Sentenza 5 gennaio 2001
Massime • 1
La disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione - quale espressione di un principio generale di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza - oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971 n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti rappresentata dall'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980; in base a detta disciplina - che è applicabile anche nel giudizio d'appello - il giudice deve dare rilievo anche d'ufficio alla situazione patologica sopravvenuta alla domanda amministrativa, senza necessità non solo di un'istanza della parte interessata, ma anche della produzione di nuovi documenti da parte della stessa. (Nella specie il giudice di merito, in base alle risultanze di nuova consulenza tecnica, ha dato rilievo, con la sentenza confermata dalla S.C., al perfezionamento dei presupposti dell'indennità di accompagnamento verificatosi durante il giudizio d'appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FA LU, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PIER LUIGI SAVA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4845/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 28/12/99 R.G.N. 4755/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 febbraio 1997, IA FA, lamentando il mancato riconoscimento, da parte delle apposite Commissioni Sanitarie, del suo stato di totale invalidità e necessità di assistenza continua, chiedeva al Pretore di Catania l'accertamento del proprio diritto nei confronti del Ministero del Tesoro. Instauratosi il contraddittorio, il Ministero eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità della domanda e, comunque, la sua infondatezza.
Disposta ed espletata consulenza medico-legale, il Pretore, con sentenza in data 3 giugno 1998, dichiarava la FA invalida in misura pari al 100%.
Avverso tale sentenza, quest'ultima proponeva appello lamentando la erroneità, incompletezza e lacunosità della relazione medico-legale sulla quale il decidente aveva fondato la propria pronuncia, rilevando in particolare di non essere in grado di compiere autonomamente gli atti più semplici della vita e di deambulare autonomamente.
Ricostituitosi il contraddittorio, Il Ministero appellato chiedeva il rigetto del gravame perché infondato.
Quindi, l'adito Tribunale di Catania, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, con sentenza del 3-28 dicembre 1999, in parziale riforma della impugnata decisione, dichiarava, sulla scorta della rinnovata c.t.u., che la FA non era in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana dal gennaio 1999, confermando nel resto detta decisione e compensando interamente tra le parti le spese del grado di giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero del Tesoro, formulando quattro motivi.
Resiste IA FA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), lamentando che il Tribunale, riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario a far data dal mese di gennaio 1999, abbia dato rilievo ad un aggravamento della infermità della FA, verificatosi nel corso del giudizio di appello, nonostante la censura, formulata nell'atto di gravame, fosse limitata ad una erronea valutazione del requisito sanitario da parte del primo Giudice.
In tal modo - ad avviso del ricorrente- il Tribunale di Catania si sarebbe pronunciato per la prima volta, quale giudice di primo grado (e/o di grado unico) circa la sopravvenienza del requisito sanitario, in aperta violazione del principio del doppio grado di giurisdizione ed in violazione del principio dell'effetto devolutivo dell'appello. L'assunto non può essere condiviso.
Va preliminarmente osservato che - come ripetutamente affermato da questa Corte - la disposizione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione - quale espressione di un principio generale di economia processuale nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza - oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, vale a dire per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980 (Cass.24 ottobre 1998 n. 10588; Cass. 21 maggio 1998, n. 5093; Cass.9 giugno 1995, n. 6522). Tale orientamento trova il proprio fondamento sia nel principio costituzionale di ragionevolezza sia in quello di uguaglianza: se infatti è vero che questo non può essere invocato in presenza di fattispecie assolutamente eterogenee che, in quanto tali, giustificano la diversità della rispettiva disciplina, d'altro lato la valutazione della diversità (od omogeneità) delle situazioni di fatto non deve essere operata rispetto ad elementi diversi, estrinseci e comunque non logicamente connessi, in riferimento all'invocato canone costituzionale, rispetto a quegli elementi della fattispecie che stanno alla base delle regole di diritto in relazioni alle quali il principio di uguaglianza viene richiamato. Tenuto conto di ciò è agevole rilevare come sia le norme in materia previdenziale, così come (e a maggior ragione) quelle in materia assistenziale sono volte a soccorrere ad un bisogno il cui soddisfacimento è indilazionabile per il soggetto, onde appare pienamente giustificabile la comune applicabilità della regola di cui all'art. 149 disc. att. c.p.c.
Nè vi è ragione per ritenere che in relazione alla materia assistenziale la suddetta disciplina debba ritenersi limitata allo svolgimento - del giudizio di primo grado;
e neppure - sotto un profilo più generale, cui sembra riferirsi il ricorrente - che la sua estensione al giudizio di appello non sarebbe consentita perché in contrasto con il principio del doppio grado di giurisdizione. Sotto quest'ultimo aspetto, infatti, va subito precisato che tale principio ha, nel nostro ordinamento, solo una portata tendenziale, non trovando inderogabile garanzia ne' a livello costituzionale ne', più specificamente, nel sistema, processuale.
