Sentenza 2 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
000 20 /0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia Regale al Sig. CHIRIACO per diritti il 27 GEN 2001- REPUBBLICA ITALIANA IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.1780/98 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. го SANTOIANNI Presidente Dott. Marino Donato Rep. LUPI Consigliere rel. Dott. Fernando Ud. 19.10.00 Dott. Attilio Consigliere CELENTANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ConsiglieUFFICIO COPIE Dott. Guido VIDIRI Consi sta copia s 24 ORE Dott. Aldo DE MATTEIS dal Sig. per dirity 2 GEN. 2001 ha pronunciato la seguente: il SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: AN ME elettivamente domiciliato in Roma alla ' via Flaminia, 141 presso l'avv. Roberto Chiriaco, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
4308 contro cough avuste Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Braco e Paris Passers, we delle #resse me it догдо يهRom - intimato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E VARIE DCV UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig.-1-INPS. per diritti il 29 GEN. 2001 101111878 " CANCELLIERS avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.1886 del 1997, R.G. n.48263/91, dep. il 30/1/97; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.10.00 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 30.1.1997 il Tribunale di Roma, Сал sull'appello proposto da SI AR decidendo nei confronti dell'INPS avverso sentenza del OR della medesima città, rigettava l'appello con esso le domande di rideterminazione delle somme dovute per arretrati di prestazioni previdenziali, interessi e rivalutazione monetaria sulle medesime. Osservava in motivazione che l'appellante aveva ammesso che l'INPS aveva già provveduto a corrispondere l'esatto ammontare delle prestazioni dovute;
mancava quindi l'interesse ad agire, non essendo ammissibile l'appello -2- "cautelativo", diretto ad evitare eventuali pregiudizi, mancando un interesse concreto ed attuale all'azione. Quanto alla domanda di rivalutazione monetaria rilevava che essa era stata formulata solo nelle conclusioni ed osservava che non era conseguente ad una motivata censura, ma da una lettura integrata dell'atto d'appello appariva ricompresa nella struttura cautelativa del medesimo, onde non consentiva di valutare l'attualità dell'interesse a proporre il gravame. Propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo il SI, l'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il SI rappresenta che il OR aveva determinato, senza alcuna motivazione, una somma per sorth capitale inferiore a quella determinata dal CTU, maggiorata solo degli interessi e non anche della rivalutazione monetaria. L'appello, diretto a rimuovere il duplice pregiudizio, non era affatto cautelativo e privo dell'interesse ad agire, interesse che il pagamento nelle more del giudizio della sorta capitale ed interessi -3- legali dovuti non faceva venir meno, restando comunque quello al pagamento della rivalutazione monetaria. La censura è fondata. E' opportuno premettere che il CTU nominato in primo grado aveva determinato il credito per ratei di assegno di invalidità dal 1.1.1987 al 31.12.1990 in lire 19.056.732 per non avevacapitale ed in £.
1.826.592 per interessi e quantificato il credito per rivalutazione monetaria, pur richiesta con il ricorso introduttivo. Il OR con la sentenza impugnata in appello aveva liquidato £. 13.856.104 per sorta capitale, £.
1.696.104 per interessi e nulla per rivalutazione monetaria. Con l'atto di appello il SI aveva lamentato l'erronea ed immotivata liquidazione di somme minori rispetto a quelle accertate dal CTU e la mancata liquidazione del maggior danno per svalutazione monetaria. Il rilievo del Tribunale che prima della proposizione dell'appello 1'INPS, in data 31.3.1992, avesse pagato integralmente quanto esattamente dovuto per capitale ed interessi, non giustifica logicamente la successiva considerazione della mancanza di un interesse attuale e concreto all'impugnazione per capitale ed interessi e della -4- mancanza di motivata censura per quanto concerne la rivalutazione monetaria. Per il capitale e gli interessi legali, l'integrale pagamento di quanto dovuto da parte dell'ente debitore non faceva venir meno l'interesse, concreto ed attuale, del SI ad impedire che la sentenza del OR, che aveva riconosciuto somme minori del dovuto, passasse in giudicato. Con il passaggio in giudicato della sentenza, infatti, quanto pagato in più rispetto al credito con essa liquidato diveniva pagamento indebito del quale l'Istituto previdenziale avrebbe dovuto richiedere la restituzione. Per la rivalutazione monetaria, che non era stata liquidata del primo giudice e non era stata corrisposta dall'INPS nelle more del giudizio, la sola deduzione del mancato riconoscimento del credito motivava l'impugnazione, permanendo il medesimo interesse ad agire che aveva fondato il ricorso introduttivo del giudizio. Tali vizi della motivazione, Wert vertono sul punto decisivo della sussistenza dell'interesse ad impugnare, comportano la cassazione della sentenza ex art.360 n.5 c.p.c. ed il rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice, che si designa -5- nel dispositivo. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2000 Il Consigliere est Il Presidenteполовина можно второешь Fema le f m IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi 2 GEN. 2001 A ABORATORE M E R P U B I O N 3 . N 5 3 1 - 8 - 3 G G E 1 7 A L E E L L D I R T I S D T I O E T S 0 N I L A R E A . L O D 1 ' T R S S G , D S S A A E I I . G O E O E N P A T R , A S N E T O S S A M E D P I D R A I O L T E O L D , I -6-