Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogge:to Dott. Ugo 034 02 / responsabi civ e0 SEZIONE TERZA CIVILE att tà per вое Composta dagli Ill.mi Sigg R.G.N.11698/98 FAVARA Presidente Dott. Bruno DURANTE Consigliere Cons. Relatore Cron. Lo25 Dott. Mario FINOCCHIARO 1125 Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE Ud. 17/10/CO Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente: S ENT ENZA sul ricorso proposto da: IV FR, OZ ER, IV MA, eletti- vamente domiciliati in Roma, via Zanardelli n. 20, presso l'avv. Fabio Lais, che li difende anche disgiun- tamente all'avv. Menotto Zauli, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ricorrenti UFFICIO COPIE Richiesta copia studio contro dal Sig. JLSQLE 24 ORE ENEL S.p.a., Compartimento di Firenze della Distribu- per diritt: 2002. Σ CANC 2004E il zione Direzione Emilia Romagna, in persona del rappre- sentante pro tempore Claudio Rocchi, elettivamente do- CORTE SUPREMA CASSAZIONE miciliato in Roma, via E. Manfredi n. 17, presso l'avv. UFFICIO COPIE Richiesta cosia studio Mario Mazzà, che lo difende giusta delega in atti;
dal Sig. A 221 controricorrente per critti "000 1631 12 OIL 2001 IL CANCELLIERE 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. KAIS熄 e contro per diritti L. 12000 il 27 GIU.2001.. RI TO IL CANCELLIERE intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 399/98 del 13 marzo - 6 aprile 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
CANCELLERIA Udito l'avv. Fabio Lais per i ricorrenti e l'avv. Mario Mazzà per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo il rigetto del primo, seconto, terzo e quinto motivo, AU199332 AU199331 l'assorbimento del quarto e la inammissibilità del se- sto. LIRE 1500 CANCELLERIA e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO H Con atto 10 settembre 1992 IV FR e OZ ER, in proprio e quali esercenti la potestà sul fi- 0128685 glio minore IV MA, convenivano in giudizio, in- 0128680 nanzi al tribunale di Forlì, l'ENEL per ottenere il ri- 0128664 sarcimento dei danni subiti a seguito del decesso di IV NR, figlio di IV FR e OZ ER 01286 e fratello di IV MA. BE131480 Esponevano gli attori che il loro congiunto era de- BE14045 ceduto il 14 giugno 1992 allorché aveva inavvertitamen- 2 BE14:50 te urtato, con una canna da pesca lunga sette metri, i cavi elettrici che passavano sopra un laghetto privato, adibito a riserva idrica per uso irriguo. Costituitosi in giudizio l'ENEL resisteva alle av- verse pretese negando qualsiasi sua responsabilità in ordine al sinistro. Svoltasi l'istruttoria del caso nel corso della quale era disposta la chiamata in causa del proprieta- rio del laghetto, RI TO, il quale, costituito- si in giudizio negava ogni addebito il tribunale adi- to con sentenza 23 - 30 maggio 1996 rigettava la doman- da attrice (sul rilievo, da un lato, che la linea elet- trice era conforme alla normativa in materia, dall' al- tro, che si trattava invaso privato, destinato ad uso irriguo e recintato sì che né il proprietario del fondo, né altri avrebbero potuto prevedere la pesca abusiva esercitata dalla vittima, da ultimo, che la mancata prevedibilità ex ante dell'evento escludeva qualsiasi responsabilità sia del RI che dell'ENEL). Gravata tale pronunzia dai soccombenti IV RA OZ ER e IV MA, la corte di ap- CO, pello di Bologna con sentenza 13 marzo 15 giugno 1998 rigettava la proposta impugnazione ponendo a carico de- gli appellanti le spese del grado. 3 Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso, contro l'ENEL ed il RI, i soccombenti IV e OZ, affidato a sei motivi, illustrato da memo- ria. Resiste, con controricorso, esclusivamente l'ENEL. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziando violazione degli artt. 184 e 345 c.p.c. [vecchio te- sto] (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed insufficiente e contrad- dittoria motivazione sul punto (art. 360 n. 5 c.p.c.) »>, censurano la sentenza gravata nella parte in cui la stessa non ha dato ingresso alle istanze istruttore ar- ticolate da essi concludenti per la prima volta in ap- pello, perché non avanzate con l'atto di impugnazione ma in sede di precisazione delle conclusioni.
