cedute dal defunto alla convenuta.
Il tribunale, con sentenza, non definitiva, del 21 ottobre 1986, resa nel contraddittorio dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, subentrato alla curatela, istante originaria, nell'operata accettazione dell'eredità, di ER IN, di RA AS e di AR HI, rispettivamente, l'una, vedova ed erede legittimaria e, l'altro, fratello ed erede legittimo del "de cuius", dichiarò la nullità dei contestati fissati bollati. Sul gravame di ER IN, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 6 ottobre 1989, data nel contraddittorio di tutte le parti, disattesa l'impugnazione, confermò la pronuncia del primo giudice, evidenziando a)- che i discussi fissati bollati, secondo quanto riferito, a suo tempo, dall'appellante al curatore dell'eredità giacente e da quest'ultimo riportato nella sua assunta testimonianza, sul punto confermata da emergenze indiziarie, erano stati riempiti dopo la morte di OR HI, alienante;
b)- che mancava del tutto la prova dell'intervenuta conclusione fra OR HI e ER IN di un accordo autorizzante costei a completare le scritture di cessione di quote;
c)- che, in ogni caso, i fissati bollati in argomento andavano ravvisati nulli per mancanza della causa dei trasferimenti da essi documentati.
Sul ricorso proposto da AR HI, anche nella veste di erede di ER IN, deceduta nelle more, questa Corte, con arresto n. 1836 del 13 febbraio 1993, cassò con rinvio la surrichiamata sentenza di secondo grado, rilevando, per un verso, che il dibattuto problema della validità delle contestate vendite di quote societarie doveva essere risolto attenendosi al principio di diritto per il quale l'esigenza della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto è soddisfatto, con riguardo al contratto di compravendita e alla prestazione di pagare il prezzo, dalla dichiarazione contenuta nella scrittura recante consacrazione del contratto con cui si attesta che il prezzo è stato pagato, in tale riconoscimento essendo necessariamente implicito che l'oggetto dell'obbligazione assunta dal compratore è stato consensualmente determinato;
dall'altro, che, essendo pacifico l'intervenuto materiale riempimento dei fissati bollati in controversia, ed essendo dedotto dai controricorrenti AS ed Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori che tale riempimento era stato operato dalla IN nella mancanza di un accordo concluso con OR HI che a ciò la autorizzasse, detti controricorrenti, per dare utile dimostrazione della loro asserzione secondo cui l'alienante non aveva conferito all'acquirente la facoltà di completare le scritture di cui trattasi, avrebbero dovuto proporre querela di falso.
AT IA, vedova ed erede di AR HI, in rappresentanza anche del minore AR NO HI, egli pure successore universale del di lei defunto marito, da un canto, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, dall'altro, riassunsero la causa dinanzi alla Corte di appello di Milano, designata giudice del disposto rinvio, e tale corte, all'esito dello stadio processuale di cui agli artt. 392 e ss. cod. proc. civ., con sentenza del 6 giugno 1995, resa nel contraddittorio anche di RA AS, in parziale riforma della sentenza di primo grado del tribunale, a suo tempo appellata da ER IN, rigettò l'azione di simulazione delle vendite in controversia esperita dall'Istituto nazionale per lo studio e per la cura dei tumori, e sanzionò, invece, la conferma dell'anzidetta decisione nella parte recante accoglimento dell'azione di simulazione prodotta al riguardo dei contratti cennati dalla AS a tutela di diritti spettantile in quanto erede legittimaria di OR HI.
La corte distrettuale motivò la pronuncia osservando, per ciò che ancora può rilevare nella presente sede, a)- non potersi affermare la nullità delle vendite in questione per il fatto, dedotto dall'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, che il riempimento dei fissati bollati recanti la relativa traduzione sarebbe avvenuta in mancanza di uno specifico, previo accordo di riempimento fra OR HI, alienante, e ER IN, acquirente, non avendo l'ente deducente proposto nei pregressi stadi di merito, querela di falso a supporto dell'assunto al riguardo prospettato;
b)- essere preclusa l'ammissibilità della querela di falso prodotta dall'ente suddetto in sede di rinvio dal divieto dei "nova" risultante dall'art. 394, comma 3, cod. proc. civ.; c)- non aver offerto l'Istituto nazionale per lo studio e per la cura dei tumori la prova scritta dell'accampata simulazione dei contratti in discussione che era tenuto a dare in ragione della sua qualità di erede di una delle parti di detti negozi (di OR HI); d)- rivelarsi accoglibile l'azione di simulazione delle vendite di cui trattasi coltivata dalla AS, essendo la bontà delle ragioni oggetto di tale domanda dimostrata da prove presuntive, da avere per utilmente acquisite a vantaggio dell'odierna controricorrente, erede legittimaria dell'alienante, ex art. 1417 cod. civ.; e)- doversi escludere la riscontrabilità nella altrove ricordata sentenza del 6 ottobre 1989, conclusiva dello stadio di appello, di una statuizione, passata in cosa giudicata, recante rigetto delle domande di cui sub c) e d).
