Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2001, n. 2374
CASS
Sentenza 17 febbraio 2001

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Anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 (di approvazione del regolamento sul riordino dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e concessione dei relativi benefici economici), ai fini dell'individuazione del "dies a quo" della decorrenza degli interessi sulle prestazioni assistenziali (nella specie, indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18 del 1980), è operante il criterio residuale dei centoventi giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, sia in caso di mancato o negativo accertamento sanitario, sia in caso di intervenuto accertamento sanitario, posto che il complessivo termine massimo di durata del procedimento, imposto dal citato d.P.R. (nove mesi per la prima fase amministrativa e centottanta giorni per la seconda, incrementati dell'eventuale periodo di sospensione nonché del tempo per la trasmissione dei documenti dalle commissioni mediche alle prefetture), è un termine interno che scandisce l'attività della P.A., ma non incide sugli accessori di una prestazione la cui sorte decorre "ex lege" dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2001, n. 2374
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2374
    Data del deposito : 17 febbraio 2001

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