In relazione al primo rilievo, giova invece osservare che secondo il pensiero di questa Corte (Cass. 29 ottobre 1994 n. 8.95 6) il giudizio concernente la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità - ma le considerazioni si estendono, per le ragioni anzidette, alle prestazioni assistenziali in genere - non ha per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla pensione, e pertanto dei relativi presupposti, che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione bensì con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria. Per la stessa letterale espressione della citata norma, questo obbligo (che trae la sua logica ragione dalla naturale evolutività di molteplici infermità e dal tendenziale declino della capacità lavorativa;
e la sua ragione giuridica dall'esigenza di economizzare l'attività amministrativa e la conseguente attività giudiziaria necessarie per il relativo accertamento) non è subordinato ad una richiesta di parte, bensì è immanente alla stessa funzione giudicante (cfr. Cass.3 dicembre 1997 n. 12265). Dovendo il giudice accertare, anche d'ufficio, la situazione patologica sopravvenuta alla domanda amministrativa, l'obbligo in esame ha concreta origine da ogni elemento processuale che delineì la necessità dell'accertamento: elemento che può emergere non solo da allegazioni di parte (certificati o relazioni mediche o deduzioni) bensì, oggettivamente, dagli stessi atti.
E pertanto l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso che l'obbligo ivi previsto, essendo immanente alla funzione giudicante e potendo trarre origine da ogni elemento, proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio, non solo non è subordinato alla formulazione di richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte.
Nell'adempimento di questo obbligo il giudice di merito conserva l'insindacabile potere di apprezzare (come nella concreta valutazione di ogni altro fatto: Cass. 2 4 febbraio 1995 n. 2.114) l'idoneità (e simmetricamente l'inidoneità) degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio) ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica ed a delineare l'esigenza di conseguenti accertamenti. Ed ove ritenga l'irrilevanza degli indicati elementi (che, essendo astrattamente idonei a determinare una diversa decisione, investono un punto decisivo della controversia), egli ha l'onere di motivare adeguatamente l'esercizio del potere stesso.
Le esaminate censure mosse alla impugnata sentenza sono, dunque, infondate.
Privi di fondamento sono anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con cui il Ministero, in via subordinata, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge n. 18/80 (art.360 n.3 c.p.c.) nonché motivazione omessa e, comunque, insufficiente su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.). In particolare, il ricorrente lamenta che, a fronte della identità del quadro clinico riscontrato tanto nel corso del giudizio di primo grado quanto nel corso di quello d'appello, non sarebbe dato evincere, stante il breve lasso di tempo intercorso tra le due visite mediche, le ragioni poste a base della ritenuta sussistenza di esiti aggravanti comportanti la necessità di accompagnamento;
ciò che si risolverebbe in una motivazione che non terrebbe conto dei presupposti sanitari stabiliti dalla legge per la concessione della indennità di accompagnamento.
Entrambe le censure non sono condivisibili, avendo il Tribunale ampiamente motivato le sue conclusioni, del tutto aderenti al dettato legislativo in materia.
Invero, il Giudice a quo, nel sostenere che la FA era affetta da infermità che la rendevano abbisognevole di assistenza continua, e quindi meritevole delle richieste provvidenze, ha richiamato la relazione redatta dal C.T.U., nominato nel corso del giudizio d'appello, da cui emergeva che la predetta, di anni 79, era affetta da una severa instabilità statico-dinamica, incidente non solo sulla deambulazione ma anche sulla possibilità di effettuare i passaggi posturali e di mantenere la stazione eretta in modo autonomo. Risultava inoltre che la stessa era affetta da emiparesi sinistra in esito ad ictus cerebrale e da cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale in III classe NYHA, che le impedivano di espletare in modo autonomo gli atti quotidiani della vita, e finanche di vestirsi e lavarsi, onde la necessità, appunto, di assistenza continua.
Quanto all'epoca di riferimento del riscontrato grave stato patologico, il Tribunale, recependo le conclusioni del C.T.U., perché fondate su argomentazioni logiche e tecniche, immuni da vizi od errori, ha ritenuto che esso poteva farsi risalire, in considerazione del carattere evolutivo delle patologie suddette, a circa sei mesi prima della visita dallo stesso effettuata, e quindi al gennaio 1999.
Considerato, pertanto, che, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. I, primo comma, della legge 11 febbraio 1980 n.18, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, la decisione impugnata si sottrae, dunque, anche alle esaminate ultime censure.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno attribuite all'avv. Pier Luigi Sava, che ha dichiarato di averle anticipate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio che liquida in lire 10.000, oltre lire 3.000.000 (tremilioni), con attribuzione all'avv. Pier Luigi Sava. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2001