L'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori ricorre, con sei motivi, per la cassazione della surrichiamata sentenza di rinvio, non notificata.
AT IA e AR NO HI, ricorrono, con un motivo, per la cassazione della statuizione della sentenza predetta recante accoglimento dell'azione di simulazione coltivata da RA AS, contestualmente, depositando controricorso del 21 giugno 1996, per resistere al ricorso dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, ad essi notificato il 16 maggio 1996, e producendo, inoltre, ricorso incidentale, sorretto esso pure da un solo motivo, nei confronti di detto ente.
RA AS, alla sua volta, resiste al ricorso di AT IA e di AR NO HI, notificatole il 21 giugno 1996, con controricorso del 29 luglio 1996.
L'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori e RA AS hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- I ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza, a mente dell'art. 335 cod. proc. civ., devono essere riuniti. 2)- L'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, nella qualità di erede testamentario di OR HI, ha azionato una domanda intesa ad ottenere accertamento dell'invalidità delle vendite di quote societarie di cui in narrativa, come detto, intercorse fra il suo summenzionato autore, alienante, e ER IN, acquirente, alla quale sono succeduti nel processo, a norma dell'art. 110 cod. proc. civ., AT IA e AR NO HI, successori universali "mortis causa" del di lei unico erede, AR HI: ha correlato la pretesa alla deduzione che i negozi contestati risulterebbero consacrati in fissati bollati sottoscritti, bensì, dai sopra nominati contraenti, e da avere, però, per nulli perché riempiti, dopo la sottoscrizione in bianco, dalla IN, nell'inesistenza di un accordo fra lei ed il venditore che l'avesse autorizzata a dar corso all'operato riempimento.
Questa Corte, con il dianzi citato arresto rescindente n. 1836 del 13 febbraio 1993, dal quale è scaturito il giudizio di rinvio concluso dalla Corte d'appello di Milano con la pronuncia della sentenza in questa sede impugnata, con riguardo all'istanza nei termini suesposti coltivata dal suddetto ente, ha rilevato che, essendo pacifici in causa "la sottoscrizione dei fissati bollati da parte di OR HI e il riempimento di essi (ad opera della IN)", ed essendo "controverso ed incerto, invece, se tale riempimento sia stato eseguito dalla IN in base ad un accordo concluso con l'alienante, ovvero di sua iniziativa esclusiva", la denunzia della, asserita, abusività del discusso riempimento "richiede l'esperimento della querela di falso", ed, appunto, nella constatata omessa proposizione di tale querela, ha cassato l'altrove ricordata decisione di appello della corte milanese in data 6 ottobre 1989, recante declaratoria della nullità dei fissati bollati in questione e delle vendite ad essi sottese in ragione della riscontrata totale mancanza della prova dell'intervenuta "conclusione del contratto di riempimento, cioè dell'accordo fra OR HI e la IN, in base al quale quest'ultima sarebbe stata autorizzata a completare le scritture di cessione delle quote".
L'Istituto nazionale per la cura e lo studio dei tumori ha reiterato la domanda di cui trattasi in sede di rinvio, e, per suffragarla, ha proposto querela di falso intesa a dimostrare "il riempimento post mortem da parte dei professionisti della IN o su consiglio di questi, e non in adempimento di un mandato del figlio OR". La Corte d'appello di Milano, con la sentenza qui censurata, ha disatteso l'istanza considerata, osservando che "non essendo stata proposta (a suo tempo, nelle fasi di merito precedenti quelle di legittimità e di rinvio) querela di falso, neppure può dirsi ..... che il riempimento dei fissati bollati ad opera della IN è nullo perché sarebbe stato eseguito in mancanza di previo accordo con OR HI"; rilevando, inoltre, che la cennata "querela (di falso), e le prove articolate a sostegno di essa, sono palesemente inammissibili, non essendo consentita nel giudizio di rinvio - che è un giudizio chiuso, nel senso che non consente lo svolgimento di nuove attività assertive e probatorie - la proposizione di querela di falso contro documenti prodotti nelle fasi di merito anteriori al giudizio di cassazione".
