Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 94
CASS
Sentenza 5 gennaio 2001

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La disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione - quale espressione di un principio generale di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza - oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971 n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti rappresentata dall'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980; in base a detta disciplina - che è applicabile anche nel giudizio d'appello - il giudice deve dare rilievo anche d'ufficio alla situazione patologica sopravvenuta alla domanda amministrativa, senza necessità non solo di un'istanza della parte interessata, ma anche della produzione di nuovi documenti da parte della stessa. (Nella specie il giudice di merito, in base alle risultanze di nuova consulenza tecnica, ha dato rilievo, con la sentenza confermata dalla S.C., al perfezionamento dei presupposti dell'indennità di accompagnamento verificatosi durante il giudizio d'appello).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 94
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 94
    Data del deposito : 5 gennaio 2001

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