2. La censura non può trovare accoglimento. Sotto diversi, concorrenti, profili. 2. 1. In primo luogo la stessa è inammissibile, sotto il profilo di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c. In ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, infatti, deve ribadirsi, ulte- riormente, che il ricorrente il quale lamenti la manca- ta ammissione, da parte del giudice del merito, di istanze probatorie, ha l'onere di indicare analitica- mente in ricorso le circostanze che formavano oggetto della prova richiesta e non ammessa (Cass. 15 giugno 1999, n. 5945; Cass. 25 marzo 1999, n. 2838). Il ricorrente per cassazione in particolare che denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso ai mezzi istruttori ritualmente prodotti, ha l'onere di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni di prova che asserisce disattese, onde consentire in sede di legittimità la verifica sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza necessità di inammissibili in- dagini integrative della validità e decisività delle disattese deduzioni e senza che all'uopo possa svolgere alcuna funzione sostitutiva il riferimento per relatio- nem ad altri atti ° scritti difensivi presentati nei precedenti gradi del giudizio per il principio c.d. «di autosufficienza» del ricorso per cassazione (Cass. 30 ottobre 1998, n. 10897; Cass. 13 maggio 1999, n. 4754). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie i ricorrenti pur sostenendo la certa ammissibilità dei capitoli dedotti in sede di merito, e la loro rilevanza al fine del decidere, hanno omesso di trascrivere i detti capitoli nel contesto del ricorso, limitandosi a censurare la sentenza dei giudici del merito che non hanno dato ingresso in causa alla prova in questione. Non avendo i ricorrenti posto questa Corte cui, come già osservato sopra, è inibito integrare con altre indagini il contenuto del ricorso - nelle condizioni di apprezzare né la reale ammissibilità delle prove stes- se, né la loro invocata rilevanza e pertinenza ai fini del decidere, è palese, come anticipato, la inammissi- bilità del motivo in esame. a 2. 2. Anche prescindere da quanto precede, comun- non può tacersi che la deduzione in esame è inam- que, missibile per non essere in alcuna relazione con la sentenza gravata. Questa, in particolare, non ha dato ingresso alle prove dedotte dagli appellanti non per i motivi indica- ti in ricorso, ma alla luce di una motivazione total- mente diversa in alcun modo censurata (e, in particola- riproducevano quelle giàre, quanto alle prove che svolte e non ammesse in primo grado, perché il diniego della loro ammissione non era stato oggetto di specifi- co motivo di appello, quanto alle prove nuove» perché ritenute volte a suffragio di una domanda nuova, non proposta in primo grado).
3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2050 e 2055 C.C. e 40 e 41 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) » nonché «insufficiente motivazione in tema». 6 Si osserva, al riguardo, in buona sostanza, che es- sendosi accertato, in linea di fatto, che il sinistro è stato causato da una scarica elettrica prodotta con il contatto di un cavo ad alta tensione, i giudici doveva- no ritenere la responsabilità dell'ENEL ex art. 2050 C.C., valutando il contegno colpevole dell'IV [che manovrando una canna in fibra di carbonio lunga 7 metri per l'esercizio della pesca in un luogo ove questa era vietata, ha colpito un cavo dell'alta tensione] solo ai fini della diminuzione del risarcimento, secondo i cri- teri posti dagli articoli 2055 e 1227, comma 1, c.c. Con il terzo motivo, intimamente connesso al prece- dente e da esaminare congiuntamente a questo, i ricor- renti denunziano, ancora violazione dell'art. 2050 (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed insufficiente ed illogica mo- tivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)». Assumono i ricorrenti che «con motivazione del tut - to insufficiente» la Corte di appello si è limitata ad affermare l'impossibilità di ascrivere agli appellanti alcuna violazione di norme ed alcuna omissione di quel- la cautela che era logico predisporre alla stregua di un criterio di prevedibilità». Così argomentando- escludendo il nesso di causali- tà, era inutile verificare se 1'ENEL fosse stato dili- gente o avesse organizzato la propria attività in modo 7 da impedire qualsiasi occasione di pericolo proseguo- no i ricorrenti, i giudici del merito hanno violato l'art. 2050 c.c. Stanti le peculiarità della responsabilità prevista dall'art. 2050 C.C. sottolineano i ricorrenti, solo quando sia esaurita l'indagine circa il comportamento dell'esercente ex art. 2050 C.C. e sia raggiunta la prova liberatoria [dell'esercente l'attività pericolo- sa] può passarsi all'indagine circa il fatto colposo del danneggiato, interruttivo del rapporto causale. Era onere della sentenza gravata - si assume mo- tivare adeguatamente in ordine all'adozione ○ meno da parte dell'ENEl delle necessarie cautelar per evitare il danno e, in particolare, motivare in ordine al man- cato rivestimento da parte dell'ENEL del cavo con guai- na isolante, almeno nella zona sovrastante il laghetto nonché quanto alla mancata predisposizione di cartelli indicanti la presenza di cavi ad alta tensione.