L'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, con il primo motivo del suo ricorso, deduce essere ravvisabili nella decisione resa dalla corte distrettuale sull'esaminato profilo della vertenza "violazione dell'art. 394 c.p.c. in relazione all'art. 221 e all'art. 395 n. 2 c.p.c.", nonché "nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.)": in definitiva, prospetta che, se è vero che, alla stregua del dettato dell'art. 394, comma 3, cod. proc. civ., nel giudizio di rinvio le parti, di massima, non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nello stadio processuale nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, e, quindi, non possono svolgere attività assertive e probatorie integratrici di quelle in precedenza poste in essere, la regola risultante dalla norma processualistica considerata "incontra tuttavia significative eccezioni" e dovrebbe essere derogata, in particolare, in tutti i casi in cui l'offerta di nuove prove si appalesi diretta ad ovviare alla possibile insorgenza di situazioni suscettibili di comportare la contestabilità della decisione del giudice di rinvio con l'impugnazione per revocazione straordinaria (ad esempio, ex art. 395, nn. 2 e 3, cod. proc. civ.); che un'eccezione alla regola in discorso, fra l'altro, "ricorre con riferimento alla querela di falso", in quanto "ai sensi dell'art. 221 c.p.c., la querela è proponibile anche in via principale, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato", sicché "dalla proposizione in via principale della querela di falso e dal suo accoglimento discende la possibilità di impugnare per revocazione la sentenza del giudice di rinvio a motivo della falsità del documento (art. 395, n. 2, c.p.c.)". Il ricorrente sunnominato, ancora, sempre con il ripetuto primo motivo del suo gravame, accampa che l'ammissibilità della discussa querela di falso avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere, non già esclusa ma, ritenuta in base a quella parte del disposto dello stesso art. 394, comma 3, del codice di rito, prec. cit., per la quale deve riconoscersi la possibilità per i contendenti di prendere nuove conclusioni e, perciò, di svolgere in sede di rinvio nuove attività assertive e probatorie tutte le volte che la relativa necessità sorga dalla sentenza di cassazione: allega, al riguardo, che la necessità legittimante nuove conclusioni e nuove iniziative istruttorie si realizza quando la Corte di cassazione, con la sua pronuncia, "ha determinato una modificazione della materia del contendere", e che ciò si sarebbe, appunto, verificato nella fattispecie, perché il più volte ricordato arresto di questa Corte n. 1836 del 1993, affermando che "il mero fatto del riempimento post mortem non è causa, di per sè, di nullità del contratto, e che occorre invece dimostrare con la proposizione di querela di falso la mancanza di ogni incarico di riempimento", avrebbe "prospettato tesi giuridiche" state in precedenza estranee al dibattito processuale, rendendo così necessaria per esso ricorrente l'adozione di una nuova e diversa linea difensiva.
Le doglianze non hanno pregio.
Nel giudizio di rinvio, quando dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione non derivi una qualche modifica del "thema decidendum", e, cioè, dei termini della controversia, non può essere proposto ed ammesso nessun incombente istruttorio non dedotto nello stadio di appello (eccezion fatta per il giuramento decisorio), ostandovi il divieto, per le parti, di prendere nuove conclusioni (e, quindi, di svolgere attività assertive e probatorie) diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata dettato dall'art. 394, comma 3, cod. proc. civ.: ciò discendendo dal carattere "chiuso" del giudizio di rinvio, configurantesi come una prosecuzione di quello di cassazione, e della sua esclusiva preordinazione alla sostituzione di una diversa statuizione a quella cassata, sulla base del materiale probatorio che, inalterati restando i profili della vertenza, poteva, e doveva, essere acquisito nei pregressi stadi di merito del processo (cfr., "in terminis", fra le altre, tutte espressioni di orientamento giurisprudenziale costante, Cass. Sez. I civ., sent. n. 8334 del 12.X.1994). Corollario del postulato di cui trattasi è l'enunciazione del principio risultante da Cass. Sez. lav., sent. n. 6955 del 19.VIII.1987, secondo la quale nel giudizio di rinvio non può essere proposta la querela incidentale di falso contro documenti risultanti già acquisiti all'incarto processuale nella fase del procedimento conclusasi con la pronuncia della sentenza cassata, integrando, nella situazione data, la proposizione della querela attività difensiva volta ad ottenere una integrazione del materiale istruttorio già esistente in atti, sulla base del quale soltanto deve, dal giudice del rinvio, essere sostituita con una diversa la pronuncia cassata.
