Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4834
CASS
Sentenza 4 aprile 2002

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L'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, essendo volto a superare le preclusioni che possano derivare dal generale principio, in materia previdenziale, della previa domanda amministrativa, e, nell'ordinamento processuale, dalla pronuncia nei limiti della domanda e quindi dallo stesso principio devolutivo che regola, in via generale, il giudizio di appello, trova applicazione - quale espressione di un principio generale di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza - anche nel corso del giudizio di appello.

L'art. 75 cod. proc. civ., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio e non alle persone colpite da incapacità naturale. Pertanto, poiché l'incapacità processuale è collegata all'incapacità di agire di diritto sostanziale e non alla mera incapacità naturale, l'incapace naturale conserva la piena capacità processuale sino a quando non sia stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di interdizione, ovvero non gli sia stato nominato, durante il giudizio che fa capo a tale pronuncia, il tutore provvisorio ai sensi dell'art. 419 cod. civ..

Il diritto all'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili totalmente inabili, il quale non è subordinato ad alcun limite reddituale, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale venne presentata la domanda o a quello nel quale è stata accertata l'insorgenza della inabilità totale; tale decorrenza vale a configurare la consistenza stessa del diritto riconosciuto dalla legge e non rappresenta affatto uno "spatium deliberandi" concesso all'ente assistenziale in ipotetica analogia con il criterio dei centoventi giorni dalla domanda amministrativa, previsto in via generale dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, perché si verifichi la mora relativamente alla corresponsione degli interessi legali.

L'accertamento delle condizioni di invalidità o dei presupposti per l'indennità di accompagnamento ai fini previdenziali e assistenziali che ne conseguono, non costituisce accertamento sullo "status" della persona e cioè sulla di lei capacità di agire, giacché i presupposti dell'interdizione o della inabilitazione (incapacità dell'interdicendo, per le condizioni di abituale infermità di mente - e, in minor misura, dell'inabilitando -, di provvedere ai propri interessi) sono diversi da quelli di invalidità e di incapacità a compiere da soli gli abituali atti della vita, necessari al riconoscimento della pensione di inabilità o dell'indennità di accompagnamento. Ne consegue che non eccede dall'ambito delle proprie competenze, a scapito di quelle del Tribunale in sede camerale ai sensi dell'art. 712 cod. proc. civ., il giudice che accerti le condizioni di invalidità o i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o della pensione di inabilità.

Poiché, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità ai sensi egli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971,n. 118, il requisito reddituale costituisce, unitamente a quello sanitario, elemento costitutivo del diritto, allorquando il giudice di merito abbia rigettato la domanda per insussistenza del requisito sanitario, senza pronunciarsi sulla sussistenza o meno del requisito reddituale, e non si sia quindi formato sul punto alcun giudicato, la insussistenza di tale requisito può essere fatta valere, anche in sede di legittimità, come mera difesa.

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  • 1Tutore provvisorio
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    Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11748 del 1 agosto 2003 «...da esso previsti - non ha natura dispositiva), non è necessaria l'autorizzazione prevista, con elencazione tassativa dagli artt. 374 e 375 c.c., per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dal tutore provvisorio dell'interdicendo.» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9781 del 16 settembre 1995 «Detto obbligo non viene meno neppure nei confronti del tutore provvisorio che cessi dall'incarico a seguito della morte dell'interdicendo, ricorrendo anche in questo caso l'esigenza di consentire agli eredi di verificare la gestione del tutore...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1206 del 20 febbraio 1984 …

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  • 2Capacità processuale
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    Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3323 del 7 marzo 2001 «In tema d'impugnazione del testamento per incapacità d'intendere e di volere del testatore, il legatario, che abbia partecipato al giudizio di primo grado, assume nella fase di appello la qualità quantomeno di litisconsorte necessario processuale,...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3356 del 14 febbraio 2007 «Ai sensi del novellato art. 151 c.c. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non è necessario che...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9829 del 5 ottobre 1990 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4834
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4834
Data del deposito : 4 aprile 2002

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