Sentenza 4 aprile 2002
Massime • 5
L'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, essendo volto a superare le preclusioni che possano derivare dal generale principio, in materia previdenziale, della previa domanda amministrativa, e, nell'ordinamento processuale, dalla pronuncia nei limiti della domanda e quindi dallo stesso principio devolutivo che regola, in via generale, il giudizio di appello, trova applicazione - quale espressione di un principio generale di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza - anche nel corso del giudizio di appello.
L'art. 75 cod. proc. civ., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio e non alle persone colpite da incapacità naturale. Pertanto, poiché l'incapacità processuale è collegata all'incapacità di agire di diritto sostanziale e non alla mera incapacità naturale, l'incapace naturale conserva la piena capacità processuale sino a quando non sia stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di interdizione, ovvero non gli sia stato nominato, durante il giudizio che fa capo a tale pronuncia, il tutore provvisorio ai sensi dell'art. 419 cod. civ..
Il diritto all'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili totalmente inabili, il quale non è subordinato ad alcun limite reddituale, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale venne presentata la domanda o a quello nel quale è stata accertata l'insorgenza della inabilità totale; tale decorrenza vale a configurare la consistenza stessa del diritto riconosciuto dalla legge e non rappresenta affatto uno "spatium deliberandi" concesso all'ente assistenziale in ipotetica analogia con il criterio dei centoventi giorni dalla domanda amministrativa, previsto in via generale dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, perché si verifichi la mora relativamente alla corresponsione degli interessi legali.
L'accertamento delle condizioni di invalidità o dei presupposti per l'indennità di accompagnamento ai fini previdenziali e assistenziali che ne conseguono, non costituisce accertamento sullo "status" della persona e cioè sulla di lei capacità di agire, giacché i presupposti dell'interdizione o della inabilitazione (incapacità dell'interdicendo, per le condizioni di abituale infermità di mente - e, in minor misura, dell'inabilitando -, di provvedere ai propri interessi) sono diversi da quelli di invalidità e di incapacità a compiere da soli gli abituali atti della vita, necessari al riconoscimento della pensione di inabilità o dell'indennità di accompagnamento. Ne consegue che non eccede dall'ambito delle proprie competenze, a scapito di quelle del Tribunale in sede camerale ai sensi dell'art. 712 cod. proc. civ., il giudice che accerti le condizioni di invalidità o i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o della pensione di inabilità.
Poiché, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità ai sensi egli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971,n. 118, il requisito reddituale costituisce, unitamente a quello sanitario, elemento costitutivo del diritto, allorquando il giudice di merito abbia rigettato la domanda per insussistenza del requisito sanitario, senza pronunciarsi sulla sussistenza o meno del requisito reddituale, e non si sia quindi formato sul punto alcun giudicato, la insussistenza di tale requisito può essere fatta valere, anche in sede di legittimità, come mera difesa.
Commentari • 2
- 1. Tutore provvisoriohttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11748 del 1 agosto 2003 «...da esso previsti - non ha natura dispositiva), non è necessaria l'autorizzazione prevista, con elencazione tassativa dagli artt. 374 e 375 c.c., per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dal tutore provvisorio dell'interdicendo.» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9781 del 16 settembre 1995 «Detto obbligo non viene meno neppure nei confronti del tutore provvisorio che cessi dall'incarico a seguito della morte dell'interdicendo, ricorrendo anche in questo caso l'esigenza di consentire agli eredi di verificare la gestione del tutore...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1206 del 20 febbraio 1984 …
Leggi di più… - 2. Capacità processualehttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3323 del 7 marzo 2001 «In tema d'impugnazione del testamento per incapacità d'intendere e di volere del testatore, il legatario, che abbia partecipato al giudizio di primo grado, assume nella fase di appello la qualità quantomeno di litisconsorte necessario processuale,...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3356 del 14 febbraio 2007 «Ai sensi del novellato art. 151 c.c. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non è necessario che...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9829 del 5 ottobre 1990 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4834 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RA IO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 01/01/4309 proposto da:
RA IO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIER LUIGI SAVA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
MINISTERO DEL TESORO, MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4579/00 del Tribunale di CATANIA, depositata il 27/10/00 R.G.N. 2843/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Luciano, VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del nono e decimo motivo del ricorso, assorbiti decimo e dodicesimo motivo del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, rigetto degli altri motivi del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso al Pretore di Catania il sig. AL OT chiedeva nei confronti del Ministero dell'Interno e del Ministero del Tesoro il riconoscimento del proprio diritto a mantenere la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento, già riconosciutegli, ma successivamente revocate a seguito di revisione. Con sentenza in data 18 dicembre 1998, il Pretore, affermata la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, dichiarava, alla luce di consulenza tecnica di ufficio, che il ricorrente era invalido nella misura del 70%.