Nè rileva, al riguardo, la dedotta persistenza della possibilità di contestare i documenti in discorso in altra sede, per il tramite di proposizione di querela di falso in via principale, posto che, in nessun caso, l'eventuale pronuncia di accoglimento di tale querela potrebbe avere riflessi diretti sulla sentenza rescissoria di rinvio recante definizione della vertenza in cui il documento sia stato prodotto e non impugnato ex artt. 221 e ss. cod. proc. civ. (essendo appena il caso di puntualizzare che se una siffatta valenza dovesse essere riconosciuta alla pronuncia cennata resterebbe priva di qualsiasi ragion d'essere l'affermazione, assolutamente pacifica in giurisprudenza, per la quale nel giudizio di cassazione non è proponibile la querela, incidentale, di falso relativamente ad atti e documenti acquisiti all'incarto processuale nelle pregresse fasi di merito: cfr., in proposito, da ultimo, Cass. Sez. II civ., sent. n. 2654 del 25.III.1997).
Da ultimo, per concludere sul tema, giova evidenziare che la regola, desumibile dal dettato del ripetuto art. 394, comma 3, del codice di rito, secondo la quale nel giudizio di rinvio è ammessa la formulazione di conclusioni nuove se la relativa necessità sorga dalla sentenza di cassazione può valere solo nell'ipotesi, nella fattispecie non ricorrente, in cui tale sentenza abbia dato al rapporto controverso una definizione diversa da quella accolta nella sentenza cassata (cfr. "ex multis", Cass. Sez. III civ., sent. n. 978 del 10.II.1990), e non è invocabile a supporto di istanze dirette, nella confermata determinazione dei contorni fattuali della lite, ad ottenere un'integrazione dell'istruzione. 3)- L'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, con il secondo mezzo del suo ricorso, denuncia la ravvisabilità nella sentenza impugnata di "violazione e/o falsa applicazione dell'art.1418 c.c. in relazione agli artt. 1321, 1325, nn 1 e 2, 1326 c.c. e all'art. 1 r.d. l. 20.XII.1932 n. 1607 conv. nella L. 20.IV.1933 n. 504", nonché di "violazione dell'art. 394 e 112 c.p.c.", di "omessa pronuncia", e di "omesso esame di punto decisivo", e, quindi, di vizi rilevanti ex "art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.", in realtà, lamentando che la Corte d'appello di Milano, trascurando di esaminare sue istanze in tal senso, e implicitamente disattendendole, avrebbe omesso di rilevare la "inesistenza e radicale nullità del contratto di trasferimento delle quote delle società immobiliari de quibus", ravvisato intercorso, a suo tempo, fra OR HI e ER IN;
fa presente, in merito, che la dedotta inesistenza dei negozi in argomento avrebbe dovuto essere ritenuta sulla base del dato che "dalle dichiarazioni ... contenute nei fissati bollati" oggetto della vertenza "non emerge affatto l'esistenza di un accordo fra le parti", perché "la dichiarazione di vendita di OR HI viene sottoscritta dalla madre, ER IN, mentre la dichiarazione di acquisto viene accettata dal Sing. HI", con la conseguenza che i documenti in discorso finirebbero per dimostrare "che il HI ha acquistato cose proprie e la IN ha ceduto quote non di sua proprietà".
Il mezzo è inammissibile.
La sentenza qui revocata in discussione, giusta quanto in precedenza posto in risalto, è stata resa all'esito di un giudizio di rinvio avente la fonte nell'arresto di questa Corte n. 1836 del 1993, prec. cit..
Orbene, è principio saldissimo che la sentenza della Corte di cassazione che dispone il rinvio vincola il giudice di questo, anche, in relazione ai suoi necessari presupposti di fatto, che devono intendersi accertati in via definitiva nella precorsa fase del merito, quali premesse logico-giuridiche imprescindibili della pronuncia di annullamento (cfr. "ex plurimis", Cass. Sez. Lav., sent. n. 10659 del 29.X.1997).
Nella fattispecie, l'esistenza delle vendite in controversia e l'attitudine astratta dei fissati bollati di cui trattasi a documentarle sono manifestazione presupposte dalla più sopra richiamata pronuncia rescindente di questa Corte, e, perciò, alla stregua del principio enunciato, ogni discussione su di esse deve aversi per preclusa.
4)- L'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, con il sesto motivo del suo ricorso, accampa essere l'impugnata sentenza della Corte d'appello di Milano inficiata da "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 c.c. in relazione all'art. 6 dello Statuto 24 aprile 1980 della Soc. Immobiliare Vesuvio, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., omesso esame di punto decisivo (art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.)", in sintesi, prospettando avere la corte anzidetta definito la controversia ignorando le sue istanze e deduzioni intese a far presente che la negoziazione delle quote della società suindicata, ravvisata, intercorsa fra OR HI e ER IN avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere ritenuta nulla perché posta in essere nel mancato rispetto di diritti di prelazione spettanti ad altri soci della società stessa.
