Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2004, n. 23614
CASS
Sentenza 18 marzo 2004

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Nel giudizio di rinvio, il giudice non può in alcun modo utilizzare le intercettazioni telefoniche che siano state dichiarate inutilizzabili dalla sentenza di annullamento, per la mancanza dei decreti autorizzativi a compiere le operazioni presso gli impianti della polizia giudiziaria, in quanto è vincolato al principio di diritto enunciato e, a differenza dell'annullamento per vizio di motivazione, non può pervenire allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata sulla base di diverse argomentazioni censurate in sede di legittimità. (Nel caso di specie, nel corso del giudizio di rinvio erano stati prodotti i decreti di autorizzazione ad utilizzare gli impianti di intercettazione in uso alla polizia giudiziaria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2004, n. 23614
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23614
    Data del deposito : 18 marzo 2004

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