4. Entrambe le censure sono infondate e devono ri- gettarsi. 4. 1. Sotto il profilo, in primis, di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. deve escludersi che l'interpretazione dell'art. 2050 c.c. data dai giudici del merito contra- sti con la lettura della stessa data dalla dottrina ○ dalla prevalente giurisprudenza di legittimità. 8 Deve ribadirsi, infatti, in termini opposti rispet- to a quanto invocato dai ricorrenti, e in conformità ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in merito alla responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c. a carico dell'esercente una attivi- tà pericolosa anche il fatto del danneggiato [o, per ipotesi, del terzo] può produrre effetti liberatori. E' necessario, esclusivamente, perché operi detta esclusione di responsabilità, che il fatto del danneg- giato, per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra l'atti- vità pericolosa e l'evento, non essendo sufficiente che detto fatto costituisca un elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di n e f pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a i e causa dell'inidoneità delle misure preventive (Recente- mente, in termini, Cass., 4 giugno 1998, n. 5484. In precedenza nello stesso senso, Cass., 29 aprile 1991, n. 4710; Cass., 21 novembre 1984, n. 5960, nonché 1647, in più occasioni ricor- Cass., 1 giugno 1968, n. data in ricorso). Il fatto dello stesso danneggiato - in particolare ha effetto liberatorio della responsabilità del sog- getto esercente una attività pericolosa quando esso ab- bia operato in modo tale da rendere, per la sua suffi- 9 cienza, giuridicamente irrilevante il fatto dell' eser- cente l'attività pericolosa (In questo senso, ad esem- pio, Cass., 6 maggio 1978, n. 2189). E' evidente, concludendo sul punto, che non vi è stata, da parte dei giudici del merito, una violazione in par- o una falsa applicazione di norme di diritto e, ticolare, come si denunzia, dell'art. 2050 c.c. Esattamente, pertanto, i giudici del merito hanno ritenuto non ricorrere nella specie una responsabilità dell'ENEL quale esercente una attività pericolosa, dopo avere accertato, da un lato, che il fatto dannoso per cui causa si era verificato per fatto esclusivo dell'infortunato, dall'altro, che l'ente aveva dimo- strato di avere adottato tutte le misure idonee a evi- tare il danno (Infatti la linea area era ad altezza re- golamentare, esisteva una recinzione che da sola costi- tuiva misura idonea ad impedire l'accesso all'invaso ed il sinistro si era verificato non tanto a causa dell'esercizio della pesca in vicinanza dei cavi dell'alta tensione, ma per l'utilizzazione, da parte della vittima, di uno strumento [canna da pesca in lega di carbonio lunga 7 metril che era assolutamente impre- vedibile venisse utilizzata, sia pure abusivamente, nel- le riferite circostanze di fatto). 1 10 0 Specie considerato che presupposto perché operi la presunzione di colpa dell'art. 2050 c.c. è indispensa- bile che sussista un nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento, per cui deve escludersi, tassativamente, che possa operarsi nel sen- so suggerito dai ricorrenti e cioè che solo dopo che sia raggiunta la prova liberatoria [dell'esercente l'attività pericolosa], prevista dall'art. 2050 C.C. può passarsi all'indagine circa il fatto colposo del danneggiato, interruttivo del rapporto causale. 4. 2. Sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. i ricorrenti, come anticipato, denunziano moti- vazione «insufficiente e illogica», evidenziando, al- tresì, che i giudici del merito non avrebbero valutato, adeguatamente, né l'omesso rivestimento del cavo con una guaina isolante, né l'assenza di cartelli indicanti la presenza di cavi ad alta tensione. Anche per la parte de qua i motivi in esame non possono trovare accoglimento. Premesso, in limine, che l'accertamento, in concre- to, relativo all'idoneità delle cautele prescritte dal- la norma di cui all'art. 2050 c.c., al pari di quello concernente il rapporto eziologico tra l'attività peri- colosa e l'evento dannoso, integra un'indagine di fatto riservata al giudice del merito il cui apprezzamento si 11 sottrae al sindacato di questa Corte se fondato su ar- gomentazioni immuni da vizi logici ed errori di