La censura, da esaminarsi con precedenza su quelle di cui ai restanti mezzi di gravame perché rispetto alle stesse si configura come logicamente prioritaria, non merita ingresso. Per quanto dedotto dallo stesso ricorrente (v., pag. 28 del ricorso), di vero, le sue istanze e deduzioni di cui trattasi, non esaminate dal Tribunale di Milano nella sentenza di primo grado del 23 ottobre 1986, ne' dalla Corte d'appello di Milano nella sua prima sentenza del 6 ottobre 1989, risultano essere state devolute alla cognizione del giudice del rinvio soltanto con la comparsa conclusionale, e quindi, attesa la funzione meramente illustrativa di questa, intempestivamente e invalidamente: dalla relativa mancata delibazione, pertanto, non può essere fatta discendere la riscontrabilità di un qualche vizio nella sentenza impugnata. 5)- L'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori e RA AS, nelle rispettive qualità, l'uno, di erede testamentario e, l'altra, di erede riservataria di OR HI, hanno dispiegato nel processo un articolato spettro di domande intese tutte a perseguire, per diverse strade, e, però, sempre per il tramite della rimozione degli effetti delle vendite di cui in narrativa ed ai paragrafi precedenti, la riconduzione delle quote societarie in controversia nell'asse patrimoniale relitto del menzionato "de cuius", alla spartizione del quale essi istanti hanno diritto di concorrere: allo scopo considerato, hanno proposto, in particolare, domande dirette a far accertare essere stati i contratti in argomento simulati, e, perciò, insuscettibili di produrre effetti. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha accolto l'azione di simulazione proposta da RA AS, ed ha rigettato la omologa pretesa fatta valere dall'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori.
La corte distrettuale è pervenuta alla pronuncia in discorso dopo aver disatteso un assunto difensivo con il quale AT IA, anche per conto di AR NO HI, all'epoca da lei rappresentato, aveva dedotto essere ogni questione relativa alle considerate avverse istanze preclusa, per avere, a suo tempo, il giudice d'appello, con la altrove ricordata sentenza del 6 ottobre 1989, negato la riscontrabilità dell'accampata simulazione con statuizione da avere per passata in cosa giudicata perché non impugnata dalle controparti, rimaste vittoriose in detta fase, con ricorso incidentale condizionato: ha osservato, al riguardo, non risultare esaminata la problematica afferente alla simulazione nella sentenza d'appello poi cassata, per essere stata ravvisata "assorbita dalla (sanzionata) nullità delle vendite per mancanza di elementi essenziali del contratto", e non essere, pertanto, preclusa la discussione sul tema.
AT IA e AR NO HI, con i motivi, identici nel contenuto, sviluppati a supporto dei ricorsi prodotti, rispettivamente, nei confronti di RA AS e, condizionatamente, dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, prospettano che, in tal guisa statuendo al discusso riguardo, la corte territoriale avrebbe reso una decisione inficiata da "violazione degli artt. 326 c.p.c., 327 c.p.c., 333 c.p.c., nonché degli artt. 2909, c.c., 324 c.p.c. e 394 c.p.c., (da) nullità della sentenza e del procedimento, (e da) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.)". Più specificamente, adducono che, in contrasto con quanto ritenuto dalla corte anzidetta, la surrichiamata pronuncia di appello del 16 ottobre 1989, se, da un lato, ha sanzionato l'accoglimento delle domande con le quali le controparti hanno chiesto accertarsi la nullità delle vendite in discussione per, asserita, carenza in tali negozi di prescritti requisiti formali e sostanziali, dall'altro, con espressa declaratoria, ha escluso la riscontrabilità della simulazione dei negozi stessi;
accampano, quindi, che tale declaratoria, non essendo stata "ex adverso" investita con gravame incidentale, eventualmente condizionato, avrebbe dovuto, e dovrebbe essere ravvisata divenuta definitiva ed irretrattabile, e dovrebbe importare l'adozione di pronuncia sanzionante l'inaccoglibilità "in radice" delle azioni di simulazione tuttora coltivate dalle controparti.
La deduzione, che, per il suo carattere virtualmente assorbente, va esaminata con precedenza sui motivi terzo, quarto e quinto del ricorso dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, non è fondata.
Il giudicato può formarsi, oltre che sull'affermazione, o sulla negazione, del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del "decisum", su quegli accertamenti, cioè, che vengono a configurarsi come premessa indefettibile della pronuncia, e non investe, viceversa, le enunciazioni puramente incidentali, prive di diretta relazione con il "decisum", le quali, eccedendo la funzione della "ratio decidendi", restano prive di valore vincolante.