Su appello dell'assistito, il Tribunale della stessa sede, esperita nuova consulenza tecnica di ufficio, con sentenza 20/27 ottobre 2000, dichiarava il diritto del OT alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1^ giugno 2000 e condannava il Ministero dell'Interno alla corresponsione di tali trattamenti con gli accessori sugli arretrati. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono i due Ministeri con 12 motivi.
Resiste il OT con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I ricorsi, separatamente proposti contro la medesima sentenza, vengono riuniti (art. 335 c.p.c.). Con i primi due motivi, le Amministrazioni ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 149 att. c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. nonché motivazione insufficiente e/o omessa e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c. e sostengono che l'art. 149 disp. att. c.p.c. non sarebbe stato applicabile oltre il primo grado di giudizio, risultando altrimenti violato l'effetto devolutivo dell'appello ed il principio del doppio grado di giudizio.
Pertanto, non avrebbe potuto essere riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario con riferimento alla data del 1^ giugno 2000, successiva alla stessa proposizione dell'appello. I due motivi sono infondati.
Come questa Corte suprema già ha avuto occasione di affermare, la disposizione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi anche nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione - quale espressione di un principio generale di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza - anche nel corso del giudizio di appello (Cass. 16 maggio 1990, n. 4215; 5 gennaio 2001, n. 94), in tal senso depone il chiaro disposto della norma, volto a superare le preclusioni che possano derivare dal generale principio, in materia previdenziale, della previa domanda amministrativa e, nell'ordinamento processuale, della pronuncia nei limiti della domanda (art 112 c.p.c.) e quindi lo stesso principio devolutivo che regola, in via generale, il giudizio di appello.
D'altra parte, il doppio grado di giudizio non costituisce oggetto di garanzia costituzionale (cfr. Corte cost. n. 52/1984; n. 301/1986; 395/1988, 424/1988; 585/2000). Con i motivi terzo, quarto e quinto, gli stessi ricorrenti principali denunciano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 75 c.p. c. nonché dell'art. 83 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. ed altresì nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. nonché motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. e si dolgono che il Tribunale, una volta ritenuto che il OT era affetto da un deficit psichico tale da non consentirgli il compimento degli atti elementari, non abbia rilevato che lo stesso non avrebbe potuto agire in giudizio se non per mezzo di rappresentante legale, e non abbia dichiarato la nullità o inesistenza della procura da lui rilasciata e la nullità o inesistenza dell'intero giudizio.
Col sesto, settimo e ottavo motivo, gli stessi ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 c.p.c. nonché dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c. nonché nullità del procedimento in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. nonché motivazione omessa su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.. Deducono che il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sul presupposto della accertata patologia psichica si risolveva in un accertamento di status sulla capacità di intendere e di volere, inammissibile in via incidentale, accertamento che avrebbe dovuto invece formare oggetto di autonomo giudizio ai sensi degli artt. 712 e seguenti c.p.c.. Nè poteva ritenersi sussistente la sola incapacità naturale, configurabile solo in presenza di uno stato di fatto temporaneo riferito ad alcuni atti.
I sei motivi ora in esame (dal terzo all'ottavo compresi) sono infondati.