diritto (Cass., 29 aprile 1991, n. 4710, nonché, ad esempio, Cass., 21 giugno 1984, n. 3678), deve escludersi che nella specie sussistano, nella motivazione della sen- tenza impugnata, i denunziati vizi di motivazione. Quanto, in particolare, alle «due» circostanze che i ricorrenti assumono non essere state adeguatamente valutate dai giudici del merito si osserva, in limine, che la prima [omesso, colposo, rivestimento del cavo con materiale isolante] integra una nuova quaestio fac- ti sollevata per la prima volta in sede di legittimità e, pertanto, inammissibilmente. Era onere, infatti, dei ricorrenti, non solo denun- ciare che la corte di appello di Bologna aveva omesso di valutare la rilevanza, ai fini del verificarsi del sinistro, del comportamento denunziato, ma anche preci- sare in quale scritto di merito la questione era stata portata all'attenzione di quei giudici. Anche a prescindere da quanto precede comunque esattamente i giudici del merito non hanno considerato la circostanza, atteso che la idoneità della recinzione a impedire l'ingresso di estranei nell'invaso di acqua, il corretto posizionamento dei cavi ad alta tensione e i mezzi ordinariamente utilizzati per la pesca di frodo 12 rendevano superflua qualsiasi altra misura precauziona- le. Quanto, ancora, all'assenza di «cartelli indicanti la presenza di cavi ad alta tensione»>, la questione è stata ampiamente dibattuta dalla sentenza di merito e risolta - logicamente e congruamente - nel senso che gli stessi non erano idonei a impedire il fatto. Esattamente i giudici del merito, al riguardo, han- no sottolineato, da un lato, che i «cavi» erano ben vi- sibili, e la loro pericolosità nota a tutti, dall' al- - -comunque una «idonea» recinzione tro, che esisteva volta ad impedire l'accesso di estranei all'invaso. Se la vittima non era stata trattenuta dal compi- mento della propria rischiosissima attività di pesca con lo strumento [canna in fibra di carbonio lunga set- te metri] che ne ha provocato la folgorazione dalle dette circostanze, certamente la stessa non si sarebbe astenuta dall'esercitare la pesca solo per la presenza di cartelli di pericolo. Per il resto le censure prospettate attengono strettamente al merito e sollecitano, inammissibilmen- te, una nuova valutazione delle circostanze di fatto, preclusa in questa sede di legittimità.
5. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziando «violazione degli artt. 1223, 2050 e 2057 C.C. (art. 13 360, n. 3 c.p.c.)», osservano che «l'accoglimento dei precedenti motivi di ricorso determina la necessità di un risarcimento integrale di tutti i danni, patrimonia- li e non patiti dagli istanti in conseguenza dell'evento di danno>>>.
6. La deduzione è inammissibile. Almeno sotto due, concorrenti, profili. 6. 1. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con ri- chiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate о con la interpretazione delle - stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità о -dalla prevalente dottrina il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adem- piere il compito istituzionale di verificare il fonda- mento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- 14 corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (artt. 1223, 2050 e 2057 c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta» interpretazione di tali norme. 6. 2. Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto precede, si osserva che il motivo in esame - a prescindere dalla sua palese genericità prende le - mosse dall' accoglimento dei precedenti motivi di ri- corso». Dimostrata, per contro, l'infondatezza dei prece- denti motivi non può non derivarne che l'infondatezza del presente o, comunque il suo assorbimento, giusta le conclusioni rassegnate dal P.G.
7. Con il quinto motivo i ricorrenti denunziando, ancora violazione degli artt. 2043 C.C. e 589 c.p. nonché 61, 62, 64, 194 e 196quin relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.», censurano la sentenza gravata nella parte in cui questa dopo avere ritenuto che la 15 materia presentasse elementi di analisi da affidare ad uno specialista, cioè a un consulente tecnico, si è di- scostata dalle conclusioni del consulente in modo apo- dittico e senza punto motivare in proposito.