La surrichiamata sentenza della Corte d'appello di Milano del 6 ottobre 1989, recante accoglimento della domanda principale, di nullità, coltivata nel processo dall'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori e da RA AS, con riferimento alle ulteriori, logicamente sottordinate, pretese fatte valere dai contendenti sopra nominati, ha rilevato, testualmente, che "l'impostazione che giudicasi la più corretta e la più consentanea alle istanze e alle difese dei litiganti, porta ad escludere che possa disquisirsi di problemi giuridici sostanziali (simulazione assoluta o relativa dei contratti) o giuridico-processuali (ammissibilità delle prove e limiti delle stesse): non si verte in tema di negozi apparenti o di contrapposizione fra negozi realmente voluti e negozi solo apparentemente conclusi, ne' di qualificazione giuridica diversa degli accordi raggiunti (donazione, negotium mixtum cum donatione), sebbene, e propriamente, di mancanza di requisiti essenziali (contratto riempimento, causa della vendita delle quote) per la validità dei contratti", chiosando tali, per la verità non del tutto lucide, considerazioni con la precisazione che "la soluzione accolta esime dal considerare le domande subordinate". In un tal contrasto, si rivela indubitabile che il "dictum" della sentenza cennata attiene unicamente alla domanda di nullità proposta come prima dall'ente attuale ricorrente principale e dalla odierna controricorrente e non investe direttamente la problematica afferente alla sussistenza, o non, della dedotta simulazione dei contratti in discussione (assumendo valenza di meri "obiter dicta" le affermazioni secondo cui nella fattispecie non sarebbe stato dato ravvisare gli estremi per "disquisire" di "problemi giuridici" afferenti alla "simulazione assoluta o relativa dei contratti"):
alla stregua del principio dianzi enunciato, perciò, è da escludere che sulla tematica di cui trattasi possa essersi formato un giudicato.
6)- L'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori e RA AS, come detto, eredi, rispettivamente, testamentario e legittimaria di OR HI, hanno introdotto, a tutela delle ragioni successorie vantate sul patrimonio del "de cuius", azioni intese a far dichiarare simulate le vendite di quote societarie di cui in narrativa, con le quali, giusta quanto a suo tempo evidenziato, il loro sunnominato autore ebbe a trasferire a ER IN, dante causa degli odierni ricorrenti incidentali AT IA e AR NO HI, la titolarità di propri diritti di partecipazione alle società altrove menzionate, e, quindi, a far accertare la riconducibilità di tali diritti nell'asse ereditario. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, da un lato, ha disatteso l'azione di simulazione esperita dall'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, e, dall'altro, ha sanzionato l'accoglimento dell'analoga domanda coltivata da RA AS.
La corte distrettuale, sulla premessa "che la AS, essendo erede legittimaria ed agendo a tutela della quota ad essa riservata dalla legge, è terza rispetto alle parti contraenti (le discusse vendite) ed è, quindi, ammessa a dimostrare la simulazione delle vendite anche in via indiziaria", mentre l'"Istituto dei Tumori" ... "essendo erede testamentario di OR HI (alienante) ed agendo per recuperare la patrimonio ereditario i beni oggetto dei contratti simulati, si trova nella medesima situazione del suo dante causa ed è, quindi, soggetto alle limitazioni probatorie stabilite dagli artt. 1417 e 2722 c.c. ... e non può neppure giovarsi della più ampia facoltà di prova riconosciuta alla AS", ben essendo "possibile che, per effetto del diverso regime probatorio della simulazione connesso alla diversa situazione di diritto sostanziale della parte e del terzo, il medesimo negozio sia dichiarato simulato nei confronti del terzo e non nei confronti della parte o dei suoi aventi causa, e ciò anche se tutti agiscano quali litisconsorti nel medesimo giudizio, dato che non è consentito attribuire a ciascun litisconsorte maggiori possibilità di quelle che avrebbe avuto se avesse agito da solo in distinto processo", ha motivato la pronuncia resa sul considerato profilo della vertenza evidenziando, per un verso, sussistere, bensì, un complesso di elementi indiziari suscettibile di convincere della concreta riscontrabilità della simulazione dedotta, e, però, dover essere questa dichiarata solo in prò di RA AS, riservataria, e non dell'"Istituto dei Tumori perché ... le limitazioni di prova che operano nei suoi confronti impediscono l'accoglimento della sua domanda". L'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, con il terzo motivo del suo ricorso, deduce che, negli illustrati sensi statuendo sulla sua domanda di cui trattasi, la corte territoriale avrebbe reso una pronuncia inficiata da "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1417, 2722 e 2729 c.c. (art. 360 n. 3 e/o n. 4 c.p.c.)": in definitiva, accampa che, tenendo conto dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità per il quale "quando un'azione di simulazione di atti compiuti dal de cuius venga proposta dal legittimario sia per la reintegrazione della riserva, sia per il recupero della disponibile, a favore dell'attore (che agisce nella duplice qualità di legittimario e successore universale) può essere ammessa la prova testimoniale e per presunzioni anche oltre i limiti stabiliti dall'art. 1417 c.c., e tale prova potrà essere valorizzata a qualsiasi fine, anche per il recupero della disponibile", nonché dell'altro indirizzo della giurisprudenza cennata per il quale "nell'ipotesi in cui (come nella specie) venga proposta una domanda tendente a far accertare la simulazione di alcuni contratti, col conseguente ritorno nell'asse ereditario di beni fittiziamente compravenduti, e ad ottenere la divisione dell'asse ereditario, si verifica, rispetto all'intero giudizio, una situazione di litisconsorzio necessario fra tutti gli aventi diritto alla successione e alla conseguente divisione ...", in contrasto con quanto ritenuto dalla corte anzidetta, dovrebbesi opinare che "quando assieme al legittimario, agisca per la simulazione altro e diverso successore universale ... se viene accertata la simulazione sulla base delle prove testimoniali richieste dal legittimario e, quindi, il bene viene recuperato all'asse ereditario, non è possibile che il bene ne faccia parte a certi effetti, e non ad altri", e dovrebbesi estendere la declaratoria di simulazione anche nei confronti del litisconsorte non legittimario.
La censura non ha pregio.
Quando la parte, o i suoi successori universali, da un lato, ed un terzo, dall'altro, agiscono nello stesso processo per far valere la simulazione di un contratto intercorso fra la prima ed un diverso soggetto, fra gli istanti predetti viene a configurarsi una situazione di litisconsorzio, non già necessario ma, facoltativo (basti, al riguardo, considerare che nei confronti del terzo cennato, in ipotesi di inerzia di lui, non risulterebbe, in nessun caso, adottabile un ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102, comma 2, cod. proc. civ.): in un tal contesto, per effetto del diverso regime probatorio della simulazione connesso alle diversità delle situazioni di diritto sostanziale della parte e del terzo, è ben possibile che un medesimo negozio, alla stregua delle emergenze istruttorie concretamente acquisite, debba essere dichiarato simulato nei confronti del terzo, e non nei riguardi della parte o dei suoi successori, anche se terzo e parte, o aventi causa di lei, occasionalmente, agiscano nello stesso processo, dal momento che non è logicamente consentito riconoscere a taluno dei litisconsorti, ripetesi facoltativi, e segnatamente alla parte del negozio contestato, una possibilità di ottenere la declaratoria del proprio autonomo diritto sostanziale più ampia di quella che lo stesso avrebbe avuto se avesse singolarmente esperito la sua, autonoma, azione in un processo distinto da quello promosso dal terzo (cfr. "in terminis", Cass. Sez. II civ., sent. n. 968 del 15.II.1979, già esattamente richiamata dal giudice del merito a supporto della sua decisione nella presente sede censurata). È appena il caso di puntualizzare, prima di concludere sul tema, innanzi tutto, che si rivela del tutto non pertinente il richiamo del ricorrente al primo dei surricordati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, riguardando tale indirizzo giurisprudenziale casi, cui quello in esame non è riducibile, di azione di simulazione esperita da uno stesso soggetto in una duplice veste (mentre nella fattispecie si verte in ipotesi di azioni di simulazione autonomamente proposte da due soggetti diversi, solo occasionalmente confluite in un medesimo processo); in secondo luogo, che non ha ragion d'essere l'invocazione dell'altro dei ripetuti orientamenti giurisprudenziali, potendo essere questo riferito solo ad ipotesi di azioni di simulazione esperite, bensì, da soggetti diversi e, però, tutti titolari di diritti sostanziali obiettivamente identici, e non a casi, come quello in esame, di parti agenti autonomamente in vesti assolutamente disomogenee. 7)- La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha sanzionato la reiezione dell'azione di simulazione come sub 6) esperita dall'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, nella realtà, rilevando che detto ente, in quanto erede testamentario del "de cuius" OR HI, in ragione delle "limitazioni di prova che operano nei suoi confronti" ex art. 1417 cod. civ., non ha titolo per offrire e dare la dimostrazione della dedotta simulazione dei contestati contratti stipulati dal suo sunnominato autore per il tramite di prova per testimoni o di presunzioni, e per avvantaggiarsi di elementi di giudizio desumibili da emergenze di tal fatta, da avere, invece, per utilmente acquisite in prò di RA AS, erede riservataria del suddetto HI, e, quindi, terza rispetto ai discussi negozi.