Invero, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che l'art. 75 c.p.c., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio e non alle persone colpite da incapacità naturale (Cass. 26 maggio 1999, n. 5152; 3 dicembre 1994, n. 10425). Infatti, è stato ulteriormente precisato, l'incapacità processuale è collegata all'incapacità legale di agire di diritto sostanziale e non alla mera incapacità naturale, cosicché l'incapace naturale conserva la piena capacità processuale sino a quando non sia stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di interdizione, ovvero non gli sia stato nominato, durante il giudizio che fa capo a tale pronuncia, il tutore provvisorio ai sensi dell'art. 419 c.p.c. (Cass. 1^ febbraio 1988, n. 910; 14 giugno 1977, n. 2480). Questa Corte ha, d'altro canto, sottolineato anche che, mentre l'incapacità legale risulta dai registri delle tutele e delle curatele e dai registri dello stato civile, la rilevanza dell'incapacità naturale, ai fini della validità della procura e della costituzione in giudizio della parte, richiederebbe un'assurda indagine da parte di chi agisce o resiste in giudizio, sulle condizioni mentali della controparte, il che costituisce ulteriore ragione per affermare che la incapacità naturale di un soggetto non basta a determinare la perdita della capacità processuale e non può essere allegata e fatta valere, in via di eccezione, dalla controparte (peraltro, l'amministrazione aveva negato che sussistesse una invalidità di carattere psichico tale da comportare il diritto a pensione e ad indennità di accompagnamento), quale ragione di invalidità e inammissibilità delle iniziative processuali poste in essere da chi si assume essere naturalmente incapace (Cass. 4 giugno 1975, n. 2227). Ancora, rileva la Corte che gli atti compiuti dall'incapace naturale, secondo la previsione dell'art. 428 c.p.c., e quindi, secondo la prospettazione dell'amministrazione, lo stesso rilascio della procura ad litem, non sono nulli, ma annullabili e solo su istanza della persona medesima che si assume essere stata naturalmente incapace al momento del compimento dell'atto o dei suoi eredi o aventi causa e solo se ne risulta un grave pregiudizio all'autore (nel caso in esame dal conferimento del mandato e dalle lite instaurata col ministero del difensore così nominato risulta, allo stato degli atti, essere derivato al OT un sicuro vantaggio).
Deve, infine, escludersi che l'accertamento delle condizioni di invalidità o dei presupposti per l'indennità di accompagnamento ai fini previdenziali e assistenziali che ne conseguono costituisca accertamento sullo status della persona e cioè sulla di lei capacità di agire, perché altri sono i presupposti dell'interdizione o della inabilitazione (incapacità dell'interdicendo per le condizioni di abituale infermità di mente - e, in minor misura, dell'inabilitando - di provvedere ai propri interessi) ed altri i presupposti di invalidità e di incapacità a compiere da soli gli abituali atti della vita, necessari ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità o dell'indennità di accompagnamento.
Occorre, pertanto, negare, altresì, che si sia verificato uno sconfinamento da parte del giudice delle cause di previdenza e assistenza sociale nell'ambito delle attribuzioni del Tribunale in sede camerale, previste dall'art. 712 c.p.c.. In via subordinata, col nono e col decimo motivo le amministrazioni ricorrenti, deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 della l.n. 11871971 - nonché dell'art. 2967 c.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. nonché
motivazione omessa e/o insufficiente su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. e lamentano che il Tribunale non abbia esaminato se sussistesse, oltre al requisito sanitario, il requisito reddituale prescritto per la pensione di invalidità, costituente, esso pure, elemento costitutivo del diritto, la cui prova non avrebbe potuto essere data con dichiarazione di responsabilità della parte.
I due motivi ora in esame sono fondati.
Infatti, l'art. 12, comma secondo, della legge 30 marzo 1971, n. 118 subordina la concessione della pensione di inabilità alla ricorrenza delle condizioni economiche previste dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e il successivo art. 13 della legge n.118/1971 cit. prevede la concessione sdi un assegno mensile con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente.