8. Al pari dei precedenti il motivo non può trovare accoglimento. Sotto diversi, concorrenti, profili. In primo luogo la consulenza tecnica è stata dispo- sta non dalla corte di appello di Bologna, ma dal tri- bunale. E' evidente, pertanto, che la censura investe non la sentenza di appello, ma - inammissibilmente solo quella di primo grado. In secondo luogo né dall'art. 61 c.p.c., né dalle altre norme richiamate nell'intestazione del motivo, si ricava il principio di diritto invocato dai ricorrenti in particolare, che sussista un dovere del giudicee, di fare proprie le conclusioni del consulente nominato o di disattendere le stesse con adeguata motivazione. In terzo e ultimo luogo, infine, non può non riba- dirsi che i giudici del merito hanno ampiamente dimo- strato come fosse irrilevante, ai fini del verificarsi del sinistro in questione, l'assenza di cartelli sulla presenza, alla altezza regolamentare, dei cavi di alta tensione, essendo questi ben visibili ed essendo noto- ria la loro «pericolosità». 16 9. Con il sesto, e ultimo, motivo i ricorrenti la- mentano «violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. per inesistente motivazione sul punto». Si osserva, infatti, che la corte del merito, nono- stante la controvertibilità della lite, non ha spiegato perché non sussistevano neppure giusti motivi per la compensazione delle spese. 10. La censura non può trovare accoglimento. Giusta la puntuale previsione di cui all'art. 91 c.p.c. «il giudice, con la sentenza che chiude il pro- cesso davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte». Contemporaneamente, a norma dell'art. 92, comma 2, dello stesso codice il giudice «può compensare>> par- zialmente o per intero le spese tra le parti, «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti moti- vi». Pacifico quanto sopra è evidente che la «regola»> è la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, l'«eccezione>>> nelle ipotesi legislati- - vamente previste dalla soccombenza reciproca о della -sussistenza di giusti motivi la loro compensazione, totale o parziale. 1717 Ciò importa, come dimostrato anche dalla formula legislativa (secondo cui, in particolare, il giudice «può compensare» le spese), che allorché il giudice di merito procede alla compensazione delle spese di lite si avvale di una facoltà, discrezionale, rimessagli dalla legge. Ne deriva, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in tema di spese processuali, la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legitti- mità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 c.p.c., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa о nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea, mentre in ogni al- tro caso e in particolare ove il giudice, pur se in as- senza di qualsiasi motivazione, abbia compensato le spese o al contrario le abbia poste a carico del SOC- combente, anche disattendendone l'espressa sollecita- zione a disporne la compensazione, la statuizione è in- sindacabile in sede di legittimità, stante l'assenza di un dovere del giudice di motivare il provvedimento adottato, senza che al riguardo siano configurabili dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 111 Cost (Cass., 10 giugno 1997, n. 5174). 18 In tema di spese processuali, in altri termini, la valutazione della opportunità della compensazione tota- le o parziale delle stesse rientra nei poteri discre- zionali del giudice del merito, potendo essere denun- ziate in sede di legittimità solo violazioni del crite- rio della soccombenza (consistente nel divieto di con- danna alle spese della parte che risulti totalmente vittoriosa), o liquidazioni che non rispettino le tarif- fe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass., 29 aprile 1999, n. 4347 tra le tantis- sime). Pacifico quanto sopra, correttamente e con sta- tuizione non sindacabile in questa sede di legittimità, alla luce delle considerazioni svolte in precedenza i giudici del merito, ritenuta la totale infondatezza dell'appello proposto dagli attuali ricorrenti hanno condannato gli stessi al pagamento delle spese di quel grado di giudizio, omettendo di valutare la ora dedotta controvertibilità della lite». 11. Sempre con il sesto motivo, ultima parte, i ri - correnti denunziano ancora - la illegittimità costi- tuzionale dell'art 360, ultimo comma, c.p.c., in rela- zione all'art. 24 Cost., laddove non abilita la parte, 19 quando la questione è essenzialmente di diritto, aim- pugnare direttamente in sede di legittimità pur senza il consenso dell'antagonista ora che la sentenza di primo grado è esecutiva. 12. La questione nei termini come prospettati è inammissibile. A norma dell'art. 23, comma 2, 1 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, in particolare, l'autorità giurisdizio- nale può sollevare questione di legittimità costituzio- nale solo qualora «il giudizio non possa essere defini- to indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale». Certo quanto sopra, non controverso che nella spe- cie il giudizio può essere definito a prescindere dalla applicazione dell'art. -360, comma 2, c.p.c. si è a fronte, infatti, a un ricorso proposto a norma dell'art. 360 comma 1, avversO una sentenza di appello - è evidente la inammissibilità della questione. Solo nell'ipotesi questa Corte avesse dovuto di- chiarare inammissibile il ricorso dell'IV e dei suoi consorti di lite perché proposto contro una sentenza di primo grado, senza che fosse intervenuto l'accordo con la parte vincitrice, infatti, l'adito collegio poteva 20 doveva scrutinare l'eventuale non manifesta infondatez- za della questione, nei termini come prospettati. 13. Il proposto ricorso, in conclusione, risultato infondato in ogni sua parte, deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di le- gittimità. Iconos
P.Q.M.
110 370500 La Corte, rigetta il ricorso. Dispone, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità, tra le parti costi - tuite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 17 ottobre 2000. il Consigliere relatore est. folenoeferb Rypsigenteil Presidente avaza ени U CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, 8 MAR 2001. li IL CANCELLIERE Giovanni Giambattiste 27800 21