L'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, con il quarto motivo del proprio ricorso, assume evidenziarsi nella pronuncia resa al considerato proposito dalla corte milanese "violazione degli artt. 156, 161, 178, 189, 324 e 394 c.p.c. (nonché) nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.)": in buona sostanza, prospetta che, vertendosi nella fattispecie in tema di deduzione della simulazione di contratti consacrati, bensì, in atto scritto, ma non richiedenti la forma documentale a pena di nullità, ed incorrendo, perciò, la prova per testimoni o per presunzioni della simulazione nei soli limiti di cui agli artt. 2721 e ss. cod. civ., l'inammissibilità dell'utilizzazione degli elementi di giudizio ricavabili da tali emergenze avrebbe potuto essere rilevata da giudice del merito soltanto in presenza di una espressa eccezione ritualmente e validamente prospettata dalla controparte al riguardo;
che, in prime cure, nell'ammissione, pur contestatamente intervenuta, di prova per testimoni da esso ricorrente offerta per suffragare le vantate ragioni, la controparte, dopo non aver prodotto reclamo, à termini dell'art. 178 cod. proc. civ., avverso l'ordinanza ammissiva dell'incombente, si sarebbe astenuta dal sollevare lagnanze sul tema in sede di precisazione delle conclusioni definitive;
che, a seguito di ciò, ogni questione sulla utilizzabilità degli elementi di giudizio in argomento ai fini considerati sarebbe rimasta, e avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere ritenuta, ormai definitivamente preclusa. L'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, quindi, con il quinto mezzo del suo ricorso, inteso a denunciare la riscontrabilità nella pronuncia della corte ambrosiana, resa, come detto, all'esito del momento rescissorio del giudizio di rinvio, di "violazione degli artt. 394 e 324 c.p.c., (e di) nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.)", accampa, in definitiva, che la statuizione della sentenza impugnata investita anche dalla censura di cui sopra dovrebbe essere ravvisata viziata ulteriormente per aver negato l'utilizzabilità della discussa prova per testimoni in funzione della dimostrazione della simulazione da esso ricorrente allegata, mentre l'utilizzabilità di tale incombente risulterebbe ritenuta dall'arresto rescindente di questa Corte n. 1836 del 13 febbraio 1993, dal quale è scaturito lo stadio processuale di cui agli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. dalla pronuncia stessa concluso.
Le doglianze, da esaminarsi insieme, perché fra loro, in larga misura, connesse, non meritano ingresso.
A)- La precedente sentenza di questa Corte dianzi ricordata non ha reso nessuna statuizione in ordine all'azione di simulazione in argomento ed alle prove che avrebbero dovuto supportarla. Le censure di cui al quinto mezzo del ricorso di cui trattasi, perciò, sono destituite di ogni consistenza e di qualsiasi reale ragion d'essere.
B)- La questione dell'utilizzabilità, a conforto dell'azione di simulazione esperita dall'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, della prova per testimoni o per presunzioni è rimasta "sub iudice" durante tutto il primo stadio del giudizio, tanto che il Tribunale di Milano, nella sua sentenza del 21 ottobre 1986, ha evidenziato, al riguardo, essere "da ritenere che la cessione (di cui alle contestate vendite) sarebbe avvenuta a titolo gratuito ... e tutto ciò può essere affermato accogliendo l'eccezione di parte AS, la quale, come legittimaria, può far valere la simulazione relativa dei negozi di vendita ...", così eludendo il problema, evidentemente postogli, della utilizzabilità della prova per testimoni al fine della dimostrazione della simulazione dedotta dall'ente suddetto: è da escludere, perciò, che in prime cure si sia formata una qualche preclusione sul punto.
Il delibato quarto mezzo di ricorso, conseguenzialmente, è infondato.
8)- In conclusione, i ricorsi, nella riscontrata inaccoglibilità dei motivi articolati per suffragarli, devono essere tutti rigettati. 9)- Fra AT IA e AR NO HI, da un canto, e RA AS, dall'altro, le spese seguono la soccombenza, e, quindi, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste solidalmente a carico dei primi due.
Nella ravvisata sussistenza di giusti motivi, le spese medesime vengono compensate fra tutte le altre parti.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta tutti, condanna AT IA e AR NO HI, in solido, nelle spese processuali, liquidate in L.526.800, oltre L.10.000.000 di onorari in favore di RA AS, compensa le spese fra tutte le altre parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte di cassazione l'8 aprile 1998.
Depositata in Cancelleria il 14/1/1999.