Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2002, n. 9577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9577 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' --- 0957 7 /0 2 REPUBB IN NOME L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 4300/00 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere Cron.-25758 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI - Consigliere Ud. 08/05/02 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D. MILLELIRE 7, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GIOMMINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA 17 FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliatorappresentante in ROMA CSO VITT EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta 2002 e difende, giusta delega in atti;
2020 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 3624/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 01/03/99 R.G.N. 3933/96; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Tribunale di Roma IE RS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore della stessa città, che aveva respinto la domanda direttanei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato alla condanna di detto ente al pagamento delle differenze del compenso per lavoro straordinario. A sostegno dell'impugnazione il RS ribadiva la sua l'applicabilità degli aumenti dispostitesi circa dalla legge n. 42 del 1979 (e successive leggi) che, una nuova classificazione delpur introducendo personale delle Ferrovie, articolata su categorie e Guide VI profili professionali, ed abbandonando il sistema di ripartizione in qualifiche e parametri, rendeva, comunque, possibile l'applicazione dei criteri di determinazione del compenso per lavoro straordinario. Dopo la costituzione della s.p.a. Ferrovie dello Stato (già Ente Ferrovie), il Tribunale di Roma con sentenza del 1 marzo 1999 rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che come aveva anche ritenuto il primo giudice, il RS pur essendo tenuto ai sensi dell'art. 2697, primo comma, C.C. a provare i fatti costitutivi della domanda avanzata non aveva assolto 1 a tale onere perchè dalle buste paga esibite non emergeva che il suddetto RS avesse svolto lavoro straordinario e percepito il relativo compenso. In detti prospetti risultavano, infatti, attribuiti a favore dell'interessato solo alcuni compensi ai sensi dell'art. 81 della legge 11 febbraio 1970 n. 34, che non erano in alcun modo ricollegabili a prestazioni straordinarie. Nè infine il RS aveva dedotto che ai compensi indicati nel citato art. 81 dovesse applicarsi il medesimo meccanismo di adeguamento disposto dalla legge per il compenso del lavoro reso oltre l'orario normale, essendosi limitato a ribadire IS VI la propria originaria pretesa fondata sull'asserito espletamento di lavoro straordinario, contraddetto dagli elementi probatori in atto. Sotto altro versante il Tribunale evidenziava anche come il primo giudice avesse, da parte sua, correttamente ritenuta tardiva la deduzione del RS che, solo nel corso dell'ultima udienza, aveva precisato peraltro senza alcuna illustrazione del fondamento della sua pretesa- che la domanda spiegata atteneva all'adeguamento dei compensi percepiti ai sensi dell'art. 81 1. n. 34 del 1970. Avverso tale sentenza IE RS propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. 2 Resiste con controricorso la s.p.a. Ferrovie dello Stato, che ha depositato memoria difenziva ex art. 378 c.p.c. • MOTIVI DELLE DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso IE RS deduce omesso esame dei bollettini stipendiali nonchè erronea interpretazione dell'art. 81 legge 11 febbraio 1970 n. 34 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. In particolare sostiene il ricorrente che il Tribunale, omettendo di esaminare i bollettini allegati in ricorso nei quali erano indicate le ore di straordinario e mal interpretando il richiamato art. Guide Volken 81 della legge 34 del 1970, era erroneamente pervenuto alla statuizione della mancanza di prova sul punto (straordinario) e quindi alla conferma del rigetto del ricorso da parte del primo giudice. In altri termini esso ricorrente aveva chiesto che ai compensi corrisposti alla stregua del citato articolo 81 venisse applicato il parametro utilizzato per le ore di straordinario, essendo la ratio della norma quella di compensare in qualche modo i dipendenti utilizzati in mansioni di particolare e la cui presenza non è legata impegno temporale a rigidi orari sì da rendere pressochè impossibile - la esatta quantificazione delle ore di lavoro 3 straordinario. Da qui l'attribuzione a priori di un numero di ore di straordinario rapportate ai giorni di presenza. Compensare pertanto le ore di lavoro effettuate fuori del normale orario con un parametro diverso dall'ora di straordinario, e precisamente con y una aliquota diversa o con una somma fissa, sarebbe in definitiva la negazione della ratio della normativa legale. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Il Tribunale, dopo una valutazione delle risultanze istruttorie ed una verifica delle buste paga prodotte dal RS ha escluso che fosse stata acquisita in IS Visher giudizio la prova il cui onere incombeva sul RS - dello svolgimento di lavoro straordinario,stesso la cui remunerazione era stata richiesta nell'atto introduttivo della lite. La sentenza impugnata per essere adeguatamente motivata, priva di salti lodici e rispettosa delle norme di leggi vigenti in materia, si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità. A tale riguardo va altresì evidenziato come correttamente il giudice d'appello non abbia preso in esame ritenendola tardiva in quanto domanda nuova la richiesta che il RS ha fatto di adeguamento della propria retribuzione alla stregua del disposto dell'art. 81 della legge 11 febbraio 1970 n. 34. Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dal RS detta domanda per fare riferimento a precise - condizioni e presupposti per il riconoscimento dei diritti contemplati nel citato art. 81 (premi e soprassoldi per speciali condizioni di servizio) si - basava su una causa petendi autonoma e diversa da quella iniziale e,pertanto, suscettibile come tale di ampliare l'oggetto della controversia, con la necessità di nuovi e distinti accertamenti. Il RS, rimasto soccombente, va dunque condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di onorari cassazione liquidate, unitamente agli difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 1,50, oltre euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari difensivi. Così deciso in Roma 8 maggio 2002. Guide VI IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 LUG. 2002 oggi, IL CANCELLIEAR D R O G