Sentenza 18 marzo 2004
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio, il giudice non può in alcun modo utilizzare le intercettazioni telefoniche che siano state dichiarate inutilizzabili dalla sentenza di annullamento, per la mancanza dei decreti autorizzativi a compiere le operazioni presso gli impianti della polizia giudiziaria, in quanto è vincolato al principio di diritto enunciato e, a differenza dell'annullamento per vizio di motivazione, non può pervenire allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata sulla base di diverse argomentazioni censurate in sede di legittimità. (Nel caso di specie, nel corso del giudizio di rinvio erano stati prodotti i decreti di autorizzazione ad utilizzare gli impianti di intercettazione in uso alla polizia giudiziaria).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2004, n. 23614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23614 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 18/03/2004
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 574
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 048437/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IM NO N. IL 30/08/1977;
avverso ORDINANZA del 11/11/2003 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco VIGLIETTA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Sentito l'avv. Patrizio SPINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
LA CORTE OSSERVA IM NO ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 11 novembre 2003 del Tribunale di Roma, sezione per il riesame, che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza 22 aprile 2003 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della medesima Città che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 73 d.p.r. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di circa kg. 8, 5 di hascish) e 74 del medesimo d.p.r..
Il Tribunale ha rilevato: 1) che una precedente ordinanza del medesimo giudice, che aveva rigettato la medesima richiesta di riesame, era stata annullata dalla sezione feriale di questa Corte che aveva dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche perché eseguite con gli impianti in uso alla polizia giudiziaria in mancanza di un provvedimento del p.m. che autorizzasse tale uso;
2) che all'udienza fissata davanti al giudice di rinvio il pubblico ministero aveva prodotto i decreti di autorizzazione in questione;
3) che pertanto il problema dell'utilizzabilità del risultato delle intercettazioni telefoniche doveva ritenersi superato;
4) che dal contenuto delle conversazioni intercettate poteva ricavarsi la partecipazione di IM all'illecito traffico. All'esito ha pertanto confermato l'ordinanza applicativa della misura impugnata.
A fondamento del ricorso si deducono due motivi: il primo riguarda la ricostruzione dei tempi e delle modalità con le quali si è proceduto alle operazioni di intercettazione e si sottolineano alcune incongruenze su questi punti pervenendosi poi alla richiesta che le intercettazioni vengano comunque dichiarate inutilizzabili perché alcuni dei decreti che autorizzavano l'uso di impianti esterni alla Procura della repubblica alcun cenno facevano all'indisponibilità degli impianti installati presso questo Ufficio mentre altri motivavano in modo solo apparente sulle ragioni di urgenza che giustificava la deroga in esame. Con il secondo motivo si deduce invece la violazione dei principi stabiliti nella sentenza della sezione feriale di questa Corte.
Il secondo motivo di ricorso è fondato. Con sentenza 6 agosto 2003 la sezione feriale di questa Corte ha annullato l'ordinanza 23 maggio 2003 del Tribunale di Roma rilevando l'assenza dei decreti autorizzativi del P.M. ad utilizzare, per l'esecuzione delle intercettazioni autorizzate dal Gip, gli impianti in uso alla polizia giudiziaria. Il giudice di legittimità, con questa sentenza, ha espressamente affermato che "le intercettazioni si debbono ritenere inutilizzabili ai sensi dell'art. 271 c. 1 c.p.p." perché i decreti in questione non ammettono equipollenti (il Tribunale aveva ritenuto che fosse sufficiente l'esibizione di una dichiarazione di un funzionario della Procura che attestava l'indisponibilità degli impianti).
Va ancora rilevato che l'annullamento, malgrado l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, era stato disposto con rinvio;
infatti, dal testo dell'ordinanza impugnata, era emerso che i giudici di merito avevano utilizzato, ai fini della valutazione del quadro indiziario, anche altri elementi (sequestri presso terzi, dichiarazioni di terzi ecc.) per cui il giudice di rinvio avrebbe dovuto "stabilire, sulla base di una valutazione di fatto, come tale riservata al giudice di merito, se tali elementi possano, indipendentemente dalle intercettazioni, sorreggere un apprezzamento positivo sul punto".
Orbene deve riconoscersi che il giudice di rinvio non si è attenuto ai principi stabiliti dal giudice di legittimità ed è pertanto incorso nella violazione dell'art. 627 comma 3 c.p.p.. Il problema relativo alla utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche nella fase cautelare è stato infatti definitivamente risolto con la sentenza citata della sezione feriale di questa Corte che ha espressamente dichiarato inutilizzabili le intercettazioni. Questo problema non poteva quindi essere rimesso in discussione dal giudice di rinvio che doveva solo prender atto di questa statuizione e procedere agli ulteriori accertamenti demandati dalla Corte e inerenti alla ed. "prova di resistenza". Nè può affermarsi, come fa l'ordinanza impugnata, che "il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sulle stesse questioni già prese in esame dalla Corte di Cassazione ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata".
Ciò può essere vero quando il provvedimento del giudice di merito venga annullato per vizio di motivazione ma non certo nei casi nei quali l'annullamento avvenga per una ragione di diritto come è avvenuto nel caso di specie nel quale la Corte è pervenuta alla conclusione della inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ritenendo la necessità dell'esistenza dei ricordati decreti e la non ammissibilità di equipollenti.
Del resto il rinvio non è stato disposto per verificare l'esistenza dei decreti ne' l'esistenza o l'adeguatezza della motivazione dei medesimi ma per accertare se la gravità indiziaria permanesse anche dopo la più volte citata dichiarazione di inutilizzabilità. Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento dell'ordinanza impugnata. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio perché il tribunale ha continuato a fondare l'affermazione della gravità indiziaria nei confronti di IM (in relazione al quale non sono avvenuti sequestri di sostanza stupefacente) sulla base del contenuto delle intercettazioni telefoniche con ciò dando implicitamente atto che, almeno nel sub procedimento cautelare, non sussistono altri elementi indiziari nei confronti dell'odierno ricorrente. D'altro canto la reiterazione degli annullamenti con rinvio - nel perdurante rifiuto del giudice di rinvio ad uniformarsi alle statuizioni della Corte di Cassazione - condurrebbe alla vanificazione del controllo di legalità demendato al giudice di legittimità.
All'annullamento dell'ordinanza impugnata consegue altresì l'annullamento della misura cautelare applicata al ricorrente del quale deve essere pertanto disposta l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Gli ulteriori motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata;
annulla altresì l'ordinanza di custodia cautelare del Gip presso il Tribunale di Roma in data 22 aprile 2003 nei confronti di IM NO disponendo l'immediata scarcerazione del medesimo se non detenuto per altra causa.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2004