Nel presente giudizio non può, d'altra parte, affermarsi che si sia formato il giudicato sulla sussistenza del requisito economico, non essendosi a tale riguardo pronunciato il Pretore, che ha rigettato la domanda del trattamento di invalidità sul rilievo che non era stata raggiunta la soglia percentuale di riduzione della capacità lavorativa (art. 13 della legge n. 118/1971 cit., come modificato dall'art. 9 del d.lgs 23 novembre 1988, n. 509), sicché le amministrazioni ricorrenti ben possono far valere, anche in sede di legittimità, come mera difesa, l'insussistenza di un elemento costitutivo per il sorgere del diritto al trattamento assistenziale, quale è il mancato superamento del limite reddituale stabilito dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in relazione all'art. 12, legge cit., e all'art.26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Ancora subordinatamente, con l'undicesimo e il dodicesimo motivo, i Ministeri ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del d.p.r. n. 698/94 nonché dell'art. 12 della l.n. 118/71, nonché dell'art. 3 u.c. l. n. 18/80 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. nonché motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. e lamentano che il giudice di appello abbia fatto decorrere i trattamenti dal giorno di insorgenza del requisito sanitario, come determinato dal consulente tecnico di ufficio (1 giugno 1997), anziché dal primo giorno del mese successivo.
I due motivi sono fondati nei limiti delle considerazioni che seguono.
Per quanto attiene, infatti, all'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili, la quale non è subordinata ad alcun limite reddituale, secondo l'art. 3 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale venne presentata la domanda: tale decorrenza vale a configurare la consistenza stessa del diritto riconosciuto dalla legge e non rappresenta affatto uno spatium deliberandi (che potrebbe, del resto, risultare annullato nel caso in cui la domanda venga presentata nell'ultimo giorno del mese) concesso all'ente assistenziale, in ipotetica analogia al criterio dei centoventi giorni dalla domanda amministrativa, dettato in via generale dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 per l'insorgere della mora relativamente alla corresponsione degli interessi legali (Cass. 17 febbraio 2001, n. 2374; 6 marzo 2001, n. 3244), dilazione comunemente ritenuta non spettante qualora il diritto alle somme capitali risulti venuto in essere durante lo svolgimento dell'iter processuale.
Erroneamente, pertanto, in via di principio, il Tribunale ha determinato., la decorrenza del trattamento dalla data di accertamento dell'insorgenza dell'inabilità totale, anziché dal primo giorno del mese successivo.
Per quanto attiene, invece, alla pensione di inabilità, le censure in punto di decorrenza, in concreto, sono assorbite dall'accoglimento del nono e del decimo motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza del requisito reddituale per la concessione del trattamento.
Resta assorbito anche l'unico motivo del ricorso incidentale col quale il OT censura la sentenza di appello per violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 c.c., degli artt.194 e segg. c.p.c. e dell'art. 1 legge 533/73 in relazione all'art. 360, 1^ comma n.ri 3 e 5 c.p.c. e si duole che, nel determinare la decorrenza dei trattamenti, il Tribunale si sia affidato alle sole conclusioni del consulente tecnico, limitandosi al loro semplice richiamo senza una propria autonoma valutazione, alla luce anche delle deduzioni delle parti, e senza avere preso in considerazione la documentazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche dalla quale sarebbe risultato che la totale inabilità e il diritto alle prestazioni di cui alla legge n. 18 del 1980 sussistevano sin da prima della visita di revisione amministrativa.
Rileva, infatti, la Corte che gli accertamenti relativi alla data di insorgenza del presupposto sanitario del diritto ai trattamenti di inabilità in tanto rilevano e dovranno essere accertati in sede di rinvio, in quanto risulti con esso concorrente il requisito economico (il motivo presenta, peraltro, anche aspetti di inammissibilità per non avere il ricorrente incidentale precisato il contenuto della documentazione il cui esame sarebbe stato pretermesso dal consulente tecnico di ufficio e dal Tribunale). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, deve essere accolto il nono e il decimo motivo, e, per quanto di ragione, l'undicesimo e il dodicesimo motivo del ricorso principale, mentre debbono essere rigettati gli altri motivi dello stesso ricorso e deve essere dichiarato assorbito il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di pari grado, designato in dispositivo, al quale è opportuno demandare, altresì, la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il nono e il decimo motivo e, per quanto di ragione l'undicesimo e il dodicesimo motivo del ricorso principale;
rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2002